Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 172/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di vendita mista ad appalto e vertente
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Pasquale Filippone
Parte appellante e
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Massimiliano Serrao
Parte appellata
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso in giudizio dall'avvocato Fulvio Amendola
Parte appellata
1
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, e per i motivi esposti: - in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente richiamate;
- In subordine, previo accertamento della dovutezza delle somme richieste, ridurre le avverse pretese nella minore misura accertata di spettanza e/o nella somma ritenuta equa e di giustizia. In via istruttoria si offre in comunicazione la documentazione contabile attestante il danno patrimoniale patito dal Sig. . Si Parte_1
chiede, altresì, la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di correttamente valutare il valore delle opere e forniture non correttamente eseguite, nonché gli esborsi necessari al ripristino delle stesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito procuratore, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello :
1. Rigettare preliminarmente la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendo i requisiti del periculum e del fumus.
2. Nel merito voglia rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
3. Condannare il sig.
al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio”.
Per “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_2
Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
RIGETTARE l'appello così come prodotto perché inammissibile, improponibile o rigettandolo nel merito perché destituito di qualsiasi
2 giustificazione in fatto e in diritto, CONFERMARE la sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme n. 628/2019, RIGETTARE la richiesta inibitoria perché non sussistono i requisiti richiesti per la sua concessione cosi come rigettare tutte le ulteriori richieste avanzate con l'appello,
CONDANNARE l'appellante alla refusione delle spese di questo grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso depositato il
03.08.2013, , nella sua qualità di cessionario del Controparte_2
credito dell' , chiedeva Controparte_1
ingiungersi all'odierno opponente il pagamento in suo favore della somma di euro 8.008,05, dovuta quale saldo della fattura n. 257 del
14.11.2012 emessa a seguito di fornitura merce ed esecuzione di lavori in favore di . Il Tribunale di Lamezia Terme, Parte_1
in accoglimento della domanda, emetteva il 16.09.2013 il decreto ingiuntivo n. 459/2013, per la somma come richiesta, oltre spese di procedimento. Proponendo tempestiva e rituale opposizione, con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, avverso questo decreto,
eccepiva l'erroneità dell'importo preteso a Parte_1
saldo delle forniture e delle opere eseguite a seguito del contratto stipulato tra le parti il 07.03.2012, deducendo che il prezzo pattuito fosse pari ad euro 35.000,00, iva inclusa, e la somma già versata era stata pari ad euro
31.061,00, di cui euro 12.000,00 a mezzo assegno bancario, euro
18.000,00 attraverso la stipula di un finanziamento con la euro Pt_2
1.061,00 versati alla per il Top bancone. Pertanto, la Controparte_3
differenza che residuava era pari ad euro 3.939,00. Contestava, ad ogni modo, la corretta e completa fornitura di merce ed attrezzatura
3 commissionata oltre che l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, tant'è che il 06.08.2012, con scrittura privata sottoscritta tra le parti, erano state concordate ulteriori condizioni del contratto che prevedevano la sostituzione e/o la riparazione della merce consegnata e la consegna di quella ancora mancante entro il mese di settembre 2012. Evidenziando di avere tempestivamente contestato la cessione del credito con lettera racc.
a.r. del 21.03.2013, lamentava di avere subìto, a causa dell'inadempimento della , un grave danno e concludeva CP_4
chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata del terzo
[...]
, la revoca del decreto ingiuntivo per Controparte_1
insussistenza del credito azionato accertando e dichiarando il danno subìto con condanna del terzo chiamato al risarcimento dei danni in misura pari ad euro 12.000,00, di cui euro 9.000,00 per danno patrimoniale ed euro 3.000,00 per danno non patrimoniale. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite. Si costituiva che contestava l'avversa ricostruzione evidenziando Controparte_2
la non corrispondenza al vero della quantificazione della somma versata in acconto, ciò poiché il finanziamento ammontava, piuttosto Pt_2
che ad euro 18.000,00, ad euro 15.000,00 e, inoltre, contestava l'imputabilità alla delle carenze lamentate e della parziale CP_4
fornitura di merce. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite. Accolta la domanda di chiamata del terzo, si costituiva l che Controparte_1
ricostruiva l'antefatto nei termini seguenti: il 07.03.2012 l CP_1
e il sottoscrivevano un contratto per la fornitura di un
[...] Parte_1
arredo bar per un totale di euro 35.000,00, iva inclusa;
l'importo portato nella fattura del 14.11.2012 era, tuttavia, maggiore, pari ad euro
36.150,00, poiché l'ulteriore somma di euro 1.150,00 era stata sostenuta
4 per remunerare il frigorista e gli operai per i lavori eseguiti all'interno del locale da adibire a bar. Chiariva che in data 11.07.2012 il montaggio dell'arredo era stato completato, pertanto era infondata la domanda di risarcimento del danno in forza dell'asserito e contestato ritardo nel completamento dei lavori, ciò anche perché piuttosto era stato il committente a non aver consegnato per tempo il gruppo granite da quattro pozzetti evidenziando, comunque, che la posa in opera della fornitura era avvenuta nel rispetto dei tempi di completamento dei lavori di ristrutturazione del locale bar;
ribadiva, inoltre, che il finanziamento era per la somma di euro 15.000,00 e non 18.000,00 e Pt_2
contestava l'inadempimento in riferimento alla mancata fornitura della vetrina caldo secco, sostituita dalla vetrina pasticceria, a seguito di accordo verbale in tal senso, siccome maggiormente idonea e comunque di prezzo superiore per una differenza di euro 2.500,00. Contestava la bontà dell'eccezione secondo cui il credito non dovesse formare oggetto di cessione, evidenziando che per tale atto non fosse necessario il consenso del debitore ceduto, pure reso edotto dell'accordo di cessione.
Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti, con condanna alle spese. La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per interpello e testi, nonché
CTU tecnica all'udienza del 27.05.2019 veniva trattenuta in decisione”.
Con la sentenza n. 628/2019, resa il 27.6.2019 a definizione del giudizio n. 2001/2013, il Tribunale di Lamezia Terme aveva: a) accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo n. 459/2013 e condannato al pagamento di € 4.178,94, oltre interessi, Parte_1
in favore di , a titolo di corrispettivo ancora dovuto Controparte_2
per le opere eseguite dalla cedente Controparte_1
di valore complessivamente pari, per come emerso
[...]
5 dall'espletata c.t.u., a € 32.239,94; b) rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, siccome questi non aveva provato i danni lamentati;
c) compensato per intero tra le parti le spese di lite e posto definitivamente quelle di c.t.u. a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
ha impugnato la suddetta sentenza, Parte_1
deducendo che: 1) il primo giudice avrebbe recepito in maniera acritica la c.t.u., depositata dal consulente senza tenere conto delle osservazioni formulate;
2) il tribunale avrebbe rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancanza di prova, nonostante egli avesse documentalmente dimostrato i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti.
si è costituita in Controparte_1
giudizio, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
si è costituito in giudizio, argomentando per il Controparte_2
rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 24.9.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Anzitutto deve rilevarsi che, al contrario di quanto asserito dall'appellante, il c.t.u. ha risposto alle osservazioni dell'opponente, giungendo, tuttavia, a confermare le conclusioni della bozza.
6 Ciò posto, il primo giudice, in effetti, si è limitato a richiamare alcuni passaggi della c.t.u. e a condividerne le risultanze.
Nondimeno, dacché il c.t.u. ha fornito un'esaustiva descrizione delle opere oggetto del contendere e illustrato chiaramente il metodo seguito per procedere alla quantificazione del loro effettivo valore e calcolare il credito residuo (vedansi pagine 8-9 della relazione di c.t.u.), essa costituisce valido fondamento della decisione, in assenza di ulteriori censure alla medesima.
L'appellante, infatti, ha soltanto accennato alle specifiche osservazioni formulate in primo grado, senza, tuttavia, reiterarle né più in generale addurre argomenti a confutazione delle operazioni di calcolo effettuate dal c.t.u. e della conseguente determinazione della pretesa creditoria azionata.
Deve essere confermato, pertanto, la quantificazione del credito residuo operata dal tribunale.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
L'opponente, odierno appellante, ha chiesto in via riconvenzionale di condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il mancato svolgimento dei lavori a regola d'arte e per non avere avuto a disposizione le attrezzature richieste per il regolare svolgimento della propria attività lavorativa.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, poiché
l'opponente non ha dimostrato i danni lamentati.
La corte condivide la reiezione della domanda riconvenzionale.
Per vero, si è limitato a lamentare in Parte_1
maniera del tutto generica danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall'inesatto adempimento da parte del fornitore, senza descriverli in maniera puntuale, distinguendo il danno evento da
7 quello conseguenza, né allegare il nesso eziologico intercorrente tra la condotta illecita e i pregiudizi lamentati.
Dalle considerazioni suesposte deriva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna delle parti appellate, liquidate per ogni parte in complessivi €
1.458,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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