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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e MATTIA MACELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità o, in subordine, alla concessione dell'assegno di invalidità assumendo di essere invalido in misura quanto meno pari o superiore al 74% (ex L. n. 118/71).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 46%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_3
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di
Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono destituite di ogni fondamento e non meritano accoglimento.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott.
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata Persona_1
analisi delle condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'83% a decorrere dapprima dal mese di aprile 2024 poi, come definitivamente precisato anche all'esito delle osservazioni avanzate da parte ricorrente, dal mese di dicembre 2023, così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale in atti, al quale integralmente si rimanda.
Ed invero, il ctu, nella bozza inviata alle parti in data 25/06/2024, così concludeva: “L'Istante
risulta essere attualmente affetta da: Parte_1
Postumi di trauma cranico commotivo con frattura parietale posteriore dx, focolaio emorragico intracerebrale temporale sinistro, falda di ematoma subdurale parieto-occipitale sinistra ed emorragia subaracnoidea, pregressa craniotomia per ematoma subdurale acuto da caduta accidentale e successiva cranioplastica, pregressa frattura comminuta delle ossa nasali, epilessia, in soggetto tossicodipendente, etilista cronica, anoressia nervosa, HCV positiva.
Sulla base di quanto discusso è possibile rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice:
1. “Dica il ctu se al momento della domanda amministrativa o nel corso dell'iter giudiziario
e dica se lo stesso sia affetto da infermità invalidanti tali da renderlo invalido al 100% con totale
e permanente inabilità lavorativa (artt.2 e 12 L.118/71);
Risposta:
Visitata la ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta si è accertato che la stessa non
è affetta da infermità invalidanti tali da renderla invalida al 100%.
2. Accerti il CTU se l'istante sia affetto da infermità tali da renderlo invalido con una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'istante che per legge deve essere PARI o superiore al 74%, indicando al fine del riconoscimento del diritto del diritto all'assegno di invalidità la data di insorgenza del suddetto stato psico-fisico”;
Risposta;
-Visitata la ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta si è accertato che la stessa sia affetta da infermità tali da renderla invalida con una percentuale di riduzione permanente della capacità di lavoro superiore al 74% e, più precisamente, pari al 83 (ottantatré)% calcolato secondo tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992.
-Il suddetto grado di invalidità civile è documentalmente dimostrato essersi costituito a partire dal mese di aprile 2024.” CP_ Avverso tali risultanze pervenivano il parere concorde dei sanitari dell' e, di contro, le osservazioni critiche del legale della ricorrente che, pur concordano con il riconosciuto grado di invalidità civile, ne censurava la decorrenza da individuarsi, a suo parere, già all'epoca del ricovero ospedaliero del giugno 2022. Il Ctu riscontrava le suddette note in maniera altrettanto dettagliata ed esaustiva e, all'esito, in parziale accoglimento delle stesse, rendeva la sua consulenza definitiva così definitivamente concludendo: “Dopo un'attenta rivalutazione del caso, si accolgono in parte le osservazioni di parte Ricorrente ammettendo che la presenti un grado di invalidità civile pari all'83 Pt_1
(ottantatré)% determinatosi a partire dal mese di dicembre 2023 quando è iniziato il ricovero presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo ad alta specialità “San Raffaele” di Ceglie
Messapica, in quanto il quadro psicotico caratterizzato da allucinazioni visive ed uditive, documentato per la prima volta nella lettera di dimissioni, era con elevata probabilità presente fin dall'inizio del periodo della degenza presso l'Ospedale “San Raffaele”. Tali segni, invece, non sono mai stati descritti in nessuno dei referti antecedenti presenti in atti. Si noti, infatti, che durante i controlli neurologici del 04/08/2023 e del 04/10/2023 viene consigliata una consulenza psichiatrica solo per i disturbi del comportamento alimentare e non per altre tipologie di disturbi psichici.
Per quanto, quindi, specificato, si rivaluta il caso di specie addivenendo alla conclusione che la
IG.ra sia da considerarsi invalida civile nella misura dell'83 (ottantatré)% a far Parte_1 data dal mese di dicembre 2023.”
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 13 l. 118/1971), con decorrenza da dicembre 2023.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio e a quello della domanda amministrativa, considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida all'83% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza da dicembre 2023;
b)- spese di lite compensate
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14.01.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)