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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 414 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO FA , con elezione di domicilio in VIA UGO DE CAROLIS 77 ROMA, presso e nello studio dell'avv. DO FA
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VERGOTTINI SERGIO SEVERINO , con elezione di domicilio in VIA MONTE CERVINO, 4 C/O AVV. P. GALLONI 20144 MILANO presso e nello studio dell'avv. VERGOTTINI SERGIO SEVERINO;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della impugnata sentenza,
- accogliere le domande ed eccezioni originariamente proposte dall'appellante e per l'effetto, per i motivi indicati,
- respingere le domande attoree tutte perché assolutamente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Controparte_1
1 Voglia la Corte , respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
NEL MERITO – IN SUBORDINE: accertati i fatti di cui alle premesse all'atto di citazione, e quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 della legge fallimentare, dichiarare inefficaci e revocare i pagamenti ricevuti da Parte_1
per la somma complessiva di Euro 23.225,00 (ossia Euro 1.425,00 quale prezzo
[...] di cessione del veicolo Tg. FL 790 FN oltre ad Euro 21.800,00 quale prezzo di cessione del veicolo Tg. FM 639 XC) o altro diverso maggiore o minore importo che si ritenesse di giustizia e condannare la stessa al pagamento in favore del CP_1
di quella somma oltre interessi di mora dal dovuto sino al saldo e rivalutazione.
[...]
Spese e compenso interamente rifusi.
Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'anno 2018, acquistava due veicoli Nissan tramite finanziamento CP_1 concesso da e in data 25-3-21, mentre si trovava in fase di Parte_1 Parte_ liquidazione, conferiva a rocura notarile a vendere gli autoveicoli predetti.
Parte_ Dunque lienava in data 25-5-21 l'autoveicolo tg FM 639 XC ad € 21.800,00 e in data 14-6-21 il furgone tg FL 790 FM ad € 1.425,00, incassando Contr complessivamente euro 23.225,00 senza nulla versare a .
In data 23-7-21 TOG è stata dichiarata fallita.
Parte_ Il fallimento conveniva in giudizio hiedendo: Parte in via principale: “la restituzione dell'intero incasso da parte di (€ 23.225,00), ritenuto sine causa o di quella parte che risultasse in eccedenza rispetto al credito da essa allora vantato, oltre interessi di mora dal dovuto sino al saldo e rivalutazione;
in via subordinata accertati i fatti di cui alle premesse, e quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 della legge fallimentare, dichiarare inefficaci e revocare i pagamenti ricevuti da per la somma di Euro 39.550,00 Parte_1
o altro diverso maggiore o minore importo che si ritenesse di giustizia e condannare la stessa al pagamento in favore del di quella somma oltre interessi CP_1 di mora dal dovuto sino al saldo e rivalutazione”.
si costituiva eccependo che “avendo verso la ancora un Parte_1 Parte_1 debito derivante dagli ammortamenti dei contratti di finanziamento, ha inteso cedere i suddetti veicoli all'odierna convenuta affinché li vendesse (doc. 4 procura a vendere del 25.03.2021) ed incassasse il ricavato quantomeno a parziale soddisfo del proprio credito….In tal modo, la Società debitrice ha potuto estinguere parzialmente il proprio debito verso la conferendo a quest'ultima una procura a Parte_1 vendere i due autoveicoli.”
In sostanza, la finanziaria avrebbe compensato quanto incassato dalla vendita effettuata in nome e per conto della società con il debito pregresso della società derivante dai contratti di finanziamento.
chiedeva il rigetto anche della domanda subordinata del fallimento Parte_1 in quanto avrebbe soddisfatto parzialmente un proprio credito secondo una modalità non “anormale” bensì in linea con la prassi di settore nonché con l'attività normalmente svolta , essendo un intermediario finanziario appartenente ad uno dei maggiori gruppi automobilistici mondiali: la fattispecie non rientrerebbe, quindi, nella previsione del primo comma n. 2 dell'art.67 L. fall.
3 Il tribunale accoglieva la domanda di restituzione del fallimento in quanto mancanti Parte_ elementi per legittimare la compensazione, non avendo nemmeno allegato e ancor meno provato l'entità del proprio credito;
escludeva altresì che il contratto contemplasse una espressa previsione negoziale che consentisse comunque alla finanziaria di trattenere il prezzo di vendita .
Il giudice quindi condannava a pagare € 23.225,00 oltre interessi legali Parte_1
(dal 19/10/2021 al 11/07/2022) e interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. fino al saldo, oltre alle spese legali.
Avverso la sentenza ha proposto appello assumendo che: Parte_1
1) il credito era sufficientemente determinato ex art. 1243 cc in quanto:
-per la Nissan tg FM 639XC il giudice avrebbe potuto ricavare l'ammontare del credito presumendo che fossero dovuti e impagati gli importi relativi alle rate scadute dal momento del conferimento della procura a vendere in poi e cioè 45 ratei da euro 491,87 con ultima rata scadente il 31-12-24 per un totale di 22.134,15;
-per l'altro veicolo il furgone tg FL 790 FM ugualmente erano impagate 9 rate successive alla procura a vendere da euro 457,55 per un totale di euro 4.117,95 ed era certo che non fosse stata versata l'ultima rata buy back di euro 11.292,40 da parte Contr di . Contr Dunque il credito di RCI verso era superiore al debito restitutorio compensato.
2) è irrilevante che nella procura a vendere e nei contratti non vi fosse una pattuizione espressa che contemplasse il diritto di trattenere le somme perché il mandato sottostante alla procura non richiede la forma scritta. La procura a vendere Parte_ sarebbe parte del mandato che legittimava trattenere le somme. La mancanza di obbligo di rendiconto implicherebbe tacito accordo a favore del creditore.
3) la sentenza era viziata da ultrapetizione con riferimento alla condanna al pagamento degli interessi commerciali, trattandosi di domanda di ripetizione di indebito.
Il fallimento si è costituito eccependo quanto al motivo sub 1, la omessa allegazione in primo grado dell'ammontare del credito;
ha inoltre riproposto ex art 346 cpc la revocatoria ex art. 67 L.F. Sulla natura degli interessi ex art. 1284 c.c. ha rilevato che gli interessi di mora erano stati espressamente richiesti fin dall'atto introduttivo;
in ogni caso ha richiamato la pronuncia della Cass. civ. n. 61/2023 che ha riconosciuto che il tasso ex comma 4 si applica anche a obbligazioni ex lege o derivanti da fatto illecito.
4 Ha chiesto infine la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte, considerata la resistenza temeraria e la condotta processuale della Banca.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la corte che la sentenza impugnata non sia censurabile. Il rigetto del primo motivo di appello è assorbente. In primo grado la finanziaria si è limitata ad allegare solo che la società, essendo in liquidazione e già debitrice per rate impagate , conferì la procura a vendere;
non allega che il credito della finanziaria fosse superiore a quanto ricavato dalla vendita dei veicoli né che dal conferimento della procura a vendere la società fosse rimasta morosa;
non c'è agli atti nemmeno una costituzione in mora da parte della finanziaria con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Ciò premesso, si osserva, in via generale, che le allegazioni nel processo civile e cioè l'insieme dei fatti che la parte sottopone al giudice come fondamento delle proprie domande, eccezioni o difese, devono essere connotate da chiarezza e specificità. Infatti il giudice non può supplire a carenze di allegazione atteso che il principio dispositivo (art. 99 e 115 c.p.c.) impone che sia la parte a determinare i fatti rilevanti, non essendo consentito al giudice trarre dai documenti prodotti fatti non espressamente allegati. Nella specie, dunque, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto carente l'allegazione sull'ammontare del credito che rimane dunque indeterminato , inidoneo come tale ad essere oggetto di compensazione legale.
A mero fine di completezza , con riferimento al mandato, si osserva comunque che la procura non fa menzione del mandato all'incasso ( e per questo la procura esclude l'obbligo di rendiconto del procuratore) né lo stesso è altrimenti desumibile dagli atti di causa.
Contr Infatti è pacifico, stante la procura a vendere rilasciata da , che i veicoli fossero Contr di proprietà di;
quanto al veicolo furgone tg FL 790 FM era prevista solo la garanzia di riacquisto da parte della concessionaria ad un prezzo minimo garantito (corrispondente alla rata finale), subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le rate salvo quella finale, condizione pacificamente non verificatasi;
per l'altro veicolo tale possibilità non era neppure contemplata. Né può ritenersi che il verbale di riconsegna del veicolo tg FL 790 FM ad CP_2 Parte_ costituisca un mandato all'incasso a favore di atteso che RCI neppure sottoscrive il documento e viene indicata come la proprietaria del mezzo che verrà venduto, pacificamente senza esserlo.
5 Dunque, il potere del procuratore di incassare e poi trattenere, a titolo di compensazione, fino a concorrenza del proprio credito verso il mandante, il prezzo ricavato dalla vendita non solo non è provato ma anzi è contraddetto proprio dai documenti prodotti nel giudizio.
Infine, per quanto riguarda l'ultimo motivo di appello, relativo alla natura degli interessi ex art. 1284 c.c., ritiene la corte che il giudice di prime cure non sia incorso in alcun vizio di ultrapetizione atteso che gli interessi di mora sono stati espressamente richiesti fin dall'atto introduttivo e, inoltre, il supremo collegio ( Cass. civ. n. 61/2023) ha riconosciuto che il tasso contemplato dall'art. 1284 ex comma 4 cc si applica anche a obbligazioni ex lege o derivanti da fatto illecito. Tale doglianza è, pertanto, nel suo complesso, infondata.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, esclusa la condanna ex art 96 cpc in assenza dei presupposti. Sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del tribunale di Lecco n. 570/24 del 31-7-24; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del grado che liquida in euro 3900 oltre spese generali e
[...] oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 8/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO FA , con elezione di domicilio in VIA UGO DE CAROLIS 77 ROMA, presso e nello studio dell'avv. DO FA
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VERGOTTINI SERGIO SEVERINO , con elezione di domicilio in VIA MONTE CERVINO, 4 C/O AVV. P. GALLONI 20144 MILANO presso e nello studio dell'avv. VERGOTTINI SERGIO SEVERINO;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della impugnata sentenza,
- accogliere le domande ed eccezioni originariamente proposte dall'appellante e per l'effetto, per i motivi indicati,
- respingere le domande attoree tutte perché assolutamente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Controparte_1
1 Voglia la Corte , respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
NEL MERITO – IN SUBORDINE: accertati i fatti di cui alle premesse all'atto di citazione, e quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 della legge fallimentare, dichiarare inefficaci e revocare i pagamenti ricevuti da Parte_1
per la somma complessiva di Euro 23.225,00 (ossia Euro 1.425,00 quale prezzo
[...] di cessione del veicolo Tg. FL 790 FN oltre ad Euro 21.800,00 quale prezzo di cessione del veicolo Tg. FM 639 XC) o altro diverso maggiore o minore importo che si ritenesse di giustizia e condannare la stessa al pagamento in favore del CP_1
di quella somma oltre interessi di mora dal dovuto sino al saldo e rivalutazione.
[...]
Spese e compenso interamente rifusi.
Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'anno 2018, acquistava due veicoli Nissan tramite finanziamento CP_1 concesso da e in data 25-3-21, mentre si trovava in fase di Parte_1 Parte_ liquidazione, conferiva a rocura notarile a vendere gli autoveicoli predetti.
Parte_ Dunque lienava in data 25-5-21 l'autoveicolo tg FM 639 XC ad € 21.800,00 e in data 14-6-21 il furgone tg FL 790 FM ad € 1.425,00, incassando Contr complessivamente euro 23.225,00 senza nulla versare a .
In data 23-7-21 TOG è stata dichiarata fallita.
Parte_ Il fallimento conveniva in giudizio hiedendo: Parte in via principale: “la restituzione dell'intero incasso da parte di (€ 23.225,00), ritenuto sine causa o di quella parte che risultasse in eccedenza rispetto al credito da essa allora vantato, oltre interessi di mora dal dovuto sino al saldo e rivalutazione;
in via subordinata accertati i fatti di cui alle premesse, e quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 della legge fallimentare, dichiarare inefficaci e revocare i pagamenti ricevuti da per la somma di Euro 39.550,00 Parte_1
o altro diverso maggiore o minore importo che si ritenesse di giustizia e condannare la stessa al pagamento in favore del di quella somma oltre interessi CP_1 di mora dal dovuto sino al saldo e rivalutazione”.
si costituiva eccependo che “avendo verso la ancora un Parte_1 Parte_1 debito derivante dagli ammortamenti dei contratti di finanziamento, ha inteso cedere i suddetti veicoli all'odierna convenuta affinché li vendesse (doc. 4 procura a vendere del 25.03.2021) ed incassasse il ricavato quantomeno a parziale soddisfo del proprio credito….In tal modo, la Società debitrice ha potuto estinguere parzialmente il proprio debito verso la conferendo a quest'ultima una procura a Parte_1 vendere i due autoveicoli.”
In sostanza, la finanziaria avrebbe compensato quanto incassato dalla vendita effettuata in nome e per conto della società con il debito pregresso della società derivante dai contratti di finanziamento.
chiedeva il rigetto anche della domanda subordinata del fallimento Parte_1 in quanto avrebbe soddisfatto parzialmente un proprio credito secondo una modalità non “anormale” bensì in linea con la prassi di settore nonché con l'attività normalmente svolta , essendo un intermediario finanziario appartenente ad uno dei maggiori gruppi automobilistici mondiali: la fattispecie non rientrerebbe, quindi, nella previsione del primo comma n. 2 dell'art.67 L. fall.
3 Il tribunale accoglieva la domanda di restituzione del fallimento in quanto mancanti Parte_ elementi per legittimare la compensazione, non avendo nemmeno allegato e ancor meno provato l'entità del proprio credito;
escludeva altresì che il contratto contemplasse una espressa previsione negoziale che consentisse comunque alla finanziaria di trattenere il prezzo di vendita .
Il giudice quindi condannava a pagare € 23.225,00 oltre interessi legali Parte_1
(dal 19/10/2021 al 11/07/2022) e interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. fino al saldo, oltre alle spese legali.
Avverso la sentenza ha proposto appello assumendo che: Parte_1
1) il credito era sufficientemente determinato ex art. 1243 cc in quanto:
-per la Nissan tg FM 639XC il giudice avrebbe potuto ricavare l'ammontare del credito presumendo che fossero dovuti e impagati gli importi relativi alle rate scadute dal momento del conferimento della procura a vendere in poi e cioè 45 ratei da euro 491,87 con ultima rata scadente il 31-12-24 per un totale di 22.134,15;
-per l'altro veicolo il furgone tg FL 790 FM ugualmente erano impagate 9 rate successive alla procura a vendere da euro 457,55 per un totale di euro 4.117,95 ed era certo che non fosse stata versata l'ultima rata buy back di euro 11.292,40 da parte Contr di . Contr Dunque il credito di RCI verso era superiore al debito restitutorio compensato.
2) è irrilevante che nella procura a vendere e nei contratti non vi fosse una pattuizione espressa che contemplasse il diritto di trattenere le somme perché il mandato sottostante alla procura non richiede la forma scritta. La procura a vendere Parte_ sarebbe parte del mandato che legittimava trattenere le somme. La mancanza di obbligo di rendiconto implicherebbe tacito accordo a favore del creditore.
3) la sentenza era viziata da ultrapetizione con riferimento alla condanna al pagamento degli interessi commerciali, trattandosi di domanda di ripetizione di indebito.
Il fallimento si è costituito eccependo quanto al motivo sub 1, la omessa allegazione in primo grado dell'ammontare del credito;
ha inoltre riproposto ex art 346 cpc la revocatoria ex art. 67 L.F. Sulla natura degli interessi ex art. 1284 c.c. ha rilevato che gli interessi di mora erano stati espressamente richiesti fin dall'atto introduttivo;
in ogni caso ha richiamato la pronuncia della Cass. civ. n. 61/2023 che ha riconosciuto che il tasso ex comma 4 si applica anche a obbligazioni ex lege o derivanti da fatto illecito.
4 Ha chiesto infine la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte, considerata la resistenza temeraria e la condotta processuale della Banca.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la corte che la sentenza impugnata non sia censurabile. Il rigetto del primo motivo di appello è assorbente. In primo grado la finanziaria si è limitata ad allegare solo che la società, essendo in liquidazione e già debitrice per rate impagate , conferì la procura a vendere;
non allega che il credito della finanziaria fosse superiore a quanto ricavato dalla vendita dei veicoli né che dal conferimento della procura a vendere la società fosse rimasta morosa;
non c'è agli atti nemmeno una costituzione in mora da parte della finanziaria con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Ciò premesso, si osserva, in via generale, che le allegazioni nel processo civile e cioè l'insieme dei fatti che la parte sottopone al giudice come fondamento delle proprie domande, eccezioni o difese, devono essere connotate da chiarezza e specificità. Infatti il giudice non può supplire a carenze di allegazione atteso che il principio dispositivo (art. 99 e 115 c.p.c.) impone che sia la parte a determinare i fatti rilevanti, non essendo consentito al giudice trarre dai documenti prodotti fatti non espressamente allegati. Nella specie, dunque, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto carente l'allegazione sull'ammontare del credito che rimane dunque indeterminato , inidoneo come tale ad essere oggetto di compensazione legale.
A mero fine di completezza , con riferimento al mandato, si osserva comunque che la procura non fa menzione del mandato all'incasso ( e per questo la procura esclude l'obbligo di rendiconto del procuratore) né lo stesso è altrimenti desumibile dagli atti di causa.
Contr Infatti è pacifico, stante la procura a vendere rilasciata da , che i veicoli fossero Contr di proprietà di;
quanto al veicolo furgone tg FL 790 FM era prevista solo la garanzia di riacquisto da parte della concessionaria ad un prezzo minimo garantito (corrispondente alla rata finale), subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le rate salvo quella finale, condizione pacificamente non verificatasi;
per l'altro veicolo tale possibilità non era neppure contemplata. Né può ritenersi che il verbale di riconsegna del veicolo tg FL 790 FM ad CP_2 Parte_ costituisca un mandato all'incasso a favore di atteso che RCI neppure sottoscrive il documento e viene indicata come la proprietaria del mezzo che verrà venduto, pacificamente senza esserlo.
5 Dunque, il potere del procuratore di incassare e poi trattenere, a titolo di compensazione, fino a concorrenza del proprio credito verso il mandante, il prezzo ricavato dalla vendita non solo non è provato ma anzi è contraddetto proprio dai documenti prodotti nel giudizio.
Infine, per quanto riguarda l'ultimo motivo di appello, relativo alla natura degli interessi ex art. 1284 c.c., ritiene la corte che il giudice di prime cure non sia incorso in alcun vizio di ultrapetizione atteso che gli interessi di mora sono stati espressamente richiesti fin dall'atto introduttivo e, inoltre, il supremo collegio ( Cass. civ. n. 61/2023) ha riconosciuto che il tasso contemplato dall'art. 1284 ex comma 4 cc si applica anche a obbligazioni ex lege o derivanti da fatto illecito. Tale doglianza è, pertanto, nel suo complesso, infondata.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, esclusa la condanna ex art 96 cpc in assenza dei presupposti. Sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del tribunale di Lecco n. 570/24 del 31-7-24; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del grado che liquida in euro 3900 oltre spese generali e
[...] oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 8/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
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