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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 765/17, avente ad oggetto:
risarcimento danni e appalto
TRA
P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su separato foglio, dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito del foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Laudisio, sito in
Salerno, Via Francesco Paolo Volpe, 8;
ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Salerno, Via
Gen. A. Amendola n. 10, giusta procura in calce alla comparsa;
CONVENUTA
1 E
in persona del Suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
D'Ercole;
CONVENUTA
Nonche'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n.14;
CONVENUTA-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 15.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
premetteva che la IG.ra con atto di citazione Controparte_4
notificato in data 18.12.2015, aveva convenuto in giudizio il CP_5
e la per sentirli condannare al risarcimento
[...] Controparte_6
dei danni dalla stessa asseritamente subiti, in conseguenza di un sinistro.
Si era quindi costituita in giudizio la chiedendo di Controparte_6
chiamare in causa la per esserne manlevata in caso di Parte_1
condanna.
Evidenziava altresì che, in data 09.11.2016, con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale richiesta di chiamata in garanzia del terzo ex art. 269 e 106 c.p.c., l'odierna attrice si era costituita in tale giudizio (r.g.t.
2 11048/15) ma che il Tribunale, con provvedimento del 21.11.2016,
ritenuta la costituzione della tardiva, aveva rigettato l'istanza Parte_1
di differimento dell'udienza al fine di chiamare in giudizio i terzi.
Ciò premesso la citava in separato odierno giudizio la Parte_1 [...]
nonché la Controparte_7 Controparte_3
deducendo la carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, essendo totalmente estranea agli eventi dedotti in giudizio dalla sig.ra . Parte_2
Ed invero, deduceva che, all'epoca del presunto sinistro, la Parte_1
non aveva effettuato lavori nel tratto di strada luogo del sinistro;
l'esecuzione dei lavori che avrebbero provocato il danno presunto alla
IG.ra erano difatti commissionati alla ditta Controparte_4
subappaltatrice, con sede in Controparte_2
TE NO (SA), che aveva eseguito materialmente i lavori.
Inoltre, all'epoca dei fatti, ovvero del presunto sinistro in cui sarebbe rimasto coinvolta la IG.ra in data 07.10.2012, la CP_4 Parte_1
era coperta per responsabilità civile terzi dalla polizza n. CP_1
7782.
Concludeva, pertanto, affinchè in caso di accoglimento della domanda attorea, proposta in separato giudizio, fosse dichiarato unico responsabile la subappaltatrice Controparte_2
Per l'ipotesi di condanna chiedeva, in ogni caso, di essere manlevata da qualsiasi pregiudizio dalla e da;
con CP_1 Controparte_3
vittoria di spese e compensi.
3 2. Si costituiva in tale giudizio la Controparte_7
eccependo l'inoperatività della polizza ovvero la prescrizione dei diritti nascenti dalla polizza;
nel merito insisteva per il rigetto delle avverse domande per infondatezza e, in via subordinata, per l'applicazione della franchigia e dei massimali di polizza.
3. All'udienza dell'8.05.2017 si costituiva in giudizio la
[...]
evidenziando l'assenza di ogni sua responsabilità Controparte_2
nella causazione del sinistro, ove verificatosi.
4. Non si costituiva restando contumace. Controparte_3
5. Disposta la riunione del fascicolo a quello avente numero r.g.
11048/2015, con sentenza e contestuale ordinanza del 19.11.2024 ne veniva disposta la separazione rilevato che, da un lato, il principio di ragionevole durata del processo doveva consentire al Tribunale di esaminare tempestivamente l'istanza di giustizia dell'attrice
[...]
dall'altro, occorreva necessariamente rispettare il principio del Parte_3
contraddittorio: difatti, alla costituzione in udienza dell'8.05.2017 della
(ratione temporis consentita), doveva Controparte_2
seguire l'inserimento della parte costituita, a cura della cancelleria, nel fascicolo telematico.
La mancata costituzione telematica, non imputabile al difensore, aveva impedito allo stesso di partecipare alle successive udienze fissate a seguito della riunione con il processo r.g.t. 1048/2015.
6. Indi, all'udienza del 15.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 ***
1. Deve essere dichiarata la cessata materia tra le odierne parti in causa.
2. Difatti, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g.t. 11048/2015,
il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra nei soli confronti del Controparte_4 Controparte_5
escludendo ogni ulteriore responsabilità in capo alle altre parti convenute,
compresa la SIELTE SRL, odierna attrice.
3. Quanto al riparto delle spese di lite tra l'attrice e le altre parti, le stesse possono compensarsi tenuto conto dell'obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni trattate e della circostanza per cui è stata comunque necessaria l'istruttoria e l'azione giudiziaria al fine di determinare le responsabilità del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.t. 765/2017, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessata materia del contendere;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno in data 8.04.2025
Il giudice
Francesco Rossini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 765/17, avente ad oggetto:
risarcimento danni e appalto
TRA
P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su separato foglio, dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito del foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Laudisio, sito in
Salerno, Via Francesco Paolo Volpe, 8;
ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Salerno, Via
Gen. A. Amendola n. 10, giusta procura in calce alla comparsa;
CONVENUTA
1 E
in persona del Suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
D'Ercole;
CONVENUTA
Nonche'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n.14;
CONVENUTA-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 15.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
premetteva che la IG.ra con atto di citazione Controparte_4
notificato in data 18.12.2015, aveva convenuto in giudizio il CP_5
e la per sentirli condannare al risarcimento
[...] Controparte_6
dei danni dalla stessa asseritamente subiti, in conseguenza di un sinistro.
Si era quindi costituita in giudizio la chiedendo di Controparte_6
chiamare in causa la per esserne manlevata in caso di Parte_1
condanna.
Evidenziava altresì che, in data 09.11.2016, con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale richiesta di chiamata in garanzia del terzo ex art. 269 e 106 c.p.c., l'odierna attrice si era costituita in tale giudizio (r.g.t.
2 11048/15) ma che il Tribunale, con provvedimento del 21.11.2016,
ritenuta la costituzione della tardiva, aveva rigettato l'istanza Parte_1
di differimento dell'udienza al fine di chiamare in giudizio i terzi.
Ciò premesso la citava in separato odierno giudizio la Parte_1 [...]
nonché la Controparte_7 Controparte_3
deducendo la carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, essendo totalmente estranea agli eventi dedotti in giudizio dalla sig.ra . Parte_2
Ed invero, deduceva che, all'epoca del presunto sinistro, la Parte_1
non aveva effettuato lavori nel tratto di strada luogo del sinistro;
l'esecuzione dei lavori che avrebbero provocato il danno presunto alla
IG.ra erano difatti commissionati alla ditta Controparte_4
subappaltatrice, con sede in Controparte_2
TE NO (SA), che aveva eseguito materialmente i lavori.
Inoltre, all'epoca dei fatti, ovvero del presunto sinistro in cui sarebbe rimasto coinvolta la IG.ra in data 07.10.2012, la CP_4 Parte_1
era coperta per responsabilità civile terzi dalla polizza n. CP_1
7782.
Concludeva, pertanto, affinchè in caso di accoglimento della domanda attorea, proposta in separato giudizio, fosse dichiarato unico responsabile la subappaltatrice Controparte_2
Per l'ipotesi di condanna chiedeva, in ogni caso, di essere manlevata da qualsiasi pregiudizio dalla e da;
con CP_1 Controparte_3
vittoria di spese e compensi.
3 2. Si costituiva in tale giudizio la Controparte_7
eccependo l'inoperatività della polizza ovvero la prescrizione dei diritti nascenti dalla polizza;
nel merito insisteva per il rigetto delle avverse domande per infondatezza e, in via subordinata, per l'applicazione della franchigia e dei massimali di polizza.
3. All'udienza dell'8.05.2017 si costituiva in giudizio la
[...]
evidenziando l'assenza di ogni sua responsabilità Controparte_2
nella causazione del sinistro, ove verificatosi.
4. Non si costituiva restando contumace. Controparte_3
5. Disposta la riunione del fascicolo a quello avente numero r.g.
11048/2015, con sentenza e contestuale ordinanza del 19.11.2024 ne veniva disposta la separazione rilevato che, da un lato, il principio di ragionevole durata del processo doveva consentire al Tribunale di esaminare tempestivamente l'istanza di giustizia dell'attrice
[...]
dall'altro, occorreva necessariamente rispettare il principio del Parte_3
contraddittorio: difatti, alla costituzione in udienza dell'8.05.2017 della
(ratione temporis consentita), doveva Controparte_2
seguire l'inserimento della parte costituita, a cura della cancelleria, nel fascicolo telematico.
La mancata costituzione telematica, non imputabile al difensore, aveva impedito allo stesso di partecipare alle successive udienze fissate a seguito della riunione con il processo r.g.t. 1048/2015.
6. Indi, all'udienza del 15.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 ***
1. Deve essere dichiarata la cessata materia tra le odierne parti in causa.
2. Difatti, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g.t. 11048/2015,
il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra nei soli confronti del Controparte_4 Controparte_5
escludendo ogni ulteriore responsabilità in capo alle altre parti convenute,
compresa la SIELTE SRL, odierna attrice.
3. Quanto al riparto delle spese di lite tra l'attrice e le altre parti, le stesse possono compensarsi tenuto conto dell'obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni trattate e della circostanza per cui è stata comunque necessaria l'istruttoria e l'azione giudiziaria al fine di determinare le responsabilità del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.t. 765/2017, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessata materia del contendere;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno in data 8.04.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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