Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/04/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 890/2023 vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marco Macrì, con domicilio P.E.C.: , Email_1 per procura allegata telematicamente al ricorso di appello – appellante. E
, nata a [...] il [...], c.f. – Controparte_1 C.F._2 appellata, non costituita.
E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto. Fatto e diritto con ricorso depositato il 21-2-2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1059/23 depositata il 23-1-2023, notificata in pari data, con cui il Tribunale ordinario di
Roma, nel giudizio di separazione giudiziale dal medesimo instaurato nei confronti di
[...]
, con la quale aveva contratto matrimonio nel 2010 e dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli (13-12-2010) e (24-9-2012), definitivamente pronunciando, Per_1 Per_2 costituita la resistente che ha proposto proprie domande, ha dichiarato la separazione tra i coniugi, ha dichiarato che la separazione è addebitabile a , ha disposto Parte_1
l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, disciplinando il diritto di frequentazione del padre, ha posto a carico di un contributo mensile di euro 500,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli da corrispondere in favore di entro il 5 di Controparte_1 ogni mese, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla pronuncia della sentenza, ha posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, ha condannato il ricorrente alle spese di lite in favore di che ha liquidato in euro 2.800,00 oltre IVA e CAP. Controparte_1 Con l'atto di appello ha chiesto nel merito di disporre un differente regime di Parte_1 frequentazione nei confronti dei figli minori. Con decreto presidenziale del 13-3-2023 sono stati fissati i termini per la notifica dell'atto di appello e per il contraddittorio e si è fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'11- 7-2024, poi definitivamente differita al 16-1-2025. Con decreto presidenziale del 18-12-2024 (comunicato a mezzo P.E.C. al difensore dell'appellante in data 19-12-2024) è stata disposta la trattazione cartolare della prima udienza di trattazione del 16-1-2025, disponendosi la sostituzione della udienza con il deposito di note scritte. Con atto in data 7-1-2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento della impugnazione.
Non sono state depositate né dal ricorrente in appello né dalla appellata, il cui difensore pur monito di procura si era limitato a chiedere ed ottenere in data 14-8-2023 la consultazione degli atti telematici senza però successivamente costituirsi in giudizio, note scritte per la udienza cartolare del 16-1-2025; pertanto la Corte con ordinanza depositata il 10-2-2025 ha
R.G. 890/2023
provveduto alla stregua degli artt. 127 ter e 348 c.p.c. a fissare nuovo termine perentorio a norma dell'art. 127 ter, ult. comma, c.p.c. per il deposito di note scritte per la data del 31-3- 2025. L'ordinanza del 10-2-2025 risulta comunicata a mezzo P.E.C. in pari data al difensore costituito dell'appellante. Non sono state depositate dall'appellante né dalla appellata, non costituita in giudizio, note scritte per la suddetta data del 31-3-2025. Conseguentemente si deve dichiarare l'appello improcedibile e dichiarare nulla sulle spese in difetto di costituzione di parte appellata.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
- dichiara nulla sulle spese;
- ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1 l'impugnazione, se dovuto. Roma 9-4-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 890/2023