CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3431 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sascha Parte_1 C.F._1
Ferrillo, in virtù di procura in atti
Appellante
E
C.F. ), in persona del sindaco p.t., in uno all'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Municipale di rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Conte e Nuvola Di Mauro, in CP_1 virtù di procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Parte_1
Napoli, il Controparte_1
In particolare, l'attrice deduceva che:
-in data 7.12.2016, alle ore 17.00-17.30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Montagna
Spaccata in giunta all'altezza della fermata dell'autobus posta innanzi al parco CP_1
cadeva a terra a causa di una buca posta lungo il marciapiede, il quale si CP_2 presentava dissestato in diversi punti a causa della presenza di buche ed innalzamenti del fondo stradale provocati dalle radici degli alberi;
-a causa di quanto accaduto, veniva trasportata – da un'auto di passaggio - presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta CP_1 epifisi distale radio sinistra distorsione spalla sx” con prognosi di 30 giorni ed applicato un bendaggio con doccia di immobilizzazione: il tutto con annessa prescrizione di terapia antidolorifica per 7 giorni;
- in data 27.4.2014 - dopo svariati controlli medici (come dettagliatamente indicati in atti, dai quali emergevano determinati danni patiti) - il predetto nosocomio le attestava l'avvenuta guarigione, ma con postumi da esaminare dal punto di vista medico-legale;
-in data 28.6.2017, il CTP dott. Giuseppe di in base a quanto documentalmente Per_1 prodotto – valutava nella misura del 16% il danno biologico riportato dalla stessa, una ITT di gg. 20, una ITP al 50% di gg. 60 ed una ITP al 25% di gg. 60;
-la responsabilità di quanto occorso era da ascriversi in capo al avente Controparte_1 quest'ultimo violato i previsti obblighi di custodia ex art. 2051 cc. Difatti, rilevato lo stato di abbandono in cui versava il marciapiede (peraltro non particolarmente ampio) e la totale assenza di qualsivoglia segnaletica stradale, la condotta dell'ente comunale risultava negligente;
-il danno patito doveva essere valutato in relazione al danno biologico, al danno estetico e al danno alla vita di relazione, al danno morale, all'invalidità temporanea e parziale e alle relative spese processuali.
Ciò dedotto, l'attrice così concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale di Napoli, previa declaratoria di responsabilità del convenuto per le ragioni innanzi esposte, condannarlo in via esclusiva o in solido o Controparte_1 chi dovesse risultare tenuto a seguito della espletanda istruttoria, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, riportati dalla istante in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 07.12.2016, nella misura di € 33719,00, (trentatremilasettecentodiciannove), o di quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito della espletanda CTU di cui quanto ad
€25886,00 per il risarcimento del danno biologico, quanto ad € 2164 per quello da ITT, quanto ad € 3246 per quello da ITP al 50% e quanto ad € 1623 per il danno da ITP al 25%, oltre al risarcimento del danno morale da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, comunque nei limiti del C.U. (fino ad € 52.000,00)”.
2. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
Deduceva che:
-non vi ricorreva alcun presupposto giuridico per potersi ritenere responsabile ex art. 2051
c.c.;
-atteso il sinistro de quo avutosi alle ore 17.30 circa, in una zona gremita ed in condizioni di piena luce e visibilità, la avrebbe potuto evitare quanto accaduto;
Pt_1
-rilevata l'imprudente e negligente condotta tenuta dalla suindicata attrice e l'assenza di qualsivoglia nesso eziologico tra il sinistro oggetto di causa ed i danni presuntamente patiti, non gli si poteva ascrivere alcuna responsabilità per quanto lamentato;
-le avanzate richieste economiche da parte attrice andavano respinte, perché non accertate;
-quanto prodotto ed eccepito andava disconosciuto, non essendo supportato da valido corredo probatorio;
Il osì concludeva: Controparte_1
“1) rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
2) in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; 3) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
3. Con sentenza n. 1367, pubblicata l'11.2.2021, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“1) Rigetta la domanda proposta da;
2) Condanna al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese processuali in favore del che si liquidano in €.4.835,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, sulle somme imponibili se dovute secondo la normativa vigente.”.
In motivazione, deduceva che - sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. ed in base a quanto emerso dagli atti di causa e da quanto reso in sede di prova testimoniale (in particolare, dai testi e Testimone_1
) – si riteneva provata l'evidenza, la conoscibilità e l'evitabilità del Testimone_2 pericolo.
In particolare, il tribunale deduceva che “la familiarità con i luoghi di causa, l'assenza di pesi
o ingombri che ne potessero alterare l'equilibrio e la prevedibilità dell'insidia in considerazione delle condizioni atmosferiche, dell'illuminazione e dalle condizioni del tratto di marciapiede oltre alle caratteristiche proprie della buca e la presenza di percorsi alternativi facilmente accessibili e non distanti, integrano tutti elementi di imprudenza del danneggiato, il quale con ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno”; che “nella fattispecie in esame, la stessa attrice ha prospettato, sin dalla citazione introduttiva, che il marciapiede della via Montagna Spaccata, che ella stava percorrendo a piedi, si presentava “dissestato in vari punti sia per buche che per innalzamenti del terreno a causa delle radici degli alberi”
“; che “anche le deposizioni testimoniali rese in giudizio hanno confermato la presenza di numerose buche e di uno stato generale di dissesto del tratto di strada in cui è avvenuto
l'incidente: la teste ha infatti riferito che “la strada è molto dissestata Testimone_2 perché presenta vari avvallamenti a causa anche delle buche;
vi sono anche degli alberi le cui radici hanno provocato dissesti alla strada ed al marciapiede”; parimenti il teste Tes_1
ha affermato che “la strada è molto dissestata perché presenta vari avvallamenti
[...]
e anche delle buche;
vi sono anche degli alberi le cui radici hanno provocato dissesti alla strada ed al marciapiede” “.
Il tribunale giungeva a tali conclusioni: “1) la strada era manifestamente, diffusamente ed evidentemente dissestata, ovvero presentava numerose buche e dislivelli;
2) la strada era conosciuta dall'attrice (che infatti in citazione ha indicato la propria residenza in via
E.Cesaro, strada che si trova nei pressi di via Montagna Spaccata, tant'è che la teste
, vicina di casa, ha precisato che detta strada si percorre per raggiungere la sua Tes_2 abitazione); 3) la strada in questione era adeguatamente illuminata;
4) la caduta si è verificata proprio mentre la stava offrendo un passaggio in automobile Testimone_2 all'attrice, sicchè quest'ultima era presumibilmente distratta dal dialogo con la vicina di casa”.
4. propone appello, ritenendo che nella prima fase del giudizio ci sia stata Parte_1 una violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c.
L'appellante asserisce che il tribunale non avrebbe potuto ritenere valido quanto certificato dall'ente comunale in merito all'illuminazione, perché non attestante alcunchè. Ed invero, oltre a trattarsi di un certificato di parte (che si sarebbe dovuto analizzare con prudenza), rappresenta che anche con una adeguata illuminazione non si sarebbe esclusa alcuna possibilità di precipitare in una buca celata da foglie (come da allegate prove testimoniali).
Il sinistro, difatti, si sarebbe potuto evitare solo se il custode della strada Controparte_1
– avesse transennato il manto stradale, in modo da evitare il pericolo.
Inoltre, la - in merito a quanto riferito dal giudice di prime cure sulla conoscenza dei Pt_1 luoghi - evidenzia che, data l'avanzata età, si allontana occasionalmente dalla propria abitazione, senza dunque percorrere abitualmente la strada oggetto di causa. Ragion per cui: qualora si ritenesse rilevante tale circostanza, si configurerebbe, più che altro, una concorrente responsabilità dell'odierna appellante e dell'odierno appellato.
Così dedotto, chiede:
“*Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda originariamente proposta dall'attrice in primo grado, previa declaratoria di responsabilità del convenuto per le ragioni innanzi esposte, condannarlo, in via esclusiva Controparte_1
o in solido o chi dovesse risultare tenuto a seguito della espletanda istruttoria, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, riportati dalla istante in conseguenza dell'incidente verificatosi n data 07.12.2016, nella misura di € 33.719,00,
(trentatremilasettecentodiciannove), o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà
a seguito della espletanda CTU di cui quanto ad € 25.886,00 per il risarcimento del danno biologico, quanto ad € 2164, per quello da ITT, quanto ad € 3.246 per quello da ITP al 50%
e quanto ad € 1623 per il danno da ITP al 25% oltre al risarcimento del danno morale da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, comunque nei limiti del C.U. (fino ad € 52.000,00);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”
5. Si costituisce il ritenendo infondato quanto appellato. Controparte_1
In particolare, deduce che quanto lamentato da parte appellante non possa che ritenersi la diretta conseguenza del negligente comportamento tenuto da quest'ultima, come da emerse risultanze istruttorie: per cui, sarebbe stato violato il principio di autoresponsabilità
(richiamato dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 156/99). Ed invero, ritenuta l'insussistente prova del fatto storico e rilevato che la conosceva la situazione di Pt_1 pericolo rappresentata, l'ente municipale asserisce che la sentenza impugnata risulta esente da vizi logici e giuridici. Inoltre, ritenendosi non attendibili le allegate perizie di parte, contesta la quantificazione del danno operata dalla . Pt_1
Così conclude:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
Voglia: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame;
- in via gradata, sempre nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio”. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato.
2. L'art. 2051 c.c. recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
3. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato)” (v. Cass. 999/2014); che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.)” (v. Cass. 30775/2017); che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)” (v. Cass. 11526/2017); che “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (v. Cass. 14228/2023); che “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (v. Cass. 2376/2024).
4. Nella specie, il comportamento tenuto dalla in occasione del sinistro è da Pt_1 ritenere gravemente colposo, tanto da integrare causa esclusiva dell'evento, in quanto:
- nell'atto di citazione, la stessa ha allegato che il marciapiede era dissestato in vari Pt_1 punti sia per buche per innalzamenti del terreno a causa delle radici degli alberi;
- i due testimoni ascoltati, e , hanno dichiarato – Testimone_2 Testimone_1 come già evidenziato dal tribunale nella sentenza di primo grado – che la strada era molto dissestata a causa di avvallamenti e di buche, nonché per la presenza di radici di alberi che avevano causato il sollevamento del manto del marciapiede;
- la strada nella quale il sinistro è avvenuto (via Montagna Spaccata) è nei pressi dell'abitazione della . La testimone , che abita vicino alla , ha dichiarato Pt_1 Tes_2 Pt_1 che tale strada è quella che abitualmente si percorre per raggiungere l'abitazione.
5. La circostanza – dedotta dalla con l'atto di appello - che ella, a causa dell'età Pt_1 avanzata, non esce spesso di casa, non ha una rilevanza decisiva, atteso che è sufficiente che la stessa esca ogni tanto dalla sua abitazione perché abbia contezza dell'evidente stato di generale dissesto della zona in cui il sinistro è avvenuto – senza avere precisa contezza di tutte le buche presenti e della dislocazione delle stesse.
6. Quanto alla illuminazione della strada, la teste ha dichiarato che la strada Tes_2 non è illuminata, mente il teste a dichiarato che sulla strada vi sono dei lampioni, Tes_1 ma di non ricordare se fosse accesi. Al di là della genericità delle due dichiarazioni, si osserva che, a fronte di tali affermazioni, il in primo grado, ha prodotto una CP_1 certificazione da cui risulta la presenza di illuminazione nella strada.
Va per altro osservato che la non ha prodotto agli atti né alcuna fotografia della buca, Pt_1 né alcuna fotografia della strada, al fine di accertare se fossero o meno presenti i lampioni.
7. Gli elementi messi in evidenza concorrono a far ritenere che la , con una Pt_1 normale diligenza, avrebbe potuto evitare, alla luce delle condizioni della strada - che non potevano esserle sconosciute, data la vicinanza della sua abitazione - di camminare sul marciapiede;
per altro, in considerazione delle condizioni di questo, ove davvero in quel momento vi fosse scarsa illuminazione, a maggior ragione la avrebbe dovuto cercare Pt_1 altri percorsi.
8. Il comportamento tenuto dalla è di tale evidente negligenza, da potere, nel Pt_1 caso concreto, integrare quel caso fortuito che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del soggetto custode della strada.
9. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
10. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 11. Il valore della controversia è indeterminabile.
12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021) ed anche, di recente, che “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (v. Cass. 20805/2025).
13. Nella specie, la ha chiesto la condanna del al pagamento della Pt_1 CP_1 somma di euro 33.719,00 a titolo di risarcimento dei danni, o di altra somma maggiore o minore (v. penultima pagina dell'atto di appello).
Pertanto, il valore della controversia deve ritenersi indeterminabile.
14. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile devono ritenersi di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia. Nella specie, in considerazione del tenore delle questioni risolte, può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Tale scaglione si sarebbe applicato pure prendendo in considerazione la somma indicata dalla quale oggetto della richiesta di risarcimento del danno (euro 33.719,00). Pt_1
15. Per le fas di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50% - in considerazione della semplicità delle questioni risolte.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
16. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 tribunale di Napoli n. 1367, pubblicata il 11.02.2021;
B) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 liquidando la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3431 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sascha Parte_1 C.F._1
Ferrillo, in virtù di procura in atti
Appellante
E
C.F. ), in persona del sindaco p.t., in uno all'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Municipale di rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Conte e Nuvola Di Mauro, in CP_1 virtù di procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Parte_1
Napoli, il Controparte_1
In particolare, l'attrice deduceva che:
-in data 7.12.2016, alle ore 17.00-17.30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Montagna
Spaccata in giunta all'altezza della fermata dell'autobus posta innanzi al parco CP_1
cadeva a terra a causa di una buca posta lungo il marciapiede, il quale si CP_2 presentava dissestato in diversi punti a causa della presenza di buche ed innalzamenti del fondo stradale provocati dalle radici degli alberi;
-a causa di quanto accaduto, veniva trasportata – da un'auto di passaggio - presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta CP_1 epifisi distale radio sinistra distorsione spalla sx” con prognosi di 30 giorni ed applicato un bendaggio con doccia di immobilizzazione: il tutto con annessa prescrizione di terapia antidolorifica per 7 giorni;
- in data 27.4.2014 - dopo svariati controlli medici (come dettagliatamente indicati in atti, dai quali emergevano determinati danni patiti) - il predetto nosocomio le attestava l'avvenuta guarigione, ma con postumi da esaminare dal punto di vista medico-legale;
-in data 28.6.2017, il CTP dott. Giuseppe di in base a quanto documentalmente Per_1 prodotto – valutava nella misura del 16% il danno biologico riportato dalla stessa, una ITT di gg. 20, una ITP al 50% di gg. 60 ed una ITP al 25% di gg. 60;
-la responsabilità di quanto occorso era da ascriversi in capo al avente Controparte_1 quest'ultimo violato i previsti obblighi di custodia ex art. 2051 cc. Difatti, rilevato lo stato di abbandono in cui versava il marciapiede (peraltro non particolarmente ampio) e la totale assenza di qualsivoglia segnaletica stradale, la condotta dell'ente comunale risultava negligente;
-il danno patito doveva essere valutato in relazione al danno biologico, al danno estetico e al danno alla vita di relazione, al danno morale, all'invalidità temporanea e parziale e alle relative spese processuali.
Ciò dedotto, l'attrice così concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale di Napoli, previa declaratoria di responsabilità del convenuto per le ragioni innanzi esposte, condannarlo in via esclusiva o in solido o Controparte_1 chi dovesse risultare tenuto a seguito della espletanda istruttoria, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, riportati dalla istante in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 07.12.2016, nella misura di € 33719,00, (trentatremilasettecentodiciannove), o di quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito della espletanda CTU di cui quanto ad
€25886,00 per il risarcimento del danno biologico, quanto ad € 2164 per quello da ITT, quanto ad € 3246 per quello da ITP al 50% e quanto ad € 1623 per il danno da ITP al 25%, oltre al risarcimento del danno morale da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, comunque nei limiti del C.U. (fino ad € 52.000,00)”.
2. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
Deduceva che:
-non vi ricorreva alcun presupposto giuridico per potersi ritenere responsabile ex art. 2051
c.c.;
-atteso il sinistro de quo avutosi alle ore 17.30 circa, in una zona gremita ed in condizioni di piena luce e visibilità, la avrebbe potuto evitare quanto accaduto;
Pt_1
-rilevata l'imprudente e negligente condotta tenuta dalla suindicata attrice e l'assenza di qualsivoglia nesso eziologico tra il sinistro oggetto di causa ed i danni presuntamente patiti, non gli si poteva ascrivere alcuna responsabilità per quanto lamentato;
-le avanzate richieste economiche da parte attrice andavano respinte, perché non accertate;
-quanto prodotto ed eccepito andava disconosciuto, non essendo supportato da valido corredo probatorio;
Il osì concludeva: Controparte_1
“1) rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
2) in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; 3) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
3. Con sentenza n. 1367, pubblicata l'11.2.2021, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“1) Rigetta la domanda proposta da;
2) Condanna al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese processuali in favore del che si liquidano in €.4.835,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, sulle somme imponibili se dovute secondo la normativa vigente.”.
In motivazione, deduceva che - sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. ed in base a quanto emerso dagli atti di causa e da quanto reso in sede di prova testimoniale (in particolare, dai testi e Testimone_1
) – si riteneva provata l'evidenza, la conoscibilità e l'evitabilità del Testimone_2 pericolo.
In particolare, il tribunale deduceva che “la familiarità con i luoghi di causa, l'assenza di pesi
o ingombri che ne potessero alterare l'equilibrio e la prevedibilità dell'insidia in considerazione delle condizioni atmosferiche, dell'illuminazione e dalle condizioni del tratto di marciapiede oltre alle caratteristiche proprie della buca e la presenza di percorsi alternativi facilmente accessibili e non distanti, integrano tutti elementi di imprudenza del danneggiato, il quale con ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno”; che “nella fattispecie in esame, la stessa attrice ha prospettato, sin dalla citazione introduttiva, che il marciapiede della via Montagna Spaccata, che ella stava percorrendo a piedi, si presentava “dissestato in vari punti sia per buche che per innalzamenti del terreno a causa delle radici degli alberi”
“; che “anche le deposizioni testimoniali rese in giudizio hanno confermato la presenza di numerose buche e di uno stato generale di dissesto del tratto di strada in cui è avvenuto
l'incidente: la teste ha infatti riferito che “la strada è molto dissestata Testimone_2 perché presenta vari avvallamenti a causa anche delle buche;
vi sono anche degli alberi le cui radici hanno provocato dissesti alla strada ed al marciapiede”; parimenti il teste Tes_1
ha affermato che “la strada è molto dissestata perché presenta vari avvallamenti
[...]
e anche delle buche;
vi sono anche degli alberi le cui radici hanno provocato dissesti alla strada ed al marciapiede” “.
Il tribunale giungeva a tali conclusioni: “1) la strada era manifestamente, diffusamente ed evidentemente dissestata, ovvero presentava numerose buche e dislivelli;
2) la strada era conosciuta dall'attrice (che infatti in citazione ha indicato la propria residenza in via
E.Cesaro, strada che si trova nei pressi di via Montagna Spaccata, tant'è che la teste
, vicina di casa, ha precisato che detta strada si percorre per raggiungere la sua Tes_2 abitazione); 3) la strada in questione era adeguatamente illuminata;
4) la caduta si è verificata proprio mentre la stava offrendo un passaggio in automobile Testimone_2 all'attrice, sicchè quest'ultima era presumibilmente distratta dal dialogo con la vicina di casa”.
4. propone appello, ritenendo che nella prima fase del giudizio ci sia stata Parte_1 una violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c.
L'appellante asserisce che il tribunale non avrebbe potuto ritenere valido quanto certificato dall'ente comunale in merito all'illuminazione, perché non attestante alcunchè. Ed invero, oltre a trattarsi di un certificato di parte (che si sarebbe dovuto analizzare con prudenza), rappresenta che anche con una adeguata illuminazione non si sarebbe esclusa alcuna possibilità di precipitare in una buca celata da foglie (come da allegate prove testimoniali).
Il sinistro, difatti, si sarebbe potuto evitare solo se il custode della strada Controparte_1
– avesse transennato il manto stradale, in modo da evitare il pericolo.
Inoltre, la - in merito a quanto riferito dal giudice di prime cure sulla conoscenza dei Pt_1 luoghi - evidenzia che, data l'avanzata età, si allontana occasionalmente dalla propria abitazione, senza dunque percorrere abitualmente la strada oggetto di causa. Ragion per cui: qualora si ritenesse rilevante tale circostanza, si configurerebbe, più che altro, una concorrente responsabilità dell'odierna appellante e dell'odierno appellato.
Così dedotto, chiede:
“*Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda originariamente proposta dall'attrice in primo grado, previa declaratoria di responsabilità del convenuto per le ragioni innanzi esposte, condannarlo, in via esclusiva Controparte_1
o in solido o chi dovesse risultare tenuto a seguito della espletanda istruttoria, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, riportati dalla istante in conseguenza dell'incidente verificatosi n data 07.12.2016, nella misura di € 33.719,00,
(trentatremilasettecentodiciannove), o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà
a seguito della espletanda CTU di cui quanto ad € 25.886,00 per il risarcimento del danno biologico, quanto ad € 2164, per quello da ITT, quanto ad € 3.246 per quello da ITP al 50%
e quanto ad € 1623 per il danno da ITP al 25% oltre al risarcimento del danno morale da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, comunque nei limiti del C.U. (fino ad € 52.000,00);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”
5. Si costituisce il ritenendo infondato quanto appellato. Controparte_1
In particolare, deduce che quanto lamentato da parte appellante non possa che ritenersi la diretta conseguenza del negligente comportamento tenuto da quest'ultima, come da emerse risultanze istruttorie: per cui, sarebbe stato violato il principio di autoresponsabilità
(richiamato dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 156/99). Ed invero, ritenuta l'insussistente prova del fatto storico e rilevato che la conosceva la situazione di Pt_1 pericolo rappresentata, l'ente municipale asserisce che la sentenza impugnata risulta esente da vizi logici e giuridici. Inoltre, ritenendosi non attendibili le allegate perizie di parte, contesta la quantificazione del danno operata dalla . Pt_1
Così conclude:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
Voglia: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame;
- in via gradata, sempre nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio”. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato.
2. L'art. 2051 c.c. recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
3. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato)” (v. Cass. 999/2014); che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.)” (v. Cass. 30775/2017); che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)” (v. Cass. 11526/2017); che “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (v. Cass. 14228/2023); che “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (v. Cass. 2376/2024).
4. Nella specie, il comportamento tenuto dalla in occasione del sinistro è da Pt_1 ritenere gravemente colposo, tanto da integrare causa esclusiva dell'evento, in quanto:
- nell'atto di citazione, la stessa ha allegato che il marciapiede era dissestato in vari Pt_1 punti sia per buche per innalzamenti del terreno a causa delle radici degli alberi;
- i due testimoni ascoltati, e , hanno dichiarato – Testimone_2 Testimone_1 come già evidenziato dal tribunale nella sentenza di primo grado – che la strada era molto dissestata a causa di avvallamenti e di buche, nonché per la presenza di radici di alberi che avevano causato il sollevamento del manto del marciapiede;
- la strada nella quale il sinistro è avvenuto (via Montagna Spaccata) è nei pressi dell'abitazione della . La testimone , che abita vicino alla , ha dichiarato Pt_1 Tes_2 Pt_1 che tale strada è quella che abitualmente si percorre per raggiungere l'abitazione.
5. La circostanza – dedotta dalla con l'atto di appello - che ella, a causa dell'età Pt_1 avanzata, non esce spesso di casa, non ha una rilevanza decisiva, atteso che è sufficiente che la stessa esca ogni tanto dalla sua abitazione perché abbia contezza dell'evidente stato di generale dissesto della zona in cui il sinistro è avvenuto – senza avere precisa contezza di tutte le buche presenti e della dislocazione delle stesse.
6. Quanto alla illuminazione della strada, la teste ha dichiarato che la strada Tes_2 non è illuminata, mente il teste a dichiarato che sulla strada vi sono dei lampioni, Tes_1 ma di non ricordare se fosse accesi. Al di là della genericità delle due dichiarazioni, si osserva che, a fronte di tali affermazioni, il in primo grado, ha prodotto una CP_1 certificazione da cui risulta la presenza di illuminazione nella strada.
Va per altro osservato che la non ha prodotto agli atti né alcuna fotografia della buca, Pt_1 né alcuna fotografia della strada, al fine di accertare se fossero o meno presenti i lampioni.
7. Gli elementi messi in evidenza concorrono a far ritenere che la , con una Pt_1 normale diligenza, avrebbe potuto evitare, alla luce delle condizioni della strada - che non potevano esserle sconosciute, data la vicinanza della sua abitazione - di camminare sul marciapiede;
per altro, in considerazione delle condizioni di questo, ove davvero in quel momento vi fosse scarsa illuminazione, a maggior ragione la avrebbe dovuto cercare Pt_1 altri percorsi.
8. Il comportamento tenuto dalla è di tale evidente negligenza, da potere, nel Pt_1 caso concreto, integrare quel caso fortuito che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del soggetto custode della strada.
9. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
10. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 11. Il valore della controversia è indeterminabile.
12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021) ed anche, di recente, che “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (v. Cass. 20805/2025).
13. Nella specie, la ha chiesto la condanna del al pagamento della Pt_1 CP_1 somma di euro 33.719,00 a titolo di risarcimento dei danni, o di altra somma maggiore o minore (v. penultima pagina dell'atto di appello).
Pertanto, il valore della controversia deve ritenersi indeterminabile.
14. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile devono ritenersi di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia. Nella specie, in considerazione del tenore delle questioni risolte, può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Tale scaglione si sarebbe applicato pure prendendo in considerazione la somma indicata dalla quale oggetto della richiesta di risarcimento del danno (euro 33.719,00). Pt_1
15. Per le fas di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50% - in considerazione della semplicità delle questioni risolte.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
16. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 tribunale di Napoli n. 1367, pubblicata il 11.02.2021;
B) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 liquidando la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini