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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 951/2025, promosso, ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 da , rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Katia Cristofori, e da con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Alessia La Motta;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Letto il ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 da e Parte_1
, nel quale le parti hanno concordato le condizioni di affidamento Controparte_1
e di mantenimento del figlio minore , nato in data [...] dalla loro Persona_1
relazione more uxorio, specificando, in particolare, quanto alla scelta dell'affidamento esclusivo alla madre, che essa sia stata “dettata unicamente da ragioni logistico- organizzative, in considerazione del solo fatto che il sig. si reca con CP_1
pagina 1 di 2 frequenza nel napoletano per visitare la propria famiglia d'origine e i figli nati da precedente matrimonio”, e che entrambe le parti si siano comunque sin d'ora impegnate “a valutare, a decorrere dal dicembre 2025, la modifica del regime di affidamento del figlio da esclusivo in condiviso”; Per_1
- Rilevato che il Pubblico Ministero, al quale è stato comunicato, in data 26/02/2025, il decreto di fissazione dell'udienza, non ha espresso il proprio parere entro il termine previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (tre giorni prima della data dell'udienza);
- Ritenuto che le condizioni concordate siano rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21/02/2025 e confermate con le note di trattazione scritta depositate il 21/03/2025.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di
Reggio Emilia, in data 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 951/2025, promosso, ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 da , rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Katia Cristofori, e da con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Alessia La Motta;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Letto il ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 da e Parte_1
, nel quale le parti hanno concordato le condizioni di affidamento Controparte_1
e di mantenimento del figlio minore , nato in data [...] dalla loro Persona_1
relazione more uxorio, specificando, in particolare, quanto alla scelta dell'affidamento esclusivo alla madre, che essa sia stata “dettata unicamente da ragioni logistico- organizzative, in considerazione del solo fatto che il sig. si reca con CP_1
pagina 1 di 2 frequenza nel napoletano per visitare la propria famiglia d'origine e i figli nati da precedente matrimonio”, e che entrambe le parti si siano comunque sin d'ora impegnate “a valutare, a decorrere dal dicembre 2025, la modifica del regime di affidamento del figlio da esclusivo in condiviso”; Per_1
- Rilevato che il Pubblico Ministero, al quale è stato comunicato, in data 26/02/2025, il decreto di fissazione dell'udienza, non ha espresso il proprio parere entro il termine previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (tre giorni prima della data dell'udienza);
- Ritenuto che le condizioni concordate siano rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21/02/2025 e confermate con le note di trattazione scritta depositate il 21/03/2025.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di
Reggio Emilia, in data 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
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