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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
R.P.U.28-1/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Parte_1
(C.F. ), residente a [...]; C.F._1
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letti il ricorso proposto dal debitore con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi e la documentazione prodotta;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) sussiste lo stato di sovraindebitamento,
risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta,
atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 129.834,92 (di cui € 103.202,69 per debiti di natura tributaria e previdenziale, riferibili, come gli altri, ad un'attività imprenditoriale cessata all'inizio del 2018), il sig. α. percepisce dal datore di lavoro una retribuzione media Parte_1
mensile di € 1.500,00, - β. è proprietario della quota di 4/27 di alcuni terreni siti nel Comune di Udine,
per la quale la sorella, una dei comproprietari, ha formulato una offerta irrevocabile d'acquisto di €
4.200,00, oltre imposte di legge e spese notarili (i terreni hanno un probabile valore complessivo di mercato di € 51.050,00), non è proprietario di altri immobili o beni mobili registrati o di un qualche valore, è titolare di un conto corrente bancario con giacenza irrisoria;
γ. convive con l'anziana madre,
novantenne, invalida e non autosufficiente, che beneficia di pensione di vecchiaia e reversibilità e di assegno di invalidità, i cui importi vengono per lo più assorbiti dalle spese di assistenza;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese “I Diritti del Debitore”-Segretariato Sociale
Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
dalla stessa si evince che sarà possibile acquisire attivo distribuibile ai creditori, atteso che le spese di procedura sono state stimate in € 1.600,00 oltre oneri di legge, la procedura potrà acquisire mensilmente € 200,00 dalla retribuzione del debitore, per un triennio, nonché incassare il prezzo della cessione della quota in misura non inferiore ad €
4.200,00;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del
CCII;
ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, competa al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del
CCII;
ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, competa al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;
rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:
-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Parte_1
C.F. ), residente a [...];
[...] C.F._1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi,
dott. (C.F. ), con studio a Treppo Grande (Udine), in Via Persona_1 C.F._2
Giacomo Puccini n. 20;
-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10,
comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;
-ordina la trascrizione della sentenza presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di
Udine;
-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Udine, 27 marzo 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan