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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8201/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8201/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRETTI MICHELA e dell'avv. PAOLA
ALI' che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza dell'8.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 417 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/01/2001 e il 16/11/2003, oggi maggiorenni ma non Per_1
economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Nichelino, Via dei Cacciatori n. 5, con tutti i relativi arredi, alla Signora Pt_1
PRENDE ATTO che il signor ha già lasciato l'immobile portando con sé i propri effetti personali. Pt_2
Per_ PRENDE ATTO che i figli, e avranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso Per_3 la madre in Nichelino Via Cacciatori n.
5. Gli esponenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
DISPONE che il Signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente sulla base dell'indice Istat, da corrispondersi tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino a quando i figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Le spese straordinarie, ludiche, sportive, ricreative e scolastiche straordinarie di entrambi i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori e, al fine di limitare il più possibile qualsiasi contenzioso, per la disciplina delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino che gli stessi dichiarano di aver letto e accettato. Per_ PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico e Universale per la figlia sarà pagina 2 di 3 percepito integralmente (100%) dalla signora con contestuale rinuncia alla richiesta da Parte_1 parte del signor Parte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8201/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRETTI MICHELA e dell'avv. PAOLA
ALI' che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza dell'8.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 417 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/01/2001 e il 16/11/2003, oggi maggiorenni ma non Per_1
economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Nichelino, Via dei Cacciatori n. 5, con tutti i relativi arredi, alla Signora Pt_1
PRENDE ATTO che il signor ha già lasciato l'immobile portando con sé i propri effetti personali. Pt_2
Per_ PRENDE ATTO che i figli, e avranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso Per_3 la madre in Nichelino Via Cacciatori n.
5. Gli esponenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
DISPONE che il Signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente sulla base dell'indice Istat, da corrispondersi tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino a quando i figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Le spese straordinarie, ludiche, sportive, ricreative e scolastiche straordinarie di entrambi i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori e, al fine di limitare il più possibile qualsiasi contenzioso, per la disciplina delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino che gli stessi dichiarano di aver letto e accettato. Per_ PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico e Universale per la figlia sarà pagina 2 di 3 percepito integralmente (100%) dalla signora con contestuale rinuncia alla richiesta da Parte_1 parte del signor Parte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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