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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 89/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
, (C.F. n. ), rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CONCETTO ORGILIO;
Appellante
CONTRO
, (C.F. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPA CANNIZZARO;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: prestazioni Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.5.2021 adiva il Tribunale di Catania e, CP_1
premesso di svolgere da circa vent'anni, alle dipendenze dell
[...]
, l'attività di operatore tecnico di magazzino, Controparte_2
esponeva che in data 11.11.2016 aveva subito un infortunio ritualmente denunciato alla competente sede , che tuttavia escludeva la natura Pt_1
traumatica della lesione rigettando la relativa richiesta di indennizzo.
Il chiedeva al giudice adito di accertare l'origine lavorativa della CP_1
patologia denunciata (tendinopatia degenerativa bilaterale di spalla) e, per l'effetto, di condannare l'istituto assicuratore alla corresponsione del beneficio risultante dall'integrazione tra quello riconosciuto nel presente giudizio e quello già riconosciuto dall' , nella misura del 13%. Pt_1
Il Tribunale, con sentenza n. 2870/2022 del 9.9.2022, condividendo le conclusioni dell'accertamento del CTU, in accoglimento del ricorso, dichiarava la natura professionale della malattia denunciata, quantificava la complessiva percentuale di danno biologico a carico del nella misura del 19% e CP_1
condannava l' all'erogazione della corrispondente prestazione con Pt_1
decorrenza di legge.
Avverso la sentenza proponeva appello l' , con ricorso depositato in data Pt_1
09.02.2023.
Resisteva in giudizio l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza per avere Pt_1
aderito alle conclusioni della CTU. Lamenta che l'ausiliario non ha tenuto conto che dalle informazioni anamnestiche rese ai sanitari dell'Istituto e dall'esame delle cartelle di sorveglianza sanitaria e di rischio era emerso che a partire dal 2009 il era stato ritenuto solo parzialmente idoneo alla CP_1
specifica mansione lavorativa e che lo stesso svolgeva prevalentemente attività al PC e attività di sistemazione della merce nel rispetto delle prescrizioni del medico competente. Tali circostanze escludevano, a dire dell'appellante, che la patologia accertata fosse strettamente collegabile all'attività lavorativa svolta.
2. L' lamenta poi che la CTU è errata per avere unificato il danno Pt_1
riscontrato per la “tendinopatia degenerativa” con la preesistenza del 13% per l'evento subito dal nel 2005 i cui esiti non sono stati rivalutati in CP_1
quanto riferiti ad una “menomazione già ampiamente stabilizzata”.
Assume al riguardo che: “diversamente da quanto sostenuto dal CTU e dal
Tribunale che ha fatto proprio tale erroneo convincimento è notorio come nella fattispecie non è la menomazione che si stabilizza (d'altronde ciò in natura non
è possibile) bensì è la prestazione economica che l'assicurato ha percepito o percepisce nel senso che non è possibile in caso di miglioramento delle menomazioni preesistenti richiedere la restituzione dell'indennizzo, o procedere alla riduzione della rendita in atto qualora il danno complessivo con le menomazioni derivanti dall'evento attuale sia inferiore al grado percentuale già indennizzato …”
3. L'appello è infondato.
4. Le doglianze dell'ente appellante, secondo cui il CTU avrebbe omesso di valutare che il era stato ritenuto solo parzialmente idoneo alle CP_1
mansioni di magazziniere, non può essere accolta, a fronte delle chiare e precise risultanze della istruttoria orale svolta in primo grado che ha confermato lo svolgimento continuativo dell'attività suddetta da parte dell'appellato.
Il teste , collega di lavoro dell'appellato, ha riferito che Testimone_1
il lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:30 svolgendo CP_1
mansioni di operatore tecnico di magazzino, consistenti, tra l'altro, nello spostamento e sollevamento di sacchi di sale e bidoni (contenenti liquidi e altri materiali) del peso di circa 25 Kg.
Tale attività implicava un continuo carico sulle spalle;
la circostanza è stata confermata anche dal teste , anch'egli Testimone_2
magazziniere presso l'ospedale ove lavorava CP_1 Le risultanze delle prove testimoniali confermano l'origine professionale della malattia denunziata, essendo evidente che svolgeva mansioni che CP_1
richiedevano costanti e continui movimenti delle braccia, sollevamenti e spostamento di grossi pesi che causavano costante carico sulle spalle.
La circostanza per cui dal 2009 il lavoratore è stato ritenuto solo parzialmente idoneo a svolgere l'attività suddetta, ed è stato prevalentemente adibito ad attività al PC, non esclude la natura professionale della patologia riscontrata tenuto conto che l'esonero è stato parziale e che comunque il ha CP_1
continuato a svolgere le mansioni di magazziniere.
La CTU svolta in primo grado ha accertato sussistere un nesso causale tra il tipo e la durata di mansioni svolte dal lavoratore e la patologia da cui lo stesso
è affetto (tendinopatia degenerativa bilaterale alla spalla destra e sinistra).
Sulla base degli accertamenti svolti dall'ausiliario, va escluso che la patologia suddetta possa avere una eziologia diversa rispetto a quella tecnopatica, avendo il CTU evidenziato chiaramente “… un quadro degenerativo da microtraumi ripetuti a carico di entrambe le spalle” che si giustifica esclusivamente in relazione all'attività lavorativa provata nel presente giudizio.
5. È poi infondata la doglianza relativa alla quantificazione del danno biologico.
La percentuale complessiva del 19%, quantificata dal CTU, deriva dalla sintesi tra la percentuale attribuita al deficit algico- disfunzionale a carico di entrambe le spalle (8%) e gli esiti di un pregresso infortunio sul lavoro in cui il lavoratore ha riportato un danno biologico del 13%.
Va dato atto che il CTU nominato in primo grado, nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente di parte dell'istituto appellante, ha ribadito la quantificazione suddetta.
Osserva il collegio che anche su tale punto le risultanze istruttorie sono corrette in quanto conformi al disposto di cui all'art.13, comma 5, del D.lgs. n.38/2000, secondo cui nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato. (cfr.
Cass. n.26997/2016); si veda anche l'art. 80 del DPR n.1124/1965, che al secondo comma dispone che “Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.
6. In conclusione, l'appello va rigettato.
7. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi