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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1695/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione effetti
civili del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1695/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Torino al Corso Alcide De Gasperi n. 21,
presso lo studio degli Avv.ti Marila Nsunda Nimi, Erminia De Iuliis e Fabrizio
Airaudi Bongiovanni che li rappresentano e difendono per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B ed art. 4 comma 16 della L. 898/70, così come
modificata dalla L. 74/87, dalla L. 80/05 e dalla L. 55/15, lo scioglimento del matrimonio
contratto con rito civile nel Comune di AN il 29 Giugno 2002, Atto n. 8, parte II,
Anno 2002 tra i signori e il Sig. , ordinando al competente Parte_1 Parte_2
Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato
Civile, con ogni incombente di legge, ivi compresa l'annotazione a margine dell'atto di
matrimonio ed adottando ogni provvedimento ritenuto utile o necessari;
- Disporre che:
-Il figlio , maggiorenne, residente unitamente alla madre in AN Persona_1
(TO) venga mantenuto da entrambi i genitori e che il padre provveda a corrispondere alla
madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, non
economicamente indipendente, la somma di Euro 300,00 (trecento,00=) mensili, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-I signori e provvedano inoltre a sostenere nella misura del 50% le spese Parte_2 Pt_1
straordinarie: mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche sportive e ricreative, purché
previamente concordate tra le parti e documentate, come da protocollo del Tribunale.
- Le parti danno atto di avere già definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere
più nulla a pretendere reciprocamente.”
Il P.M. con provvedimento del 07.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 19.07.2024,
[...]
premettevano che: Pt_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in AN (TO) il 29 Giugno
2002, Atto n. 8, parte II, Anno 2002;
Pag. 2 di 5 - dall'unione dei coniugi è nato il figlio il 25 Febbraio 2005 in Persona_1
Chivasso, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 21.04.22 dal Presidente del. del Tribunale di
Ivrea e loro condizioni di separazione furono omologate con decreto del 29.04.22 n.
1955/22;
- tra le parti non vi èstata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 05.03.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 07.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 21.04.22 dal Presidente
Pag. 3 di 5 del. del Tribunale di Ivrea e loro condizioni di separazione furono omologate con decreto del 29.04.22 n. 1955/22; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per il mantenimento del figlio maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente, e dando atto di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime .
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN (TO) il 29.06.22 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto l'01.07.22 nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2002;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di
Pag. 4 di 5 eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio maggiorenne già coabitante con la madre;
3) dispone che il padre provveda a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, non economicamente indipendente, la somma di euro 300,00 (trecento,00=) mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che entrambi i genitori provvedano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie: mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche sportive e ricreative,
purché previamente concordate tra le parti e documentate, come da protocollo del
Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di avere già definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
6) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1695/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione effetti
civili del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1695/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Torino al Corso Alcide De Gasperi n. 21,
presso lo studio degli Avv.ti Marila Nsunda Nimi, Erminia De Iuliis e Fabrizio
Airaudi Bongiovanni che li rappresentano e difendono per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B ed art. 4 comma 16 della L. 898/70, così come
modificata dalla L. 74/87, dalla L. 80/05 e dalla L. 55/15, lo scioglimento del matrimonio
contratto con rito civile nel Comune di AN il 29 Giugno 2002, Atto n. 8, parte II,
Anno 2002 tra i signori e il Sig. , ordinando al competente Parte_1 Parte_2
Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato
Civile, con ogni incombente di legge, ivi compresa l'annotazione a margine dell'atto di
matrimonio ed adottando ogni provvedimento ritenuto utile o necessari;
- Disporre che:
-Il figlio , maggiorenne, residente unitamente alla madre in AN Persona_1
(TO) venga mantenuto da entrambi i genitori e che il padre provveda a corrispondere alla
madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, non
economicamente indipendente, la somma di Euro 300,00 (trecento,00=) mensili, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-I signori e provvedano inoltre a sostenere nella misura del 50% le spese Parte_2 Pt_1
straordinarie: mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche sportive e ricreative, purché
previamente concordate tra le parti e documentate, come da protocollo del Tribunale.
- Le parti danno atto di avere già definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere
più nulla a pretendere reciprocamente.”
Il P.M. con provvedimento del 07.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 19.07.2024,
[...]
premettevano che: Pt_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in AN (TO) il 29 Giugno
2002, Atto n. 8, parte II, Anno 2002;
Pag. 2 di 5 - dall'unione dei coniugi è nato il figlio il 25 Febbraio 2005 in Persona_1
Chivasso, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 21.04.22 dal Presidente del. del Tribunale di
Ivrea e loro condizioni di separazione furono omologate con decreto del 29.04.22 n.
1955/22;
- tra le parti non vi èstata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 05.03.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 07.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 21.04.22 dal Presidente
Pag. 3 di 5 del. del Tribunale di Ivrea e loro condizioni di separazione furono omologate con decreto del 29.04.22 n. 1955/22; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per il mantenimento del figlio maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente, e dando atto di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime .
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN (TO) il 29.06.22 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto l'01.07.22 nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2002;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di
Pag. 4 di 5 eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio maggiorenne già coabitante con la madre;
3) dispone che il padre provveda a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, non economicamente indipendente, la somma di euro 300,00 (trecento,00=) mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che entrambi i genitori provvedano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie: mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche sportive e ricreative,
purché previamente concordate tra le parti e documentate, come da protocollo del
Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di avere già definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
6) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
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