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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 337 bis. e ss c.c. iscritto al n.r.g. 413/ 2023, promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Mancineschi;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Patrizia Pagano;
RESISTENTE
Nell'interesse delle figlie:
nata a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] l'[...]; Persona_2
minorenni e non economicamente autosufficienti;
nata a [...] l'[...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Parte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.03.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della prole minorenne della coppia, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed pagina 1 di 6 economica. Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito di conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della prole nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica.
Più precisamente, con ricorso ritualmente notificato, premessa l'interruzione della relazione affettiva con il resistente, dalla quale sono nate le figlie (maggiorenne ed economicamente Parte_2
autosufficiente), e (queste ultime minorenni e non Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti), sulla scorta della riferita necessità di regolamentare i rapporti con la prole minorenne anche in ragione di alcuni inadempimenti al ruolo di genitore della controparte, ha inizialmente chiesto, in sintesi: (i) disporsi l'affidamento esclusivo alla madre delle due figlie minorenni e , con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1 Persona_2
(ii) la predisposizione di un calendario di visite per la frequentazione delle minori con il genitore non collocatario;
(iii) il versamento, da parte del resistente ed in favore della ricorrente, di un importo mensile di euro 600,00 mensili per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di trattazione, rilevata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo alla parte resistente, presente in udienza ma non costituito a mezzo di difensore, ne è stata dichiarata la contumacia. Contestualmente, ritenutane l'opportunità alla luce dei fatti allegati in ricorso, il Collegio ha dato incarico al Servizio sociale territorialmente competente di Controparte_2
intraprendere un percorso di educativa genitoriale della durata di sei mesi presso i propri locali, prevedendo un totale di due incontri a settimana e provvedendo altresì a stilare un calendario di incontri protetti tra il padre ed i figli minori, presso i locali dell'Ente ed una volta a settimana, provvedendo all'esito a redigere una relazione socio-familiare sull'intero nucleo;
la causa è stata quindi rinviata per l'esame della relazione definitiva.
Alla successiva udienza, costituitosi nelle more il resistente con comparsa depositata in data
15.01.2024, il Collegio ha ritenuto la necessità di un approfondimento istruttorio a mezzo CTU sul nucleo familiare, alla luce dei gravi fatti allegati dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, delle problematiche di salute mentale documentate anche dalla difesa di parte resistente e riguardanti quest'ultimo, nonché degli esiti dell'indagine condotta dai servizi sociali (cfr. deposito del 17.01.2024).
pagina 2 di 6 Espletate le operazioni peritali, all'udienza del 6.02.2025 le parti hanno chiesto un rinvio della causa onde consentire una definizione concordata dell'odierno contenzioso, il tutto a condizioni coerenti con le conclusioni rassegnate dal CTU dott. Persona_3
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno dato atto di aver depositato un accordo congiunto sottoscritto dalle parti personalmente, con il quale le stesse hanno regolamentato, a totale definizione del presente contenzioso, ogni aspetto di natura economica e personale, anche nei confronti delle figlie minori. Hanno quindi chiesto il recepimento da parte del Collegio delle suddette conclusioni congiunte, il tutto a spese legali compensate e con rinuncia ai termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Tale accordo, sottoscritto di proprio pugno dalle parti (cfr. deposito del 15.03.2025), riporta le condizioni di seguito ritrascritte: Pers
“1) Le figlie minori e verranno affidate in via super esclusiva alla madre, Persona_4 signora presso la quale saranno collocate, e continueranno a vivere nell'abitazione Parte_1
di proprietà esclusiva della sito in Scansano via Marconi n.
9. Pt_1
2) La signora assumerà in via autonoma – e senza necessità di preventivo accordo con Parte_1
Pers il signor tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie e Controparte_1
[...]
riguardanti l'indirizzo scolastico, l'indirizzo educativo, le scelte religiose, la scelta di un Per_2
medico specialista privato o in convenzione con il SSN, le decisioni latu sensu intese in ambito sanitario, la scelta di eventuali attività sportive e/o culturali o comunque extracurricolari e, in generale, ogni decisione di rilievo per la crescita delle figlie stesse.
La signora provvederà, con l'assenso che il signor presta Parte_1 Controparte_1 sin d'ora con la sottoscrizione del presente atto e, senza la necessità di ulteriori manifestazioni di consenso del padre a richiedere l'emissione e/o il rinnovo del documento di identità e/o del passaporto Pers valido per l'espatrio delle figlie minori e Persona_4
3) La IA minore nata il [...] e prossima al compimento del diciottesimo anno di Persona_5 età, considerato, da un lato, il suo vissuto pregresso nell'ambito intra familiare nei momenti in cui il padre stava male e, dall'altro lato, il “franco disturbo post traumatico da stress o quanto meno un evidente disturbo dell'adattamento” di cui ella soffre e che, allo stato, le impedisce di avere rapporti continuativi con il padre, potrà vedere quest'ultimo con le modalità e le tempistiche dalla stessa ritenute più opportune.
La IA minore (nata l'[...]3) potrà invece vedere il padre Persona_4
esclusivamente mediante la predisposizione di incontri protetti la cui calendarizzazione viene rimessa al Servizio Sociale territorialmente competente fermo restando che dovrà essere assicurato alla minore
pagina 3 di 6 di poter vedere il padre almeno due volte alla settimana, all'interno del setting Persona_4 dell'incontro protetto in condizioni di sicurezza per la minore stessa.
Le parti concordano di rimettersi al ridetto Servizio Sociale anche con riguardo all'eventuale – e non auspicabile- interruzione degli incontri protetti padre/IA laddove il Servizio Sociale dovesse riscontrare che gli stessi si rivelino, per qualsivoglia ragione, pregiudizievoli per la minore Per_2
.
[...]
4) I signori e concordano che quest'ultimo verserà alla Parte_1 Controparte_1
Pers a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie e Pt_1 Persona_4 la somma di € 50,00 (ovvero € 25,00 per ciascuna IA) , a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora (IBAN: [...]); somma, questa, che verrà Parte_1
corrisposta in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile
2025, e che sarà rivalutata in base all'indice ISTAT, con decorrenza prima rivalutazione dal mese di aprile 2026.
I comparenti danno atto che l'importo concordato a titolo di contributo nel mantenimento ordinario Pers delle figlie e è stato determinato tenendo conto della gravità della Persona_4 condizione psichiatrica del signor e che, allo stato, gli impedisce di Controparte_1
svolgere attività lavorativa continuativa.
Pers 4.1) I comparenti concordano altresì che le spese straordinarie per le figlie e Persona_4
(intendendosi per tali quelle di cui “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati per i figli
[...] in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di nella seduta dell'8/3/2017) verranno interamente sostenute CP_2 dalla signora e da quest'ultima, sempre nella misura del 100% , portate in detrazione Parte_1
nel Modello 730.
4.2) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (o altro assegno equipollente che dovesse essere previsto a seguito di eventuali modifiche normative) verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora
impegnandosi sin d'ora il signor a rinunciare alla Parte_1 Controparte_1
percezione della di lui quota parte del 50%.
Le parti hanno poi chiesto prendersi atto delle seguenti ulteriori pattuizioni e/o condizioni:
5) La signora al precipuo fine di perseguire il miglior interesse per le figlie, Parte_1
s'impegna a comunicare settimanalmente al signor a mezzo mail o a mezzo Controparte_1
messaggistica wp, le informazioni riguardanti le tre figlie.
pagina 4 di 6 S'impegna altresì a comunicare al signor a mezzo mail e con un preavviso Controparte_1 minimo di 15 giorni, eventuali viaggi all'estero che effettuerà con le figlie, anche dopo il Pers raggiungimento, da parte di della maggiore età.
Il signor s'impegna a comunicare alla signora a mezzo Controparte_1 Parte_1
mail eventuali variazioni del proprio numero di telefono cellulare”.
Il Collegio non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione agli esiti delle operazioni peritali, risultino le uniche possibili ed adeguate all'interesse delle figlie minori, atteso che sul punto, il CTU ha rilevato come, ad oggi, l'unica proposta sia quella di un affidamento “super esclusivo alla madre con collocamento privilegiato ed unico presso la stessa madre”, con prosecuzione degli incontri protetti con il padre “sempre che lo stesso abbia una continuità nell'accedere agli stessi e si presenti in condizioni personali aderenti al contesto” (cfr. perizia pag. 399). Il perito ha anche chiarito come, in relazione alle modalità di frequentazione, non sia “allo stato percorribile l'ipotesi che lo stesso signor e sua IA escano anche se accompagnati dall'educatrice di riferimento al di Per_1 fuori del setting dell'incontro protetto”, atteso che “l'instabilità psicologica del signor Per_1
riscontrata anche durante le operazioni peritali potrebbe esporre la minore a situazioni estremamente complesse e non gestibili” (cfr. perizia pag. 399 - 400).
Il CTU ha dovuto purtroppo constatare come il Civiltà, a causa della sua patologia e delle sue dipendenze, non sia in grado di provvedere a se stesso e non sia in grado di provvedere alla sua famiglia (non versa nessun mantenimento), evidenziando anche come “le due figlie più grandi che hanno avuto a che fare con lui in ambito intra familiare nei momenti in cui lui stava male mostrano un franco disturbo post traumatico da stress o quanto meno un evidente disturbo dell'adattamento” (cfr. perizia pag. 400).
Il perito ha poi sottolineato l'opportunità (i) per il signor , oltre alla presa in carico al S.erd e alla Per_1
Psichiatria Adulti, di intraprendere “un percorso di sostegno psicologico che lo aiuti a prendere contatto e coscienza degli accaduti passati e delle sue difficoltà sanitarie comprese le sue dipendenze”; (ii) per la IA , che la stessa sia presa in carico dal servizio di psicologia del territorio per sostenerla Persona_1 nell'elaborare i tragici eventi a cui la stessa ha assistito e partecipato negli anni in cui ha vissuto con il padre in ambito intrafamiliare (cfr. perizia pag. 400).
Del resto, all'esito delle operazioni peritali, le parti hanno di fatto recepito le conclusioni del CTU e rassegnato conclusioni congiunte ad esse coerenti, sicché deve ritenersi vi sia ampio spazio perché
l'accordo raggiunto venga omologato dal Collegio.
pagina 5 di 6 Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, l'importo concordato a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie appare tener conto delle attuali difficoltà economiche del resistente, le quali, date le sue condizioni di salute, non è prevedibile percepirà redditi consistenti nel prossimo futuro o comunque tali da giustificare un importo maggiore.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché della coerenza degli accordi raggiunti con le osservazioni del CTU, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione delle figlie minori e , nonché in merito agli ulteriori Persona_1 Persona_2
aspetti anche di natura economica, il tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
2) Dispone che le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 15.03.2025 vengano allegate alla presente Sentenza di cui costituiscono parte integrante;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone a carico solidale delle parti le spese di CTU;
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 337 bis. e ss c.c. iscritto al n.r.g. 413/ 2023, promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Mancineschi;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Patrizia Pagano;
RESISTENTE
Nell'interesse delle figlie:
nata a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] l'[...]; Persona_2
minorenni e non economicamente autosufficienti;
nata a [...] l'[...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Parte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.03.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della prole minorenne della coppia, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed pagina 1 di 6 economica. Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito di conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della prole nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica.
Più precisamente, con ricorso ritualmente notificato, premessa l'interruzione della relazione affettiva con il resistente, dalla quale sono nate le figlie (maggiorenne ed economicamente Parte_2
autosufficiente), e (queste ultime minorenni e non Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti), sulla scorta della riferita necessità di regolamentare i rapporti con la prole minorenne anche in ragione di alcuni inadempimenti al ruolo di genitore della controparte, ha inizialmente chiesto, in sintesi: (i) disporsi l'affidamento esclusivo alla madre delle due figlie minorenni e , con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1 Persona_2
(ii) la predisposizione di un calendario di visite per la frequentazione delle minori con il genitore non collocatario;
(iii) il versamento, da parte del resistente ed in favore della ricorrente, di un importo mensile di euro 600,00 mensili per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di trattazione, rilevata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo alla parte resistente, presente in udienza ma non costituito a mezzo di difensore, ne è stata dichiarata la contumacia. Contestualmente, ritenutane l'opportunità alla luce dei fatti allegati in ricorso, il Collegio ha dato incarico al Servizio sociale territorialmente competente di Controparte_2
intraprendere un percorso di educativa genitoriale della durata di sei mesi presso i propri locali, prevedendo un totale di due incontri a settimana e provvedendo altresì a stilare un calendario di incontri protetti tra il padre ed i figli minori, presso i locali dell'Ente ed una volta a settimana, provvedendo all'esito a redigere una relazione socio-familiare sull'intero nucleo;
la causa è stata quindi rinviata per l'esame della relazione definitiva.
Alla successiva udienza, costituitosi nelle more il resistente con comparsa depositata in data
15.01.2024, il Collegio ha ritenuto la necessità di un approfondimento istruttorio a mezzo CTU sul nucleo familiare, alla luce dei gravi fatti allegati dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, delle problematiche di salute mentale documentate anche dalla difesa di parte resistente e riguardanti quest'ultimo, nonché degli esiti dell'indagine condotta dai servizi sociali (cfr. deposito del 17.01.2024).
pagina 2 di 6 Espletate le operazioni peritali, all'udienza del 6.02.2025 le parti hanno chiesto un rinvio della causa onde consentire una definizione concordata dell'odierno contenzioso, il tutto a condizioni coerenti con le conclusioni rassegnate dal CTU dott. Persona_3
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno dato atto di aver depositato un accordo congiunto sottoscritto dalle parti personalmente, con il quale le stesse hanno regolamentato, a totale definizione del presente contenzioso, ogni aspetto di natura economica e personale, anche nei confronti delle figlie minori. Hanno quindi chiesto il recepimento da parte del Collegio delle suddette conclusioni congiunte, il tutto a spese legali compensate e con rinuncia ai termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Tale accordo, sottoscritto di proprio pugno dalle parti (cfr. deposito del 15.03.2025), riporta le condizioni di seguito ritrascritte: Pers
“1) Le figlie minori e verranno affidate in via super esclusiva alla madre, Persona_4 signora presso la quale saranno collocate, e continueranno a vivere nell'abitazione Parte_1
di proprietà esclusiva della sito in Scansano via Marconi n.
9. Pt_1
2) La signora assumerà in via autonoma – e senza necessità di preventivo accordo con Parte_1
Pers il signor tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie e Controparte_1
[...]
riguardanti l'indirizzo scolastico, l'indirizzo educativo, le scelte religiose, la scelta di un Per_2
medico specialista privato o in convenzione con il SSN, le decisioni latu sensu intese in ambito sanitario, la scelta di eventuali attività sportive e/o culturali o comunque extracurricolari e, in generale, ogni decisione di rilievo per la crescita delle figlie stesse.
La signora provvederà, con l'assenso che il signor presta Parte_1 Controparte_1 sin d'ora con la sottoscrizione del presente atto e, senza la necessità di ulteriori manifestazioni di consenso del padre a richiedere l'emissione e/o il rinnovo del documento di identità e/o del passaporto Pers valido per l'espatrio delle figlie minori e Persona_4
3) La IA minore nata il [...] e prossima al compimento del diciottesimo anno di Persona_5 età, considerato, da un lato, il suo vissuto pregresso nell'ambito intra familiare nei momenti in cui il padre stava male e, dall'altro lato, il “franco disturbo post traumatico da stress o quanto meno un evidente disturbo dell'adattamento” di cui ella soffre e che, allo stato, le impedisce di avere rapporti continuativi con il padre, potrà vedere quest'ultimo con le modalità e le tempistiche dalla stessa ritenute più opportune.
La IA minore (nata l'[...]3) potrà invece vedere il padre Persona_4
esclusivamente mediante la predisposizione di incontri protetti la cui calendarizzazione viene rimessa al Servizio Sociale territorialmente competente fermo restando che dovrà essere assicurato alla minore
pagina 3 di 6 di poter vedere il padre almeno due volte alla settimana, all'interno del setting Persona_4 dell'incontro protetto in condizioni di sicurezza per la minore stessa.
Le parti concordano di rimettersi al ridetto Servizio Sociale anche con riguardo all'eventuale – e non auspicabile- interruzione degli incontri protetti padre/IA laddove il Servizio Sociale dovesse riscontrare che gli stessi si rivelino, per qualsivoglia ragione, pregiudizievoli per la minore Per_2
.
[...]
4) I signori e concordano che quest'ultimo verserà alla Parte_1 Controparte_1
Pers a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie e Pt_1 Persona_4 la somma di € 50,00 (ovvero € 25,00 per ciascuna IA) , a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora (IBAN: [...]); somma, questa, che verrà Parte_1
corrisposta in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile
2025, e che sarà rivalutata in base all'indice ISTAT, con decorrenza prima rivalutazione dal mese di aprile 2026.
I comparenti danno atto che l'importo concordato a titolo di contributo nel mantenimento ordinario Pers delle figlie e è stato determinato tenendo conto della gravità della Persona_4 condizione psichiatrica del signor e che, allo stato, gli impedisce di Controparte_1
svolgere attività lavorativa continuativa.
Pers 4.1) I comparenti concordano altresì che le spese straordinarie per le figlie e Persona_4
(intendendosi per tali quelle di cui “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati per i figli
[...] in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di nella seduta dell'8/3/2017) verranno interamente sostenute CP_2 dalla signora e da quest'ultima, sempre nella misura del 100% , portate in detrazione Parte_1
nel Modello 730.
4.2) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (o altro assegno equipollente che dovesse essere previsto a seguito di eventuali modifiche normative) verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora
impegnandosi sin d'ora il signor a rinunciare alla Parte_1 Controparte_1
percezione della di lui quota parte del 50%.
Le parti hanno poi chiesto prendersi atto delle seguenti ulteriori pattuizioni e/o condizioni:
5) La signora al precipuo fine di perseguire il miglior interesse per le figlie, Parte_1
s'impegna a comunicare settimanalmente al signor a mezzo mail o a mezzo Controparte_1
messaggistica wp, le informazioni riguardanti le tre figlie.
pagina 4 di 6 S'impegna altresì a comunicare al signor a mezzo mail e con un preavviso Controparte_1 minimo di 15 giorni, eventuali viaggi all'estero che effettuerà con le figlie, anche dopo il Pers raggiungimento, da parte di della maggiore età.
Il signor s'impegna a comunicare alla signora a mezzo Controparte_1 Parte_1
mail eventuali variazioni del proprio numero di telefono cellulare”.
Il Collegio non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione agli esiti delle operazioni peritali, risultino le uniche possibili ed adeguate all'interesse delle figlie minori, atteso che sul punto, il CTU ha rilevato come, ad oggi, l'unica proposta sia quella di un affidamento “super esclusivo alla madre con collocamento privilegiato ed unico presso la stessa madre”, con prosecuzione degli incontri protetti con il padre “sempre che lo stesso abbia una continuità nell'accedere agli stessi e si presenti in condizioni personali aderenti al contesto” (cfr. perizia pag. 399). Il perito ha anche chiarito come, in relazione alle modalità di frequentazione, non sia “allo stato percorribile l'ipotesi che lo stesso signor e sua IA escano anche se accompagnati dall'educatrice di riferimento al di Per_1 fuori del setting dell'incontro protetto”, atteso che “l'instabilità psicologica del signor Per_1
riscontrata anche durante le operazioni peritali potrebbe esporre la minore a situazioni estremamente complesse e non gestibili” (cfr. perizia pag. 399 - 400).
Il CTU ha dovuto purtroppo constatare come il Civiltà, a causa della sua patologia e delle sue dipendenze, non sia in grado di provvedere a se stesso e non sia in grado di provvedere alla sua famiglia (non versa nessun mantenimento), evidenziando anche come “le due figlie più grandi che hanno avuto a che fare con lui in ambito intra familiare nei momenti in cui lui stava male mostrano un franco disturbo post traumatico da stress o quanto meno un evidente disturbo dell'adattamento” (cfr. perizia pag. 400).
Il perito ha poi sottolineato l'opportunità (i) per il signor , oltre alla presa in carico al S.erd e alla Per_1
Psichiatria Adulti, di intraprendere “un percorso di sostegno psicologico che lo aiuti a prendere contatto e coscienza degli accaduti passati e delle sue difficoltà sanitarie comprese le sue dipendenze”; (ii) per la IA , che la stessa sia presa in carico dal servizio di psicologia del territorio per sostenerla Persona_1 nell'elaborare i tragici eventi a cui la stessa ha assistito e partecipato negli anni in cui ha vissuto con il padre in ambito intrafamiliare (cfr. perizia pag. 400).
Del resto, all'esito delle operazioni peritali, le parti hanno di fatto recepito le conclusioni del CTU e rassegnato conclusioni congiunte ad esse coerenti, sicché deve ritenersi vi sia ampio spazio perché
l'accordo raggiunto venga omologato dal Collegio.
pagina 5 di 6 Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, l'importo concordato a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie appare tener conto delle attuali difficoltà economiche del resistente, le quali, date le sue condizioni di salute, non è prevedibile percepirà redditi consistenti nel prossimo futuro o comunque tali da giustificare un importo maggiore.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché della coerenza degli accordi raggiunti con le osservazioni del CTU, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione delle figlie minori e , nonché in merito agli ulteriori Persona_1 Persona_2
aspetti anche di natura economica, il tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
2) Dispone che le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 15.03.2025 vengano allegate alla presente Sentenza di cui costituiscono parte integrante;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone a carico solidale delle parti le spese di CTU;
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 6 di 6