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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato alla udienza del 6/03/2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2706/2022
T R A
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]alla C/da Parte_1
Stratola n.1/A, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bellaroba, elettivamente domiciliata in Napoli al c/so Novara 20 presso e nello studio dell'avv. Sergio Ceraso;
Appellante
E
, in persona del Direttore Generale legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dott. , con sede in alla Via Controparte_2 CP_1
Degli Imbimbo n.ri 10/12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Marco Mariano (pec: , Marcello Abbondandolo (pec: Email_1
e Mariagiusy Guarente (pec: Email_2
, elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, Email_3 presso i richiamati domicili digitali (p.e.c.), nonché presso la propria sede in alla Via CP_1
Degli Imbimbo n.ri 10/12;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2021 presso il Tribunale di Benevento, in funzione di
Giudice del Lavoro, la aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 325/2021 del 2.9.2021 con cui si ingiungeva alla medesima il pagamento, in Controparte_1 favore della odierna appellante, della complessiva somma di euro 27.960,00 a titolo di prestazioni aggiuntive svolte nel periodo da aprile a dicembre 2020. Part A sostegno della opposizione la aveva dedotto che la determina di liquidazione n. 1459 del
9.3.2021, in cui sarebbe contenuto il riconoscimento delle prestazioni effettuate e della somma dovuta alla era stata rettificata a seguito di un controllo della Direzione Sanitaria con Pt_1 determina n. 1967 del 30.3.2021 (all. 3 e 4 del ricorso in opposizione di primo grado), escludendo dalla liquidazione l'odierna appellante che, risultando dipendente con rapporto non esclusivo, non avrebbe mai potuto legittimamente effettuare prestazioni aggiuntive e quindi ottenerne la liquidazione in forza dell'art. 6 del Regolamento aziendale che vieta l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale medico in regime extramoenia (cfr. Regolamento, all. 6 del ricorso in opposizione di primo grado).
Tanto premesso, aveva concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, in ogni caso il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si era costituita la lavoratrice resistendo alla opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare la odierna appellante aveva rilevato: Part
-che la opponente ha espressamente riconosciuto che le prestazioni di cui si chiede il pagamento sono state svolte e sono pari, nelle ore e negli importi, a quanto richiesto in monitorio
(cfr. determina dirigenziale n.1459 del 09.03.2021; Part
-che la opponente non ha mai dimostrato che la abbia svolto le prestazioni Pt_1 aggiuntive in regime “non esclusivo”, demandando tale assunto alle relazioni interne dell'Ente e ad una richiesta di passaggio in regime esclusivo che si assume inoltrata dalla lavoratrice ma che non viene nemmeno allegata al ricorso in opposizione;
-che le prestazioni aggiuntive svolte dalla odierna appellante risultano debitamente autorizzate dalla Direzione sanitaria per iscritto (cfr. attestazione del 23.02.2021 e prospetti di rilevazione dei turni autorizzati preventivamente dalla direzione UOC e dalla direzione sanitaria, documentazione prodotta sin dalla fase monitoria), in tal modo verificandosi gli effetti di cui all'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle prestazioni orarie aggiuntive.
La lavoratrice aveva poi osservato come l'Ente avesse comunque beneficiato delle prestazioni lavorative aggiuntive da lei effettuate e, quindi, come andassero comunque retribuite a titolo contrattuale e, in ipotesi subordinata, a titolo di arricchimento senza giusta causa ai sensi degli artt. 2041 e segg. c.p.c.
Aveva quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, che l'importo ingiunto pari ad euro 27.960,00 fosse riconosciuto alla deducente a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, con vittoria di spese con distrazione.
Con sentenza n. 480/2022 pubblicata il 5.5.2022 il Giudice adito ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese. In motivazione ha richiamato la determina del 30.3.2021, che aveva escluso la - dipendente con rapporto non esclusivo Pt_1
- dalla liquidazione delle prestazioni aggiuntive ritenendo non valida la autorizzazione resa dal direttore della unità operativa, occorrendo quella preventiva della direzione aziendale, e concludendo circa il difetto di prova di un fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere, ossia la preventiva autorizzazione del Direttore Generale dell' e la sussistenza delle condizioni CP_1 per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive in base al regolamento aziendale. Ha inoltre respinto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta dalla lavoratrice allegando il principio affermato dalla S.C. per cui la azione di arricchimento può essere valutata se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale spiegata in via principale soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso (corrispondente a quello in esame) in cui sia stata proposta domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza fornire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. n. 11682/2018 e n. 6295/2013).
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 2.11.2022, Pt_1 dolendosi con plurime argomentazioni dell'ingiusto rigetto delle sue pretese, ribadendo la esistenza di tutte le autorizzazioni richieste per la effettuazione di prestazioni aggiuntive per come indicate nelle stesse determine dirigenziali del 9.3.2021 e del 30.3.2021 (tanto che tutti gli altri dirigenti indicati nelle determine dirigenziali sono stati integralmente pagati per le prestazioni medesime, ad esclusione della ricorrente) e la mancata prova, ad opera della , Controparte_1 della non esclusività del rapporto di lavoro tra le parti e quindi della applicabilità del divieto di cui all'art. 6 del Regolamento aziendale. La lavoratrice ha poi impugnato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda (subordinata) di arricchimento senza causa osservando, per un verso, che dalle argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado sarebbe, al più, dovuta conseguire la pronuncia di inammissibilità della domanda, e non certo il rigetto nel merito, e per l'altro che la domanda poteva e doveva essere valutata poiché quella principale di tipo contrattuale era stata rigettata proprio per carenza del titolo posto a suo fondamento (l'autorizzazione all'espletamento di prestazioni aggiuntive), e non per carenza di prove sufficienti al suo accoglimento.
Ha concluso con la riforma della sentenza impugnata, rigetto della proposta opposizione e conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, con il riconoscimento dell'importo di euro 27.960 a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa e in via ancor più gradata con riforma della sentenza di primo grado nel ritenere la domanda di arricchimento senza causa inammissibile piuttosto che respingerla nel merito. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Sul contradittorio nuovamente instaurati si è costituita la , resistendo al gravame Parte_2 di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Alla odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
La domanda proposta in via principale è infondata e va, pertanto, rigettata.
Elemento costitutivo del diritto all'espletamento di prestazioni aggiuntive e del diritto al conseguente compenso è l'esistenza di un rapporto di lavoro esclusivo con la azienda sanitaria. L'art. 6 del Regolamento aziendale per la disciplina delle prestazioni aggiuntive (adottato con Part deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 3.1.2018; all. 6 fasc. di primo grado) statuisce infatti che “E' vietata l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale medico: - in regime Part di extramoenia” (all. 6 fasc. i primo grado).
L'appellante ha contestato che l'azienda non ha dimostrato la mancanza del rapporto di esclusività, condizione per l'espletamento delle prestazioni aggiuntive.
La censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Nella fattispecie la
[...] ha agito in giudizio (mediante ricorso monitorio) per ottenere il pagamento di somme a Pt_1 titolo di prestazioni aggiuntive. Sulla stessa, pertanto, gravava l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento e, tra questi, il rapporto esclusivo con l'azienda sanitaria. Il predetto onere è rimasto inadempiuto.
Peraltro, si osserva che la Azienda appellata, già nel giudizio di opposizione, ha depositato la nota Part prot. 2622/GRU del 17 febbraio 2021 (all. 7, fasc. di primo grado) con cui l'
[...] Parte della evidenziava che la dott.ssa con nota del 10 febbraio Parte_3 Pt_1
2021, aveva chiesto per l'anno in corso il passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo, così accertando che nell'anno 2020 (anno di riferimento delle prestazioni aggiuntive di cui si discute) era in rapporto non esclusivo e quindi in regime di extramoenia;
nonché nota prot. 3807/GRU del 15.03.2021 (all. 8 fasc. Asl di primo grado) trasmessa alla con la Pt_1 quale, nel riscontrare la richiesta della stessa del 10.02.2021 (prot. 582/GRU del 16.02.2021) l'UOC Gestione Risorse Umane le comunicava “di non poter accogliere per l'anno in corso la sua richiesta di passaggio a rapporto esclusivo”, atteso il disposto di cui all'art. 15 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 che prescrive “la richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a quello dell'opzione”.
Detta documentazione, relativa alla domanda della lavoratrice di passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo, è evidentemente indicativa che la stessa si trovasse in precedenza in rapporto di lavoro non esclusivo e quindi in regime extramoenia, con conseguente divieto di effettuazione di prestazioni aggiuntive in forza dell'art. 6 del Regolamento aziendale.
In ogni caso, si ripete, spettava alla lavoratrice che ha agito in monitorio provare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda azionata (diritto al compenso per le prestazioni aggiuntive), prova che nelle specie non è stata fornita. A fronte della puntuale contestazione della azienda appellata, che ha negato il presupposto della esclusività del rapporto di lavoro richiesto dal Regolamento aziendale, la lavoratrice nulla ha allegato o prodotto per dimostrare che le prestazioni aggiuntive, per le quali rivendicava il compenso, fossero state erogate in regime di Part intramoenia, essendosi limitata a dedurre che spettava alla l'onere della prova del regime extramoenia.
Al riguardo rileva anche evidenziare che, per la legittima remunerazione delle prestazioni aggiuntive, occorre che le stesse vengano svolte in regime di intramoenia, ovvero di esclusività,
o comunque in presenza degli appositi presupposti richiesti dalla legge o dalla contrattazione collettiva che disciplina specificamente la particolare prestazione aggiuntiva. E' infatti principio consolidato della S.C. che “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto;
ne consegue che per il lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali "intramoenia" ex art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992” ((cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, n.32264, secondo la quale).
In difetto dei presupposti di legge o della contrattazione collettiva che condizionano l'erogazione della specifica prestazioni aggiuntive, al dirigente medico non compete alcun compenso per eventuali prestazioni latu sensu “straordinarie”, eccedenti gli orari contrattuali.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra censura proposta dalla appellante (compresa quella relativa alla autorizzazione preventiva ex art. 8 del Regolamento aziendale), si condivide la pronuncia di primo grado che ha escluso il diritto della al pagamento del compenso per Pt_1 le prestazioni aggiuntive rese nell'anno 2020.
Per quanto riguarda la domanda di arricchimento senza causa, l'appello va accolto limitatamente alla richiesta, formulata in via gradata, di declaratoria di inammissibilità.
Come chiarito dalla S.C., l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale spiegata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso
(corrispondente a quello in esame) in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass, Ordinanza n. 14944 del
11.5.2022; Cass. Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018; Cass., sentenza n. 6295 del 13/03/2013).
Ciò in applicazione del principio ormai consolidato secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass., SS.UU., Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; conf. Cass., Sentenza n. 25461 del
16/12/2010). Ancora, è stato affermato (Cass. n. 2936/2017) che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c. comunque non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole collegato alla perdurante inesigibilità dell'adempimento della prestazione fondata su titolo contrattuale (cfr. anche Cass., Sentenza n. 6295 del 13/03/2013).
Nella specie, è stata azionata in via principale domanda di pagamento del compenso per le prestazioni aggiuntive rese nel 2020 dalla sulla base del titolo contrattuale rappresentato Pt_1 dal rapporto di lavoro con la . Il Tribunale correttamente non ha accolto la Parte_2 domanda di liquidazione del compenso per carenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive (in particolare, del rapporto di lavoro esclusivo con l'
[...]
). La domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, è stata rigettata per difetto di CP_1 prove sufficienti al suo accoglimento. La domanda di arricchimento senza causa, proposta dalla lavoratrice in via subordinata, è quindi inammissibile attesa la sua natura sussidiaria ex art. 2042
c.c.
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente alla richiesta di declaratoria di inammissibilità della azione di arricchimento ingiustificato, mentre per il resto va respinto, con conferma della sentenza gravata.
Si ritiene di compensare tra le parti le spese del grado, atteso l'accoglimento parziale dell'appello, limitato alla richiesta, formulata in via ulteriormente gradata, di declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, domanda che - neanche questa - è stata accolta.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-In parziele riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta da Parte_1
-Compensa le spese del presente grado.
Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato alla udienza del 6/03/2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2706/2022
T R A
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]alla C/da Parte_1
Stratola n.1/A, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bellaroba, elettivamente domiciliata in Napoli al c/so Novara 20 presso e nello studio dell'avv. Sergio Ceraso;
Appellante
E
, in persona del Direttore Generale legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dott. , con sede in alla Via Controparte_2 CP_1
Degli Imbimbo n.ri 10/12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Marco Mariano (pec: , Marcello Abbondandolo (pec: Email_1
e Mariagiusy Guarente (pec: Email_2
, elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, Email_3 presso i richiamati domicili digitali (p.e.c.), nonché presso la propria sede in alla Via CP_1
Degli Imbimbo n.ri 10/12;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2021 presso il Tribunale di Benevento, in funzione di
Giudice del Lavoro, la aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 325/2021 del 2.9.2021 con cui si ingiungeva alla medesima il pagamento, in Controparte_1 favore della odierna appellante, della complessiva somma di euro 27.960,00 a titolo di prestazioni aggiuntive svolte nel periodo da aprile a dicembre 2020. Part A sostegno della opposizione la aveva dedotto che la determina di liquidazione n. 1459 del
9.3.2021, in cui sarebbe contenuto il riconoscimento delle prestazioni effettuate e della somma dovuta alla era stata rettificata a seguito di un controllo della Direzione Sanitaria con Pt_1 determina n. 1967 del 30.3.2021 (all. 3 e 4 del ricorso in opposizione di primo grado), escludendo dalla liquidazione l'odierna appellante che, risultando dipendente con rapporto non esclusivo, non avrebbe mai potuto legittimamente effettuare prestazioni aggiuntive e quindi ottenerne la liquidazione in forza dell'art. 6 del Regolamento aziendale che vieta l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale medico in regime extramoenia (cfr. Regolamento, all. 6 del ricorso in opposizione di primo grado).
Tanto premesso, aveva concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, in ogni caso il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si era costituita la lavoratrice resistendo alla opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare la odierna appellante aveva rilevato: Part
-che la opponente ha espressamente riconosciuto che le prestazioni di cui si chiede il pagamento sono state svolte e sono pari, nelle ore e negli importi, a quanto richiesto in monitorio
(cfr. determina dirigenziale n.1459 del 09.03.2021; Part
-che la opponente non ha mai dimostrato che la abbia svolto le prestazioni Pt_1 aggiuntive in regime “non esclusivo”, demandando tale assunto alle relazioni interne dell'Ente e ad una richiesta di passaggio in regime esclusivo che si assume inoltrata dalla lavoratrice ma che non viene nemmeno allegata al ricorso in opposizione;
-che le prestazioni aggiuntive svolte dalla odierna appellante risultano debitamente autorizzate dalla Direzione sanitaria per iscritto (cfr. attestazione del 23.02.2021 e prospetti di rilevazione dei turni autorizzati preventivamente dalla direzione UOC e dalla direzione sanitaria, documentazione prodotta sin dalla fase monitoria), in tal modo verificandosi gli effetti di cui all'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle prestazioni orarie aggiuntive.
La lavoratrice aveva poi osservato come l'Ente avesse comunque beneficiato delle prestazioni lavorative aggiuntive da lei effettuate e, quindi, come andassero comunque retribuite a titolo contrattuale e, in ipotesi subordinata, a titolo di arricchimento senza giusta causa ai sensi degli artt. 2041 e segg. c.p.c.
Aveva quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, che l'importo ingiunto pari ad euro 27.960,00 fosse riconosciuto alla deducente a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, con vittoria di spese con distrazione.
Con sentenza n. 480/2022 pubblicata il 5.5.2022 il Giudice adito ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese. In motivazione ha richiamato la determina del 30.3.2021, che aveva escluso la - dipendente con rapporto non esclusivo Pt_1
- dalla liquidazione delle prestazioni aggiuntive ritenendo non valida la autorizzazione resa dal direttore della unità operativa, occorrendo quella preventiva della direzione aziendale, e concludendo circa il difetto di prova di un fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere, ossia la preventiva autorizzazione del Direttore Generale dell' e la sussistenza delle condizioni CP_1 per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive in base al regolamento aziendale. Ha inoltre respinto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta dalla lavoratrice allegando il principio affermato dalla S.C. per cui la azione di arricchimento può essere valutata se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale spiegata in via principale soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso (corrispondente a quello in esame) in cui sia stata proposta domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza fornire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. n. 11682/2018 e n. 6295/2013).
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 2.11.2022, Pt_1 dolendosi con plurime argomentazioni dell'ingiusto rigetto delle sue pretese, ribadendo la esistenza di tutte le autorizzazioni richieste per la effettuazione di prestazioni aggiuntive per come indicate nelle stesse determine dirigenziali del 9.3.2021 e del 30.3.2021 (tanto che tutti gli altri dirigenti indicati nelle determine dirigenziali sono stati integralmente pagati per le prestazioni medesime, ad esclusione della ricorrente) e la mancata prova, ad opera della , Controparte_1 della non esclusività del rapporto di lavoro tra le parti e quindi della applicabilità del divieto di cui all'art. 6 del Regolamento aziendale. La lavoratrice ha poi impugnato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda (subordinata) di arricchimento senza causa osservando, per un verso, che dalle argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado sarebbe, al più, dovuta conseguire la pronuncia di inammissibilità della domanda, e non certo il rigetto nel merito, e per l'altro che la domanda poteva e doveva essere valutata poiché quella principale di tipo contrattuale era stata rigettata proprio per carenza del titolo posto a suo fondamento (l'autorizzazione all'espletamento di prestazioni aggiuntive), e non per carenza di prove sufficienti al suo accoglimento.
Ha concluso con la riforma della sentenza impugnata, rigetto della proposta opposizione e conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, con il riconoscimento dell'importo di euro 27.960 a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa e in via ancor più gradata con riforma della sentenza di primo grado nel ritenere la domanda di arricchimento senza causa inammissibile piuttosto che respingerla nel merito. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Sul contradittorio nuovamente instaurati si è costituita la , resistendo al gravame Parte_2 di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Alla odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
La domanda proposta in via principale è infondata e va, pertanto, rigettata.
Elemento costitutivo del diritto all'espletamento di prestazioni aggiuntive e del diritto al conseguente compenso è l'esistenza di un rapporto di lavoro esclusivo con la azienda sanitaria. L'art. 6 del Regolamento aziendale per la disciplina delle prestazioni aggiuntive (adottato con Part deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 3.1.2018; all. 6 fasc. di primo grado) statuisce infatti che “E' vietata l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale medico: - in regime Part di extramoenia” (all. 6 fasc. i primo grado).
L'appellante ha contestato che l'azienda non ha dimostrato la mancanza del rapporto di esclusività, condizione per l'espletamento delle prestazioni aggiuntive.
La censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Nella fattispecie la
[...] ha agito in giudizio (mediante ricorso monitorio) per ottenere il pagamento di somme a Pt_1 titolo di prestazioni aggiuntive. Sulla stessa, pertanto, gravava l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento e, tra questi, il rapporto esclusivo con l'azienda sanitaria. Il predetto onere è rimasto inadempiuto.
Peraltro, si osserva che la Azienda appellata, già nel giudizio di opposizione, ha depositato la nota Part prot. 2622/GRU del 17 febbraio 2021 (all. 7, fasc. di primo grado) con cui l'
[...] Parte della evidenziava che la dott.ssa con nota del 10 febbraio Parte_3 Pt_1
2021, aveva chiesto per l'anno in corso il passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo, così accertando che nell'anno 2020 (anno di riferimento delle prestazioni aggiuntive di cui si discute) era in rapporto non esclusivo e quindi in regime di extramoenia;
nonché nota prot. 3807/GRU del 15.03.2021 (all. 8 fasc. Asl di primo grado) trasmessa alla con la Pt_1 quale, nel riscontrare la richiesta della stessa del 10.02.2021 (prot. 582/GRU del 16.02.2021) l'UOC Gestione Risorse Umane le comunicava “di non poter accogliere per l'anno in corso la sua richiesta di passaggio a rapporto esclusivo”, atteso il disposto di cui all'art. 15 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 che prescrive “la richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a quello dell'opzione”.
Detta documentazione, relativa alla domanda della lavoratrice di passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo, è evidentemente indicativa che la stessa si trovasse in precedenza in rapporto di lavoro non esclusivo e quindi in regime extramoenia, con conseguente divieto di effettuazione di prestazioni aggiuntive in forza dell'art. 6 del Regolamento aziendale.
In ogni caso, si ripete, spettava alla lavoratrice che ha agito in monitorio provare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda azionata (diritto al compenso per le prestazioni aggiuntive), prova che nelle specie non è stata fornita. A fronte della puntuale contestazione della azienda appellata, che ha negato il presupposto della esclusività del rapporto di lavoro richiesto dal Regolamento aziendale, la lavoratrice nulla ha allegato o prodotto per dimostrare che le prestazioni aggiuntive, per le quali rivendicava il compenso, fossero state erogate in regime di Part intramoenia, essendosi limitata a dedurre che spettava alla l'onere della prova del regime extramoenia.
Al riguardo rileva anche evidenziare che, per la legittima remunerazione delle prestazioni aggiuntive, occorre che le stesse vengano svolte in regime di intramoenia, ovvero di esclusività,
o comunque in presenza degli appositi presupposti richiesti dalla legge o dalla contrattazione collettiva che disciplina specificamente la particolare prestazione aggiuntiva. E' infatti principio consolidato della S.C. che “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto;
ne consegue che per il lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali "intramoenia" ex art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992” ((cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, n.32264, secondo la quale).
In difetto dei presupposti di legge o della contrattazione collettiva che condizionano l'erogazione della specifica prestazioni aggiuntive, al dirigente medico non compete alcun compenso per eventuali prestazioni latu sensu “straordinarie”, eccedenti gli orari contrattuali.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra censura proposta dalla appellante (compresa quella relativa alla autorizzazione preventiva ex art. 8 del Regolamento aziendale), si condivide la pronuncia di primo grado che ha escluso il diritto della al pagamento del compenso per Pt_1 le prestazioni aggiuntive rese nell'anno 2020.
Per quanto riguarda la domanda di arricchimento senza causa, l'appello va accolto limitatamente alla richiesta, formulata in via gradata, di declaratoria di inammissibilità.
Come chiarito dalla S.C., l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale spiegata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso
(corrispondente a quello in esame) in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass, Ordinanza n. 14944 del
11.5.2022; Cass. Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018; Cass., sentenza n. 6295 del 13/03/2013).
Ciò in applicazione del principio ormai consolidato secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass., SS.UU., Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; conf. Cass., Sentenza n. 25461 del
16/12/2010). Ancora, è stato affermato (Cass. n. 2936/2017) che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c. comunque non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole collegato alla perdurante inesigibilità dell'adempimento della prestazione fondata su titolo contrattuale (cfr. anche Cass., Sentenza n. 6295 del 13/03/2013).
Nella specie, è stata azionata in via principale domanda di pagamento del compenso per le prestazioni aggiuntive rese nel 2020 dalla sulla base del titolo contrattuale rappresentato Pt_1 dal rapporto di lavoro con la . Il Tribunale correttamente non ha accolto la Parte_2 domanda di liquidazione del compenso per carenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive (in particolare, del rapporto di lavoro esclusivo con l'
[...]
). La domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, è stata rigettata per difetto di CP_1 prove sufficienti al suo accoglimento. La domanda di arricchimento senza causa, proposta dalla lavoratrice in via subordinata, è quindi inammissibile attesa la sua natura sussidiaria ex art. 2042
c.c.
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente alla richiesta di declaratoria di inammissibilità della azione di arricchimento ingiustificato, mentre per il resto va respinto, con conferma della sentenza gravata.
Si ritiene di compensare tra le parti le spese del grado, atteso l'accoglimento parziale dell'appello, limitato alla richiesta, formulata in via ulteriormente gradata, di declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, domanda che - neanche questa - è stata accolta.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-In parziele riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta da Parte_1
-Compensa le spese del presente grado.
Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Maristella Agostinacchio