CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati:
dott.ssa Angela Quitadamo presidente
dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 109/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANI ANDREA elett. Parte_1
dom.to in (fax 0734/213249) VIA RECANATI, 28 63023 FERMO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCARO Controparte_1
RAFFAELLA elett.te dom.to in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 66 PORTO
SANT'ELPIDIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 11 La propone appello avverso la sentenza n. 55/2024 resa dal Giudice Parte_1
del Lavoro presso il Tribunale di Fermo, in data 11/03/2024, comunicata in data
12/03/2024 e notificata in data 13/03/24 con la quale, accertato il diritto dell'ex dipendente all'inquadramento al III livello del c.c.n.l. Edilizia Controparte_1 [...]
dal 1 gennaio 2016 alle dimissioni rassegnate con effetto dal 24 novembre CP_2
2020, condannava la società a versare al ricorrente le correlate differenze Parte_1
retributive, oltre al pagamento delle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata innanzitutto, per non avere accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda, in violazione del dettato normativo sia relativo agli artt. 16 e 17 D.Lgs. 124/04, circa l'impugnazione del provvedimento dell' in sede amministrativa, sia relativo alla prevista CP_3
impugnazione in sede ordinaria giudiziaria ex artt. 18 e 22 L. 689/1981 (come modificata dall'art. 34 D.Lgs. 150/2011). Nel merito, ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da incongruenze e fallaci interpretazioni delle risultanze istruttorie, che hanno portato ad una errata ricostruzione del fatto storico, nonché al riconoscimento del superiore inquadramento, in assenza dei relativi presupposti.
Il lavoratore si è costituito in giudizio, resistendo all'appello, del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto, assumendone., in primo luogo, l'inammissibilità per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 434 e 342 c.p.c, nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità
pagina 2 di 11 della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Infondato deve, poi, ritenersi il primo motivo di gravame, atteso che non risulta configurabile alcuna preclusione per il lavoratore ad adire il Tribunale anche nel caso in cui la sua richiesta di intervento all' non abbia portato alcuna Controparte_4
conferma alla tesi propugnata.
L'ordinamento giuridico non prevede, infatti, alcun onere di impugnazione in capo al lavoratore dei verbali ispettivi redatti a carico di parte datoriale.
A prescindere dal fatto che l'unico atto allegato da parte della è un verbale Pt_1
ispettivo che nulla dice sulla posizione del (verbale del 16.5.2022 doc. 4) sicché CP_1
in capo al medesimo neppure si potrebbe configurare alcun interesse all'impugnazione, la stessa normativa citata dall'appellante (D.lgs. 124/2004) prevede che l'attività ispettiva venga svolta unicamente nei confronti del datore di lavoro, unica parte che, in caso di contestazioni sul suo operato, è legittimata a proporre ricorso amministrativo
(artt. 16 e 17), nonché, dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, opposizione alla stessa (ai sensi della legge 689/1981 ora D.lgs. 150/2011).
pagina 3 di 11 Cont Il lavoratore, come anche specificato dalla stessa nella missiva rivolta allo stesso per informarlo del mancato rilevamento di elementi a suffragio della sua richiesta di intervento, rimane libero di agire nelle sedi competenti per far valere i suoi diritti (v. atti acquisiti su ordine del giudice in primo grado).
Pretestuosa è, dunque, l'eccezione de quo, correttamente respinta dal primo giudice, con motivazione come qui integrata.
Nel merito, a giudizio del Collegio, i restanti motivi di appello devono, invece, ritenersi fondati, non consentendo le prove raccolte in primo grado di fondare la pretesa di superiore inquadramento.
In proposito, va rammentato innanzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass.
n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria.
Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. Cass. n.2164/2004; Cass. n.3069/2005; Cass.
pagina 4 di 11 n.11037/2006; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass.
n.4923/2016). È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass.
n.3547/2016). Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n.4272/2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La Suprema Corte, in una pagina 5 di 11 delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza n.8993/2011, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza)
e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorso introduttivo si dimostrava già di per sé carente di allegazione, non essendo stati specificati i tratti caratterizzanti del livello preteso e le ragioni della pretesa inadeguatezza del livello posseduto.
Anche la descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore non appare di per sé particolarmente significativa al fine dell'inquadramento al III livello.
Si ricorda che, a mente del CCNL di categoria sono inquadrati al 3° livello gli
Operai specializzati, ossia “quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati: - Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno,
pagina 6 di 11 capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti. - Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scule in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti…Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro. - capace di Parte_2
eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato. - Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio, smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti. - Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale…Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica: marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione. - Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione”.
Appartengono, invece, al 2° livello (qualifica posseduta dal dal 2019 in poi CP_1
“i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”, tra cui gli operai qualificati, ossia “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: - Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria. - Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature. - Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno. -
Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a
pagina 7 di 11 dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticale. - Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. - Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno. - Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc. - Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di struttura in cemento armato precompresso..Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà”.
Ebbene, a fronte di tali declaratorie, le prove raccolte in giudizio sono state piuttosto generiche.
Il teste (dipendente dal 2013 al 2017 e cugino del ricorrente) si è ES
limitato ad affermare: “Lui murava, faceva gli intonaci, montava assieme a me
l'impalcatura, io preparavo il materiale e lui faceva il resto. Se arrivava il geometra e non c'erano i titolari, era in grado di comprendere i disegni”. Ha, poi, CP_1
laconicamente confermato il capitolo 3 che menzionava “opere di carpenteria, costruzione di pilastri e colonne, massetti, scale, muratura completa, rivestimenti e pavimentazioni, demolizioni, rasature, intonaco e cappotto e montaggio impalcatura”.
Il teste (dipendente dal 2018 al 2021) ha riferito di avere lavorato con Tes_2
che “faceva tutto ciò che era da fare nel cantiere”, pure confermando il CP_1
predetto capitolo 3).
Il teste (dipendente dal 2019 al 2021) ha pure genericamente confermato il Tes_3
capitolo 3 aggiungendo che “Lui era in grado di comprendere il disegno. I titolari ci davano le direttive, c'era bisogno del carpentiere, ero io il preposto, mi riferisco a legno e montaggio ferro. In altri cantieri avranno chiamato delle ditte esterne per montare il ferro”.
pagina 8 di 11 Per il resto, il teste fratello di uno dei committenti lavori edilizi in una Tes_4
abitazione, nulla ha saputo riferire di specifico (“ ha lavorato, non ricordo che CP_1
lavori, ricordo di aver visto mettere piastrelle”), così come il teste un Tes_5
committente (“Ricordo che ha lavorato il , per vedere le capacità bisogna stare CP_1
lì, stavo quindici minuti, poi l'impresario mi cacciava via, io prima di fare il pescatore facevo l'idraulico. Lui lavorava come gli altri, non so la sua capacità. Non ho visto nel dettaglio cosa facesse”), nonché il teste pure committente (“Il ricorrente Tes_6
faceva un po' di tutto. Per le fondamenta e la struttura portante c'era sempre da Per_1
quel momento è arrivato Quest'ultimo si è occupato di muri, intonaco, CP_1
piastrelle, per gli impianti idraulici ed elettrici sono venuti tecnici a posta. Anche chiusura tracce e i massetti li ha fatti C'era un altro ragazzo biondino ed ho CP_1
visto qualche volta che gli diceva che fare. Gli chiedeva di tagliare piastrelle CP_1
o preparare intonaco”).
Si è trattato, peraltro, di testimonianze relative a periodi recenti in cui il ricorrente oggi appellato era già inquadrato al secondo livello.
Ebbene, come è agevole rilevare, alcuno dei testimoni ha riferito delle capacità del di svolgere mansioni di carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su CP_1
disegno, capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti, ovvero di muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro..
Seppure è vero che tre testimoni, confermando il capitolo 3, hanno affermato che il faceva “opere di carpenteria, costruzione di pilastri e colonne”, uniche CP_1
mansioni che potrebbero giustificare il terzo livello, essendo le restanti proprie anche del secondo livello (demolizioni, murature, intonacature, montaggio ponteggi, rivestimenti o pavimentazioni laddove non caratterizzate da particolari difficoltà non allegate), tuttavia, da tali testimonianze, per la loro laconicità, non è dato desumere l'elemento della prevalenza di tali più qualificanti mansioni.
pagina 9 di 11 Anzi tale prevalenza sembra anche da escludere, avendo, ad esempio, il teste riferito che per la carpenteria era lui il preposto, mentre il teste ha Tes_3 ES
esordito affermando che il si occupava, genericamente, di muratura ed intonaci, CP_1
pur se sapeva leggere i disegni.
Occorre, poi, notare che gli unici tre testimoni che hanno confermato il citato capitolo 3, senza, tuttavia, meglio contestualizzarlo nei tempi e nei luoghi, appaiono, di per sé, poco attendibili. Il ha, infatti, dichiarato di essere cugino del ES
, mentre l ed il sono lavoratori che, come il , hanno agito in CP_1 Tes_2 Tes_3 CP_1
sede giudiziaria al fine di rivendicare, anche loro, il superiore inquadramento.
Infatti, seppure l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti (ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa), non determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tale situazione, tuttavia, incide sull'attendibilità delle relative deposizioni che va, dunque, attentamente vagliata (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 21418 del 21/10/2015).
Di conseguenza, considerata la scarsa attendibilità dei principali testimoni a favore del ricorrente unitamente alla genericità delle loro affermazioni che non consentono di accertare che le affermate mansioni di carpenteria e costruzione di pilastri e colonne fossero svolte con piena capacità e con prevalenza rispetto alle altre mansioni di muratore qualificato, si deve ritenere che le prove raccolte siano insufficienti al fine di fondare la domanda di cui all'originario ricorso.
D'altronde, non è un caso che i restanti tre testimoni escussi (che in sentenza non vengono neppure vagliati, essendo citati tre testi estranei alla presente causa), seppure chiamati dallo stesso ricorrente ma evidentemente privi di interesse alla causa, hanno riferito lo svolgimento da parte del esclusivamente di normali lavori di muratore, CP_1
privi di qualsiasi specializzazione.
pagina 10 di 11 La sentenza che è giunta a difformi conclusioni, sulla base di una superficiale lettura delle prove raccolte, va, dunque, riformata con rigetto integrale della domanda.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado, condannando alla Controparte_1
restituzione in favore della di quanto eventualmente ottenuto Parte_1
in virtù della predetta sentenza;
• Condanna a rifondere alla le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
che liquida, per il primo grado, in euro 2.700,00 e per il secondo grado in euro 2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese della CTU.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Angela Quitadamo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati:
dott.ssa Angela Quitadamo presidente
dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 109/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANI ANDREA elett. Parte_1
dom.to in (fax 0734/213249) VIA RECANATI, 28 63023 FERMO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCARO Controparte_1
RAFFAELLA elett.te dom.to in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 66 PORTO
SANT'ELPIDIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 11 La propone appello avverso la sentenza n. 55/2024 resa dal Giudice Parte_1
del Lavoro presso il Tribunale di Fermo, in data 11/03/2024, comunicata in data
12/03/2024 e notificata in data 13/03/24 con la quale, accertato il diritto dell'ex dipendente all'inquadramento al III livello del c.c.n.l. Edilizia Controparte_1 [...]
dal 1 gennaio 2016 alle dimissioni rassegnate con effetto dal 24 novembre CP_2
2020, condannava la società a versare al ricorrente le correlate differenze Parte_1
retributive, oltre al pagamento delle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata innanzitutto, per non avere accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda, in violazione del dettato normativo sia relativo agli artt. 16 e 17 D.Lgs. 124/04, circa l'impugnazione del provvedimento dell' in sede amministrativa, sia relativo alla prevista CP_3
impugnazione in sede ordinaria giudiziaria ex artt. 18 e 22 L. 689/1981 (come modificata dall'art. 34 D.Lgs. 150/2011). Nel merito, ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da incongruenze e fallaci interpretazioni delle risultanze istruttorie, che hanno portato ad una errata ricostruzione del fatto storico, nonché al riconoscimento del superiore inquadramento, in assenza dei relativi presupposti.
Il lavoratore si è costituito in giudizio, resistendo all'appello, del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto, assumendone., in primo luogo, l'inammissibilità per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 434 e 342 c.p.c, nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità
pagina 2 di 11 della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Infondato deve, poi, ritenersi il primo motivo di gravame, atteso che non risulta configurabile alcuna preclusione per il lavoratore ad adire il Tribunale anche nel caso in cui la sua richiesta di intervento all' non abbia portato alcuna Controparte_4
conferma alla tesi propugnata.
L'ordinamento giuridico non prevede, infatti, alcun onere di impugnazione in capo al lavoratore dei verbali ispettivi redatti a carico di parte datoriale.
A prescindere dal fatto che l'unico atto allegato da parte della è un verbale Pt_1
ispettivo che nulla dice sulla posizione del (verbale del 16.5.2022 doc. 4) sicché CP_1
in capo al medesimo neppure si potrebbe configurare alcun interesse all'impugnazione, la stessa normativa citata dall'appellante (D.lgs. 124/2004) prevede che l'attività ispettiva venga svolta unicamente nei confronti del datore di lavoro, unica parte che, in caso di contestazioni sul suo operato, è legittimata a proporre ricorso amministrativo
(artt. 16 e 17), nonché, dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, opposizione alla stessa (ai sensi della legge 689/1981 ora D.lgs. 150/2011).
pagina 3 di 11 Cont Il lavoratore, come anche specificato dalla stessa nella missiva rivolta allo stesso per informarlo del mancato rilevamento di elementi a suffragio della sua richiesta di intervento, rimane libero di agire nelle sedi competenti per far valere i suoi diritti (v. atti acquisiti su ordine del giudice in primo grado).
Pretestuosa è, dunque, l'eccezione de quo, correttamente respinta dal primo giudice, con motivazione come qui integrata.
Nel merito, a giudizio del Collegio, i restanti motivi di appello devono, invece, ritenersi fondati, non consentendo le prove raccolte in primo grado di fondare la pretesa di superiore inquadramento.
In proposito, va rammentato innanzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass.
n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria.
Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. Cass. n.2164/2004; Cass. n.3069/2005; Cass.
pagina 4 di 11 n.11037/2006; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass.
n.4923/2016). È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass.
n.3547/2016). Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n.4272/2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La Suprema Corte, in una pagina 5 di 11 delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza n.8993/2011, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza)
e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorso introduttivo si dimostrava già di per sé carente di allegazione, non essendo stati specificati i tratti caratterizzanti del livello preteso e le ragioni della pretesa inadeguatezza del livello posseduto.
Anche la descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore non appare di per sé particolarmente significativa al fine dell'inquadramento al III livello.
Si ricorda che, a mente del CCNL di categoria sono inquadrati al 3° livello gli
Operai specializzati, ossia “quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati: - Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno,
pagina 6 di 11 capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti. - Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scule in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti…Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro. - capace di Parte_2
eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato. - Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio, smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti. - Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale…Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica: marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione. - Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione”.
Appartengono, invece, al 2° livello (qualifica posseduta dal dal 2019 in poi CP_1
“i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”, tra cui gli operai qualificati, ossia “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: - Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria. - Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature. - Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno. -
Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a
pagina 7 di 11 dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticale. - Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. - Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno. - Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc. - Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di struttura in cemento armato precompresso..Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà”.
Ebbene, a fronte di tali declaratorie, le prove raccolte in giudizio sono state piuttosto generiche.
Il teste (dipendente dal 2013 al 2017 e cugino del ricorrente) si è ES
limitato ad affermare: “Lui murava, faceva gli intonaci, montava assieme a me
l'impalcatura, io preparavo il materiale e lui faceva il resto. Se arrivava il geometra e non c'erano i titolari, era in grado di comprendere i disegni”. Ha, poi, CP_1
laconicamente confermato il capitolo 3 che menzionava “opere di carpenteria, costruzione di pilastri e colonne, massetti, scale, muratura completa, rivestimenti e pavimentazioni, demolizioni, rasature, intonaco e cappotto e montaggio impalcatura”.
Il teste (dipendente dal 2018 al 2021) ha riferito di avere lavorato con Tes_2
che “faceva tutto ciò che era da fare nel cantiere”, pure confermando il CP_1
predetto capitolo 3).
Il teste (dipendente dal 2019 al 2021) ha pure genericamente confermato il Tes_3
capitolo 3 aggiungendo che “Lui era in grado di comprendere il disegno. I titolari ci davano le direttive, c'era bisogno del carpentiere, ero io il preposto, mi riferisco a legno e montaggio ferro. In altri cantieri avranno chiamato delle ditte esterne per montare il ferro”.
pagina 8 di 11 Per il resto, il teste fratello di uno dei committenti lavori edilizi in una Tes_4
abitazione, nulla ha saputo riferire di specifico (“ ha lavorato, non ricordo che CP_1
lavori, ricordo di aver visto mettere piastrelle”), così come il teste un Tes_5
committente (“Ricordo che ha lavorato il , per vedere le capacità bisogna stare CP_1
lì, stavo quindici minuti, poi l'impresario mi cacciava via, io prima di fare il pescatore facevo l'idraulico. Lui lavorava come gli altri, non so la sua capacità. Non ho visto nel dettaglio cosa facesse”), nonché il teste pure committente (“Il ricorrente Tes_6
faceva un po' di tutto. Per le fondamenta e la struttura portante c'era sempre da Per_1
quel momento è arrivato Quest'ultimo si è occupato di muri, intonaco, CP_1
piastrelle, per gli impianti idraulici ed elettrici sono venuti tecnici a posta. Anche chiusura tracce e i massetti li ha fatti C'era un altro ragazzo biondino ed ho CP_1
visto qualche volta che gli diceva che fare. Gli chiedeva di tagliare piastrelle CP_1
o preparare intonaco”).
Si è trattato, peraltro, di testimonianze relative a periodi recenti in cui il ricorrente oggi appellato era già inquadrato al secondo livello.
Ebbene, come è agevole rilevare, alcuno dei testimoni ha riferito delle capacità del di svolgere mansioni di carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su CP_1
disegno, capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti, ovvero di muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro..
Seppure è vero che tre testimoni, confermando il capitolo 3, hanno affermato che il faceva “opere di carpenteria, costruzione di pilastri e colonne”, uniche CP_1
mansioni che potrebbero giustificare il terzo livello, essendo le restanti proprie anche del secondo livello (demolizioni, murature, intonacature, montaggio ponteggi, rivestimenti o pavimentazioni laddove non caratterizzate da particolari difficoltà non allegate), tuttavia, da tali testimonianze, per la loro laconicità, non è dato desumere l'elemento della prevalenza di tali più qualificanti mansioni.
pagina 9 di 11 Anzi tale prevalenza sembra anche da escludere, avendo, ad esempio, il teste riferito che per la carpenteria era lui il preposto, mentre il teste ha Tes_3 ES
esordito affermando che il si occupava, genericamente, di muratura ed intonaci, CP_1
pur se sapeva leggere i disegni.
Occorre, poi, notare che gli unici tre testimoni che hanno confermato il citato capitolo 3, senza, tuttavia, meglio contestualizzarlo nei tempi e nei luoghi, appaiono, di per sé, poco attendibili. Il ha, infatti, dichiarato di essere cugino del ES
, mentre l ed il sono lavoratori che, come il , hanno agito in CP_1 Tes_2 Tes_3 CP_1
sede giudiziaria al fine di rivendicare, anche loro, il superiore inquadramento.
Infatti, seppure l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti (ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa), non determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tale situazione, tuttavia, incide sull'attendibilità delle relative deposizioni che va, dunque, attentamente vagliata (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 21418 del 21/10/2015).
Di conseguenza, considerata la scarsa attendibilità dei principali testimoni a favore del ricorrente unitamente alla genericità delle loro affermazioni che non consentono di accertare che le affermate mansioni di carpenteria e costruzione di pilastri e colonne fossero svolte con piena capacità e con prevalenza rispetto alle altre mansioni di muratore qualificato, si deve ritenere che le prove raccolte siano insufficienti al fine di fondare la domanda di cui all'originario ricorso.
D'altronde, non è un caso che i restanti tre testimoni escussi (che in sentenza non vengono neppure vagliati, essendo citati tre testi estranei alla presente causa), seppure chiamati dallo stesso ricorrente ma evidentemente privi di interesse alla causa, hanno riferito lo svolgimento da parte del esclusivamente di normali lavori di muratore, CP_1
privi di qualsiasi specializzazione.
pagina 10 di 11 La sentenza che è giunta a difformi conclusioni, sulla base di una superficiale lettura delle prove raccolte, va, dunque, riformata con rigetto integrale della domanda.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado, condannando alla Controparte_1
restituzione in favore della di quanto eventualmente ottenuto Parte_1
in virtù della predetta sentenza;
• Condanna a rifondere alla le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
che liquida, per il primo grado, in euro 2.700,00 e per il secondo grado in euro 2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese della CTU.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Angela Quitadamo
pagina 11 di 11