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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1120/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
, c.f. , in proprio e Parte_1 C.F._1
quale erede di Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Maria Gizzi, giusta procura in calce all'istanza di accesso al fascicolo depositata dal nuovo difensore
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv.to Guido Fiorillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale pagina 1 di 3 APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale erede di Parte_1 Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Velletri il 19.1.2021
[...]
nel giudizio R.G. n. 249/2016.
***
In data 8.6.2022 si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
, proponendo appello incidentale.
[...]
***
Respinta l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 7.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'8.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
***
Le parti non hanno depositato le note e all'udienza dell'8.5.2025 nessuno è comparso, sicché la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 15.5.2025, poi rinviata al 22.5.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 8.5.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). pagina 2 di 3 Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1120/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
, c.f. , in proprio e Parte_1 C.F._1
quale erede di Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Maria Gizzi, giusta procura in calce all'istanza di accesso al fascicolo depositata dal nuovo difensore
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv.to Guido Fiorillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale pagina 1 di 3 APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale erede di Parte_1 Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Velletri il 19.1.2021
[...]
nel giudizio R.G. n. 249/2016.
***
In data 8.6.2022 si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
, proponendo appello incidentale.
[...]
***
Respinta l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 7.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'8.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
***
Le parti non hanno depositato le note e all'udienza dell'8.5.2025 nessuno è comparso, sicché la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 15.5.2025, poi rinviata al 22.5.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 8.5.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). pagina 2 di 3 Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3