Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:
- Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956;
- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957;
- Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;
- Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:
- Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorita' qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;
- Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:
- Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956;
- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957;
- Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;
- Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:
- Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorita' qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;
- Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.