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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 57/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via J. Palach, n. 77, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Lopreiato (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), via San Sebastiano, n. 62, presso lo studio dell'avv. Elvira Longobardi (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: e Email_3
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE E
, Controparte_3 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso la sede dell' , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: . Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 13/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di Fermo amministrativo n. 13980202400003201000, notificata il 14.10.2024, cui sono sottesi la cartella di pagamento n. 13920170006469586000, gli avvisi di addebito n. 43920180000000404000; 4392018000014249000; 439201800000526052000; 43920180000533029000 e 43920180000884611000, deducendo di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRELIMINARE: ricorrendo nell'evidenza il fumus boni iuris ed il periculum in mora intesi come gravi motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 24 comma 4 D.Lgs. 26.02.1999 si chiede di sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle e degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli in esse/i incorporate/i oggi impugnate/i, per i motivi che precedono. NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare, in via principale la nullità/inefficacia della cartella pagamento n. 13920170006469586000 e degli avvisi di addebito n: 43920180000000404000;. 43920180000014249000; 439201800000526052000; 43920180000533029000; 43920180000884611000 per inesistenza/nullità della loro notifica e/o per mancata regolare notifica dei titoli ad esse presupposti e/o per intervenuta decadenza e/o tardiva notificazione delle stesse, e di ogni atto prodomico e successivo.
2. Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione dei crediti, degli interessi e delle sanzioni portate della cartella pagamento n. 13920170006469586000 e dagli avvisi di addebito n: 43920180000000404000;.43920180000014249000; 439201800000526052000; 43920180000533029000; 43920180000884611000; e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati perché riferibili a crediti non esigibili per intervenuta prescrizione, con ogni conseguente declaratoria di legge.
3. Condannare i resistenti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivo di rimborso forfetario, oltre CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e liquidarsi ex D.M. 55/2014 a favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , CP_4 CP_2 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre premettere che l' ha documentato alcuni versamenti spontanei, da parte del CP_2 ricorrente, di talune poste contributive, con riferimento agli avvisi di addebito n. 439201800000000404000 e 43920180000014249000. 4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in
2 vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Gli Enti impositori hanno documentato la validità della notifica degli atti di pagamento sottesi alla comunicazione di fermo impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920170006469586000 è stata notificata il 25.01.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000000404000 è stato notificato il 30.01.2018;
- l'avviso di addebito n. 4392018000014249000 è stato notificato il 27.02.2018;
- l'avviso di addebito n. 439201800000526052000 è stato notificato il 13.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000533029000 è stato notificato il 15.09.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000884611000 è stato notificato il 21.12.2018. 6. Il ha, invece, documentato di aver validamente notificato due intimazioni di CP_5 pagamento, nell'arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di notifica degli atti di pagamento suddetti:
- l'intimazione di pagamento n. 13920209000821601000, contente tutti gli atti di pagamento contestati, è stata notificata il 13.02.2020;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239002177019000, contente tutti gli atti di pagamento contestati, è stata notificata il 6.11.2023.
7. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, perché, per le pretese contributive non riscosse, non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti, in ragione del mancato inutile decorso del quinquennio di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento a quella di notifica della comunicazione preventiva di fermo oggetto dell'odierna contestazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario di . CP_4
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via J. Palach, n. 77, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Lopreiato (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), via San Sebastiano, n. 62, presso lo studio dell'avv. Elvira Longobardi (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: e Email_3
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE E
, Controparte_3 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso la sede dell' , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: . Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 13/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di Fermo amministrativo n. 13980202400003201000, notificata il 14.10.2024, cui sono sottesi la cartella di pagamento n. 13920170006469586000, gli avvisi di addebito n. 43920180000000404000; 4392018000014249000; 439201800000526052000; 43920180000533029000 e 43920180000884611000, deducendo di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRELIMINARE: ricorrendo nell'evidenza il fumus boni iuris ed il periculum in mora intesi come gravi motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 24 comma 4 D.Lgs. 26.02.1999 si chiede di sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle e degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli in esse/i incorporate/i oggi impugnate/i, per i motivi che precedono. NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare, in via principale la nullità/inefficacia della cartella pagamento n. 13920170006469586000 e degli avvisi di addebito n: 43920180000000404000;. 43920180000014249000; 439201800000526052000; 43920180000533029000; 43920180000884611000 per inesistenza/nullità della loro notifica e/o per mancata regolare notifica dei titoli ad esse presupposti e/o per intervenuta decadenza e/o tardiva notificazione delle stesse, e di ogni atto prodomico e successivo.
2. Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione dei crediti, degli interessi e delle sanzioni portate della cartella pagamento n. 13920170006469586000 e dagli avvisi di addebito n: 43920180000000404000;.43920180000014249000; 439201800000526052000; 43920180000533029000; 43920180000884611000; e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati perché riferibili a crediti non esigibili per intervenuta prescrizione, con ogni conseguente declaratoria di legge.
3. Condannare i resistenti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivo di rimborso forfetario, oltre CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e liquidarsi ex D.M. 55/2014 a favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , CP_4 CP_2 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre premettere che l' ha documentato alcuni versamenti spontanei, da parte del CP_2 ricorrente, di talune poste contributive, con riferimento agli avvisi di addebito n. 439201800000000404000 e 43920180000014249000. 4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in
2 vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Gli Enti impositori hanno documentato la validità della notifica degli atti di pagamento sottesi alla comunicazione di fermo impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920170006469586000 è stata notificata il 25.01.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000000404000 è stato notificato il 30.01.2018;
- l'avviso di addebito n. 4392018000014249000 è stato notificato il 27.02.2018;
- l'avviso di addebito n. 439201800000526052000 è stato notificato il 13.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000533029000 è stato notificato il 15.09.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000884611000 è stato notificato il 21.12.2018. 6. Il ha, invece, documentato di aver validamente notificato due intimazioni di CP_5 pagamento, nell'arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di notifica degli atti di pagamento suddetti:
- l'intimazione di pagamento n. 13920209000821601000, contente tutti gli atti di pagamento contestati, è stata notificata il 13.02.2020;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239002177019000, contente tutti gli atti di pagamento contestati, è stata notificata il 6.11.2023.
7. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, perché, per le pretese contributive non riscosse, non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti, in ragione del mancato inutile decorso del quinquennio di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento a quella di notifica della comunicazione preventiva di fermo oggetto dell'odierna contestazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario di . CP_4
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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