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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/10/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 639/2024 promossa da:
(C.F.: con l'Avv. Antonio Guida (C.F.: Parte_1 C.F._1
- PEC: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
contro
: il (C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Michele dell'Anna (C.F.: - PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Camilla Caporusso (C.F.: Email_2
- PEC: CodiceFiscale_4 Email_3
APPELLATO avverso la sentenza n° 480/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata il 02.02.2024, resa nel procedimento
RGN. 3321/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 03.03.2020 la Sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento di tutti i CP_1 danni, quantificati in € 13.834,00, sofferti in conseguenza dell'evento verificatosi il giorno 19.09.2019 alle ore 12:10 circa in allorquando, mentre il sig. percorreva a bordo della Maserati CP_1 CP_2 tg. EZ373VW, di proprietà dell'odierna appellante, il tratto di strada Vicinale Torremezzo in San
GI improvvisamente si ritrovava impantanato in un enorme guado d'acqua non segnalato il cui
pagina 1 di 5 livello era così alto da bloccare completamente il veicolo ed infiltrarsi nel vano motore sì da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e di due carro attrezzi per rimuoverlo. Con l'Ente si costituiva in giudizio contestando l'assunto attoreo sia in punto di che sul e CP_4 concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa dopo l'acquisizione documentale, l'escussione di una teste e l'espletamento di una veniva decisa dal Tribunale che rigettava la domanda, ritenendo sussistere la condotta colposa del conducente l'autovettura idonea ad integrare il caso fortuito, e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle della Consulenza.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la con atto notificato in data 09.05.2024, Pt_1 dolendosi della erronea valutazione delle risultanze probatorie, l'errata applicazione dell'art. 2051 cc, la violazione dell'art. 14 del Codice della Strada e concludeva per sentir: “1. Riformare totalmente la sentenza di primo grado perché errata e viziata soprattutto nella parte in cui ha ritenuto non provata la domanda di parte attorea per tutte le considerazioni esposte;
2. Per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento della somma di € 13.834,00 come da documentazione in atti, ovvero di quell'altra maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
3. Condannare infine, il convenuto al pagamento di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto difensore anticipatario;
In via istruttoria, si reitera anche in questa sede la richiesta di rinnovo della CTU attese le riserve già evidenziate sull'elaborato peritale e ribadite nelle osservazioni sulla CTU depositate all'udienza del 7.07.2023. Vi sono a parere dello scrivente, profili di nullità dell'elaborato peritale, in quanto il ctu non ha voluto visionare il veicolo, nonostante le reiterate richieste di questa difesa”.
Resisteva l'Ente appellato che contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 01.10.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è, ad avviso della Corte, infondato.
Il Tribunale, con motivazione ampia e circostanziata, ha correttamente inquadrato la presente fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., giudicando la controversia alla luce del peculiare regime probatorio della disposizione.
pagina 2 di 5 Va esclusa l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. atteso che la presente questione rientra, come correttamente statuito dal Tribunale, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia).
Deduce sostanzialmente l'appellante che il primo giudice ha inteso interpretare la volontà del conducente dell'auto basandosi sulle dichiarazioni testimoniali estrapolate dal contesto più CP_5 ampio in cui andavano inquadrate … presupponendo erroneamente che “l'autovettura non fu raggiunta e parzialmente sommersa da un fiume d'acqua che si dirigeva verso la stessa tanto da rendere del tutto imprevedibile l'evento, ma che al contrario fu il conducente dell'autovettura ad attraversare (nel punto ritenuto meno pericoloso) il fiume d'acqua già formatosi e presente lungo la strada, non tenendo conto o volontariamente affrontando il probabile rischio che lo stesso fosse più e profondo di quanto il medesimo conducente erroneamente aveva pensato” evidenziando -pure- che per escludere la propria responsabilità, l'Ente convenuto avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure astrattamente idonee a prevenire eventuali danni, ai sensi dell'art. 14 del Codice della
Strada.
Giova ribadire che la responsabilità di cui alla norma dell'art. 2051 c.c. integra una fattispecie di responsabilità oggettiva, la cui configurabilità, in astratto, determina il diverso atteggiarsi dell'onere probatorio rispetto alla fattispecie di cui alla norma dell'art. 2043 c.c.; infatti, il danneggiato deve limitarsi a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno verificatosi, gravando in capo al custode della res la prova della sussistenza del caso fortuito, nell'ampia accezione di evento eccezionale o di fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno verificatosi e la cosa.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che l'Ente non abbia fornito la prova del caso fortuito, inteso come evento di eccezionale portata che ha determinato la situazione di pericolo, e quindi il sinistro, essendo insufficiente allo scopo la sola dichiarazione contenuta nella relazione di servizio dei VVFF, laddove la dedotta eccezionalità dell'evento avrebbe dovuto essere comprovata mediante bollettini metereologici attestanti la particolare intensità - rispetto alla media stagionale - delle pioggia abbattutasi sul CP_1 appellato il giorno 19.09.2019.
Ciononostante, l'appello non può trovare accoglimento, dovendosi condividere la motivazione della gravata decisione nella parte in cui ha ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la res e l'evento dal caso fortuito, integrato dal diverso profilo della condotta colposa dello stesso danneggiato, di per sé idonea a determinare l'evento dannoso.
In tal senso correttamente il Giudice di prime cure ha dato rilievo alle dichiarazioni rese dall'unica teste presente al momento dell'evento, la quale ha riferito: “io ero all'interno dell'autovettura insieme al
pagina 3 di 5 sig. … preciso che avevamo visto un po' d'acqua sul manto stradale, ma abbiamo ritenuto di CP_2 passare comunque e ci siamo ritrovati bloccati nell'autovettura”; tale inequivocabile dichiarazione, unitamente ad altri elementi, quali la documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi al momento del sinistro, fanno propendere per la concreta prevedibilità e visibilità del pericolo, e quindi per l'accettazione del rischio della produzione dell'evento-danno da parte del conducente il veicolo di proprietà dell'appellante, che si è determinato all'attraversamento del tratto di strada occupato dall'acqua, nonostante l'autovettura avesse un'altezza minima dal piano stradale misurata in 15 cm.(dati ricavati dal sito del costruttore – pag. 9 CTU).
Al caso di specie si ritiene, pertanto, applicabile il principio giurisprudenziale ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2015, n. 4661), secondo cui
“all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
sicché quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”; nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni occorsi ad un guidatore che, entrando in una buca presente sulla strada, aveva rotto il motore, atteso che la responsabilità del danno era attribuibile all'esclusiva colpa del guidatore, che, pur avendo percepito l'esistenza di un'enorme massa d'acqua sulla strada, non aveva fermato la marcia, entrando invece nella buca, integrando con la propria condotta una ipotesi di caso fortuito.
In virtù delle svolte considerazioni, appare condivisibile la decisione di primo grado che ha escluso la responsabilità dell'Ente appellato in quanto, stante la percepibilità della potenziale situazione di pericolo, derivante dalla sussistenza della vasta pozza d'acqua, il conducente dell'autovettura, contravvenendo ad un dovere di ordinaria cautela che grava su chiunque entri in contatto con la cosa sia pure essa oggetto di custodia, si è determinato all'attraversamento dell'isola circolare implicitamente accettando il rischio di rimanere impantanato ed integrando così il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
E pertanto l'evento è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo dell'appellante
(interruttiva del nesso causale), in forza del principio di autoresponsabilità, per il quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza, che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
L'appello è, dunque, infondato e va conseguentemente rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, valore minimo come da dispositivo.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 639/2024, proposta dalla sig.ra contro il con Parte_1 CP_1 atto notificato in data 09.05.2024, per la riforma della sentenza n° 480/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata il 02.02.2024, resa nel procedimento RGN. 3321/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Ente convenuto delle spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 1.984,00 oltre oneri ed accessori di legge;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 08.10.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 639/2024 promossa da:
(C.F.: con l'Avv. Antonio Guida (C.F.: Parte_1 C.F._1
- PEC: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
contro
: il (C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Michele dell'Anna (C.F.: - PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Camilla Caporusso (C.F.: Email_2
- PEC: CodiceFiscale_4 Email_3
APPELLATO avverso la sentenza n° 480/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata il 02.02.2024, resa nel procedimento
RGN. 3321/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 03.03.2020 la Sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento di tutti i CP_1 danni, quantificati in € 13.834,00, sofferti in conseguenza dell'evento verificatosi il giorno 19.09.2019 alle ore 12:10 circa in allorquando, mentre il sig. percorreva a bordo della Maserati CP_1 CP_2 tg. EZ373VW, di proprietà dell'odierna appellante, il tratto di strada Vicinale Torremezzo in San
GI improvvisamente si ritrovava impantanato in un enorme guado d'acqua non segnalato il cui
pagina 1 di 5 livello era così alto da bloccare completamente il veicolo ed infiltrarsi nel vano motore sì da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e di due carro attrezzi per rimuoverlo. Con l'Ente si costituiva in giudizio contestando l'assunto attoreo sia in punto di che sul e CP_4 concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa dopo l'acquisizione documentale, l'escussione di una teste e l'espletamento di una veniva decisa dal Tribunale che rigettava la domanda, ritenendo sussistere la condotta colposa del conducente l'autovettura idonea ad integrare il caso fortuito, e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle della Consulenza.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la con atto notificato in data 09.05.2024, Pt_1 dolendosi della erronea valutazione delle risultanze probatorie, l'errata applicazione dell'art. 2051 cc, la violazione dell'art. 14 del Codice della Strada e concludeva per sentir: “1. Riformare totalmente la sentenza di primo grado perché errata e viziata soprattutto nella parte in cui ha ritenuto non provata la domanda di parte attorea per tutte le considerazioni esposte;
2. Per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento della somma di € 13.834,00 come da documentazione in atti, ovvero di quell'altra maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
3. Condannare infine, il convenuto al pagamento di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto difensore anticipatario;
In via istruttoria, si reitera anche in questa sede la richiesta di rinnovo della CTU attese le riserve già evidenziate sull'elaborato peritale e ribadite nelle osservazioni sulla CTU depositate all'udienza del 7.07.2023. Vi sono a parere dello scrivente, profili di nullità dell'elaborato peritale, in quanto il ctu non ha voluto visionare il veicolo, nonostante le reiterate richieste di questa difesa”.
Resisteva l'Ente appellato che contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 01.10.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è, ad avviso della Corte, infondato.
Il Tribunale, con motivazione ampia e circostanziata, ha correttamente inquadrato la presente fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., giudicando la controversia alla luce del peculiare regime probatorio della disposizione.
pagina 2 di 5 Va esclusa l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. atteso che la presente questione rientra, come correttamente statuito dal Tribunale, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia).
Deduce sostanzialmente l'appellante che il primo giudice ha inteso interpretare la volontà del conducente dell'auto basandosi sulle dichiarazioni testimoniali estrapolate dal contesto più CP_5 ampio in cui andavano inquadrate … presupponendo erroneamente che “l'autovettura non fu raggiunta e parzialmente sommersa da un fiume d'acqua che si dirigeva verso la stessa tanto da rendere del tutto imprevedibile l'evento, ma che al contrario fu il conducente dell'autovettura ad attraversare (nel punto ritenuto meno pericoloso) il fiume d'acqua già formatosi e presente lungo la strada, non tenendo conto o volontariamente affrontando il probabile rischio che lo stesso fosse più e profondo di quanto il medesimo conducente erroneamente aveva pensato” evidenziando -pure- che per escludere la propria responsabilità, l'Ente convenuto avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure astrattamente idonee a prevenire eventuali danni, ai sensi dell'art. 14 del Codice della
Strada.
Giova ribadire che la responsabilità di cui alla norma dell'art. 2051 c.c. integra una fattispecie di responsabilità oggettiva, la cui configurabilità, in astratto, determina il diverso atteggiarsi dell'onere probatorio rispetto alla fattispecie di cui alla norma dell'art. 2043 c.c.; infatti, il danneggiato deve limitarsi a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno verificatosi, gravando in capo al custode della res la prova della sussistenza del caso fortuito, nell'ampia accezione di evento eccezionale o di fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno verificatosi e la cosa.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che l'Ente non abbia fornito la prova del caso fortuito, inteso come evento di eccezionale portata che ha determinato la situazione di pericolo, e quindi il sinistro, essendo insufficiente allo scopo la sola dichiarazione contenuta nella relazione di servizio dei VVFF, laddove la dedotta eccezionalità dell'evento avrebbe dovuto essere comprovata mediante bollettini metereologici attestanti la particolare intensità - rispetto alla media stagionale - delle pioggia abbattutasi sul CP_1 appellato il giorno 19.09.2019.
Ciononostante, l'appello non può trovare accoglimento, dovendosi condividere la motivazione della gravata decisione nella parte in cui ha ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la res e l'evento dal caso fortuito, integrato dal diverso profilo della condotta colposa dello stesso danneggiato, di per sé idonea a determinare l'evento dannoso.
In tal senso correttamente il Giudice di prime cure ha dato rilievo alle dichiarazioni rese dall'unica teste presente al momento dell'evento, la quale ha riferito: “io ero all'interno dell'autovettura insieme al
pagina 3 di 5 sig. … preciso che avevamo visto un po' d'acqua sul manto stradale, ma abbiamo ritenuto di CP_2 passare comunque e ci siamo ritrovati bloccati nell'autovettura”; tale inequivocabile dichiarazione, unitamente ad altri elementi, quali la documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi al momento del sinistro, fanno propendere per la concreta prevedibilità e visibilità del pericolo, e quindi per l'accettazione del rischio della produzione dell'evento-danno da parte del conducente il veicolo di proprietà dell'appellante, che si è determinato all'attraversamento del tratto di strada occupato dall'acqua, nonostante l'autovettura avesse un'altezza minima dal piano stradale misurata in 15 cm.(dati ricavati dal sito del costruttore – pag. 9 CTU).
Al caso di specie si ritiene, pertanto, applicabile il principio giurisprudenziale ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2015, n. 4661), secondo cui
“all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
sicché quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”; nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni occorsi ad un guidatore che, entrando in una buca presente sulla strada, aveva rotto il motore, atteso che la responsabilità del danno era attribuibile all'esclusiva colpa del guidatore, che, pur avendo percepito l'esistenza di un'enorme massa d'acqua sulla strada, non aveva fermato la marcia, entrando invece nella buca, integrando con la propria condotta una ipotesi di caso fortuito.
In virtù delle svolte considerazioni, appare condivisibile la decisione di primo grado che ha escluso la responsabilità dell'Ente appellato in quanto, stante la percepibilità della potenziale situazione di pericolo, derivante dalla sussistenza della vasta pozza d'acqua, il conducente dell'autovettura, contravvenendo ad un dovere di ordinaria cautela che grava su chiunque entri in contatto con la cosa sia pure essa oggetto di custodia, si è determinato all'attraversamento dell'isola circolare implicitamente accettando il rischio di rimanere impantanato ed integrando così il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
E pertanto l'evento è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo dell'appellante
(interruttiva del nesso causale), in forza del principio di autoresponsabilità, per il quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza, che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
L'appello è, dunque, infondato e va conseguentemente rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, valore minimo come da dispositivo.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 639/2024, proposta dalla sig.ra contro il con Parte_1 CP_1 atto notificato in data 09.05.2024, per la riforma della sentenza n° 480/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata il 02.02.2024, resa nel procedimento RGN. 3321/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Ente convenuto delle spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 1.984,00 oltre oneri ed accessori di legge;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 08.10.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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