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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4643 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
( , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Michele Loffredo, presso il cui studio in Napoli alla Via Cupa
Vicinale dell'Arco n. 11, è elettivamente domiciliato;
-OPPONENTE-
e
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Antonia Romano, presso il cui studio in Portici, al C.so Garibaldi n. 254 è elettivamente domiciliata;
-OPPOSTA-
nonchè
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti dall'Avv. Gennaro Di Maggio, presso il cui studio in Napoli alla via Rione
Sirignano n. 6 è elettivamente domiciliata;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a cartella
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ad , ed Controparte_1
, ha proposto opposizione alla cartella di Controparte_3 Parte_1
pagamento n. 07120240061416601, notificata in data 20.05.2024 per € 441.275,88, a titolo di spese processuali per recupero di pene pecuniarie e alla Cassa depositi e prestiti nell'anno
2013.- ruolo 2024/001782 di Napoli, deducendo l'illegittimità della cartella per CP_4
omessa notifica del titolo e per intervenuta prescrizione.
Entrambe le parti convenute eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva,
contestavano la domanda chiedendone il rigetto eccependo la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell a seguito della disciplina emergenziale CP_5
Covid.
Orbene, l'opposizione è infondata.
Va disposta la revoca dell'ordinanza resa in data 08.01.2025.
Avuto riguardo alla natura del credito (spese processuali), non merita condivisione la doglianza concernente la pretesa estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione decennale.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente che ha erroneamente indicato quale termine iniziale per il decorso della prescrizione, la data della sentenza penale di condanna del 5.4.2013, il termine a cui far riferimento è la data in cui l'originaria sentenza n. 823/2013 del 5.4.2013 del Tribunale di Napoli ( oggetto di impugnazione ) è divenuta irrevocabile, per effetto della sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 23.10.2015
(art. 172 c.p.c.).
Per tali motivi, alla data del 20.05.2024 di notifica della cartella di pagamento n.
07120240061416601 la pretesa creditoria non risultava ancora prescritta, in quanto il termine iniziava a decorrere dal 23.10.2015 e la prescrizione decennale spirava il
23.10.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014 escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Monica Marrazzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4643/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e di delle spese di giudizi, che si liquidano, per ciascuno degli opposti, Controparte_2
nell'importo di euro 4.251,00, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 20.05.2025.
Il giudice monocratico
dott.ssa Monica Marrazzo