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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale presidente rel.
dott. Francesco Notaro consigliere dott.ssa Ada Meterangelis consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5706/2019 R.G. di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 5342/2019 del 23 maggio 2019
t r a
(nata a [...] il 1° agosto 1960; , Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...]; , Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...]; Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Murano C.F._3 1
(con studio in Pozzuoli alla Via Giacomo Matteotti n° 15 e domicilio digitale
Email_1
e
C.F. P.I. , in qualità d'impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'amministratore delegato e direttore generale. e del Controparte_2
dirigente , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Controparte_3
Agrusta (con studio in Napoli alla Piazza Salvo d'Acquisto n. 32 e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2024, il difensore degli appellanti concludeva riportandosi all'elaborato della CTU nonché ai motivi dell'atto di appello, dei quali chiedeva l'integrale accoglimento, con attribuzione in suo favore di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Il difensore della società appellata concludeva riportandosi a tutto quanto in precedente dedotto ed eccepito nei propri scritti e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, con vittoria delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2012 , Parte_1 Parte_2
e , eredi di (nato a [...] il 4
[...] Parte_3 Persona_1
dicembre 1958 e deceduto il 19 giugno 2010), convenivano dinanzi al Tribunale
di Napoli la quale impresa designata per il Controparte_4
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.), esponendo: che il giorno 19
giugno 2010, alle ore 16,10 circa, , mentre percorreva, a bordo Persona_1
del motociclo tipo Piaggio Beverly Targato DD 23606 (indossando regolarmente il casco), la strada statale denominata 7 Quarter in direzione di Quarto, era stato 2 improvvisamente colpito da un cartello segnaletico distaccatosi da un veicolo che lo precedeva e rimasto non identificato;
che, per effetto dell'improvviso impatto, aveva perso il controllo del suo motociclo ed era Persona_1
rovinato sull'asfalto in modo violento, scivolando per un notevole tratto di strada;
che, per le ferite riportate dopo l'impatto improvviso con il cartello segnaletico (il quale aveva prodotto un tamponamento cardiaco da cui era derivata la perdita di controllo del motociclo e il conseguente scivolamento lungo la carreggiata fino alla collisione in più punti con il guardrail), Per_1 [...]
aveva patito lesioni tanto gravi da determinare la morte;
che sul luogo, Per_1
poco tempo dopo, erano intervenuti sia i sanitari (che ne costatavano il decesso), sia i Carabinieri della Tenenza di Quarto, i quali eseguivano i rilievi del caso;
che il procedimento penale a carico di persona da identificare si era concluso con l'archiviazione; che si era ottemperato alle formalità richieste dagli articoli 283 e ss. del D.lgs. 209/05 per ottenere il risarcimento dei danni patiti
iure proprio e iure hereditatis, ma senza esito.
Gli attori chiedevano, quindi, al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: condannare la quale impresa designata per la Controparte_4
Campania al Fondo INAGAFGVS, in persona del suo Legale r. p. t. al risarcimento di
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal e per effetto di legge Per_1
condannare il fondo al risarcimento in favore degli istanti jure successionis nella somma
che si quantifica in 600.000,00; ovvero secondo quanto stabilito dal Giudice anche
attraverso consulenza medico legale di cui sin d'ora si chiede la nomina. Condannare la
quale impresa designata del Fondo INA al risarcimento dei danni, Parte_4
patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli istanti jure proprio;
in particolare per
questi ultimi, tenuto conto delle tabelle di liquidazione stabilite dalla Giurisprudenza
(Trib. Roma) e dei parametri relativi alla età della vittima, del rapporto di parentela
dell'età dei figli, si chiede condannarsi la società convenuta, nella riferita qualità a
pagare, in favore della sig.ra la somma pari ad € 237.356,00. In favore Parte_1 3 dei figli, e della somma pari ad € 250.000,00 Parte_2 Parte_3
ciascuno. Condannare la società convenuta al pagamento a titolo di danno biologico
patito dagli istanti della somma che sarà determinata dal CTU di cui si chiede la
nomina. Oltre interessi maturati e maturandi come per legge ed ad una somma a titolo
di svalutazione monetaria. Condannare la soc. alla somma esborsata CP_5
dagli istanti per l'assistenza legale in sede penale pari ad € 1258,40. Vittoria di spese
diritti e onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Il 9 gennaio 2013 si costituiva la nella predetta qualità, per Controparte_1
eccepire sia l'improcedibilità della domanda, per l'omessa prova delle formalità
di cui agli articoli 283 e 287 del D. Lgs. n. 209/2005, sia, nel merito, l'estraneità
dell'evento descritto dagli attori alle ipotesi d'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e, perciò, la propria carenza di legittimazione passiva o, comunque, l'infondatezza della domanda. Concludeva, quindi, come segue:
Rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque priva di sostegno probatorio;
⁃ In subordine,
nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, sebbene nei limiti del
massimale previsto dall'art 283. comma 4. del D. Lgs. n. 209/2005 limitare la condanna
per gli oneri accessori solo a far data da quando gli istanti hanno fornito inconfutabile
prova della sussistenza dell'obbligo risarcitorio a carico del FGVS.
Nel corso del giudizio gli attori depositavano, tra gli altri documenti, copia del fascicolo del procedimento penale relativo alla morte del proprio congiunto
(comprensivo della documentazione attestante le diverse attività investigative e conservative poste in essere dai Carabinieri della tenenza di Quarto e la perizia medica autoptica sulla salma di ), e documentazione Persona_1
medica relativa alla loro salute psicofisica.
Il giudice istruttore, escussi quattro degli otto testimoni indicati dagli attori,
negava, ritenendola superflua, la consulenza tecnica medico-legale chiesta dagli attori (per accertare le loro condizioni di salute) e, con sentenza del 23
maggio 2019, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda e 4 compensava le spese di lite, ritenendo non fornita la prova del fatto storico dedotto in citazione e dell'oggettiva impossibilità di identificazione del responsabile, per l'inidoneità delle deposizioni testimoniali a sgombrare il campo dai dubbi sulle cause dell'incidente.
II. L'appello
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2019 gli attori proponevano appello per chiedere, in riforma della sentenza del tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa ammissione di una C.T.U. tesa ad accertare se i
segni di vernice rossa presenti sul casco della vittima fossero compatibili con la vernice
del cartello segnaletico rinvenuto sul luogo del sinistro ed oggetto di sequestro della
Procura della Repubblica di Napoli): «[…] condannare la già Controparte_4
ora quale impresa designata per la Campania alla
[...] Controparte_1
liquidazione dei sinistri in nome e per conto del FONDO GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, in persona del suo Legale r. p. t. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli istanti jure proprio;
in particolare per
questi ultimi, tenuto conto delle tabelle di liquidazione stabilite dalla Giurisprudenza
(Trib. Roma) e dei parametri relativi all'età della vittima, del rapporto di parentela e
dall'età dei figli, si chiede condannarsi la società convenuta, nella riferita qualità a
pagare, in favore di la somma pari ad € 237.356,00. 4) In favore dei Parte_1
figli, e della somma pari ad € 250.000,00 ciascuno.5) Parte_2 Pt_3
Condannare la società convenuta al pagamento a titolo di danno biologico patito dagli
istanti della somma che sarà determinata dal CTU di cui si chiede la nomina. Oltre
interessi maturati e maturandi come per legge ed ad una somma a titolo di svalutazione;
- Condannare la soc. ora quale impresa Controparte_4 Controparte_1
designata per la Campania alla liquidazione dei sinistri in nome e per conto del FONDO
GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del suo Legale r. p. t. alla somma
sborsata a titolo di svalutazione monetaria».
Gli appellanti denunciavano l'erroneità della sentenza ritenendola fondata su una ricostruzione dei fatti contrastante con quanto desumibile dai documenti 5 versati in atti e dall'istruttoria orale, in violazione delle norme relative alla valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c. p. c.) oltre che dei principi di cui all'articolo 2700 c.c.
In particolare, sostenevano: i) l'idoneità, ai fini della prova della presenza di un veicolo non identificato e dell'impossibilità incolpevole di identificarlo, delle presunzioni ricavabili, secondo l'id quod plaerumque accidit, dalle indagini compiute in sede penale per l'identificazione del veicolo danneggiante, oltre che la non ipotizzabilità di alcuna negligenza a carico del defunto Per_1
in ordine alla mancata identificazione;
ii) la fondatezza della domanda
[...]
alla luce delle prove acquisite agli atti di causa, ovvero delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti offerti in comunicazione (tra i quali il verbale di sequestro n. 445/ 2, il rapporto d'intervento e i rilievi fotografici, redatti dai
Carabinieri di Quarto, la perizia medica autoptica, la richiesta del P.M. e il decreto di archiviazione del GIP di Napoli); iii) l'illegittimità del rigetto della loro istanza di C.T.U., mezzo istruttorio necessario per accertare una circostanza dirimente ai fini della ricostruzione dei fatti dedotti in giudizio.
In data 15 maggio 2020 si costituiva l'appellata quale Controparte_1
impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che chiedeva il rigetto dell'appello o, in subordine, nel rispetto del massimale di legge alla data dell'evento, l'applicazione del paritetico concorso di colpa ex art. 2054 comma
2 c.c., ridimensionando le pretese attoree e limitando le spese di soccombenza.
L'appellata eccepiva: che la carente istruttoria espletata non aveva fatto emergere i presupposti di legge necessari a giustificare la vocatio in ius del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 (Nuovo
Codice delle Assicurazioni) e per esso dell'impresa designata;
che, con ogni probabilità, il cartello/segnale di carico sporgente in questione aveva creato una turbativa al , ma sia le deposizioni testimoniali (generiche, lacunose Per_1
e addirittura contraddittorie), sia i documenti acquisiti non consentivano di ricostruire con certezza la dinamica dell'evento e la collocazione di tale cartello 6 al momento del passaggio del;
che le richieste degli attori erano Per_1
errate, infondate e non dovute anche in ordine al quantum debeatur.
Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte, accogliendo un'istanza istruttoria degli appellanti, incaricava l'Ing. di redigere una CTU tesa Controparte_6
ad accertare se i segni di vernice rossa presenti sul casco della vittima fossero
compatibili con la vernice del cartello segnaletico rinvenuto sul luogo del sinistro ed
oggetto di sequestro della Procura della Repubblica di Napoli; indi, appreso che entrambi gli oggetti indicati nel mandato erano stati distrutti per ordine del giudice dell'esecuzione penale, con ordinanza del 27 giugno 2024 disponeva che il medesimo CTU esprimesse, compiute le opportune analisi cromatiche e ove tecnicamente possibile, la già richiesta valutazione di compatibilità in
ragione dell'acquisizione delle immagini a colori agli atti del procedimento penale
conclusosi con l'archiviazione.
III. L'esame dei motivi di appello e del merito Le doglianze rivolte dagli appellanti alle ragioni espresse dal tribunale sono fondate, pur considerato che l'onere della prova a carico del danneggiato, nel caso di sinistri che si alleghino dovuti a responsabilità di un veicolo sconosciuto, debba valutarsi col necessario rigore, attesa la finalità perseguita dal legislatore d'impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti di danni derivati da altre cause.
Nell'argomentare il rigetto della domanda per l'omessa prova del fatto storico e dell'oggettiva impossibilità di identificare l'investitore, il primo giudice si è
soffermato sulle dichiarazioni rese dai testimoni senza, però, valutarle anche alla luce delle ulteriori risultanze documentali che pure forniscono rilevanti elementi indiziari (in ragione del principio per cui i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza devono essere ricavati da una valutazione globale degli indizi, e non con riferimento singolare a ciascuno di essi).
Giova poi ricordare che nel processo civile sono ammissibili anche le prove 7 atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. o argomenti di prova, tra le quali sono legittimamente utilizzabili gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale.
Nel caso in esame, occorre tener conto del ritrovamento e il sequestro ex art. 354
c.p.p. (prot. N. 445/1) da parte dei Carabinieri della Tenenza di Quarto (NA) a
pochi metri di distanza dalla salma dell'uomo, sull'asfalto, di un cartello per la
segnaletica stradale, delle dimensioni di cm 50x50 a strisce banche e rosse e riportante
sul retro la scritta “ENEL”, di quelli solitamente usati dai veicoli adibiti al trasporto di
merci per segnalare l'ingombro di un carico sporgente (v. pag. 5 del fascicolo penale,
la cui copia è stata ritualmente prodotta in giudizio dagli attori in primo grado),
così come del ritrovamento e del sequestro ex art. 354 c.p.p. (prot. N. 445/4)
dall'altra parte della careggiata nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro …
di un casco modello “Jet” di colore grigio, marca “ , che , a CP_7 Parte_2 specifica domanda del maresciallo in data 21 giugno 2010 Testimone_1
(presso gli uffici della Tenenza Carabinieri di Quarto Flegreo), ha riconosciuto
con certezza come uno dei caschi di proprietà del padre e da lui solitamente utilizzati (V. Verbale di individuazione di cose ex art. 361 c.p.p.); casco che,
come pure attestato dai Carabinieri nei propri atti d'indagine, presentava sulla
superficie ed al suo interno una ingente quantità di macchie ematiche, mostrando
evidenti danni compatibili con quelli subiti in un violento urto, nonché segni di vernice
rossa e il cinturino strappato (così nel Verbale di sequestro probatorio ex art. 354
c.p.p., oltre che nella relazione del 23 giugno 2010 di trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), sì da doversi ipotizzare
(come pure ritenuto dai verbalizzanti) che fosse quello indossato dalla vittima del sinistro.
Ulteriori elementi di giudizio, del pari trascurati dal giudice di primo grado, si traggono dalla consulenza tecnica medico-legale autoptica svolta il 25 luglio
2010 sempre nel corso delle indagini penali, nella quale, oltre a imputarsi la 8 causa del decesso a “tamponamento cardiaco”, si specificava quanto segue:
«Infatti nel nostro caso le lesioni cerebrali possono essere considerate come una
conseguenza indiretta del tamponamento cardiaco in quanto sono successive a queste e
determinate dalla perdita di controllo del veicolo. Circa il mezzo produttore questo è
rappresentato dall' improvviso tamponamento cardiaco» (v. pag. 45-47 del fascicolo penale).
Sulla scorta di tali elementi di giudizio, sia nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sia nel decreto di archiviazione sottoscritto dal G.I.P. in data 25 gennaio 2012 si dà per accertata la dinamica della morte di per la seconda tra le due ricostruzioni elaborate dai Persona_1
Carabinieri della Tenenza di Quarto nell'ambito delle indagini a loro delegate dalla Procura della Repubblica, ovvero quella secondo cui il , mentre Per_1
era alla guida del proprio motoveicolo, fu colpito violentemente al capo da un cartello segnaletico a strisce bianche e rosse di quelli solitamente utilizzati per segnalare i carichi sporgenti, il quale si era staccato da un veicolo non identificato che precedeva la vittima, e che quest'ultima, in seguito a tale urto,
perse il controllo del proprio mezzo e rovinò violentemente sull'asfalto.
E, infatti, il pubblico ministero ha motivato la propria richiesta di archiviazione con le seguenti argomentazioni: «Dagli accertamenti tutti svolti pur essendo emerso
profili di responsabilità a carico del conducente di un automezzo portante un cartello
segnaletico di carico sporgente, non si è potuti addivenire all'identificazione di detto
conducente né sono emerse circostanze che consentono la prosecuzioni delle indagini»;
argomenti condivisi dal G.I.P. che ha disposto l'archiviazione appunto per l'insussistenza di elementi che consentissero «di individuare chi conduceva il
mezzo la cui targa si è distaccata provocando, verosimilmente, l'incidente mortale».
È ben vero che tale valutazione non pone alcun vincolo nel presente giudizio civile, ma ciò non consente di trascurare gli elementi di prova – pur se meramente indiziari – raccolti in sede penale, della cui rilevanza occorre dar conto. 9
Inoltre, quanto alle testimonianze, che il primo giudice ha ritenuto inidonee a sgombrare il campo dai dubbi sulla causa del decesso e la condotta tenuta dal veicolo
investitore nell'occorso, la loro valutazione va compiuta anche alla luce degli atti acquisiti in sede penale.
In ordine alle testimonianze di appuntato scelto dei Carabinieri Testimone_2
di Quarto, e di maresciallo dei Carabinieri, in esse emergono Testimone_1
utili indicazioni circa la presenza di tracce di vernice sul casco e, nelle parole del teste riguardo al momento in cui il cartello segnalatore si è Tes_1
presumibilmente staccato dal veicolo sconosciuto, s'introduce un elemento probatorio circostanziato teso a contenere le probabilità che si fosse verificata la prima delle due ipotesi di dinamica riportate nel rapporto di incidente inviato il 23 giugno 2010 dai Carabinieri alla Procura della Repubblica, ovvero quella secondo la quale il cartello metallico si trovasse già sulla sede stradale al passaggio del motociclo condotto da e che proprio il suo Persona_1 calpestio avesse causato la perdita di controllo del motociclo e la letale caduta al suolo: «Preciso che durante il servizio percorro quella strada tutti i giorni anche più
volte al giorno e se troviamo ostacoli sulla carreggiata io o i miei colleghi li rimuoviamo
puntualmente. ADR Nella data del sinistro ho percorso la strada in questione alle ore
13,30- 13,40 ed era libera».
A questo punto è opportuno anche precisare che, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata (a pagina 7 della comparsa di risposta in appello), la circostanza che i Carabinieri nel documento inviato alla Procura
della Repubblica in data 19 giugno 2010, avessero formulato soltanto la prima ipotesi circa la dinamica del sinistro (quella per la quale la vittima avrebbe perso il controllo del proprio motoveicolo perché incorreva con una delle ruote dello
stesso sul cartello segnaletico già presente sull'asfalto), per poi prospettare anche la seconda ipotesi (quella sostenuta nel presente giudizio dagli attori) solo nella relazione del 23 giugno 2010, non vale a screditare il valore e l'attendibilità dei rilievi effettuati dai Carabinieri. 10
Infatti, occorre considerare che il primo documento fu inviato il giorno stesso del sinistro e conteneva soltanto la «sommaria ricostruzione dei fatti», mentre il documento inviato il 23 giugno 2010 riportava la versione definitiva e completa del rapporto d'incidente, redatta alla luce di altre attività ispettive e conservative, dei rilievi fotografici e plano-altimetrici, del verbale di sequestro del cartello metallico e, soprattutto, del verbale di sequestro del casco effettuato solo in data 21 giugno 2010.
Né si condividono le perplessità del primo giudice riguardo all'attendibilità
delle dichiarazioni rese dal teste basate sulla considerazione Testimone_3
della «modalità con le quali dopo un anno contattava la famiglia per rendere Pt_1
testimonianza». Infatti, sebbene si riconosca il carattere insolito delle circostanze riferite dal teste, riguardo alla sua individuazione in della Persona_1
vittima del sinistro cui dichiara di avere assistito, e, quindi, al suo contatto con la famiglia della vittima (oltre che una certa imprecisione nel ricordo del testimone), tale sola considerazione non appare sufficiente per privare la testimonianza di qualsivoglia attendibilità (occorrendo pur sempre tener distinto ciò che è insolito da ciò che, invece, è impossibile), alla luce degli altri elementi raccolti, i quali non smentiscono la descrizione dell'evento data dal teste Tes_3
E, infatti, appare plausibile che un fatto di cronaca come quello che ci occupa,
anche dopo la sua pubblicazione su un giornale locale quale il Corriere Flegreo,
il 20 gennaio 2011, a causa della sua tragicità abbia avuto un riverbero prolungato nelle conversazioni da bar in una realtà di provincia com'è quella di Quarto, in cui risiedeva il de cuius, risiedono ancora i suoi familiari e,
soprattutto, risiede il testimone de quo.
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla non Controparte_1
sussiste contraddizione in ordine alla tempistica con la quale il teste Tes_3
riferisce di essere venuto a conoscenza del sinistro e di essersi messo
[...]
in contatto con la famiglia: infatti, vanno tenuti distinti il momento in cui il teste 11 riferisce di aver saputo che l'incidente al quale aveva assistito aveva avuto esiti mortali (da amici fuori al bar un mesetto dopo l'incidente), dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del defunto e dei suoi familiari (dalla lettura del giornale), e dal momento in cui contatta i familiari del defunto (dopo un anno dal ritrovamento del giornale).
Né, inoltre, si condivide l'assunto della società appellata, al fine di escludere l'attendibilità della testimonianza, secondo cui la presenza dello spartitraffico divisorio delle due carreggiate non avrebbe consentito al testimone di Tes_3
assistere all'accaduto, perché talmente alto da ostruire la visibilità totale della corsia opposta, mentre la velocità di allontanamento del camion dal quale si sarebbe staccato il cartello avrebbe impedito la visualizzazione di quanto riferito dal teste Tes_3
Il teste in esame ha dichiarato che nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro si trovava a bordo della propria auto e, mentre percorreva il raccordo in direzione di Napoli verso la tangenziale, vide nell'altro senso di marcia volare «ad altezza uomo» da un camion «un oggetto quadrato», da lui identificato come «un cartello di carichi sporgenti», e vide, altresì, in corrispondenza esatta della sua auto, «un motorino cadere a causa del cartello che si è staccato dal camion».
In effetti, è ipotizzabile che il teste conducesse un'autovettura dall'assetto rialzato (ad esempio, un SUV), sì da essere in grado di veder volare il cartello
“ad altezza uomo” e, quindi, a un'altezza ben maggiore anche del guardrail-
spartitraffico posizionato alla sinistra della direttrice di marcia. Né risulta che,
come sostenuto dalla società appellata, l'autovettura del teste viaggiasse a una velocità superiore ai 60 km/h, nel momento in cui ha incrociato il cartello e il motociclo condotto da . Persona_1
Sta di fatto che tale deposizione trova riscontro nella presenza sul casco indossato dalla vittima (per quanto riferito in precedenza) non solo di tracce ematiche ma anche di segni di vernice rossa, riscontrati dai Carabinieri, riferiti in sede di testimonianza dal maresciallo e visibili nelle fotografie Tes_1 12 allegate agli atti penali (e recuperate dagli attori anche negli originali a colori),
che consentono di ritenere che l'incidente si sia verificato in modo conforme alla seconda delle due ipotesi ricostruttive formulate nella relazione di servizio del 23 giugno 2010.
Proprio in considerazione del complesso delle prove e degli elementi di prova non valutati o non idoneamente valutati dal giudice, la Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento la preliminare istanza istruttoria degli appellanti, sì
da incaricare un C.T.U. (l'ing. di rispondere ai quesiti Controparte_6
formulati con ordinanza dell'8 aprile 2022 (per accertare se i segni di vernice rossa presenti sul casco della vittima fossero compatibili con la vernice del cartello segnaletico rinvenuto sul luogo del sinistro ed oggetto di sequestro della Procura della Repubblica di Napoli) e del 13 maggio 2024 (con la quale,
preso atto dell'indisponibilità dei reperti e dell'acquisizione delle immagini a colori agli atti del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, si è chiesto al C.T.U. di esprimere la valutazione di compatibilità sulla base delle opportune analisi cromatiche rese disponibili dalle attuali strumentazioni).
Nella relazione depositata il 23 ottobre 2024 il C.T.U. è pervenuto alle seguenti conclusioni: «Ragionando per deduzioni, ed escludendo le ipotesi con riscontri
negativi, si può affermare che l'impronta di inchiostro rosso rilevata sul casco sia
ragionevolmente compatibile col cartello stradale rinvenuto sulla sede stradale a pochi
metri dalla salma. Inoltre gli elementi raccolti rendono verosimile l'ipotesi che a far
perdere il controllo del motociclo sia stato l'impatto del cartello contro il casco del
motociclista e non invece che sia stato il transitare ad alta velocità sul cartello già
giacente sull'asfalto. Non sono state individuate o ipotizzate ulteriori dinamiche».
L'eccezione formulata da (anche tramite le note difensive Controparte_1
della propria consulente di parte), sull'assenza di evidenze oggettive volte a suffragare le deduzioni del C.T.U., basate su congetture fondate sulla base dei pochi
elementi oggettivi disponibili (visione di qualche fotografia), non è condivisibile,
posto che le conclusioni del C.T.U., derivanti dal raffronto tra i rilievi fotografici 13 del casco e del cartello metallico, trovano riscontro anche in altre circostanze idoneamente documentate, quali, in particolare, l'assenza di tracce di pneumatici, di deformazioni riconducibili allo schiacciamento da parte del motoveicolo e di graffi riconducibili a un ipotetico trascinamento del cartello sull'asfalto.
A fronte del quadro probatorio così come rivalutato e integrato anche in forza delle risultanze della consulenza tecnica supplementare depositata il 23 ottobre
2024, deve ritenersi che la decisione del tribunale di rigetto della domanda sia da riformare, alla luce del raggiunto accertamento che: i) il decesso di Per_1
è da imputare alla perdita di controllo del motociclo da lui condotto,
[...]
causata dall'impatto sul suo casco di un cartello per segnaletica stradale a strisce bianche e rosse rinvenuto sulla sede stradale a pochi metri dalla salma e perso da un veicolo non identificato che lo precedeva durante la marcia;
ii) la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, rinvenuto già privo di vita appena dopo l'incidente, esclude una qualsivoglia forma di responsabilità sua e dei suoi familiari per l'omessa identificazione del veicolo che ha causato il sinistro.
La responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto, cui va imputato di non avere adeguatamente assicurato il cartello di segnalazione al carico ingombrante trasportato, non esclude, però, quella, presunta, della stessa vittima (ex art. 2054, secondo comma, c.c.). Ciò sul presupposto che tale presunzione è applicabile estensivamente anche a veicoli coinvolti nell'incidente pur in assenza di collisione (Cass. 3764/2021) e che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti (nella specie, quello del veicolo sconosciuto,
cui è imputabile la difettosa legatura del cartello) non consente di ritenere per ciò solo superata la presunzione posta a carico anche a carico dell'altro, di cui occorre verificare in concreto la corretta condotta di guida (cfr. Cass. 124/2016;
Cass. 7479/2020, Cass. 33483/2024), a meno che la condotta gravemente colposa di uno dei conducenti coinvolti sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (Cass. 29927/2024): 14 nel caso in esame, non può escludersi che, al momento dell'incidente, il motoveicolo fosse a breve distanza dall'automezzo che trasportava il carico sporgente e che, pertanto, non rispettasse la distanza di sicurezza, cautela tanto più necessaria in considerazione della pericolosità del trasporto effettuato dall'altro veicolo, il che, pertanto, non consente di prescindere dalla presunzione di cui all'articolo 2054 citato.
IV. La liquidazione dei danni da risarcire
In ordine alla liquidazione dei danni, va rilevato, preliminarmente, che nell'atto di appello non è stata riproposta la richiesta di risarcimento del danno iure
hereditatis formulata dai familiari di nell'ambito del giudizio Persona_1
di primo grado.
Infatti, gli appellanti hanno fatto valere la lesione del rapporto parentale e,
quindi, dell'interesse dei superstiti alla intangibilità degli affetti reciproci e alla
scambievole solidarietà che connota la vita familiare, oltre a lamentare il danno biologico da loro stessi sofferto a causa del decesso del familiare, precisando come segue le loro conclusioni in ordine alle voci di danno domandate: «il
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli istanti jure
proprio; in particolare per questi ultimi, tenuto conto delle tabelle di liquidazione
stabilite dalla Giurisprudenza (Trib. Roma) e dei parametri relativi all'età della vittima,
del rapporto di parentela e dell'età dei figli, si chiede condannarsi la società convenuta,
nella riferita qualità a pagare, in favore di la somma pari ad € Parte_1
237.356,00. 4) In favore dei figli, e della somma pari ad € Parte_2 Pt_3
250.000,00 ciascuno. 5) Condannare la società convenuta al pagamento a titolo di
danno biologico patito dagli istanti della somma che sarà determinata dal CTU di cui si
chiede la nomina. Oltre interessi maturati e maturandi come per legge ed ad una somma
a titolo di svalutazione».
Esaminata, quindi, la sola richiesta di risarcimento del danno iure proprio
lamentato dagli appellanti, si rileva che le dichiarazioni rese dal teste Tes_4
la relazione del 13 maggio 2013 redatta dalla dott.ssa
[...] Persona_2 15 della ASL Napoli 2 Nord sul percorso psicologico intrapreso da tutta la Tes_5
famiglia fin dal mese di settembre 2011, e i certificati medici rilasciati Per_1
dal dott. della ASL Napoli 2 Nord in data 10 maggio 2013, Persona_3
unitamente alle presunzioni applicabili al caso di specie, fanno ritenere accoglibile la domanda formulata nei limiti ed in forza dei criteri di seguito indicati.
Per il risarcimento da lesione del rapporto parentale, spettante iure proprio ai familiari del defunto, si deve tenere conto del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana, sia interne che esterne alla famiglia, derivanti dalla perdita della relazione familiare.
In tali ipotesi vengono in rilievo interessi protetti a livello costituzionale (artt.
2, 29 e 30 Cost.), come quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona, tutti di natura non patrimoniale.
Pur considerato che il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto,
quale tipico danno-conseguenza, non è qualificabile come in re ipsa e, pertanto,
come anche più volte sostenuto nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento,
tuttavia, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi. A questo riguardo, si ritiene pacificamente che la prova del danno derivante dal dolore interiore per la perdita di un familiare possa essere fornita attraverso una serie di presunzioni basate sull'esistenza di un legame stretto di parentela tra la vittima e i suoi congiunti, dal momento che tale rapporto, se esistente, induce a presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che il coniuge, i figli, genitori e fratelli soffrano per la perdita del prossimo congiunto e, a questo fine, che la convivenza, pur non essendo un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, assuma rilievo nella determinazione del quantum. 16
V'è, dunque, una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio -
configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli),
che impone a chi la contesti l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (cd. sofferenza morale) derivante dalla perdita (cfr. Cass. 5769/24).
Sui criteri di determinazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10579/21), ha affermato che «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze
del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno
da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto
rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi
punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della
particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella».
Di tale insegnamento l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha tenuto conto, nel 2022, integrando le precedenti tabelle e prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, elaborando un sistema di liquidazione a punti
(rivalutato nel 2024) con la determinazione del valore del punto di € 3.911,00
nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, e di € 1.698,00
nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti, e con una soglia non superabile (cap)
di € 391.103,18 nel primo caso e di € 169.830,60 nel secondo caso, sulla base di cinque parametri.
In particolare, per la perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati in relazione 17
a ciascun parametro sono previsti i seguenti punteggi:
a) l'età della vittima primaria (da 0 a 10 anni: 28 punti;
da 11 a 20 anni: 26 punti;
da 21 a 30 anni: 24 punti;
da 31 a 40 anni: 22 punti;
da 41 a 50 anni: 20 punti;
da
51 a 60 anni: 18 punti;
da 61 a 70 anni: 16 punti;
da 71 a 80 anni: 12 punti;
da 81
a 90 anni: 8 punti;
da 91 a 100 anni: 4 punti);
b) l'età della vittima secondaria (come per la vittima primaria);
c) la convivenza tra le due (16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti da poter attribuire nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale);
d) la sopravvivenza di altri congiunti, a prescindere dalla convivenza (nessun superstite: 16 punti;
1 superstite: 14 punti;
2 superstiti: 12 punti;
3 superstiti: 9
punti); e) la qualità o intensità della relazione affettiva perduta (fino a 30 punti sulla base dei parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive e di ulteriori circostanze allegate e provate, anche con presunzioni,
relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
frequentazioni o contatti in presenza, telefonici o in internet;
condivisione delle festività e delle ricorrenze, di vacanze, di attività lavorativa, hobby o sport;
attività di assistenza sanitaria e domestica;
agonia, penosità o particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria).
Tale versione aggiornata delle tabelle di Milano ha ricevuto positivo riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che l'ha ritenuta un idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondata su un sistema «a punto variabile» (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione «a forbice») secondo i cinque parametri sopra riportati, «ferma restando la possibilità, per il giudice di
merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché
sorretta da adeguata motivazione» (Cass. 37009/22). 18
Recepiti tali criteri, già applicati in altre precedenti decisioni di questa Corte, e tenuto conto dell'età, al momento del decesso, di (51), di Persona_1
(49) e dei figli (26) e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(22), della loro situazione di convivenza all'interno del nucleo familiare, della presenza per ciascuno di essi degli altri due congiunti, nonché dell'intensità
della relazione affettiva perduta, considerata la convivenza con il de cuius e l'incidenza dell'evento luttuoso sulla sfera psichica dei superstiti, come è
documentata dalla relazione del 13 maggio 2013 redatta dalla Dott.ssa
[...]
della ASL Napoli 2 Nord, dai certificati medici rilasciati dal Dott. Persona_4
il 10 maggio 2013, e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso Persona_3
la Corte ritiene congrua la quantificazione del danno da lesione Testimone_4
del rapporto parentale indicata nell'atto di citazione e riproposta nell'atto di appello, pari a € 237.356,00 per , € 250.000,00 per Parte_1 Parte_2
ed € 250.000,00 per , oltre alla rivalutazione
[...] Parte_3 monetaria che, calcolata dalla data dell'evento luttuoso (19 giugno 2010)
all'attualità, porta ad aggiornare le somme richieste come segue (sulla base dell'ultimo coefficiente FOI pubblicato: 1,289): € 305.951,88 per Parte_1
ed € 322.250,00 ciascuno per e .
[...] Parte_2 Parte_3
Per quanto concerne il danno biologico lamentato dagli appellanti, la domanda di risarcimento è da accogliere soltanto in favore di e Parte_2 [...]
. Pt_1
Infatti, sussiste idonea documentazione medica soltanto per Parte_2
(alla quale il dott. diagnostica crisi di panico con stato ossessivo) e Persona_3
per (alla quale il dott. diagnostica una Parte_1 Persona_3
sindrome ansioso-depressiva in terapia farmacologica).
L'assenza di ulteriori accertamenti clinici e psicodiagnostici in ordine alle menomazioni all'integrità psicofisica diagnostica ad e a Parte_1 [...]
induce la Corte a ritenere che tali disturbi non assurgano al rango Parte_2
di disturbi psichici di rilevanza clinica, né di tratti patologici di personalità 19 inquadrabili e classificabili nella nosografia di riferimento delle malattie mentali (DSM-5 TR), e che possano essere inquadrati in un lieve disturbo dell'adattamento, che, prendendo come riferimento tabellare la voce “Disturbo
somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve” di cui al
D.M. 3 luglio 2003 (contenente la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidità), consente di riconoscere un tasso percentuale di permanente danno biologico del 2% sia in favore di che di Parte_1
. Parte_2
Per quanto concerne, invece, , i riferimenti a una sua Parte_3
«compulsione a giocare di azzardo», contenuti nella relazione del 13 maggio 2013
redatta dalla dott.ssa della ASL Napoli 2 Nord, pur Persona_4
avvalorati dalle dichiarazioni rese dal quarto testimone escusso, Tes_4
non sono idonee ad assurgere a una vera e propria diagnosi di G.A.P.
[...] (ovvero Gioco d'Azzardo Patologico) e, in ogni caso, a dimostrare il rapporto di causalità tra tale eventuale sindrome e la morte del padre.
Pertanto, in base agli importi di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (recante il Codice delle assicurazioni private), come aggiornati con D.M. 16 luglio 2024 (pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 173
del 25 luglio 2024 e in vigore dal 9 agosto 2024), il danno biologico va liquidato in € 1.677,67 per , e in € 1.917,34 per . Parte_1 Parte_2
Il risarcimento dovuto agli appellanti iure proprio è ridotto del 50% in proporzione alla presunzione di concorso di colpa della vittima primaria (Cass.
10220/17, Cass. 4208/17), perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata
da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri
congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti
non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una
conseguenza di una condotta non antigiuridica (così, Cass. 16413/24).
Di conseguenza, il risarcimento effettivamente spettante agli appellanti 20 ammonta a € 153.814,77 per , € 162.083,67 per Parte_1 Parte_2
ed € 161.125,00 per , importi cui devono aggiungersi gli Parte_3
interessi compensativi, da calcolare al tasso legale sul controvalore originario
(€ 119.328,76 per , € 125.743,73 per ed € Parte_1 Parte_2
125.033,00 , secondo l'indice di devalutazione 0,776) anno Parte_3
per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi), a decorrere dal 19 giugno 2010 fino alla data della presente decisione
(13 febbraio 2025) oltre ai successivi interessi fino al soddisfo, da calcolare sulle somme liquidate all'attualità (€ 153.814,77 per , € 162.083,67 Parte_1
per ed € 161.125,00 per ). Parte_2 Parte_3
La richiesta degli appellanti di condanna della a Controparte_1
rimborsare la somma sborsata per l'assistenza in sede penale, di € 1.258,40, non può essere accolta in quanto tale assistenza non era obbligatoria né funzionale all'azione civile promossa in questa sede.
V. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (con attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avvocato Giovanni Murano) in base allo scaglione (delle tabelle 2 e 12 allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147) da € 52.000,01 a € 260.000,00,
secondo il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
dovendosi tenere conto che, se l'articolo 10, secondo comma, c.p.c. prevede che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, la regola non si estende anche all'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, nel qual caso il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato
(cfr. Cass. 18168/23; Cass. 18166/23; Cass. 3107/17). Di conseguenza,
determinato il valore della controversia dal credito di maggiore importo (€ 21
162.083,67, spettante a ), per la difese degli altri due attori è Parte_2
riconosciuto l'aumento del 60% di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli
n. 5342/2019 del 23 maggio 2019 e in parziale accoglimento della domanda proposta da , e , così Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvede:
- condanna la nella qualità di impresa designata per Controparte_1
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di € 153.814,77
ad , € 162.083,67 a ed € 161.125,00 a Parte_1 Parte_2
, oltre agli interessi legali da calcolare secondo i Parte_3
criteri indicati in motivazione;
- condanna, inoltre, la nell'indicata qualità, al Controparte_1
pagamento in favore degli appellanti (con attribuzione al loro difensore,
avvocato Giovanni Murano), delle spese processuali, liquidate per il primo grado in € 22.570,00 (di cui € 490,00 per spese, € 19.200,00 per compensi ed € 2.880,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 24.636,00
(di cui € 2.556,00 per spese, € 19.200,00 per compensi ed € 2.880,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico della nell'indicata Controparte_1
qualità, il costo della C.T.U. eseguita in grado di appello (come da decreto di liquidazione emesso in favore dell'Ing. . Controparte_6
Così deciso il 13 febbraio 2025.
Il presidente estensore
Giorgio Sensale
22
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale presidente rel.
dott. Francesco Notaro consigliere dott.ssa Ada Meterangelis consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5706/2019 R.G. di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 5342/2019 del 23 maggio 2019
t r a
(nata a [...] il 1° agosto 1960; , Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...]; , Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...]; Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Murano C.F._3 1
(con studio in Pozzuoli alla Via Giacomo Matteotti n° 15 e domicilio digitale
Email_1
e
C.F. P.I. , in qualità d'impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'amministratore delegato e direttore generale. e del Controparte_2
dirigente , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Controparte_3
Agrusta (con studio in Napoli alla Piazza Salvo d'Acquisto n. 32 e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2024, il difensore degli appellanti concludeva riportandosi all'elaborato della CTU nonché ai motivi dell'atto di appello, dei quali chiedeva l'integrale accoglimento, con attribuzione in suo favore di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Il difensore della società appellata concludeva riportandosi a tutto quanto in precedente dedotto ed eccepito nei propri scritti e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, con vittoria delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2012 , Parte_1 Parte_2
e , eredi di (nato a [...] il 4
[...] Parte_3 Persona_1
dicembre 1958 e deceduto il 19 giugno 2010), convenivano dinanzi al Tribunale
di Napoli la quale impresa designata per il Controparte_4
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.), esponendo: che il giorno 19
giugno 2010, alle ore 16,10 circa, , mentre percorreva, a bordo Persona_1
del motociclo tipo Piaggio Beverly Targato DD 23606 (indossando regolarmente il casco), la strada statale denominata 7 Quarter in direzione di Quarto, era stato 2 improvvisamente colpito da un cartello segnaletico distaccatosi da un veicolo che lo precedeva e rimasto non identificato;
che, per effetto dell'improvviso impatto, aveva perso il controllo del suo motociclo ed era Persona_1
rovinato sull'asfalto in modo violento, scivolando per un notevole tratto di strada;
che, per le ferite riportate dopo l'impatto improvviso con il cartello segnaletico (il quale aveva prodotto un tamponamento cardiaco da cui era derivata la perdita di controllo del motociclo e il conseguente scivolamento lungo la carreggiata fino alla collisione in più punti con il guardrail), Per_1 [...]
aveva patito lesioni tanto gravi da determinare la morte;
che sul luogo, Per_1
poco tempo dopo, erano intervenuti sia i sanitari (che ne costatavano il decesso), sia i Carabinieri della Tenenza di Quarto, i quali eseguivano i rilievi del caso;
che il procedimento penale a carico di persona da identificare si era concluso con l'archiviazione; che si era ottemperato alle formalità richieste dagli articoli 283 e ss. del D.lgs. 209/05 per ottenere il risarcimento dei danni patiti
iure proprio e iure hereditatis, ma senza esito.
Gli attori chiedevano, quindi, al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: condannare la quale impresa designata per la Controparte_4
Campania al Fondo INAGAFGVS, in persona del suo Legale r. p. t. al risarcimento di
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal e per effetto di legge Per_1
condannare il fondo al risarcimento in favore degli istanti jure successionis nella somma
che si quantifica in 600.000,00; ovvero secondo quanto stabilito dal Giudice anche
attraverso consulenza medico legale di cui sin d'ora si chiede la nomina. Condannare la
quale impresa designata del Fondo INA al risarcimento dei danni, Parte_4
patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli istanti jure proprio;
in particolare per
questi ultimi, tenuto conto delle tabelle di liquidazione stabilite dalla Giurisprudenza
(Trib. Roma) e dei parametri relativi alla età della vittima, del rapporto di parentela
dell'età dei figli, si chiede condannarsi la società convenuta, nella riferita qualità a
pagare, in favore della sig.ra la somma pari ad € 237.356,00. In favore Parte_1 3 dei figli, e della somma pari ad € 250.000,00 Parte_2 Parte_3
ciascuno. Condannare la società convenuta al pagamento a titolo di danno biologico
patito dagli istanti della somma che sarà determinata dal CTU di cui si chiede la
nomina. Oltre interessi maturati e maturandi come per legge ed ad una somma a titolo
di svalutazione monetaria. Condannare la soc. alla somma esborsata CP_5
dagli istanti per l'assistenza legale in sede penale pari ad € 1258,40. Vittoria di spese
diritti e onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Il 9 gennaio 2013 si costituiva la nella predetta qualità, per Controparte_1
eccepire sia l'improcedibilità della domanda, per l'omessa prova delle formalità
di cui agli articoli 283 e 287 del D. Lgs. n. 209/2005, sia, nel merito, l'estraneità
dell'evento descritto dagli attori alle ipotesi d'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e, perciò, la propria carenza di legittimazione passiva o, comunque, l'infondatezza della domanda. Concludeva, quindi, come segue:
Rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque priva di sostegno probatorio;
⁃ In subordine,
nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, sebbene nei limiti del
massimale previsto dall'art 283. comma 4. del D. Lgs. n. 209/2005 limitare la condanna
per gli oneri accessori solo a far data da quando gli istanti hanno fornito inconfutabile
prova della sussistenza dell'obbligo risarcitorio a carico del FGVS.
Nel corso del giudizio gli attori depositavano, tra gli altri documenti, copia del fascicolo del procedimento penale relativo alla morte del proprio congiunto
(comprensivo della documentazione attestante le diverse attività investigative e conservative poste in essere dai Carabinieri della tenenza di Quarto e la perizia medica autoptica sulla salma di ), e documentazione Persona_1
medica relativa alla loro salute psicofisica.
Il giudice istruttore, escussi quattro degli otto testimoni indicati dagli attori,
negava, ritenendola superflua, la consulenza tecnica medico-legale chiesta dagli attori (per accertare le loro condizioni di salute) e, con sentenza del 23
maggio 2019, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda e 4 compensava le spese di lite, ritenendo non fornita la prova del fatto storico dedotto in citazione e dell'oggettiva impossibilità di identificazione del responsabile, per l'inidoneità delle deposizioni testimoniali a sgombrare il campo dai dubbi sulle cause dell'incidente.
II. L'appello
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2019 gli attori proponevano appello per chiedere, in riforma della sentenza del tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa ammissione di una C.T.U. tesa ad accertare se i
segni di vernice rossa presenti sul casco della vittima fossero compatibili con la vernice
del cartello segnaletico rinvenuto sul luogo del sinistro ed oggetto di sequestro della
Procura della Repubblica di Napoli): «[…] condannare la già Controparte_4
ora quale impresa designata per la Campania alla
[...] Controparte_1
liquidazione dei sinistri in nome e per conto del FONDO GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, in persona del suo Legale r. p. t. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli istanti jure proprio;
in particolare per
questi ultimi, tenuto conto delle tabelle di liquidazione stabilite dalla Giurisprudenza
(Trib. Roma) e dei parametri relativi all'età della vittima, del rapporto di parentela e
dall'età dei figli, si chiede condannarsi la società convenuta, nella riferita qualità a
pagare, in favore di la somma pari ad € 237.356,00. 4) In favore dei Parte_1
figli, e della somma pari ad € 250.000,00 ciascuno.5) Parte_2 Pt_3
Condannare la società convenuta al pagamento a titolo di danno biologico patito dagli
istanti della somma che sarà determinata dal CTU di cui si chiede la nomina. Oltre
interessi maturati e maturandi come per legge ed ad una somma a titolo di svalutazione;
- Condannare la soc. ora quale impresa Controparte_4 Controparte_1
designata per la Campania alla liquidazione dei sinistri in nome e per conto del FONDO
GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del suo Legale r. p. t. alla somma
sborsata a titolo di svalutazione monetaria».
Gli appellanti denunciavano l'erroneità della sentenza ritenendola fondata su una ricostruzione dei fatti contrastante con quanto desumibile dai documenti 5 versati in atti e dall'istruttoria orale, in violazione delle norme relative alla valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c. p. c.) oltre che dei principi di cui all'articolo 2700 c.c.
In particolare, sostenevano: i) l'idoneità, ai fini della prova della presenza di un veicolo non identificato e dell'impossibilità incolpevole di identificarlo, delle presunzioni ricavabili, secondo l'id quod plaerumque accidit, dalle indagini compiute in sede penale per l'identificazione del veicolo danneggiante, oltre che la non ipotizzabilità di alcuna negligenza a carico del defunto Per_1
in ordine alla mancata identificazione;
ii) la fondatezza della domanda
[...]
alla luce delle prove acquisite agli atti di causa, ovvero delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti offerti in comunicazione (tra i quali il verbale di sequestro n. 445/ 2, il rapporto d'intervento e i rilievi fotografici, redatti dai
Carabinieri di Quarto, la perizia medica autoptica, la richiesta del P.M. e il decreto di archiviazione del GIP di Napoli); iii) l'illegittimità del rigetto della loro istanza di C.T.U., mezzo istruttorio necessario per accertare una circostanza dirimente ai fini della ricostruzione dei fatti dedotti in giudizio.
In data 15 maggio 2020 si costituiva l'appellata quale Controparte_1
impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che chiedeva il rigetto dell'appello o, in subordine, nel rispetto del massimale di legge alla data dell'evento, l'applicazione del paritetico concorso di colpa ex art. 2054 comma
2 c.c., ridimensionando le pretese attoree e limitando le spese di soccombenza.
L'appellata eccepiva: che la carente istruttoria espletata non aveva fatto emergere i presupposti di legge necessari a giustificare la vocatio in ius del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 (Nuovo
Codice delle Assicurazioni) e per esso dell'impresa designata;
che, con ogni probabilità, il cartello/segnale di carico sporgente in questione aveva creato una turbativa al , ma sia le deposizioni testimoniali (generiche, lacunose Per_1
e addirittura contraddittorie), sia i documenti acquisiti non consentivano di ricostruire con certezza la dinamica dell'evento e la collocazione di tale cartello 6 al momento del passaggio del;
che le richieste degli attori erano Per_1
errate, infondate e non dovute anche in ordine al quantum debeatur.
Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte, accogliendo un'istanza istruttoria degli appellanti, incaricava l'Ing. di redigere una CTU tesa Controparte_6
ad accertare se i segni di vernice rossa presenti sul casco della vittima fossero
compatibili con la vernice del cartello segnaletico rinvenuto sul luogo del sinistro ed
oggetto di sequestro della Procura della Repubblica di Napoli; indi, appreso che entrambi gli oggetti indicati nel mandato erano stati distrutti per ordine del giudice dell'esecuzione penale, con ordinanza del 27 giugno 2024 disponeva che il medesimo CTU esprimesse, compiute le opportune analisi cromatiche e ove tecnicamente possibile, la già richiesta valutazione di compatibilità in
ragione dell'acquisizione delle immagini a colori agli atti del procedimento penale
conclusosi con l'archiviazione.
III. L'esame dei motivi di appello e del merito Le doglianze rivolte dagli appellanti alle ragioni espresse dal tribunale sono fondate, pur considerato che l'onere della prova a carico del danneggiato, nel caso di sinistri che si alleghino dovuti a responsabilità di un veicolo sconosciuto, debba valutarsi col necessario rigore, attesa la finalità perseguita dal legislatore d'impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti di danni derivati da altre cause.
Nell'argomentare il rigetto della domanda per l'omessa prova del fatto storico e dell'oggettiva impossibilità di identificare l'investitore, il primo giudice si è
soffermato sulle dichiarazioni rese dai testimoni senza, però, valutarle anche alla luce delle ulteriori risultanze documentali che pure forniscono rilevanti elementi indiziari (in ragione del principio per cui i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza devono essere ricavati da una valutazione globale degli indizi, e non con riferimento singolare a ciascuno di essi).
Giova poi ricordare che nel processo civile sono ammissibili anche le prove 7 atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. o argomenti di prova, tra le quali sono legittimamente utilizzabili gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale.
Nel caso in esame, occorre tener conto del ritrovamento e il sequestro ex art. 354
c.p.p. (prot. N. 445/1) da parte dei Carabinieri della Tenenza di Quarto (NA) a
pochi metri di distanza dalla salma dell'uomo, sull'asfalto, di un cartello per la
segnaletica stradale, delle dimensioni di cm 50x50 a strisce banche e rosse e riportante
sul retro la scritta “ENEL”, di quelli solitamente usati dai veicoli adibiti al trasporto di
merci per segnalare l'ingombro di un carico sporgente (v. pag. 5 del fascicolo penale,
la cui copia è stata ritualmente prodotta in giudizio dagli attori in primo grado),
così come del ritrovamento e del sequestro ex art. 354 c.p.p. (prot. N. 445/4)
dall'altra parte della careggiata nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro …
di un casco modello “Jet” di colore grigio, marca “ , che , a CP_7 Parte_2 specifica domanda del maresciallo in data 21 giugno 2010 Testimone_1
(presso gli uffici della Tenenza Carabinieri di Quarto Flegreo), ha riconosciuto
con certezza come uno dei caschi di proprietà del padre e da lui solitamente utilizzati (V. Verbale di individuazione di cose ex art. 361 c.p.p.); casco che,
come pure attestato dai Carabinieri nei propri atti d'indagine, presentava sulla
superficie ed al suo interno una ingente quantità di macchie ematiche, mostrando
evidenti danni compatibili con quelli subiti in un violento urto, nonché segni di vernice
rossa e il cinturino strappato (così nel Verbale di sequestro probatorio ex art. 354
c.p.p., oltre che nella relazione del 23 giugno 2010 di trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), sì da doversi ipotizzare
(come pure ritenuto dai verbalizzanti) che fosse quello indossato dalla vittima del sinistro.
Ulteriori elementi di giudizio, del pari trascurati dal giudice di primo grado, si traggono dalla consulenza tecnica medico-legale autoptica svolta il 25 luglio
2010 sempre nel corso delle indagini penali, nella quale, oltre a imputarsi la 8 causa del decesso a “tamponamento cardiaco”, si specificava quanto segue:
«Infatti nel nostro caso le lesioni cerebrali possono essere considerate come una
conseguenza indiretta del tamponamento cardiaco in quanto sono successive a queste e
determinate dalla perdita di controllo del veicolo. Circa il mezzo produttore questo è
rappresentato dall' improvviso tamponamento cardiaco» (v. pag. 45-47 del fascicolo penale).
Sulla scorta di tali elementi di giudizio, sia nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sia nel decreto di archiviazione sottoscritto dal G.I.P. in data 25 gennaio 2012 si dà per accertata la dinamica della morte di per la seconda tra le due ricostruzioni elaborate dai Persona_1
Carabinieri della Tenenza di Quarto nell'ambito delle indagini a loro delegate dalla Procura della Repubblica, ovvero quella secondo cui il , mentre Per_1
era alla guida del proprio motoveicolo, fu colpito violentemente al capo da un cartello segnaletico a strisce bianche e rosse di quelli solitamente utilizzati per segnalare i carichi sporgenti, il quale si era staccato da un veicolo non identificato che precedeva la vittima, e che quest'ultima, in seguito a tale urto,
perse il controllo del proprio mezzo e rovinò violentemente sull'asfalto.
E, infatti, il pubblico ministero ha motivato la propria richiesta di archiviazione con le seguenti argomentazioni: «Dagli accertamenti tutti svolti pur essendo emerso
profili di responsabilità a carico del conducente di un automezzo portante un cartello
segnaletico di carico sporgente, non si è potuti addivenire all'identificazione di detto
conducente né sono emerse circostanze che consentono la prosecuzioni delle indagini»;
argomenti condivisi dal G.I.P. che ha disposto l'archiviazione appunto per l'insussistenza di elementi che consentissero «di individuare chi conduceva il
mezzo la cui targa si è distaccata provocando, verosimilmente, l'incidente mortale».
È ben vero che tale valutazione non pone alcun vincolo nel presente giudizio civile, ma ciò non consente di trascurare gli elementi di prova – pur se meramente indiziari – raccolti in sede penale, della cui rilevanza occorre dar conto. 9
Inoltre, quanto alle testimonianze, che il primo giudice ha ritenuto inidonee a sgombrare il campo dai dubbi sulla causa del decesso e la condotta tenuta dal veicolo
investitore nell'occorso, la loro valutazione va compiuta anche alla luce degli atti acquisiti in sede penale.
In ordine alle testimonianze di appuntato scelto dei Carabinieri Testimone_2
di Quarto, e di maresciallo dei Carabinieri, in esse emergono Testimone_1
utili indicazioni circa la presenza di tracce di vernice sul casco e, nelle parole del teste riguardo al momento in cui il cartello segnalatore si è Tes_1
presumibilmente staccato dal veicolo sconosciuto, s'introduce un elemento probatorio circostanziato teso a contenere le probabilità che si fosse verificata la prima delle due ipotesi di dinamica riportate nel rapporto di incidente inviato il 23 giugno 2010 dai Carabinieri alla Procura della Repubblica, ovvero quella secondo la quale il cartello metallico si trovasse già sulla sede stradale al passaggio del motociclo condotto da e che proprio il suo Persona_1 calpestio avesse causato la perdita di controllo del motociclo e la letale caduta al suolo: «Preciso che durante il servizio percorro quella strada tutti i giorni anche più
volte al giorno e se troviamo ostacoli sulla carreggiata io o i miei colleghi li rimuoviamo
puntualmente. ADR Nella data del sinistro ho percorso la strada in questione alle ore
13,30- 13,40 ed era libera».
A questo punto è opportuno anche precisare che, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata (a pagina 7 della comparsa di risposta in appello), la circostanza che i Carabinieri nel documento inviato alla Procura
della Repubblica in data 19 giugno 2010, avessero formulato soltanto la prima ipotesi circa la dinamica del sinistro (quella per la quale la vittima avrebbe perso il controllo del proprio motoveicolo perché incorreva con una delle ruote dello
stesso sul cartello segnaletico già presente sull'asfalto), per poi prospettare anche la seconda ipotesi (quella sostenuta nel presente giudizio dagli attori) solo nella relazione del 23 giugno 2010, non vale a screditare il valore e l'attendibilità dei rilievi effettuati dai Carabinieri. 10
Infatti, occorre considerare che il primo documento fu inviato il giorno stesso del sinistro e conteneva soltanto la «sommaria ricostruzione dei fatti», mentre il documento inviato il 23 giugno 2010 riportava la versione definitiva e completa del rapporto d'incidente, redatta alla luce di altre attività ispettive e conservative, dei rilievi fotografici e plano-altimetrici, del verbale di sequestro del cartello metallico e, soprattutto, del verbale di sequestro del casco effettuato solo in data 21 giugno 2010.
Né si condividono le perplessità del primo giudice riguardo all'attendibilità
delle dichiarazioni rese dal teste basate sulla considerazione Testimone_3
della «modalità con le quali dopo un anno contattava la famiglia per rendere Pt_1
testimonianza». Infatti, sebbene si riconosca il carattere insolito delle circostanze riferite dal teste, riguardo alla sua individuazione in della Persona_1
vittima del sinistro cui dichiara di avere assistito, e, quindi, al suo contatto con la famiglia della vittima (oltre che una certa imprecisione nel ricordo del testimone), tale sola considerazione non appare sufficiente per privare la testimonianza di qualsivoglia attendibilità (occorrendo pur sempre tener distinto ciò che è insolito da ciò che, invece, è impossibile), alla luce degli altri elementi raccolti, i quali non smentiscono la descrizione dell'evento data dal teste Tes_3
E, infatti, appare plausibile che un fatto di cronaca come quello che ci occupa,
anche dopo la sua pubblicazione su un giornale locale quale il Corriere Flegreo,
il 20 gennaio 2011, a causa della sua tragicità abbia avuto un riverbero prolungato nelle conversazioni da bar in una realtà di provincia com'è quella di Quarto, in cui risiedeva il de cuius, risiedono ancora i suoi familiari e,
soprattutto, risiede il testimone de quo.
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla non Controparte_1
sussiste contraddizione in ordine alla tempistica con la quale il teste Tes_3
riferisce di essere venuto a conoscenza del sinistro e di essersi messo
[...]
in contatto con la famiglia: infatti, vanno tenuti distinti il momento in cui il teste 11 riferisce di aver saputo che l'incidente al quale aveva assistito aveva avuto esiti mortali (da amici fuori al bar un mesetto dopo l'incidente), dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del defunto e dei suoi familiari (dalla lettura del giornale), e dal momento in cui contatta i familiari del defunto (dopo un anno dal ritrovamento del giornale).
Né, inoltre, si condivide l'assunto della società appellata, al fine di escludere l'attendibilità della testimonianza, secondo cui la presenza dello spartitraffico divisorio delle due carreggiate non avrebbe consentito al testimone di Tes_3
assistere all'accaduto, perché talmente alto da ostruire la visibilità totale della corsia opposta, mentre la velocità di allontanamento del camion dal quale si sarebbe staccato il cartello avrebbe impedito la visualizzazione di quanto riferito dal teste Tes_3
Il teste in esame ha dichiarato che nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro si trovava a bordo della propria auto e, mentre percorreva il raccordo in direzione di Napoli verso la tangenziale, vide nell'altro senso di marcia volare «ad altezza uomo» da un camion «un oggetto quadrato», da lui identificato come «un cartello di carichi sporgenti», e vide, altresì, in corrispondenza esatta della sua auto, «un motorino cadere a causa del cartello che si è staccato dal camion».
In effetti, è ipotizzabile che il teste conducesse un'autovettura dall'assetto rialzato (ad esempio, un SUV), sì da essere in grado di veder volare il cartello
“ad altezza uomo” e, quindi, a un'altezza ben maggiore anche del guardrail-
spartitraffico posizionato alla sinistra della direttrice di marcia. Né risulta che,
come sostenuto dalla società appellata, l'autovettura del teste viaggiasse a una velocità superiore ai 60 km/h, nel momento in cui ha incrociato il cartello e il motociclo condotto da . Persona_1
Sta di fatto che tale deposizione trova riscontro nella presenza sul casco indossato dalla vittima (per quanto riferito in precedenza) non solo di tracce ematiche ma anche di segni di vernice rossa, riscontrati dai Carabinieri, riferiti in sede di testimonianza dal maresciallo e visibili nelle fotografie Tes_1 12 allegate agli atti penali (e recuperate dagli attori anche negli originali a colori),
che consentono di ritenere che l'incidente si sia verificato in modo conforme alla seconda delle due ipotesi ricostruttive formulate nella relazione di servizio del 23 giugno 2010.
Proprio in considerazione del complesso delle prove e degli elementi di prova non valutati o non idoneamente valutati dal giudice, la Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento la preliminare istanza istruttoria degli appellanti, sì
da incaricare un C.T.U. (l'ing. di rispondere ai quesiti Controparte_6
formulati con ordinanza dell'8 aprile 2022 (per accertare se i segni di vernice rossa presenti sul casco della vittima fossero compatibili con la vernice del cartello segnaletico rinvenuto sul luogo del sinistro ed oggetto di sequestro della Procura della Repubblica di Napoli) e del 13 maggio 2024 (con la quale,
preso atto dell'indisponibilità dei reperti e dell'acquisizione delle immagini a colori agli atti del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, si è chiesto al C.T.U. di esprimere la valutazione di compatibilità sulla base delle opportune analisi cromatiche rese disponibili dalle attuali strumentazioni).
Nella relazione depositata il 23 ottobre 2024 il C.T.U. è pervenuto alle seguenti conclusioni: «Ragionando per deduzioni, ed escludendo le ipotesi con riscontri
negativi, si può affermare che l'impronta di inchiostro rosso rilevata sul casco sia
ragionevolmente compatibile col cartello stradale rinvenuto sulla sede stradale a pochi
metri dalla salma. Inoltre gli elementi raccolti rendono verosimile l'ipotesi che a far
perdere il controllo del motociclo sia stato l'impatto del cartello contro il casco del
motociclista e non invece che sia stato il transitare ad alta velocità sul cartello già
giacente sull'asfalto. Non sono state individuate o ipotizzate ulteriori dinamiche».
L'eccezione formulata da (anche tramite le note difensive Controparte_1
della propria consulente di parte), sull'assenza di evidenze oggettive volte a suffragare le deduzioni del C.T.U., basate su congetture fondate sulla base dei pochi
elementi oggettivi disponibili (visione di qualche fotografia), non è condivisibile,
posto che le conclusioni del C.T.U., derivanti dal raffronto tra i rilievi fotografici 13 del casco e del cartello metallico, trovano riscontro anche in altre circostanze idoneamente documentate, quali, in particolare, l'assenza di tracce di pneumatici, di deformazioni riconducibili allo schiacciamento da parte del motoveicolo e di graffi riconducibili a un ipotetico trascinamento del cartello sull'asfalto.
A fronte del quadro probatorio così come rivalutato e integrato anche in forza delle risultanze della consulenza tecnica supplementare depositata il 23 ottobre
2024, deve ritenersi che la decisione del tribunale di rigetto della domanda sia da riformare, alla luce del raggiunto accertamento che: i) il decesso di Per_1
è da imputare alla perdita di controllo del motociclo da lui condotto,
[...]
causata dall'impatto sul suo casco di un cartello per segnaletica stradale a strisce bianche e rosse rinvenuto sulla sede stradale a pochi metri dalla salma e perso da un veicolo non identificato che lo precedeva durante la marcia;
ii) la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, rinvenuto già privo di vita appena dopo l'incidente, esclude una qualsivoglia forma di responsabilità sua e dei suoi familiari per l'omessa identificazione del veicolo che ha causato il sinistro.
La responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto, cui va imputato di non avere adeguatamente assicurato il cartello di segnalazione al carico ingombrante trasportato, non esclude, però, quella, presunta, della stessa vittima (ex art. 2054, secondo comma, c.c.). Ciò sul presupposto che tale presunzione è applicabile estensivamente anche a veicoli coinvolti nell'incidente pur in assenza di collisione (Cass. 3764/2021) e che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti (nella specie, quello del veicolo sconosciuto,
cui è imputabile la difettosa legatura del cartello) non consente di ritenere per ciò solo superata la presunzione posta a carico anche a carico dell'altro, di cui occorre verificare in concreto la corretta condotta di guida (cfr. Cass. 124/2016;
Cass. 7479/2020, Cass. 33483/2024), a meno che la condotta gravemente colposa di uno dei conducenti coinvolti sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (Cass. 29927/2024): 14 nel caso in esame, non può escludersi che, al momento dell'incidente, il motoveicolo fosse a breve distanza dall'automezzo che trasportava il carico sporgente e che, pertanto, non rispettasse la distanza di sicurezza, cautela tanto più necessaria in considerazione della pericolosità del trasporto effettuato dall'altro veicolo, il che, pertanto, non consente di prescindere dalla presunzione di cui all'articolo 2054 citato.
IV. La liquidazione dei danni da risarcire
In ordine alla liquidazione dei danni, va rilevato, preliminarmente, che nell'atto di appello non è stata riproposta la richiesta di risarcimento del danno iure
hereditatis formulata dai familiari di nell'ambito del giudizio Persona_1
di primo grado.
Infatti, gli appellanti hanno fatto valere la lesione del rapporto parentale e,
quindi, dell'interesse dei superstiti alla intangibilità degli affetti reciproci e alla
scambievole solidarietà che connota la vita familiare, oltre a lamentare il danno biologico da loro stessi sofferto a causa del decesso del familiare, precisando come segue le loro conclusioni in ordine alle voci di danno domandate: «il
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli istanti jure
proprio; in particolare per questi ultimi, tenuto conto delle tabelle di liquidazione
stabilite dalla Giurisprudenza (Trib. Roma) e dei parametri relativi all'età della vittima,
del rapporto di parentela e dell'età dei figli, si chiede condannarsi la società convenuta,
nella riferita qualità a pagare, in favore di la somma pari ad € Parte_1
237.356,00. 4) In favore dei figli, e della somma pari ad € Parte_2 Pt_3
250.000,00 ciascuno. 5) Condannare la società convenuta al pagamento a titolo di
danno biologico patito dagli istanti della somma che sarà determinata dal CTU di cui si
chiede la nomina. Oltre interessi maturati e maturandi come per legge ed ad una somma
a titolo di svalutazione».
Esaminata, quindi, la sola richiesta di risarcimento del danno iure proprio
lamentato dagli appellanti, si rileva che le dichiarazioni rese dal teste Tes_4
la relazione del 13 maggio 2013 redatta dalla dott.ssa
[...] Persona_2 15 della ASL Napoli 2 Nord sul percorso psicologico intrapreso da tutta la Tes_5
famiglia fin dal mese di settembre 2011, e i certificati medici rilasciati Per_1
dal dott. della ASL Napoli 2 Nord in data 10 maggio 2013, Persona_3
unitamente alle presunzioni applicabili al caso di specie, fanno ritenere accoglibile la domanda formulata nei limiti ed in forza dei criteri di seguito indicati.
Per il risarcimento da lesione del rapporto parentale, spettante iure proprio ai familiari del defunto, si deve tenere conto del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana, sia interne che esterne alla famiglia, derivanti dalla perdita della relazione familiare.
In tali ipotesi vengono in rilievo interessi protetti a livello costituzionale (artt.
2, 29 e 30 Cost.), come quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona, tutti di natura non patrimoniale.
Pur considerato che il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto,
quale tipico danno-conseguenza, non è qualificabile come in re ipsa e, pertanto,
come anche più volte sostenuto nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento,
tuttavia, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi. A questo riguardo, si ritiene pacificamente che la prova del danno derivante dal dolore interiore per la perdita di un familiare possa essere fornita attraverso una serie di presunzioni basate sull'esistenza di un legame stretto di parentela tra la vittima e i suoi congiunti, dal momento che tale rapporto, se esistente, induce a presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che il coniuge, i figli, genitori e fratelli soffrano per la perdita del prossimo congiunto e, a questo fine, che la convivenza, pur non essendo un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, assuma rilievo nella determinazione del quantum. 16
V'è, dunque, una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio -
configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli),
che impone a chi la contesti l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (cd. sofferenza morale) derivante dalla perdita (cfr. Cass. 5769/24).
Sui criteri di determinazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10579/21), ha affermato che «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze
del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno
da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto
rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi
punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della
particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella».
Di tale insegnamento l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha tenuto conto, nel 2022, integrando le precedenti tabelle e prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, elaborando un sistema di liquidazione a punti
(rivalutato nel 2024) con la determinazione del valore del punto di € 3.911,00
nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, e di € 1.698,00
nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti, e con una soglia non superabile (cap)
di € 391.103,18 nel primo caso e di € 169.830,60 nel secondo caso, sulla base di cinque parametri.
In particolare, per la perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati in relazione 17
a ciascun parametro sono previsti i seguenti punteggi:
a) l'età della vittima primaria (da 0 a 10 anni: 28 punti;
da 11 a 20 anni: 26 punti;
da 21 a 30 anni: 24 punti;
da 31 a 40 anni: 22 punti;
da 41 a 50 anni: 20 punti;
da
51 a 60 anni: 18 punti;
da 61 a 70 anni: 16 punti;
da 71 a 80 anni: 12 punti;
da 81
a 90 anni: 8 punti;
da 91 a 100 anni: 4 punti);
b) l'età della vittima secondaria (come per la vittima primaria);
c) la convivenza tra le due (16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti da poter attribuire nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale);
d) la sopravvivenza di altri congiunti, a prescindere dalla convivenza (nessun superstite: 16 punti;
1 superstite: 14 punti;
2 superstiti: 12 punti;
3 superstiti: 9
punti); e) la qualità o intensità della relazione affettiva perduta (fino a 30 punti sulla base dei parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive e di ulteriori circostanze allegate e provate, anche con presunzioni,
relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
frequentazioni o contatti in presenza, telefonici o in internet;
condivisione delle festività e delle ricorrenze, di vacanze, di attività lavorativa, hobby o sport;
attività di assistenza sanitaria e domestica;
agonia, penosità o particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria).
Tale versione aggiornata delle tabelle di Milano ha ricevuto positivo riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che l'ha ritenuta un idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondata su un sistema «a punto variabile» (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione «a forbice») secondo i cinque parametri sopra riportati, «ferma restando la possibilità, per il giudice di
merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché
sorretta da adeguata motivazione» (Cass. 37009/22). 18
Recepiti tali criteri, già applicati in altre precedenti decisioni di questa Corte, e tenuto conto dell'età, al momento del decesso, di (51), di Persona_1
(49) e dei figli (26) e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(22), della loro situazione di convivenza all'interno del nucleo familiare, della presenza per ciascuno di essi degli altri due congiunti, nonché dell'intensità
della relazione affettiva perduta, considerata la convivenza con il de cuius e l'incidenza dell'evento luttuoso sulla sfera psichica dei superstiti, come è
documentata dalla relazione del 13 maggio 2013 redatta dalla Dott.ssa
[...]
della ASL Napoli 2 Nord, dai certificati medici rilasciati dal Dott. Persona_4
il 10 maggio 2013, e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso Persona_3
la Corte ritiene congrua la quantificazione del danno da lesione Testimone_4
del rapporto parentale indicata nell'atto di citazione e riproposta nell'atto di appello, pari a € 237.356,00 per , € 250.000,00 per Parte_1 Parte_2
ed € 250.000,00 per , oltre alla rivalutazione
[...] Parte_3 monetaria che, calcolata dalla data dell'evento luttuoso (19 giugno 2010)
all'attualità, porta ad aggiornare le somme richieste come segue (sulla base dell'ultimo coefficiente FOI pubblicato: 1,289): € 305.951,88 per Parte_1
ed € 322.250,00 ciascuno per e .
[...] Parte_2 Parte_3
Per quanto concerne il danno biologico lamentato dagli appellanti, la domanda di risarcimento è da accogliere soltanto in favore di e Parte_2 [...]
. Pt_1
Infatti, sussiste idonea documentazione medica soltanto per Parte_2
(alla quale il dott. diagnostica crisi di panico con stato ossessivo) e Persona_3
per (alla quale il dott. diagnostica una Parte_1 Persona_3
sindrome ansioso-depressiva in terapia farmacologica).
L'assenza di ulteriori accertamenti clinici e psicodiagnostici in ordine alle menomazioni all'integrità psicofisica diagnostica ad e a Parte_1 [...]
induce la Corte a ritenere che tali disturbi non assurgano al rango Parte_2
di disturbi psichici di rilevanza clinica, né di tratti patologici di personalità 19 inquadrabili e classificabili nella nosografia di riferimento delle malattie mentali (DSM-5 TR), e che possano essere inquadrati in un lieve disturbo dell'adattamento, che, prendendo come riferimento tabellare la voce “Disturbo
somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve” di cui al
D.M. 3 luglio 2003 (contenente la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidità), consente di riconoscere un tasso percentuale di permanente danno biologico del 2% sia in favore di che di Parte_1
. Parte_2
Per quanto concerne, invece, , i riferimenti a una sua Parte_3
«compulsione a giocare di azzardo», contenuti nella relazione del 13 maggio 2013
redatta dalla dott.ssa della ASL Napoli 2 Nord, pur Persona_4
avvalorati dalle dichiarazioni rese dal quarto testimone escusso, Tes_4
non sono idonee ad assurgere a una vera e propria diagnosi di G.A.P.
[...] (ovvero Gioco d'Azzardo Patologico) e, in ogni caso, a dimostrare il rapporto di causalità tra tale eventuale sindrome e la morte del padre.
Pertanto, in base agli importi di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (recante il Codice delle assicurazioni private), come aggiornati con D.M. 16 luglio 2024 (pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 173
del 25 luglio 2024 e in vigore dal 9 agosto 2024), il danno biologico va liquidato in € 1.677,67 per , e in € 1.917,34 per . Parte_1 Parte_2
Il risarcimento dovuto agli appellanti iure proprio è ridotto del 50% in proporzione alla presunzione di concorso di colpa della vittima primaria (Cass.
10220/17, Cass. 4208/17), perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata
da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri
congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti
non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una
conseguenza di una condotta non antigiuridica (così, Cass. 16413/24).
Di conseguenza, il risarcimento effettivamente spettante agli appellanti 20 ammonta a € 153.814,77 per , € 162.083,67 per Parte_1 Parte_2
ed € 161.125,00 per , importi cui devono aggiungersi gli Parte_3
interessi compensativi, da calcolare al tasso legale sul controvalore originario
(€ 119.328,76 per , € 125.743,73 per ed € Parte_1 Parte_2
125.033,00 , secondo l'indice di devalutazione 0,776) anno Parte_3
per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi), a decorrere dal 19 giugno 2010 fino alla data della presente decisione
(13 febbraio 2025) oltre ai successivi interessi fino al soddisfo, da calcolare sulle somme liquidate all'attualità (€ 153.814,77 per , € 162.083,67 Parte_1
per ed € 161.125,00 per ). Parte_2 Parte_3
La richiesta degli appellanti di condanna della a Controparte_1
rimborsare la somma sborsata per l'assistenza in sede penale, di € 1.258,40, non può essere accolta in quanto tale assistenza non era obbligatoria né funzionale all'azione civile promossa in questa sede.
V. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (con attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avvocato Giovanni Murano) in base allo scaglione (delle tabelle 2 e 12 allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147) da € 52.000,01 a € 260.000,00,
secondo il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
dovendosi tenere conto che, se l'articolo 10, secondo comma, c.p.c. prevede che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, la regola non si estende anche all'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, nel qual caso il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato
(cfr. Cass. 18168/23; Cass. 18166/23; Cass. 3107/17). Di conseguenza,
determinato il valore della controversia dal credito di maggiore importo (€ 21
162.083,67, spettante a ), per la difese degli altri due attori è Parte_2
riconosciuto l'aumento del 60% di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli
n. 5342/2019 del 23 maggio 2019 e in parziale accoglimento della domanda proposta da , e , così Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvede:
- condanna la nella qualità di impresa designata per Controparte_1
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di € 153.814,77
ad , € 162.083,67 a ed € 161.125,00 a Parte_1 Parte_2
, oltre agli interessi legali da calcolare secondo i Parte_3
criteri indicati in motivazione;
- condanna, inoltre, la nell'indicata qualità, al Controparte_1
pagamento in favore degli appellanti (con attribuzione al loro difensore,
avvocato Giovanni Murano), delle spese processuali, liquidate per il primo grado in € 22.570,00 (di cui € 490,00 per spese, € 19.200,00 per compensi ed € 2.880,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 24.636,00
(di cui € 2.556,00 per spese, € 19.200,00 per compensi ed € 2.880,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico della nell'indicata Controparte_1
qualità, il costo della C.T.U. eseguita in grado di appello (come da decreto di liquidazione emesso in favore dell'Ing. . Controparte_6
Così deciso il 13 febbraio 2025.
Il presidente estensore
Giorgio Sensale
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