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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1089/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1089/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Leone Costanza per l'avv. Benucci Daniela CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1089/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. LEONE COSTANZA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: <- voglia dichiarare Parte_1 CP_1 che il ricorrente, a seguito dell'aggravamento dei postumi relativi alla MP del 5/2/2014 “tendinopatia del sovraspinato spalla dx”, ha riportato menomazioni permanenti all'integrità psico- fisica nella misura del 9%, o in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, e conseguentemente, tenendo conto delle preesistenze già CP_ riconosciute, voglia condannare l ad erogare la relativa rendita nella misura complessiva del 32% dal
10/01/2022 e del 33% dal 01/12/2023, o nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario >>.
1.1 Il ricorrente, titolare di rendita con percentuale di invalidità e complessiva del 28% (derivante dall'unificazione dei postumi di altre malattie professionali (discopatia con riscontro RMN di ernia L4-L5”, 10%; tendinopatia del sovraspinato spalla sinistra, 7%; STC dx”, 2%; epicondilite dx, 3%; epicondilite sin, 3%; STC sinistra, 2%), agisce per vedere accertato l'aggravamento della tendinopatia del sovraspinato spalla dx denunciata il 5.2.2014 e per la quale allo stato ha visto riconosciuta un'invalidità nella misura del 4%.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 4. Il CTU ha accertato che: << La diagnosi di lesione all'11.1.2022, momento di presentazione della domanda di revisione per aggravamento, era di rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori, lesione completa del tendine del sovraspinoso e conflitto subacromiale.. lesione massiva cuffia rotatori con tendini retratti oltre il cercine glenoideo e non riparabile trattata con intervento chirurgico riparativo in nesso causale con l'attività lavorativa in cui la MP del 2014 “tendinopatia SVSP spalla dx“ rappresenta il momento iniziale del processo degenerativo.
La menomazione consiste in deficit funzionali dell'art. gleno-omerale destra valutabile circa al 30% di arto dominante, considerando i movimenti più utili e quelli meno importanti. Gli esiti di lesioni della struttura della spalla sono rappresentati dalla risalita della testa omerale e dalla cicatrizzazione e calcificazione delle rotture tendinee.
La valutazione percentualistica del DB, fa riferimento alla Tabella del 12.luglio 2000, alle voci 223 per confronto ( anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale, con arto in posizione favorevole: d. 25, nd 20): 8%; alla voce 227 per analogia ( esiti di lesione delle strutture della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4): 2%, e, con valutazione complessiva, 9%.
Non ho considerato la voce 224 (limitazione dei movimenti scapolo-omerali ai gradi estremi: 3) perché sarebbe una duplicazione inappropriata del deficit funzionale valutato percentualisticamente e personalizzato anche per la forza muscolare grazie alla voce 223.
Non ho considerato la voce 228 (esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza: fino a 6) perché il bicipite brachiale non entra nella costituzione della cuffia dei rotatori cui la diagnosi fa riferimento esclusivo
(…).
A causa dell'aggravamento della malattia denunciata e riconosciuta come MP nel 2014 ( tendinite SVSP 4%) collegata con nesso causale con la patologia della cuffia dei rotatori descritta in intervento dell'8.10.2021, il ricorrente ha riportato lesioni dell'integrità psicofisica valutata, sec la tabella di cui al DM 12.7.2000, 9% (nove per cento). La decorrenza resta fissata alla data della presentazione della domanda di revisione per aggravamento del 11/1/2022. Si è in presenza di postumi già riconosciuti nelle misura del 28% alla data dell'11.1.22 che per effetto della riunificazione sale al 34% con decorrenza 11.1.2022.
Successivamente, l'1.12.2023 fu riconosciuta altra MP di Rizoartrosi con menomazione di sofferenza dolorosa primo raggio mani in rizoartrosi in assenza di deficit funzionale con grado del 2%. Per effetto della riunificazione dei postumi, complessivamente la rendita sale al 35% decorrente dall'1.12.2023>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggior rendita nella misura del 34% con decorrenza dal
11.1.2022 e del 35% decorrente dall'1.12.2023, oltre accessori di legge.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di
2 valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
6.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l al pagamento a favore di della maggior rendita ex art. 13 D.lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 34% con decorrenza dal
11.1.2022 e del 35% con decorrenza dall'1.12.2023 , oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 3.290,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 3 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1089/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Leone Costanza per l'avv. Benucci Daniela CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1089/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. LEONE COSTANZA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: <- voglia dichiarare Parte_1 CP_1 che il ricorrente, a seguito dell'aggravamento dei postumi relativi alla MP del 5/2/2014 “tendinopatia del sovraspinato spalla dx”, ha riportato menomazioni permanenti all'integrità psico- fisica nella misura del 9%, o in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, e conseguentemente, tenendo conto delle preesistenze già CP_ riconosciute, voglia condannare l ad erogare la relativa rendita nella misura complessiva del 32% dal
10/01/2022 e del 33% dal 01/12/2023, o nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario >>.
1.1 Il ricorrente, titolare di rendita con percentuale di invalidità e complessiva del 28% (derivante dall'unificazione dei postumi di altre malattie professionali (discopatia con riscontro RMN di ernia L4-L5”, 10%; tendinopatia del sovraspinato spalla sinistra, 7%; STC dx”, 2%; epicondilite dx, 3%; epicondilite sin, 3%; STC sinistra, 2%), agisce per vedere accertato l'aggravamento della tendinopatia del sovraspinato spalla dx denunciata il 5.2.2014 e per la quale allo stato ha visto riconosciuta un'invalidità nella misura del 4%.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 4. Il CTU ha accertato che: << La diagnosi di lesione all'11.1.2022, momento di presentazione della domanda di revisione per aggravamento, era di rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori, lesione completa del tendine del sovraspinoso e conflitto subacromiale.. lesione massiva cuffia rotatori con tendini retratti oltre il cercine glenoideo e non riparabile trattata con intervento chirurgico riparativo in nesso causale con l'attività lavorativa in cui la MP del 2014 “tendinopatia SVSP spalla dx“ rappresenta il momento iniziale del processo degenerativo.
La menomazione consiste in deficit funzionali dell'art. gleno-omerale destra valutabile circa al 30% di arto dominante, considerando i movimenti più utili e quelli meno importanti. Gli esiti di lesioni della struttura della spalla sono rappresentati dalla risalita della testa omerale e dalla cicatrizzazione e calcificazione delle rotture tendinee.
La valutazione percentualistica del DB, fa riferimento alla Tabella del 12.luglio 2000, alle voci 223 per confronto ( anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale, con arto in posizione favorevole: d. 25, nd 20): 8%; alla voce 227 per analogia ( esiti di lesione delle strutture della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4): 2%, e, con valutazione complessiva, 9%.
Non ho considerato la voce 224 (limitazione dei movimenti scapolo-omerali ai gradi estremi: 3) perché sarebbe una duplicazione inappropriata del deficit funzionale valutato percentualisticamente e personalizzato anche per la forza muscolare grazie alla voce 223.
Non ho considerato la voce 228 (esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza: fino a 6) perché il bicipite brachiale non entra nella costituzione della cuffia dei rotatori cui la diagnosi fa riferimento esclusivo
(…).
A causa dell'aggravamento della malattia denunciata e riconosciuta come MP nel 2014 ( tendinite SVSP 4%) collegata con nesso causale con la patologia della cuffia dei rotatori descritta in intervento dell'8.10.2021, il ricorrente ha riportato lesioni dell'integrità psicofisica valutata, sec la tabella di cui al DM 12.7.2000, 9% (nove per cento). La decorrenza resta fissata alla data della presentazione della domanda di revisione per aggravamento del 11/1/2022. Si è in presenza di postumi già riconosciuti nelle misura del 28% alla data dell'11.1.22 che per effetto della riunificazione sale al 34% con decorrenza 11.1.2022.
Successivamente, l'1.12.2023 fu riconosciuta altra MP di Rizoartrosi con menomazione di sofferenza dolorosa primo raggio mani in rizoartrosi in assenza di deficit funzionale con grado del 2%. Per effetto della riunificazione dei postumi, complessivamente la rendita sale al 35% decorrente dall'1.12.2023>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggior rendita nella misura del 34% con decorrenza dal
11.1.2022 e del 35% decorrente dall'1.12.2023, oltre accessori di legge.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di
2 valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
6.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l al pagamento a favore di della maggior rendita ex art. 13 D.lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 34% con decorrenza dal
11.1.2022 e del 35% con decorrenza dall'1.12.2023 , oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 3.290,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
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Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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