Articolo 37 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 novembre 1986
Art. 37. 1. L' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. - (Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli).
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalita' di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:
a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;
b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;
c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;
d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986