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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4338/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4338 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 26 febbraio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. (P.I. con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
via Vittime del Duomo n. 8, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore Pt_1
a ciò autorizzato in forza di Determinazione n. 1086 del 14.10.2021, rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Massimo Zampese del Foro di Treviso
attrice e
(C.F. ), residente in [...], 56028 CP_2 C.F._1 Parte_1
e (C.F. , residente in [...], 56028
[...] CP_3 C.F._2 [...]
sia in proprio sia in qualità di eredi di (C.F. ), Parte_1 Persona_1 C.F._3 deceduto in data 19/7/21, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Piter Fondelli del Foro di Pisa
convenuti
Oggetto: Controversia in materia di diritto societario.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 19.01.2024.
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale e , nonché gli eredi di , deceduto il CP_2 CP_3 Persona_1 19.7.2021, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: (A) Accertare e dichiarare che i soci ed ex liquidatori e nel corso dell'espletamento del loro mandato hanno Persona_1 CP_2 gravemente violato le disposizioni normative che presiedono all'esecuzione degli obblighi loro affidati ed altresì:
B) accertare e dichiarare che i soci accomandanti e accomandatari sono obbligati al pagamento del debito rimasto impagato successivamente alla chiusura e alla cancellazione della società dal registro delle imprese, quanto agli accomandanti nei limiti della rispettiva quota di liquidazione/attribuzione dagli stessi percepita, e per l'effetto, (C) anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c., a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, condannare tutti i predetti, ognuno con riferimento al rispettivo titolo ed in solido tra loro, a pagare al tutti i crediti impagati Parte_1 all'Ente attoreo che provvisoriamente si determinano in euro 69.727,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, quale conseguenza dalle condotte poste in essere dai liquidatori succedutisi. 4) In via subordinata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia, in accoglimento dell'azione promossa ai sensi degli artt. 2312, 2324, 2313
c.c. oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c. A) Accertato e dichiarato che i soci ed ex liquidatori
[...]
e nel corso dell'espletamento del loro mandato hanno gravemente violato le Per_1 CP_2 disposizioni normative che presiedono all'esecuzione degli obblighi loro affidati, e per l'effetto, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c. e a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, condannare i predetti al pagamento di tutti i danni patrimoniali che l'Ente attoreo ha subito a seguito delle violazioni degli obblighi gravanti sui predetti liquidatori che provvisoriamente si determinano in euro 69.727,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, quale conseguenza dalle condotte poste in essere dai liquidatori succedutisi;
(B) Accertato e dichiarato che i soci accomandanti e accomandatari hanno fruito della distribuzione dell'attivo sino ad un ammontare di euro 690.000,00, nonostante la sussistenza di poste passive, condannare gli stessi al pagamento, in solido tra loro, di quanto dovuto dai liquidatori a titolo di danno ai sensi del precedente capo A), con espressa limitazione quanto agli accomandanti al valore della quota agli stessi attribuita in sede di liquidazione.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
- la , con sede in aveva maturato un Parte_2 Parte_1
ingente debito, nei confronti del Comune di a titolo di imposte comunali Parte_1 pari ad euro in € 69.727,27; - di tale debito erano chiamati a rispondere sia gli ex liquidatori, (o meglio gli Persona_1 eredi di quest'ultimo, deceduto in data 19.07.2021) e , sia gli ex soci CP_2
accomandanti della società in questione, e;
CP_2 CP_3
- in particolare, , quale ultimo liquidatore della società, risultava responsabile Persona_1
della redazione del bilancio finale di liquidazione, redatto omettendo di indicare le passività nei confronti del Comune di , e, sotto la sua vigenza, i soci accomandanti Parte_1 [...]
e avevano ceduto a se stessi l'immobile loro assegnato in sede di CP_3 CP_2
distribuzione con il chiaro intento di ostacolare i creditori nel soddisfacimento dei propri diritti di credito;
- tali circostanze emergevano dal tenore dell'atto notarile di “Scioglimento e Assegnazione dei beni ai Soci” del 06.05.2016, nel quale i soci , e Persona_1 CP_2 CP_3
(rispettivamente socio accomandatario all'1% il primo e soci accomandanti al 49,50% ciascuno gli altri due) avevano deliberato e contestualmente convenuto lo scioglimento della società, attestando l'assenza di passività e procedendo, prima della chiusura della liquidazione e approvazione del bilancio, all'assegnazione ai soci dell'unico bene all'attivo, ossia l'immobile sito in via della Tecnica angolo via Romaiano nn. 2, 4, 6, valorizzato Parte_1
in euro 690.000,00 e imputato al controvalore delle quote sociali;
- l'immobile oggetto di assegnazione era stato, prima della chiusura della liquidazione, ceduto
-con atto di compravendita del 06.08.2016- alla Parte_3
- era seguita, in data 18.10.2016, l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto e, in data 15.11.2016, la era stata cancellata dal Registro delle Imprese. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.03.2022 si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, con riferimento alle domande attoree e per i motivi di cui in narrativa, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario indicando la giurisdizione del Giudice tributario;
- sempre in via pregiudiziale di rito, accertata e dichiarata, con riferimento alle domande attoree e per i motivi di cui in narrativa, la litispendenza disporre, per l'effetto, la cancellazione dal ruolo della presente causa o, comunque, assumere ogni consequenziale provvedimento di legge;
- in via preliminare accertare, poi, e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. del;
- nella Parte_1
denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di cui sopra, nel merito, sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
- in via principale, nel merito, rigettare, comunque e con ogni conseguenza di legge, le domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Superate le eccezioni preliminari avanzate dai convenuti in punto di litispendenza e di difetto di giurisdizione, come da ordinanza emessa in data 28.10.2022, le parti venivano autorizzate al deposito di memorie istruttorie e, rigettate le istanze istruttorie formulare dai convenuti, con ordinanza in data
18.09.2023 le parti medesime venivano invitate a precisare le conclusioni e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 26.2.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti provvedevano nel termine di legge.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la responsabilità dei soci di una società in accomandita semplice nei confronti del creditore sociale , il quale agisce per ottenere, Parte_1
anche in via equitativa, in tesi la corresponsione di quanto dovutogli per il debito rimasto impagato e, in via subordinata, il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della condotta tenuta dai soci liquidatori nonché dei danni subiti per effetto della indebita distribuzione dell'attivo, effettuata nonostante l'esistenza di poste passive.
I convenuti hanno eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adìto in favore del giudice tributario, la sussistenza di una litispendenza in ragione della pendenza, dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale, del procedimento n. 166/2021 nonché l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. in capo al e, in Parte_1
ogni caso, la prescrizione del diritto azionato da controparte.
Ciò posto, per quanto attiene ai profili inerenti al difetto di giurisdizione e alla parimenti eccepita litispendenza le relative eccezioni devono essere disattese per quanto già argomentato in sede di ordinanza del 30.10.2022, alla quale si rimanda integralmente, anche in considerazione del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda con la quale si faccia valere la responsabilità degli organi sociali resta, comunque, generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario
(cfr., tra le altre, Cassazione civile Sez. Unite 11/09/2019 n. 22712).
L'azione in questa sede promossa trova, infatti, il proprio fondamento giuridico negli articoli 2312 e
2324 c.c., posti a tutela dei creditori pretermessi, garantendo a questi ultimi la possibilità di instaurare un contenzioso civile al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito nei confronti del liquidatore e dei soci sia illimitatamente che limitatamente responsabili.
Sgombrato, pertanto, il campo dalle suindicate eccezioni preliminari e venendo all'esame del merito della controversia, ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente avanzata dai convenuti fin dalla loro costituzione in giudizio, sia fondata e, quindi, idonea a consentire la definizione della lite.
E, invero, la domanda attrice di accertamento del credito vantato e di conseguente condanna della controparte al pagamento del relativo ammontare, nonchè quella -formulata, sempre dal Comune istante, in subordine- di risarcimento del danno trae origine dalle censure mosse, nei confronti dei convenuti, in conseguenza dell'essere stato il bilancio di liquidazione della Parte_2
redatto senza tener conto dell'esistenza dei debiti meglio indicati nell'atto introduttivo e,
[...]
quindi, di poste passive.
Dal punto di vista temporale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Controparte_4
furono deliberati, come emerge dagli atti (e, segnatamente, dall'allegata visura camerale),
[...]
in data 06.05.2016 e la società fu cancellata dal Registro delle Imprese in data 15.11.2016.
Come noto, ai sensi dell'art. 2312 c.c. dalla cancellazione della società decorre il termine a partire dal quale “i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi".
La domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei soci e , anche nella loro CP_3 CP_2
veste di eredi di , avrebbe quindi potuto essere proposta -e il relativo diritto essere, di Persona_1
conseguenza, fatto valere (art. 2935 c.c.)- a far tempo dal 15.11.2016, data di avvenuta cancellazione della società dal Registro Imprese, la quale costituisce pertanto il dies a quo da cui decorre, come pacificamente convenuto dalle parti, il termine prescrizionale di cinque anni quale stabilito, in subiecta materia, dall'art. 2949 c.c..
Ora, come si ricava dalle relate di notifica in atti, parte attrice ha notificato l'atto di citazione sia a mezzo posta sia tramite ufficiali giudiziari.
In particolare, l'atto introduttivo del presente giudizio veniva consegnato per la notifica al servizio postale in data 15.11.2021 e all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 12.11.2021.
Mentre la notifica a mezzo del servizio postale si perfezionava in data 23 novembre 2021 (per
[...]
ed ) e in data 26 novembre 2021 (per ), la notifica a mezzo CP_2 Parte_4 CP_3 dell'ufficiale giudiziario si perfezionava in data 17 e 18 novembre 2021, giorni in cui i convenuti ricevevano la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c..
Premesso quanto testè evidenziato, ritiene questo giudice che ai fini della verifica dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale di cui al succitato art. 2949 c.c. non possa farsi applicazione, nel caso concreto, del principio della scissione degli effetti della notifica, quale sancito dalla giurisprudenza costituzionale.
Come, infatti, statuito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24822 del
09/12/2015, la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario opera esclusivamente per gli atti processuali e non per gli atti sostanziali e si estende anche agli effetti sostanziali propri degli atti processuali, determinando l'interruzione del termine prescrizionale solo a condizione che il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Pertanto, qualora il diritto possa essere esercitato solo con un atto processuale (come avviene, ad esempio, per l'azione revocatoria), il decorso della prescrizione si interromperà il giorno in cui si verifica la consegna dell'atto per la notifica al messo notificatore, non rilevando il giorno in cui la consegna si perfeziona pervenendo al destinatario.
Di contro nel caso in esame, in cui è stato azionato il diritto di credito vantato, dal odierno Pt_1
istante, nei confronti dei convenuti per le causali meglio precisate nell'atto introduttivo, la prescrizione ben avrebbe potuto essere interrotta con un atto stragiudiziale quale la richiesta di corresponsione del quantum asseritamente dovuto: il che determina l'inoperatività della suddetta regola della scissione degli effetti della notificazione (arg., al riguardo, Cassazione civile Sez. II n.
34648 del 24/11/2022 , che, relativamente a un'ipotesi di atto -segnatamente: la denuncia dei vizi dell'opera appaltata ex art. 1669 c.c.- non avente, neppure esso, natura processuale, ha statuito che, potendo tale denuncia essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, “…l'atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica”).
Ne discende che nella specie, dovendosi fare riferimento, ai fini del decorso del termine prescrizionale, al giorno in cui l'atto è pervenuto ai destinatari della notifica, l'essere questi ultimi venuti a conoscenza dell'atto medesimo, per entrambe le forme di notificazione ( sia postale che a mezzo dell'ufficiale giudiziario), in data successiva a quella (15.11.2021) dello spirare del termine quinquennale di prescrizione (precisamente: in data 17 e 18 novembre 2021 quanto alla notifica a mezzo Unep e in data 23 e 26 novembre 2021 quanto a quella effettuata a mezzo posta) implica che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione comprovatamente intervenuti medio tempore, il diritto azionato dal deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Parte_1
Giova infatti evidenziare, circa la mancanza dei suindicati atti interruttivi della prescrizione, come non rilevino, ai fini che ne occupano, le notifiche delle ingiunzioni aventi ad oggetto i crediti tributari del odierno istante intervenute nel periodo compreso tra il 15.11.2016 e il 15.11.2021, attesa Pt_1
la distinta natura di tali crediti rispetto a quelli -di carattere civilistico- azionati in questa sede e la conseguente non estensibilità a questi ultimi degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti relativamente ai primi (arg., in proposito, ex Cass. S.U. n. 32790 del 27.11.2023, là dove ha sottolineato che la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività di liquidazione concreta un'obbligazione civile propria ex lege in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sì che, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su diversi presupposti, ancorchè implicanti l'esistenza dell'obbligazione tributaria).
La domanda attrice deve, pertanto, essere respinta, con conseguente condanna del Parte_1
, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate
[...]
come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 69.727,27), del carattere documentale della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata (valore medi per fase studio-introduttiva-decisionale, minimi per istruttoria).
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RESPINGE la domanda di parte attrice;
2) CONDANNA il , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Parte_1
alla controparte le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per competenze, oltre spese generali
15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 7.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4338 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 26 febbraio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. (P.I. con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
via Vittime del Duomo n. 8, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore Pt_1
a ciò autorizzato in forza di Determinazione n. 1086 del 14.10.2021, rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Massimo Zampese del Foro di Treviso
attrice e
(C.F. ), residente in [...], 56028 CP_2 C.F._1 Parte_1
e (C.F. , residente in [...], 56028
[...] CP_3 C.F._2 [...]
sia in proprio sia in qualità di eredi di (C.F. ), Parte_1 Persona_1 C.F._3 deceduto in data 19/7/21, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Piter Fondelli del Foro di Pisa
convenuti
Oggetto: Controversia in materia di diritto societario.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 19.01.2024.
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale e , nonché gli eredi di , deceduto il CP_2 CP_3 Persona_1 19.7.2021, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: (A) Accertare e dichiarare che i soci ed ex liquidatori e nel corso dell'espletamento del loro mandato hanno Persona_1 CP_2 gravemente violato le disposizioni normative che presiedono all'esecuzione degli obblighi loro affidati ed altresì:
B) accertare e dichiarare che i soci accomandanti e accomandatari sono obbligati al pagamento del debito rimasto impagato successivamente alla chiusura e alla cancellazione della società dal registro delle imprese, quanto agli accomandanti nei limiti della rispettiva quota di liquidazione/attribuzione dagli stessi percepita, e per l'effetto, (C) anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c., a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, condannare tutti i predetti, ognuno con riferimento al rispettivo titolo ed in solido tra loro, a pagare al tutti i crediti impagati Parte_1 all'Ente attoreo che provvisoriamente si determinano in euro 69.727,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, quale conseguenza dalle condotte poste in essere dai liquidatori succedutisi. 4) In via subordinata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia, in accoglimento dell'azione promossa ai sensi degli artt. 2312, 2324, 2313
c.c. oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c. A) Accertato e dichiarato che i soci ed ex liquidatori
[...]
e nel corso dell'espletamento del loro mandato hanno gravemente violato le Per_1 CP_2 disposizioni normative che presiedono all'esecuzione degli obblighi loro affidati, e per l'effetto, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c. e a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, condannare i predetti al pagamento di tutti i danni patrimoniali che l'Ente attoreo ha subito a seguito delle violazioni degli obblighi gravanti sui predetti liquidatori che provvisoriamente si determinano in euro 69.727,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, quale conseguenza dalle condotte poste in essere dai liquidatori succedutisi;
(B) Accertato e dichiarato che i soci accomandanti e accomandatari hanno fruito della distribuzione dell'attivo sino ad un ammontare di euro 690.000,00, nonostante la sussistenza di poste passive, condannare gli stessi al pagamento, in solido tra loro, di quanto dovuto dai liquidatori a titolo di danno ai sensi del precedente capo A), con espressa limitazione quanto agli accomandanti al valore della quota agli stessi attribuita in sede di liquidazione.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
- la , con sede in aveva maturato un Parte_2 Parte_1
ingente debito, nei confronti del Comune di a titolo di imposte comunali Parte_1 pari ad euro in € 69.727,27; - di tale debito erano chiamati a rispondere sia gli ex liquidatori, (o meglio gli Persona_1 eredi di quest'ultimo, deceduto in data 19.07.2021) e , sia gli ex soci CP_2
accomandanti della società in questione, e;
CP_2 CP_3
- in particolare, , quale ultimo liquidatore della società, risultava responsabile Persona_1
della redazione del bilancio finale di liquidazione, redatto omettendo di indicare le passività nei confronti del Comune di , e, sotto la sua vigenza, i soci accomandanti Parte_1 [...]
e avevano ceduto a se stessi l'immobile loro assegnato in sede di CP_3 CP_2
distribuzione con il chiaro intento di ostacolare i creditori nel soddisfacimento dei propri diritti di credito;
- tali circostanze emergevano dal tenore dell'atto notarile di “Scioglimento e Assegnazione dei beni ai Soci” del 06.05.2016, nel quale i soci , e Persona_1 CP_2 CP_3
(rispettivamente socio accomandatario all'1% il primo e soci accomandanti al 49,50% ciascuno gli altri due) avevano deliberato e contestualmente convenuto lo scioglimento della società, attestando l'assenza di passività e procedendo, prima della chiusura della liquidazione e approvazione del bilancio, all'assegnazione ai soci dell'unico bene all'attivo, ossia l'immobile sito in via della Tecnica angolo via Romaiano nn. 2, 4, 6, valorizzato Parte_1
in euro 690.000,00 e imputato al controvalore delle quote sociali;
- l'immobile oggetto di assegnazione era stato, prima della chiusura della liquidazione, ceduto
-con atto di compravendita del 06.08.2016- alla Parte_3
- era seguita, in data 18.10.2016, l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto e, in data 15.11.2016, la era stata cancellata dal Registro delle Imprese. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.03.2022 si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, con riferimento alle domande attoree e per i motivi di cui in narrativa, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario indicando la giurisdizione del Giudice tributario;
- sempre in via pregiudiziale di rito, accertata e dichiarata, con riferimento alle domande attoree e per i motivi di cui in narrativa, la litispendenza disporre, per l'effetto, la cancellazione dal ruolo della presente causa o, comunque, assumere ogni consequenziale provvedimento di legge;
- in via preliminare accertare, poi, e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. del;
- nella Parte_1
denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di cui sopra, nel merito, sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
- in via principale, nel merito, rigettare, comunque e con ogni conseguenza di legge, le domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Superate le eccezioni preliminari avanzate dai convenuti in punto di litispendenza e di difetto di giurisdizione, come da ordinanza emessa in data 28.10.2022, le parti venivano autorizzate al deposito di memorie istruttorie e, rigettate le istanze istruttorie formulare dai convenuti, con ordinanza in data
18.09.2023 le parti medesime venivano invitate a precisare le conclusioni e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 26.2.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti provvedevano nel termine di legge.
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Merito della lite e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la responsabilità dei soci di una società in accomandita semplice nei confronti del creditore sociale , il quale agisce per ottenere, Parte_1
anche in via equitativa, in tesi la corresponsione di quanto dovutogli per il debito rimasto impagato e, in via subordinata, il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della condotta tenuta dai soci liquidatori nonché dei danni subiti per effetto della indebita distribuzione dell'attivo, effettuata nonostante l'esistenza di poste passive.
I convenuti hanno eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adìto in favore del giudice tributario, la sussistenza di una litispendenza in ragione della pendenza, dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale, del procedimento n. 166/2021 nonché l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. in capo al e, in Parte_1
ogni caso, la prescrizione del diritto azionato da controparte.
Ciò posto, per quanto attiene ai profili inerenti al difetto di giurisdizione e alla parimenti eccepita litispendenza le relative eccezioni devono essere disattese per quanto già argomentato in sede di ordinanza del 30.10.2022, alla quale si rimanda integralmente, anche in considerazione del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda con la quale si faccia valere la responsabilità degli organi sociali resta, comunque, generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario
(cfr., tra le altre, Cassazione civile Sez. Unite 11/09/2019 n. 22712).
L'azione in questa sede promossa trova, infatti, il proprio fondamento giuridico negli articoli 2312 e
2324 c.c., posti a tutela dei creditori pretermessi, garantendo a questi ultimi la possibilità di instaurare un contenzioso civile al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito nei confronti del liquidatore e dei soci sia illimitatamente che limitatamente responsabili.
Sgombrato, pertanto, il campo dalle suindicate eccezioni preliminari e venendo all'esame del merito della controversia, ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente avanzata dai convenuti fin dalla loro costituzione in giudizio, sia fondata e, quindi, idonea a consentire la definizione della lite.
E, invero, la domanda attrice di accertamento del credito vantato e di conseguente condanna della controparte al pagamento del relativo ammontare, nonchè quella -formulata, sempre dal Comune istante, in subordine- di risarcimento del danno trae origine dalle censure mosse, nei confronti dei convenuti, in conseguenza dell'essere stato il bilancio di liquidazione della Parte_2
redatto senza tener conto dell'esistenza dei debiti meglio indicati nell'atto introduttivo e,
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quindi, di poste passive.
Dal punto di vista temporale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Controparte_4
furono deliberati, come emerge dagli atti (e, segnatamente, dall'allegata visura camerale),
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in data 06.05.2016 e la società fu cancellata dal Registro delle Imprese in data 15.11.2016.
Come noto, ai sensi dell'art. 2312 c.c. dalla cancellazione della società decorre il termine a partire dal quale “i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi".
La domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei soci e , anche nella loro CP_3 CP_2
veste di eredi di , avrebbe quindi potuto essere proposta -e il relativo diritto essere, di Persona_1
conseguenza, fatto valere (art. 2935 c.c.)- a far tempo dal 15.11.2016, data di avvenuta cancellazione della società dal Registro Imprese, la quale costituisce pertanto il dies a quo da cui decorre, come pacificamente convenuto dalle parti, il termine prescrizionale di cinque anni quale stabilito, in subiecta materia, dall'art. 2949 c.c..
Ora, come si ricava dalle relate di notifica in atti, parte attrice ha notificato l'atto di citazione sia a mezzo posta sia tramite ufficiali giudiziari.
In particolare, l'atto introduttivo del presente giudizio veniva consegnato per la notifica al servizio postale in data 15.11.2021 e all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 12.11.2021.
Mentre la notifica a mezzo del servizio postale si perfezionava in data 23 novembre 2021 (per
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ed ) e in data 26 novembre 2021 (per ), la notifica a mezzo CP_2 Parte_4 CP_3 dell'ufficiale giudiziario si perfezionava in data 17 e 18 novembre 2021, giorni in cui i convenuti ricevevano la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c..
Premesso quanto testè evidenziato, ritiene questo giudice che ai fini della verifica dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale di cui al succitato art. 2949 c.c. non possa farsi applicazione, nel caso concreto, del principio della scissione degli effetti della notifica, quale sancito dalla giurisprudenza costituzionale.
Come, infatti, statuito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24822 del
09/12/2015, la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario opera esclusivamente per gli atti processuali e non per gli atti sostanziali e si estende anche agli effetti sostanziali propri degli atti processuali, determinando l'interruzione del termine prescrizionale solo a condizione che il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Pertanto, qualora il diritto possa essere esercitato solo con un atto processuale (come avviene, ad esempio, per l'azione revocatoria), il decorso della prescrizione si interromperà il giorno in cui si verifica la consegna dell'atto per la notifica al messo notificatore, non rilevando il giorno in cui la consegna si perfeziona pervenendo al destinatario.
Di contro nel caso in esame, in cui è stato azionato il diritto di credito vantato, dal odierno Pt_1
istante, nei confronti dei convenuti per le causali meglio precisate nell'atto introduttivo, la prescrizione ben avrebbe potuto essere interrotta con un atto stragiudiziale quale la richiesta di corresponsione del quantum asseritamente dovuto: il che determina l'inoperatività della suddetta regola della scissione degli effetti della notificazione (arg., al riguardo, Cassazione civile Sez. II n.
34648 del 24/11/2022 , che, relativamente a un'ipotesi di atto -segnatamente: la denuncia dei vizi dell'opera appaltata ex art. 1669 c.c.- non avente, neppure esso, natura processuale, ha statuito che, potendo tale denuncia essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, “…l'atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica”).
Ne discende che nella specie, dovendosi fare riferimento, ai fini del decorso del termine prescrizionale, al giorno in cui l'atto è pervenuto ai destinatari della notifica, l'essere questi ultimi venuti a conoscenza dell'atto medesimo, per entrambe le forme di notificazione ( sia postale che a mezzo dell'ufficiale giudiziario), in data successiva a quella (15.11.2021) dello spirare del termine quinquennale di prescrizione (precisamente: in data 17 e 18 novembre 2021 quanto alla notifica a mezzo Unep e in data 23 e 26 novembre 2021 quanto a quella effettuata a mezzo posta) implica che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione comprovatamente intervenuti medio tempore, il diritto azionato dal deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Parte_1
Giova infatti evidenziare, circa la mancanza dei suindicati atti interruttivi della prescrizione, come non rilevino, ai fini che ne occupano, le notifiche delle ingiunzioni aventi ad oggetto i crediti tributari del odierno istante intervenute nel periodo compreso tra il 15.11.2016 e il 15.11.2021, attesa Pt_1
la distinta natura di tali crediti rispetto a quelli -di carattere civilistico- azionati in questa sede e la conseguente non estensibilità a questi ultimi degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti relativamente ai primi (arg., in proposito, ex Cass. S.U. n. 32790 del 27.11.2023, là dove ha sottolineato che la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività di liquidazione concreta un'obbligazione civile propria ex lege in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sì che, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su diversi presupposti, ancorchè implicanti l'esistenza dell'obbligazione tributaria).
La domanda attrice deve, pertanto, essere respinta, con conseguente condanna del Parte_1
, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate
[...]
come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 69.727,27), del carattere documentale della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata (valore medi per fase studio-introduttiva-decisionale, minimi per istruttoria).
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RESPINGE la domanda di parte attrice;
2) CONDANNA il , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Parte_1
alla controparte le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per competenze, oltre spese generali
15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 7.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza