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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
4411/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4411/2019 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 567/2029, emessa dal Tribunale di Nola in data 7.3.2019, nel procedimento n. 5647/2009 - vertente tra
(PI , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Occhino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Centro Direzionale, Isola C-2; appellante
e
(PI ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 18.9.2025, per la quale ne è stata disposta, ex art. 127 ter cpc, la celebrazione mediante il sistema della trattazione scritta, non sono state depositate note e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza del 2.10.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata pagina 1 di 4 partecipazione delle parti all'udienza cartolare del 18.9.2025 e a quella del 2.10.2025.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc.
Occorre infatti tener conto anche della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, nel consentire che le udienze di svolgano anche mediante collegamenti audiovisivi ovvero siano sostituite dal deposito di note scritte (art. 127, terzo comma, c.p.c.), ha sia sancito l'equivalenza della trattazione scritta all'udienza (come si evince dal quinto comma dell'articolo
127-ter, c.p.c., secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti), sia regolato specificamente gli effetti derivanti dal mancato deposito delle note entro il termine perentorio assegnato dal giudice, in modalità analoghe a quelle previste dagli attuali articoli 181
e 309 c.p.c. in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
La riformulazione della normativa sullo svolgimento delle udienze e la sua espressa estensione a tutti i processi in corso alla data del 1° gennaio 2023 fa ritenere che tra le discipline transitorie dettate rispettivamente dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149 e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vi sia una relazione d'incompatibilità. pagina 2 di 4 Infatti, l'applicazione dell'articolo 56 del D.L. n. 112 e, quindi, la mera cancellazione dal ruolo dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, ove le parti non compaiano in due udienze successive (situazione perfettamente equivalente a quelle del mancato deposito delle note scritte entro i due termini perentori successivi e della mancata comparizione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., e, pertanto, produttiva degli stessi effetti, come dispone l'ultimo comma dell'articolo
127-ter), determinerebbe la disapplicazione della normativa che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 estende anche ai processi anzidetti.
Né potrebbe ipotizzarsi un diverso esito del processo determinato dalla scelta del giudice, di carattere meramente ordinatorio, di tenere udienza nelle forme previste dagli articoli 127 e 127-bis, ovvero di adottare le modalità sostitutive ma del tutto equipollenti di cui all'articolo 127-ter.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile, anche in rito (ad es., corretta instaurazione del contraddittorio).
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 567/2019, emessa dal Tribunale di Nola, in data 7.3.2019, nel procedimento n. 5647/2009, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 • ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4411/2019 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 567/2029, emessa dal Tribunale di Nola in data 7.3.2019, nel procedimento n. 5647/2009 - vertente tra
(PI , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Occhino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Centro Direzionale, Isola C-2; appellante
e
(PI ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 18.9.2025, per la quale ne è stata disposta, ex art. 127 ter cpc, la celebrazione mediante il sistema della trattazione scritta, non sono state depositate note e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza del 2.10.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata pagina 1 di 4 partecipazione delle parti all'udienza cartolare del 18.9.2025 e a quella del 2.10.2025.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc.
Occorre infatti tener conto anche della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, nel consentire che le udienze di svolgano anche mediante collegamenti audiovisivi ovvero siano sostituite dal deposito di note scritte (art. 127, terzo comma, c.p.c.), ha sia sancito l'equivalenza della trattazione scritta all'udienza (come si evince dal quinto comma dell'articolo
127-ter, c.p.c., secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti), sia regolato specificamente gli effetti derivanti dal mancato deposito delle note entro il termine perentorio assegnato dal giudice, in modalità analoghe a quelle previste dagli attuali articoli 181
e 309 c.p.c. in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
La riformulazione della normativa sullo svolgimento delle udienze e la sua espressa estensione a tutti i processi in corso alla data del 1° gennaio 2023 fa ritenere che tra le discipline transitorie dettate rispettivamente dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149 e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vi sia una relazione d'incompatibilità. pagina 2 di 4 Infatti, l'applicazione dell'articolo 56 del D.L. n. 112 e, quindi, la mera cancellazione dal ruolo dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, ove le parti non compaiano in due udienze successive (situazione perfettamente equivalente a quelle del mancato deposito delle note scritte entro i due termini perentori successivi e della mancata comparizione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., e, pertanto, produttiva degli stessi effetti, come dispone l'ultimo comma dell'articolo
127-ter), determinerebbe la disapplicazione della normativa che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 estende anche ai processi anzidetti.
Né potrebbe ipotizzarsi un diverso esito del processo determinato dalla scelta del giudice, di carattere meramente ordinatorio, di tenere udienza nelle forme previste dagli articoli 127 e 127-bis, ovvero di adottare le modalità sostitutive ma del tutto equipollenti di cui all'articolo 127-ter.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile, anche in rito (ad es., corretta instaurazione del contraddittorio).
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 567/2019, emessa dal Tribunale di Nola, in data 7.3.2019, nel procedimento n. 5647/2009, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 • ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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