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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1497/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Luca Crotta, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
con sede in Villacidro, Strada C/7 (P. I.V.A. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Giuseppe Macciotta, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “In via principale:
1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, l'illegittimità,
invalidità e/o inefficacia del licenziamento intimato con lettera del 26 ottobre 2022 e per l'effetto ordinare alla in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Villacidro, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro
occupato;
pagina 1 2) condannare, per l'effetto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Villacidro, al pagamento in favore della
ricorrente di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto,
maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione nel
posto di lavoro ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) con la condanna al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre agli
interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
In via subordinata e salvo gravame:
4) dichiarare l'invalidità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato nei confronti della ricorrente, per le ragioni di cui alla superiore narrativa e, per l'effetto,
dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la società convenuta, al
risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 18 L. 300/70, o in
quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
5) con la condanna al pagamento degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria
secondo gli indici Istat;
6) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse di parte convenuta: “l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, Voglia:
- rigettare in toto il ricorso proposto dalla signora mandando Parte_1
assolta la società convenuta da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese ed onorari
in favore della convenuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2024 la signora ha agito Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società impugnando il licenziamento per giusta causa a lei Controparte_1
intimato in data 26.10.2022.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di essere stata assunta, in data 3 settembre 2001, alle dipendenze di
Panda S.p.A., e che il suo rapporto di lavoro, in seguito a diverse cessioni di ramo d'azienda, era proseguito, ex art. 2112 c.c., dapprima con la sino al Controparte_2
30 settembre 2011, quindi con la sino al 31 dicembre 2018, poi con Controparte_3
pagina 2 la sino al 24 febbraio 2019 e poi ancora con la sino al 31 CP_4 CP_5
dicembre 2021.
Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il rapporto di lavoro era proseguito,
sempre ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della con anzianità Controparte_1
convenzionale dal 3 settembre 2001.
Il rapporto di lavoro era stato regolamentato con l'applicazione del C.C.N.L.
Terziario – Confcommercio e la ricorrente era stata inquadrata nel 3° livello, con mansioni di commessa addetta alla cassa.
La ricorrente aveva operato sino al 2021 nel punto vendita, gestito dalla convenuta,
sito in Cagliari nella via Anassagora e successivamente era stata trasferita il quello di via Santa Maria Chiara.
In data 26 ottobre 2022 la convenuta aveva intimato il licenziamento per giusta causa, tempestivamente impugnato in data 31 ottobre 2022.
In data 20 aprile 2023 era stato promosso il tentativo di conciliazione presso l'I.T.L.
di Cagliari - Oristano che, dopo diversi rinvii, aveva avuto esito negativo.
La ricorrente ha quindi allegato che, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, fin da subito era stata fatta oggetto di comportamenti vessatori,
tendenti alla sua estromissione dall'organizzazione produttiva.
Detti comportamenti avevano avuto inizio sin dal gennaio 2022 ed erano consistiti nell'invio di una pluralità di contestazioni disciplinari, tutte prive di ogni supporto probatorio, per fatti mai avvenuti.
Mediante tali contestazioni, susseguitesi a breve distanza di tempo l'una dall'altra
(contestazioni del 31 gennaio 2022, del 4 febbraio 2022, dell'8 marzo 2022, del 28
luglio 2022, del 12 agosto 2022 e del 23 settembre 2022), alla ricorrente erano stati contestati degli ammanchi di cassa, oltre ad altri addebiti disciplinari, quali il prelievo di un numero superiore di buoni pasto, il rallentamento nello svolgimento delle operazioni di cassa, l'aver effettuato le operazioni di chiusura della cassa in anticipo rispetto alla fine del turno.
Infine, in data 19 ottobre 2022, era stata contestato alla lavoratrice il seguente, articolato, addebito disciplinare, che qui si riporta: “(…) In esito alle opportune
verifiche compiute in seno alla scrivente, è emerso che LL si è resa nuovamente
pagina 3 protagonista, a partire dal 7 ottobre 2022, della violazione dei più elementari obblighi
contrattuali e della diligente collaborazione dovuta in ragione dello svolgimento della
mansione attribuitaLe.
Ebbene, ancora una volta, la scrivente, con grande rammarico, deve segnalare
nuovi comportamenti che si associano ai precedenti già contestati e sanzionati, e
precisamente che, ogni giorno, i referenti del punto vendita di Via Santa Maria Chiara
lamentano i gravi disagi che LL crea durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa, in quanto ha rallentato lo svolgimento delle operazioni lavorative rientranti
nel III livello del contratto collettivo applicato dalla scrivente ed ostacolando il lavoro
di tutti gli altri operatori.
Invero, nonostante Le siano state in più occasioni fornite ulteriori delucidazioni
sullo svolgimento delle attività di cassa, di quadratura, di effettuazione di ordini – sulle
quali lei dovrebbe aver maturato da tempo la necessaria esperienza -, nonché supporto
su tutte le attività dai signori , , e Parte_2 Parte_3 Persona_1
LL si è rifiutata deliberatamente di lavorare. Parte_4
Successivamente, LL comunicava al lavoratore di non essere in Parte_2
grado di effettuare gli ordini in opportunità d'acquisto, lavorare in corsia, verificare le
quadrature e che, pertanto, non avrebbe svolto il suo lavoro.
Tali circostanze hanno generato un avvio ritardato dell'attività lavorativa e
conseguentemente una perdita economica, nonché un disservizio e tale condotta non è
accettabile dalla scrivente.
Invero, appare evidente come LL, nel suo turno di lavoro, non abbia rispettato le
disposizioni aziendali e contrattuali e non abbia adottato le normali regole di buon
senso, arrecando un grave danno all'azienda.
Vieppiù che tale comportamento si accosta a quelli già contestati nel tempo, dove
più volte è emerso il suo scarso rendimento.
Inoltre, nella giornata del 13 ottobre 2022, LL arrivava sul posto di lavoro con ben
venti minuti di ritardo.
Ebbene, nell'adottare tale atteggiamento LL persevera nel causare disagi di tipo
organizzativo, nonché un nocumento economico, venendo, in tal modo, meno ai suoi
doveri di diligenza, che LL è tenuta a prestare durante lo svolgimento dell'attività
pagina 4 lavorativa. … Alla luce di quanto esposto, intendiamo con la presente contestarLe
formalmente la recidiva e la reiterata inosservanza delle disposizioni aziendali (...)”.
La lavoratrice, in data 21 ottobre 2022, aveva fornito le proprie giustificazioni tramite l'organizzazione sindacale CISL – Fisascat, che qui si riportano: “Con la
presente si comunica che non ha mai adottato nessun tipo di atteggiamento lesivo nei
confronti della società, in quanto gli viene contestato di non effettuare dei compiti su
cui non ha mai ricevuto nessuna adeguata formazione e senza un affiancamento
obbligatorio per poter effettuare ordini e le quadrature, compiti di elevata
responsabilità che non possono essere relegati ad una semplice chiacchierata di 5
minuti con la sig.ra per gli ordini e una veloce lezione a video della Parte_5
quadratura con il Sig. ; per quanto riguarda i sig.ri , e Parte_2 Pt_3 Per_1
la lavoratrice non ha mai visto e ne avuto nessun contatto. Per quanto sopra Pt_4
si rigetta ogni addebito in quanto la sig.ra è sempre stata disponibile ad effettuare Pt_1
il suo lavoro per cui ha un'esperienza di più di 15 anni dove non si è mai rifiutata di
effettuare. Per il ritardo del 13/10/2022, ha avuto un ritardo di 10 minuti dovuti ad un
incidente che ha bloccato il mezzo pubblico che la portava a lavoro, e per questo si
scusa del disagio provocato ma non è stata una sua diretta responsabilità”.
Tali giustificazioni non erano state accolte dalla società datrice di lavoro, la quale,
con lettera del 26 ottobre 2022, aveva intimato il licenziamento disciplinare.
1.2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha quindi affermato l'illegittimità del licenziamento, stante la ravvisata assenza di giusta causa ovvero di giustificato motivo.
La ricorrente ha rilevato che, essendo inquadrata nel 3° livello del C.C.N.L.
Terziario -Confcommercio, aveva sempre svolto mansioni proprie del livello di inquadramento, fino a quando, a partire dal mese di ottobre 2022, la convenuta aveva preteso lo svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle svolte sino ad allora,
richiedenti il possesso di specifiche competenze tecniche ed un elevato grado di responsabilità, senza, peraltro, che le venisse garantita alcuna formazione.
In particolare, nei primi giorni di ottobre 2022, la signora collega Parte_5
addetta alla cassa e al reparto, aveva comunicato alla ricorrente che avrebbe dovuto imparare le mansioni di referente.
Le nuove mansioni consistevano, tra l'altro, nell'effettuare gli ordini di tutto il punto
pagina 5 vendita tramite il terminale, nell'espletamento della procedura di versamento in banca dei buoni pasto e dei contanti tramite l'utilizzo del programma presente nel computer,
nonché nelle operazioni di chiusura del punto vendita.
La signora dunque, durante l'orario di lavoro della ricorrente, le aveva Pt_5
consegnato il terminale e, dopo un affiancamento di pochi minuti, le aveva richiesto di effettuare in autonomia gli ordini di tutto il punto vendita.
Il giorno seguente, il signor aveva illustrato alla ricorrente, durante Parte_2
l'orario di lavoro, l'articolata procedura di versamento in banca dei buoni pasto e dei contanti tramite l'utilizzo del computer.
Detto “affiancamento” era durato soltanto circa 15 minuti.
Dal giorno successivo, alla ricorrente era stato richiesto di effettuare, in totale autonomia, la procedura del versamento in banca di contanti e buoni pasto.
Analogamente, la signora aveva dedicato soltanto pochi minuti per illustrare Pt_5
alla ricorrente le complesse operazioni di chiusura del punto vendita, pretendendo che dal giorno successivo ella fosse in grado di svolgerle autonomamente.
Qualche giorno dopo, la ricorrente aveva ricevuto la lettera di contestazione disciplinare che aveva dato origine al licenziamento.
Appariva quindi evidente come la società datrice di lavoro avesse omesso di garantire alla lavoratrice un'adeguata formazione per lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate, le quali, come detto, erano differenti, per grado di difficoltà e responsabilità, rispetto a quelle sino ad allora espletate.
La lavoratrice non si era rifiutata di svolgere i compiti assegnati, ma, al contrario,
aveva sempre operato con diligenza rispettando le direttive ricevute.
In ogni caso, le condotte, pur genericamente contestate, erano del tutto prive di rilevanza ai fini disciplinari, in quanto, ove la convenuta avesse correttamente adempiuto all'onere di formare opportunamente la dipendente, la lavoratrice sarebbe stata in grado di svolgere regolarmente le mansioni richieste.
Un affiancamento di soli pochi minuti, svolto durante l'orario di lavoro, invero, non poteva certamente essere considerato quale congruo periodo di formazione.
Per contro, sin dal passaggio alle dipendenze della la Controparte_1
ricorrente era stata destinataria di un numero considerevole di contestazioni disciplinari
pagina 6 per fatti mai avvenuti.
Tutti i fatti contestati, peraltro, oltre ad essere del tutto privi di fondamento, non sarebbero stati, comunque, di gravità tale da giustificare un simile accanimento.
Con riferimento agli ammanchi di cassa, più volte contestati, la ricorrente ha osservato come fosse prassi aziendale quella di effettuare i resi ai clienti prelevando le monete direttamente dalla cassa.
Poteva capitare, quindi, che alla chiusura di fine giornata risultassero dei piccoli scoperti.
Gli ammanchi, peraltro, potevano generarsi anche in ragione del fatto che l'addetto alla cassa era sprovvisto di monete piccolo taglio (da 5 e da 10 centesimi).
La volontà della convenuta di estromettere la ricorrente dall'organizzazione produttiva dell'azienda era ancora più evidente considerato che nella contestazione disciplinare del 23 settembre 2022 la società aveva già anticipato l'adozione della sanzione disciplinare del licenziamento contestualmente alla contestazione, salvo poi,
rendersi conto dell'illegittimità ed applicare la sanzione della multa.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto che il reale intento della convenuta era quello di indurla ad accettare un demansionamento nel 4° livello del C.C.N.L. Terziario -
Confcommercio, com'ere avvenuto con diversi altri colleghi.
La società, infatti, aveva esercitato il proprio potere disciplinare, inviando innumerevoli contestazioni disciplinari aventi ad oggetto la non corretta esecuzione di mansioni rientranti nel 3° livello, al fine di convincere i lavoratori ad accettare un inquadramento nel livello inferiore.
Detta circostanza era confermata dal fatto che diversi dipendenti della convenuta,
nel gennaio 2023, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale in forza del quale la aveva riconosciuto ai lavoratori Controparte_1
l'inquadramento nel 4° livello del C.C.N.L. Terziario – Confcommercio, con tutte le conseguenze di carattere normativo e retributivo, e che, solo a partire da quel momento,
i lavoratori che avevano sottoscritto il verbale di conciliazione non erano più stati destinatari di contestazioni disciplinari.
In ogni caso, i fatti contestati alla ricorrente, anche ove ritenuti disciplinarmente rilevanti, non erano di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa o per
pagina 7 giustificato motivo soggettivo, non sussistendo, nel caso di specie alcun notevole inadempimento degli obblighi contrattuali posto in essere dalla ricorrente, avuto riguardo alle fattispecie previste dalle norme della contrattazione collettiva, ovverosia l'art. 238 del menzionato C.C.N.L..
La ricorrente ha quindi domandato, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse stata ritenuta applicabile la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, ha richiesto che il rapporto venisse dichiarato risolto e che la convenuta venisse condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui al quinto comma della citata disposizione.
2. Con memoria del 7.6.2024 la società convenuta si è costituita in giudizio,
richiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
La convenuta ha affermato la piena legittimità della propria condotta, osservando come i fatti di causa si fossero svolti secondo le modalità descritte nella contestazione disciplinare.
La convenuta ha dedotto che in ogni suo punto vendita, non essendo essi di grandi dimensioni, vengono collocati dai tre ai nove lavoratori al massimo, i quali svolgono,
sulla base del proprio livello, le rispettive mansioni, che possono differenziarsi, a seconda delle esigenze e sulla base delle competenze di ognuno, in ragione delle necessità del momento nelle diverse attività della gestione del negozio, che vanno dall'allestimento alla vendita.
La lavoratrice, in quanto commessa specializzata di terzo livello, avrebbe dovuto perfettamente svolgere le mansioni proprie di tale inquadramento, ovverosia quelle di curare l'allestimento del punto vendita, di curare lo svolgimento delle operazioni di cassa, nonché di svolgere l'attività di referente, come ad esempio effettuare gli ordini,
chiudere e aprire il punto vendita e costituire il punto di riferimento degli altri colleghi.
Tuttavia, la ricorrente, più volte nell'ultimo periodo, si era lamentata con l'azienda,
sostenendo di non aver mai svolto tali mansioni alle dipendenze della precedente datrice di lavoro e di non essere in grado di svolgerle.
Benché fosse stata di fatto impiegata dai precedenti datori di lavoro in mansioni più
pagina 8 semplici, non poteva non darsi rilievo al fatto che la ricorrente era inquadrata, e quindi retribuita, in base ad un livello superiore, così che la pretesa del datore di lavoro di assegnarle, prima nella sede di via Anassagora e poi in quella di via Santa Maria
Chiara, il ruolo di referente del punto vendita era stata tutt'altro che arbitraria, e comunque in alcun caso determinata dalla volontà di metterla in difficoltà al fine di precostituire una ragione di licenziamento.
La convenuta ha inoltre rilevato che, per quanto ciò non fosse dovuto, aveva comunque cercato di impartire alla dipendente un'adeguata formazione per farle apprendere le mansioni proprie del suo livello, ma ella si era sempre deliberatamente rifiutata di seguire le indicazioni dei propri referenti.
In particolare, il referente del punto vendita, , così come anche Parte_2
avevano personalmente tentato di aiutare la ricorrente per farle Parte_3
apprendere il funzionamento del dispositivo informatico (palmare), deputato all'accensione, alla programmazione e all'invio degli ordini della merce.
Ciononostante, fin da subito la ricorrente aveva manifestato la volontà di non eseguire le predette basilari operazioni, che, in un'ottica di adeguamento alle moderne tecnologie, erano essenziali per una commessa specializzata di terzo livello.
Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, era stata proprio la ricorrente a rifiutarsi di apprendere, interrompendo deliberatamente gli affiancamenti dopo pochi minuti.
Di conseguenza, il provvedimento espulsivo era stato doverosamente adottato all'esito dell'illegittima e negligente condotta della lavoratrice, essendosi ella deliberatamente rifiutata di svolgere il proprio lavoro, il che aveva determinato un'irreparabile lesione del vincolo fiduciario, tale da non consentire la prosecuzione,
neppure temporanea, del rapporto di lavoro in essere.
Inoltre, alla ricorrente mai era stato richiesto di doversi occupare delle operazioni di versamento dei contanti o dei buoni pasto in banca, così come della chiusura fisica del negozio, atteso altresì che non era in possesso dell'apposito codice alfanumerico.
Per quanto concerneva i procedimenti disciplinari precedenti al licenziamento, la convenuta ha rilevato che essi non erano certo dipesi dalla volontà di vessare la ricorrente, bensì dalle violazioni da lei commesse, osservando come, peraltro, la
pagina 9 ricorrente non avesse mai impugnato le relative sanzioni.
Al contrario di quanto avversamente dedotto, gli ulteriori procedimenti disciplinari attuati nei confronti della ricorrente non provavano affatto l'asserito intento vessatorio attuato nei suoi confronti – atteso, peraltro, che per i medesimi fatti contestati hanno ricevuto la medesima contestazione anche altri lavoratori – ma, altresì, che la definitiva sanzione del recesso si inseriva in un quadro ben più ampio di numerose mancanze e condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dalla lavoratrice.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, nonché mediante prova per testimoni.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Procedendo in ordine logico nell'esame delle censure mosse dalla ricorrente,
viene innanzitutto in considerazione la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento in ragione del suo carattere ritorsivo.
Sebbene parte ricorrente non abbia adoperato tale termine, ha comunque sostenuto che la società datrice di lavoro avrebbe “esercitato il proprio potere disciplinare,
inviando innumerevoli contestazioni disciplinari aventi ad oggetto la non corretta
esecuzione di mansioni rientranti nel 3° livello, al solo fine di convincere i lavoratori –
tra cui la ricorrente - ad accettare un inquadramento nel livello inferiore.
Detta circostanza è confermata dal fatto che diversi dipendenti della convenuta, nel
mese di gennaio 2023, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede
sindacale in forza del quale la riconosceva ai lavoratori Controparte_1
l'inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario-Confcommercio con tutte le
conseguenze di carattere normativo e retributivo. Solo a partire da quel momento, i
lavoratori che avevano sottoscritto il verbale di conciliazione non sono più stati
destinatari di contestazioni disciplinari” (v. pag. 11 del ricorso, punti 15/a e 15/b).
Stando a tale deduzione, il licenziamento sarebbe quindi strettamente correlato al fatto che la ricorrente non avrebbe sottoscritto il predetto verbale di conciliazione.
Tale censura, che si ritiene di dover correttamente qualificare nella domanda di accertamento della nullità del recesso, è tuttavia infondata.
Come è noto, il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il
pagina 10 provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, e la relativa prova è carico del lavoratore (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 4543 del 6
maggio 1999 e successive pronunce conformi).
Più nello specifico, in tema di licenziamento ritorsivo, si ritiene che l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità sia subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo (v. da ultimo Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 6838 del 7 marzo 2023).
Nel caso di specie le circostanze sopra indicate, dalle quali il ricorrente pretende di desumere l'intento ritorsivo, non sono state compiutamente comprovate dalla ricorrente.
Soltanto un testimone, il signor ha riferito che, prima della Tes_1
sottoscrizione del citato verbale di conciliazione, aveva ricevuto una contestazione disciplinare da parte della società datrice di lavoro, il cui relativo procedimento, come ha riferito il testimone, si è concluso con la sanzione della multa di una o due ore della retribuzione.
Si tratta, pertanto, di un elemento di prova del tutto insufficiente a comprovare l'asserito nesso di causalità tra la sottoscrizione del verbale di conciliazione con effetti favorevoli all'azienda e la presunta cessazione delle condotte aziendali vessatorie, ben potendo essere avvenuto che tra gli eventi indicati, ovverosia l'irrogazione della sanzione al lavoratore, la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte sua, e quindi la cessazione delle contestazioni disciplinari, vi sia stata una successione meramente cronologica.
Non si può quindi assumere per causa di un evento (la sottoscrizione del verbale di conciliazione in rapporto alla cessazione delle contestazioni disciplinari) ciò che, in difetto di prova, è un mero antecedente temporale.
In ogni caso quand'anche fossero state comprovate, le condotte indicate dalla ricorrente non sono idonee a condurre alla conclusione per cui la decisione di licenziarla sia dipesa unicamente dal motivo illecito da lei invocato.
pagina 11 Rimandando al prosieguo della trattazione, si può affermare che i reali motivi,
emersi dall'istruttoria, che hanno condotto la società datrice di lavoro a licenziare la ricorrente sono costituiti dalla ritenuta ricorrenza della giusta causa, in ragione delle condotte negligenti poste in essere dalla lavoratrice e del suo scarso rendimento.
4.2. Parte ricorrente ha altresì sostenuto l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa ovvero del giustificato motivo, avuto riguardo sia alla ravvisata insussistenza dei fatti contestati, sia alla ravvisata mancanza di proporzionalità tra i fatti medesimi e la gravità della sanzione espulsiva adottata.
Tali assunti non sono fondati.
È innanzitutto pacifico che la società convenuta applichi ai propri dipendenti il
C.C.N.L. Terziario – Confcommercio.
Si richiamano ora le norme del citato contratto collettivo applicabili al caso di specie.
L'art. 113 del predetto C.C.N.L., nella declaratoria del III livello di classificazione del personale, prevede che “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono
mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni
di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante
approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Tra i vari profili professionali rientranti nel predetto livello vi è anche quello di cui al punto 16), ovverosia il “commesso specializzato provetto anche nel settore
alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità
derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia
operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere
congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon
andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni
l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli
stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita
al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di
incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione
pagina 12 professionale degli altri lavoratori”.
La comprovata professionalità, l'autonomia operativa, e i poteri di iniziativa costituiscono gli elementi caratterizzanti tale profilo, come tali distintivi rispetto ai profili inferiori nei quali sono inquadrati gli altri commessi.
In particolare, per quanto rileva nella presente causa, il commesso specializzato provetto inquadrato nel terzo livello deve essere in grado di svolgere, con la predetta autonomia operativa, la mansione di “assicurare nell'ambito delle proprie mansioni
l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli
stocks e sulla determinazione dei prezzi”, oltre che quella di “espletare operazioni di incasso”.
L'art. 238 del citato C.C.N.L. prevede che “Salva ogni altra azione legale, il
provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente
per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo
formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito,
vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto
proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che
prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi”.
Alla ricorrente è stata contestata la grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233,
1° e 2° comma.
A sua volta, l'art. 233 prevede che “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo
più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri” (primo comma), e che “Il lavoratore ha
l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa” (secondo comma).
pagina 13 Dall'istruttoria svolta, ed in particolare dagli esiti della prova testimoniale, è emerso che la ricorrente ha tenuto una condotta gravemente negligente, nella sostanza rifiutandosi di eseguire le mansioni proprie del suo livello di inquadramento professionale.
La testimone lavoratrice a tempo determinato presso la convenuta e Parte_5
inquadrata come commessa di quarto livello (si tratta del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento della ricorrente), ha confermato che il commesso di terzo livello deve essere in grado di svolgere le mansioni di referente.
Tra le predette attività di referente, come risulta dalla predetta declaratoria contrattuale, indubbiamente rientrano quelle di curare l'allestimento del punto vendita,
di curare le operazioni di cassa, nonché di effettuare gli ordini in autonomia e costituire il punto di riferimento per gli altri colleghi.
La testimone ha riferito che la ricorrente doveva procedere a fare gli ordini e ad effettuare la quadratura, e quindi doveva svolgere mansioni di referente. Ha riferito che l'azienda la stava formando in tal senso, e che, concretamente, per quanto lei sapeva
(pur non essendo la testimone presente nei momenti formativi), la formazione le veniva impartita dai referenti e . Parte_2 Parte_3
La testimone ha quindi riferito di ricordare di aver visto che un giorno in cui lei era presente, la ricorrente “si è rifiutata di effettuare la quadratura perché, compilandola, ha errato nell'inserimento degli importi e lo schermo si era bloccato. Bisognava chiudere la schermata e ripetere l'operazione dall'inizio. La signora si è rifiutata Pt_1
di eseguire l'operazione, che quindi ho svolto io”. A d. del giudice: “mi disse che si rifiutava di farlo, non ricordo altro”.
I testimoni ed hanno reso dichiarazioni analoghe a Parte_2 Tes_2
quelle della predetta testimone Pt_5
Il teste , all'epoca dei fatti di causa responsabile del punto vendita di via Parte_2
Santa Maria Chiara, ha riferito che la ricorrente “Non sapeva eseguire le attività di referente, ma solo l'attività di cassiera, peraltro in maniera confusionaria”.
Il testimone ha inoltre confermato l'incapacità della ricorrente, e quindi il rifiuto opposto dalla medesima, di imparare ad usare i dispositivi informatici deputati all'accensione, alla programmazione e all'invio degli ordini della merce.
pagina 14 Sui capitoli specifici volti a comprovare tali circostanze, il testimone ha così risposto
“Capo 8) È vero quanto indicato nel capitolo. Preciso che per effettuare gli ordini
della merce bisogna imparare ad utilizzare il palmare e conoscere le referenze da
ordinare. La signora ha provato ad utilizzare il palmare ma non ci riusciva. Ad Pt_1
esempio, sbagliava nell'effettuare gli ordini, ordinando una cosa per un'altra, ed
inoltre sbagliava nelle quantità. Capo 9) Posso dire che la non mostrava un Pt_1
atteggiamento collaborativo”.
Il testimone ha altresì riferito che la ricorrente “rallentava l'attività alle Parte_2
casse, in quanto commetteva degli errori e quindi si doveva intervenire per lo storno.
Ciò capitava abbastanza spesso”. Ha inoltre riferito che la ricorrente “causava numerosi ammanchi nelle quadrature”.
Testi Il testimone capo area, ha dichiarato di svolgere un lavoro di supervisione dei vari punti vendita della sua area, che comprende anche quello di via Santa Maria
Chiara, ed ha riferito di aver appreso dei fatti di causa dal capo negozio , che Parte_2
gli disse di aver provato ad insegnare alla ricorrente il funzionamento del palmare, con risultati non positivi.
Il predetto testimone ha altresì riferito di essersi recato nel punto vendita di via Santa
Maria Chiara per delle visite ispettive, e di aver constatato che la ricorrente “era lenta alle casse e si soffermava a parlare troppo con i clienti”.
Ha dichiarato di aver verificato di persona gli ammanchi di cassa e la scopertura nelle quadrature, oltre che qualche ritardo.
Dall'istruttoria testimoniale sono quindi emersi, da un lato, l'incapacità della ricorrente a svolgere le mansioni proprie del livello d'inquadramento con la relativa autonomia e la relativa capacità d'iniziativa, e, dall'altro, il rifiuto della medesima di apprendere il funzionamento dei sistemi informatici;
sistemi che, in realtà, ella avrebbe dovuto già conoscere, in quanto il loro utilizzo, come peraltro hanno confermato i testimoni, certamente rientra tra le mansioni proprie del terzo livello, caratterizzate da comprovata professionalità derivante da esperienze acquisite in azienda.
Oltre a ciò, è emerso lo scarso rendimento della ricorrente, che già prima della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento si era resa responsabile di numerosi ammanchi di cassa ad aveva altresì rallentato l'attività delle casse,
pagina 15 commettendo vari errori oppure intrattenendosi a parlare con i clienti.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto della vigente tabella di riferimento per le controversie di lavoro di valore indeterminabile.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario della società convenuta, avvocato Giuseppe Macciotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in euro 4.900,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avvocato Giuseppe Macciotta.
Cagliari, 5.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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