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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 193 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Andrea Ranfagni, Letizia Martini, Conte Andrea appellante contro
Controparte_1
Avv. Salvatore Trifirò, Vittorio Provera appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 20 febbraio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 21 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso con il quale il lavoratore Parte_1 dipendente TIM con mansioni di progettista di ponti radio, inquadrato nel livello V CCNL Telecomunicazioni dal 1° febbraio 1995 aveva chiesto, per il periodo non prescritto, di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello VI con decorrenza da ottobre 2002, e quindi dichiarare il diritto alle relative differenze di retribuzione con decorrenza da luglio 2007.
Premessi tratti qualificanti delle declaratorie del livello V (capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, adeguata autonomia e decisionalità nei limiti di principi, norme e procedure nel campo di pagina 1 di 9 attività; compiti specialistici di elevata tecnicalità) e del livello VI (elevata e consolidata preparazione, particolare capacità professionale e gestionale;
funzioni direttive inerenti attività complesse;
facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali / guida e controllo di settori operativi o funzioni specialistiche che richiedano un contributo professionale autonomo e innovativo), aveva evidenziato che i due livelli erano accomunati da elevate conoscenze specialistiche, elevata professionalità ed adeguata autonomia, ma differenziavano perché quello superiore era caratterizzato da funzioni direttive con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa, nei limiti di direttive generali, e si esprimeva con mansioni specialistiche che fornivano un contributo autonomo e innovativo.
In fatto, aveva richiamato per esteso le testimonianze dei colleghi (addetto alla manutenzione straordinaria Tes_1 dei ponti radio), (team leader dal 2006 al 2019), e (team leader e coordinatore del gruppo Testimone_2 Tes_3 di progettazione e realizzazione reti wireless e ponti radio dal 2019), che descrivevano variamente il contenuto professione della prestazione del ricorrente, considerando che le mansioni di progettista e realizzatore di ponti radio, svolte in modo continuativo negli anni, riguardavano attività di progettazione esecutiva dopo la elaborazione di studi di fattibilità finalizzati a realizzare ponti radio, sulla base di norme tecniche di progettazione e di realizzazione, tenendo conto dei protocolli qualitativi prestabiliti dalla società, e dei cataloghi di apparecchiature utilizzabili individuati dal settore ingegneria di rete, inseriti in listini contrattuali predisposti dalla direzione, utilizzando software aziendali per elaborare i calcoli verificare la fattibilità del ponte radio e redigere il processo esecutivo, il tutto con il coordinamento del responsabile di reparto e team leader.
Aveva quindi concluso che tali mansioni erano state correttamente inquadrate nel livello V, in quanto adeguate alla autonomia e capacità decisionale previste dalla relativa declaratoria, con riferimento a scelte tecniche del lavoratore, considerate le sue conoscenze specialistiche e la sua esperienza. Infatti, egli doveva comunque rispettare le norme Tes_ tecniche e i criteri di progettazione e realizzazione propri del settore di operatività (teste , tenere conto di protocolli Tes_ qualitativi prestabiliti e di cataloghi di apparecchiature utilizzabili (teste e di listini contrattuali già predisposti
(teste ), e si doveva coordinare con il team leader suo responsabile specialmente in caso di difficoltà, ritardi, Tes_2 Tes_ extra budget caso Quest'ultimo nel quale doveva essere autorizzato dallo stesso team leader (testi . Tes_2
Invece, l'istruttoria non aveva dimostrato lo svolgimento di funzioni direttive di attività complesse, con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito di direttive generali, né funzioni specialistiche con contributo professionale autonomo e innovativo.
Era infine irrilevante che il collega il quale svolgeva le stesse mansioni al ricorrente, fosse inquadrato Parte_2 nel livello VI, sia perché la società aveva sostenuto che quest'ultima collocazione era dovuta alla maggiore anzianità di servizio ed esperienza del sia perché comunque non esiste un principio che imponga la parità di trattamento Pt_2 quanto alla retribuzione all'inquadramento dei dipendenti, seppur in caso di mansioni analoghe.
aveva appellato la sentenza sulla base di due motivi di merito, chiedendone la riforma integrale Parte_1 con accoglimento della domanda di inquadramento superiore e relative differenze di retribuzione respinta in primo grado.
La si era costituita, per eccepire in rito la inammissibilità / improcedibilità dell'appello, e nel Controparte_1
pagina 2 di 9 merito chiederne il rigetto con conferma della sentenza. In via subordinata, aveva ribadito l'eccezione di prescrizione
(decennale del diritto al superiore inquadramento, e quinquennale del diritto alle differenze retributive), poiché in caso di tutela reale, anche in seguito all'entrata in vigore della legge Fornero il relativo termine doveva continuare a decorre nel corso del rapporto.
§§§
RITO
Secondo il Collegio, le eccezioni preliminari svolte dalla società appellata sono entrambe infondate.
Prima di tutto, era eccepita l'inammissibilità dell'appello per genericità, poiché i due motivi di merito non avrebbero rispettato i requisiti formali dell'art. 434 cpc, mancando l'indicazione dei capi specifici della decisione impugnati, delle censure nella ricostruzione dei fatti controversi, delle violazioni di legge denunciate e nella loro rilevanza.
Si sarebbe trattato insomma di un appello che si limitava a richiamare testimonianze e documenti, senza nulla aggiungere per una puntuale contestazione della motivazione di rigetto della domanda.
L'eccezione è infondata, poiché invece l'atto individuava in modo adeguato:
- le parti censurate della sentenza di primo grado (rigetto integrale della domanda di inquadramento superiore e relative differenze di retribuzione),
- la soluzione alternativa proposta con l'impugnazione (accoglimento della medesima domanda)
- le relative motivazioni (censure per parziale ricostruzione dell'istruttoria orale, e per omessa considerazione dei documenti prodotti, nonché per errata interpretazione ed applicazione delle declaratorie collettive quanto ai requisiti essenziali dell'inquadramento superiore rivendicato).
Per escludere la sanzione di inammissibilità, l'art. 434 cpc pone all'appellante un onere processuale, nel caso in esame indubbiamente assolto, per il quale l'impugnazione deve contenere una soluzione della controversia diversa, e ragionata, rispetto a quella di primo grado. In tal senso < Gli artt. 342 e 434 cpc .. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>, Cass. n. 36481/2022, conformi n. 13535/2018 e n. 10916/2017.
Inoltre, era eccepita l'improcedibilità dell'appello per mancata produzione della copia notificata della sentenza via PEC, non potendosi quindi verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla medesima notifica. Anche questa eccezione è infondata, per essere invece pacifico il dato cronologico, riportato nell'intestazione dell'atto di appello (pag. 1): la decisione qui impugnata, pubblicata il 20 febbraio 2024, era stata notificata il 20 marzo
2024, mentre l'appello era stato depositato il 17 aprile 2024, entro il termine breve di 30 giorni dalla medesima notifica.
MERITO
Motivo 1) Esame parziale dell'istruttoria orale, omesso esame dei documenti prodotti
Secondo il lavoratore appellante, il Tribunale aveva selezionato solo una parte delle dichiarazioni rese dai testimoni,
pagina 3 di 9 senza confrontarle con le altre, che nemmeno non aveva considerato.
Per quanto riguarda le stesse testimonianze, le uniche circostanze valorizzate in motivazione erano quelle che il giudice aveva sottolineato ed evidenziato nelle dichiarazioni riversate nello stesso testo della sentenza. In particolare, a proposito del fatto che il team leader autorizzava la spesa per realizzare il ponte radio, che l'impresa a cui affidare i lavori era scelta di comune accordo con lo stesso team leader, e che in caso di divergenze con circa il Pt_1 sopralluogo la decisione finale spetta sempre al team leader, mentre per definire le caratteristiche tecniche dell'intervento agiva in base a norme tecniche di progettazione e realizzazione. Pt_1 Tes_ Con tale conclusione, tuttavia, la sentenza aveva trascurato le altre circostanze di segno contrario riferite dai testi Tes_ (team leader fino al 2019) e (team leader dal 2019), secondo le quali mansioni di da un lato, Tes_2 Pt_1 erano svolte nell'ambito di normativa tecnica da assimilare a “direttive di carattere generale” e dall'altro lato, erano soggette ad una generale sovraintendenza da parte del team leader, che quindi non limitava l'autonomia dello stesso
In proposito, l'appello riportava nel dettaglio le singole dichiarazioni rilevanti a sostegno della domanda di Pt_1 inquadramento superiore provenienti dagli stessi tre testimoni.
Sempre secondo l'appellante, il Tribunale nemmeno aveva considerato la documentazione prodotta.
Infatti, pur riferendosi in modo complessivo all'istruttoria orale e documentale, la motivazione ruotava tutta sulle dichiarazioni testimoniali, uniche fonti riportate nel testo della sentenza e poi commentate in relazione alle sole frasi che il giudice aveva sottolineato ed evidenziato.
Per contro, al ricorso introduttivo erano allegati numerosi documenti, di cui era argomentata la rilevanza.
Si trattava in particolare delle comunicazioni e-mail (docc. 3, 5, 7 / 11 bis), da cui risultava che era sempre e solo Pt_1
a dare direttive, esprimere valutazioni e risolvere problematiche, mentre il team leader era menzionato solo per conoscenza, a conferma del fatto che quest'ultimo svolgeva una funzione di generale sovraintendenza, come già emerso nella prova orale. Esaminati nel loro complesso i documenti avvaloravano i dati, già emersi nella istruttoria orale, a proposito del fatto che, quale referente del singolo progetto relativo al ponte radio, seguiva in proprio tutte le fasi Pt_1 ed esprimeva valutazioni diverse caso per caso, ed era direttamente impegnato nel risolvere le relative problematiche.
Si trattava appunto dei tratti caratteristici del superiore livello VI, sotto forma di funzioni direttive inerenti attività complesse autonomia ed iniziativa nell'ambito di direttive generali contributo professionale autonomo ed innovativo.
Motivo 2) Errato confronto fra le declaratorie contrattuali e le mansioni così come emergenti dalla istruttoria orale e dai documenti prodotti
Secondo il lavoratore appellante, ulteriore errore commesso dal Tribunale consisteva nell'avere escluso che l'istruttoria avesse dimostrato i tratti qualificanti del superiore livello VI, riferiti alle funzioni direttive su attività complesse, alla facoltà di decisione e di autonomia nei limiti di direttive generali, ed al contributo professionale autonomo e innovativo.
Erroneamente, il parziale esame dell'istruttoria aveva portato a concludere che l'autonomia operativa di fosse Pt_1 limitata dal rispetto di norme tecniche e dei criteri di progettazione e realizzazione, nonché di protocolli qualitativi e di cataloghi di apparecchiature utilizzabili, nell'ambito della generale necessità di coordinarsi in modo puntuale con il team leader (in particolare per problemi quali ritardi ed extra budget, nei quali doveva ottenere la sua autorizzazione), ed ancora che l'esistenza di software aziendali, con i quali elaborare i calcoli per verificare la fattibilità del ponte radio e pagina 4 di 9 redigere il progetto esecutivo, avrebbe rappresentato un ulteriore limite all'autonomia di riducendola alla fase Pt_1 esclusivamente operativa, escludendo quindi un contributo professionale autonomo e innovativo.
Ciò premesso, l'appello procedeva ad una analitica disamina comparativa fra i tratti qualificanti del livello V, già attribuito al lavoratore, e del superiore livello VI, qui rivendicato, con riferimento ai seguenti profili distintivi di quest'ultimo in tema di: A] autonomia nei limiti di direttive generali B] funzioni direttive riferite ad attività complesse
C] contributo professionale autonomo e innovativo.
Secondo il Collegio, i motivi 1) e 2) sono fondati.
Di conseguenza, la domanda va accolta dichiarando il diritto all'inquadramento superiore del lavoratore e condannando in via generica la società al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione, con le decorrenze rivendicate.
Prima di tutto, è vero che – pur premesso un richiamo complessivo all'istruttoria orale e documentale, ritenuta insufficiente ai fini della domanda di inquadramento superiore – la sentenza aveva poi motivato in relazione alla sola Tes_ Tes_ prova orale, riportando le dichiarazioni virgolettate dei testi e nell'ambito delle quali erano Tes_2 sottolineate alcune espressioni, indicate come qualificanti dell'intera deposizione, in relazione alle quali era argomentato il rigetto della domanda.
Per contro, il Collegio concorda con l'appellante a proposito del significato probatorio dei documenti prodotti fin dal primo grado, dimostrativi della portata del suo ruolo professionale.
Le comunicazioni e-mail (docc. 3, 5, 7 / 11 bis ric. 1°) dimostrano infatti che dava disposizioni, esprimeva Pt_1 valutazioni e risolveva problematiche, confrontandosi direttamente con i diversi interlocutori, interni ed esterni alla società, mentre il team leader compariva nei medesimi messaggi solo “per conoscenza”, a conferma del suo ruolo di generale sovrintendenza, e non di partecipazione alle singole fasi di attività e di puntuale verifica come preteso invece dalla società appellata.
In particolare:
- il doc. 3 è relativo ad e-mail nelle quali l'appellante forniva i propri studi di fattibilità, con i quali offriva più soluzioni possibili, effettuando in proposito valutazioni sia tecniche che economiche, ed indicando anche la possibilità di utilizzare manodopera aziendale invece che imprese esterne
- il doc. 5 è relativo ad e-mail nelle quali l'appellante si rivolgeva ad altri settori della società che gli comunicavano la approvazione dello studio di fattibilità, ed indicava correzioni da fare al budget, senza che in proposito il team leader intervenisse
- il doc. 7 è relativo ad e-mail con le quali l'appellante interloquiva con le imprese fornitrici di materiali indicando la tipologia e la quantità degli stessi materiali, nonché prendendo posizione quanto ad una direzione complessiva nelle attività di realizzazione dell'impianto ed ai tempi di tale realizzazione
- il doc. 9 è relativo ad e-mail con le quali l'appellante prendeva posizione sul consuntivo nella fase finale del pagamento, rispondendo alla comunicazione con la quale le imprese esterne si rivolgevano direttamente nei suoi confronti per presentare le proprie richieste economiche, egli replicando anche con l'indicazione di come risolvere alcuni problemi relativi all'aumento del budget, di nuovo senza che il team leader intervenisse in proposito.
In conclusione, tale documentazione dimostrava già come l'appellante seguisse in modo diretto e personale ogni fase pagina 5 di 9 inerente i ponti radio di TIM, dalla progettazione alla realizzazione, operando quale referente dell'intero progetto e quindi risolvendo in proprio le relative problematiche.
Risultano così confermati i profili distintivi del superiore livello VI, qui rivendicato, in tema di A] autonomia nei limiti di direttive generali, B] funzioni direttive riferite ad attività complesse, C] contributo professionale autonomo e innovativo.
Le medesime conclusioni sono ulteriormente avvalorate dall'analitica ricostruzione dell'istruttoria orale effettuata dall'appellante, evidenziando che la lettura complessiva delle dichiarazioni dei tre testimoni, colleghi di lavoro, si poneva in linea con le indicazioni fondamentali che già si ricavano dalla documentazione ora detta, contribuendo ad integrare i medesimi profili distintivi del superiore livello VI. Tes_ Tes_ Il quadro derivante dalle testimonianze e dimostrava infatti che, ricevute le richieste di realizzare Tes_2 ponti radio, operava quale referente dell'intero progetto, eseguendo i relativi studi di fattibilità, sviluppando le Pt_1 possibili soluzioni tecniche, economiche e gestionali, per poi sceglierne una nell'ambito di direttive aziendali di carattere generale (nel senso che la normativa tecnica adottata in azienda rappresentava direttiva di carattere generale, e non istruzione puntuale). Egli, quindi, elaborava in proprio il progetto esecutivo del ponte radio, sceglieva le apparecchiature e gli strumenti necessari, definiva le relative caratteristiche tecniche, stabiliva tempi di esecuzione dei lavori e li monitorava, verificando il rispetto dei requisiti del progetto, fino al collaudo finale, al quale partecipa personalmente.
Il tutto, nelle diverse fasi, senza essere vincolato da autorizzazioni sul relativo costo ed attivandosi personalmente per chiedere informazioni ad altre strutture aziendali, consultare banche dati o perfino studi esterni di progettazione, decidendo altresì se effettuare sopralluoghi.
Rispetto a tale ruolo professionale, il team leader non partecipava alle singole fasi dell'attività né tantomeno le controllava, bensì svolgeva una generale sovrintendenza, nel senso che mentre ogni passaggio e le relative problematiche riguardavano direttamente l'appellante, quale referente del progetto, il team leader era coinvolto per conoscenza ricevendo le informazioni fondamentali, non in funzione di una puntuale verifica bensì di un complessivo
“visto”.
L'appello va condiviso anche quanto al confronto fra le declaratorie contrattuali del V e del VI livello, ed alla loro applicazione al caso in esame. con riferimento ai profili qualificanti l'inquadramento superiore in tema di:
A] autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nei limiti di direttive generali (in proposito, l'istruttoria aveva infatti dimostrato che individuava apparecchiature e strumenti necessari, nel rispetto dei protocolli qualitativi della Pt_1 società, e definiva personalmente le modalità tecniche più opportune a realizzare il ponte radio nella situazione concreta, senza vincoli sui relativi costi;
stabiliva i tempi di esecuzione dei lavori e li monitorava, fino al collaudo conclusivo;
in tutti tali compiti si avvaleva dei software aziendali, che rappresentavano uno strumento di supporto alle sue attività e non un limite alla sua autonomia;
il team leader svolgeva una generale supervisione, senza intervenire nelle singole fasi ora descritte, bensì venendo eventualmente interpellato dallo stesso in caso di problematiche specifiche che Pt_1 richiedevano il suo intervento;
l'autonomia fin qui descritta non era limitata dal fatto che il reparto esercizio di TIM operasse il collaudo finale del progetto di cui era stato referente, partecipando quindi personalmente alle Pt_1 medesime operazioni di collaudo).
pagina 6 di 9 B] funzioni direttive riferite ad attività complesse (in proposito, l'istruttoria aveva dimostrato che si confrontava Pt_1 direttamente con le imprese fornitrici dei materiali impiegati nella realizzazione del ponte radio, secondo il progetto esecutivo da lui elaborato, e ciò non soltanto effettuando l'ordine del materiale necessario ma interloquendo sul rispetto del budget e dei tempi di realizzazione;
inoltre, egli seguiva tutte le fasi fra progettazione e realizzazione del ponte radio, monitorando l'avanzamento dei lavori ed attivandosi in proprio per risolvere eventuali criticità, eventualmente fornendo indicazioni anche alle imprese esterne;
tali funzioni direttive non erano smentite dall'esistenza di norme tecniche aziendali, di criteri di progettazione e realizzazione, protocolli qualitativi e di cataloghi di apparecchiature utilizzabili, trattandosi non di un limite alla funzione di referente attivo e propositivo dell'intero progetto, bensì di strumenti conoscitivi da applicare secondo le circostanze del singolo caso)
C] contributo professionale autonomo e innovativo (in proposito, l'istruttoria aveva dimostrato che il ruolo di Pt_1 aveva un contenuto progettuale, dallo studio iniziale di fattibilità, al progetto esecutivo, fino alla sua relazione ed al collaudo finale, il tutto attingendo alle proprie competenze ed esperienze ed operando nell'ambito delle direttive generali fornite dalla normativa tecnica adottata dalla società).
Prescrizione
Infine, va affrontata l'eccezione di prescrizione che in sentenza era stata assorbita nel rigetto di merito della domanda.
La società appellata l'aveva riproposta in secondo grado contestando il recente orientamento di legittimità per il quale - in seguito all'entrata in vigore della legge Fornero nel luglio 2012 - la prescrizione dei crediti retributivi non decorre più in costanza del rapporto, bensì dalla sua cessazione.
Il lavoratore nel proprio appello aveva già preso posizione in proposito, aderendo invece al medesimo orientamento di legittimità. E, quindi, considerata la diversa durata del termine di prescrizione fra inquadramento superiore e differenze di retribuzione, aveva concluso che nel caso in esame la stessa entrata in vigore della legge Fornero nel 2012 aveva impedito la prescrizione del diritto all'inquadramento superiore maturato nel decennio precedente (2002), e la prescrizione del diritto alle differenze di retribuzione maturate nel quinquennio precedente (2007).
Secondo il Collegio l'eccezione di prescrizione va respinta, aderendo in modo convinto all'orientamento giurisprudenziale enunciato da Cass. n. 26246/2002, e da ultimo ribadito in motivazione da Cass. n. 13932/2024, secondo la quale Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D. Lgs
pagina 7 di 9 n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con
l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D. Lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso >.
Spese di lite e rimborso C.U.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza della società appellata, liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile, corrispondente alla domanda di inquadramento superiore e di condanna generica al pagamento delle relative differenze di retribuzione (con esclusione della fase istruttoria quanto al solo secondo grado, che si è risolto in un'unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti).
La condanna include altresì la restituzione del contributo unificato, pagato dal lavoratore per introdurre entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e dichiara che il lavoratore appellante ha diritto all'inquadramento superiore al livello VI CCNL Telecomunicazioni con decorrenza dal 1° ottobre 2002 e condanna la società appellata al pagamento delle relative differenze di retribuzione con il livello V a decorrere dal luglio 2007, oltre accessori ai sensi dell'art. 429 cpc.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in €. 4.618,00 per il primo ed in €.
3.473,00 per il secondo, oltre spese generali Iva e Cpa, nonché al rimborso del contributo unificato sostenuto per €. 259 per il primo grado ed €. 388,50 per il secondo.
Firenze, 21 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 193 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Andrea Ranfagni, Letizia Martini, Conte Andrea appellante contro
Controparte_1
Avv. Salvatore Trifirò, Vittorio Provera appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 20 febbraio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 21 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso con il quale il lavoratore Parte_1 dipendente TIM con mansioni di progettista di ponti radio, inquadrato nel livello V CCNL Telecomunicazioni dal 1° febbraio 1995 aveva chiesto, per il periodo non prescritto, di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello VI con decorrenza da ottobre 2002, e quindi dichiarare il diritto alle relative differenze di retribuzione con decorrenza da luglio 2007.
Premessi tratti qualificanti delle declaratorie del livello V (capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, adeguata autonomia e decisionalità nei limiti di principi, norme e procedure nel campo di pagina 1 di 9 attività; compiti specialistici di elevata tecnicalità) e del livello VI (elevata e consolidata preparazione, particolare capacità professionale e gestionale;
funzioni direttive inerenti attività complesse;
facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali / guida e controllo di settori operativi o funzioni specialistiche che richiedano un contributo professionale autonomo e innovativo), aveva evidenziato che i due livelli erano accomunati da elevate conoscenze specialistiche, elevata professionalità ed adeguata autonomia, ma differenziavano perché quello superiore era caratterizzato da funzioni direttive con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa, nei limiti di direttive generali, e si esprimeva con mansioni specialistiche che fornivano un contributo autonomo e innovativo.
In fatto, aveva richiamato per esteso le testimonianze dei colleghi (addetto alla manutenzione straordinaria Tes_1 dei ponti radio), (team leader dal 2006 al 2019), e (team leader e coordinatore del gruppo Testimone_2 Tes_3 di progettazione e realizzazione reti wireless e ponti radio dal 2019), che descrivevano variamente il contenuto professione della prestazione del ricorrente, considerando che le mansioni di progettista e realizzatore di ponti radio, svolte in modo continuativo negli anni, riguardavano attività di progettazione esecutiva dopo la elaborazione di studi di fattibilità finalizzati a realizzare ponti radio, sulla base di norme tecniche di progettazione e di realizzazione, tenendo conto dei protocolli qualitativi prestabiliti dalla società, e dei cataloghi di apparecchiature utilizzabili individuati dal settore ingegneria di rete, inseriti in listini contrattuali predisposti dalla direzione, utilizzando software aziendali per elaborare i calcoli verificare la fattibilità del ponte radio e redigere il processo esecutivo, il tutto con il coordinamento del responsabile di reparto e team leader.
Aveva quindi concluso che tali mansioni erano state correttamente inquadrate nel livello V, in quanto adeguate alla autonomia e capacità decisionale previste dalla relativa declaratoria, con riferimento a scelte tecniche del lavoratore, considerate le sue conoscenze specialistiche e la sua esperienza. Infatti, egli doveva comunque rispettare le norme Tes_ tecniche e i criteri di progettazione e realizzazione propri del settore di operatività (teste , tenere conto di protocolli Tes_ qualitativi prestabiliti e di cataloghi di apparecchiature utilizzabili (teste e di listini contrattuali già predisposti
(teste ), e si doveva coordinare con il team leader suo responsabile specialmente in caso di difficoltà, ritardi, Tes_2 Tes_ extra budget caso Quest'ultimo nel quale doveva essere autorizzato dallo stesso team leader (testi . Tes_2
Invece, l'istruttoria non aveva dimostrato lo svolgimento di funzioni direttive di attività complesse, con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito di direttive generali, né funzioni specialistiche con contributo professionale autonomo e innovativo.
Era infine irrilevante che il collega il quale svolgeva le stesse mansioni al ricorrente, fosse inquadrato Parte_2 nel livello VI, sia perché la società aveva sostenuto che quest'ultima collocazione era dovuta alla maggiore anzianità di servizio ed esperienza del sia perché comunque non esiste un principio che imponga la parità di trattamento Pt_2 quanto alla retribuzione all'inquadramento dei dipendenti, seppur in caso di mansioni analoghe.
aveva appellato la sentenza sulla base di due motivi di merito, chiedendone la riforma integrale Parte_1 con accoglimento della domanda di inquadramento superiore e relative differenze di retribuzione respinta in primo grado.
La si era costituita, per eccepire in rito la inammissibilità / improcedibilità dell'appello, e nel Controparte_1
pagina 2 di 9 merito chiederne il rigetto con conferma della sentenza. In via subordinata, aveva ribadito l'eccezione di prescrizione
(decennale del diritto al superiore inquadramento, e quinquennale del diritto alle differenze retributive), poiché in caso di tutela reale, anche in seguito all'entrata in vigore della legge Fornero il relativo termine doveva continuare a decorre nel corso del rapporto.
§§§
RITO
Secondo il Collegio, le eccezioni preliminari svolte dalla società appellata sono entrambe infondate.
Prima di tutto, era eccepita l'inammissibilità dell'appello per genericità, poiché i due motivi di merito non avrebbero rispettato i requisiti formali dell'art. 434 cpc, mancando l'indicazione dei capi specifici della decisione impugnati, delle censure nella ricostruzione dei fatti controversi, delle violazioni di legge denunciate e nella loro rilevanza.
Si sarebbe trattato insomma di un appello che si limitava a richiamare testimonianze e documenti, senza nulla aggiungere per una puntuale contestazione della motivazione di rigetto della domanda.
L'eccezione è infondata, poiché invece l'atto individuava in modo adeguato:
- le parti censurate della sentenza di primo grado (rigetto integrale della domanda di inquadramento superiore e relative differenze di retribuzione),
- la soluzione alternativa proposta con l'impugnazione (accoglimento della medesima domanda)
- le relative motivazioni (censure per parziale ricostruzione dell'istruttoria orale, e per omessa considerazione dei documenti prodotti, nonché per errata interpretazione ed applicazione delle declaratorie collettive quanto ai requisiti essenziali dell'inquadramento superiore rivendicato).
Per escludere la sanzione di inammissibilità, l'art. 434 cpc pone all'appellante un onere processuale, nel caso in esame indubbiamente assolto, per il quale l'impugnazione deve contenere una soluzione della controversia diversa, e ragionata, rispetto a quella di primo grado. In tal senso < Gli artt. 342 e 434 cpc .. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>, Cass. n. 36481/2022, conformi n. 13535/2018 e n. 10916/2017.
Inoltre, era eccepita l'improcedibilità dell'appello per mancata produzione della copia notificata della sentenza via PEC, non potendosi quindi verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla medesima notifica. Anche questa eccezione è infondata, per essere invece pacifico il dato cronologico, riportato nell'intestazione dell'atto di appello (pag. 1): la decisione qui impugnata, pubblicata il 20 febbraio 2024, era stata notificata il 20 marzo
2024, mentre l'appello era stato depositato il 17 aprile 2024, entro il termine breve di 30 giorni dalla medesima notifica.
MERITO
Motivo 1) Esame parziale dell'istruttoria orale, omesso esame dei documenti prodotti
Secondo il lavoratore appellante, il Tribunale aveva selezionato solo una parte delle dichiarazioni rese dai testimoni,
pagina 3 di 9 senza confrontarle con le altre, che nemmeno non aveva considerato.
Per quanto riguarda le stesse testimonianze, le uniche circostanze valorizzate in motivazione erano quelle che il giudice aveva sottolineato ed evidenziato nelle dichiarazioni riversate nello stesso testo della sentenza. In particolare, a proposito del fatto che il team leader autorizzava la spesa per realizzare il ponte radio, che l'impresa a cui affidare i lavori era scelta di comune accordo con lo stesso team leader, e che in caso di divergenze con circa il Pt_1 sopralluogo la decisione finale spetta sempre al team leader, mentre per definire le caratteristiche tecniche dell'intervento agiva in base a norme tecniche di progettazione e realizzazione. Pt_1 Tes_ Con tale conclusione, tuttavia, la sentenza aveva trascurato le altre circostanze di segno contrario riferite dai testi Tes_ (team leader fino al 2019) e (team leader dal 2019), secondo le quali mansioni di da un lato, Tes_2 Pt_1 erano svolte nell'ambito di normativa tecnica da assimilare a “direttive di carattere generale” e dall'altro lato, erano soggette ad una generale sovraintendenza da parte del team leader, che quindi non limitava l'autonomia dello stesso
In proposito, l'appello riportava nel dettaglio le singole dichiarazioni rilevanti a sostegno della domanda di Pt_1 inquadramento superiore provenienti dagli stessi tre testimoni.
Sempre secondo l'appellante, il Tribunale nemmeno aveva considerato la documentazione prodotta.
Infatti, pur riferendosi in modo complessivo all'istruttoria orale e documentale, la motivazione ruotava tutta sulle dichiarazioni testimoniali, uniche fonti riportate nel testo della sentenza e poi commentate in relazione alle sole frasi che il giudice aveva sottolineato ed evidenziato.
Per contro, al ricorso introduttivo erano allegati numerosi documenti, di cui era argomentata la rilevanza.
Si trattava in particolare delle comunicazioni e-mail (docc. 3, 5, 7 / 11 bis), da cui risultava che era sempre e solo Pt_1
a dare direttive, esprimere valutazioni e risolvere problematiche, mentre il team leader era menzionato solo per conoscenza, a conferma del fatto che quest'ultimo svolgeva una funzione di generale sovraintendenza, come già emerso nella prova orale. Esaminati nel loro complesso i documenti avvaloravano i dati, già emersi nella istruttoria orale, a proposito del fatto che, quale referente del singolo progetto relativo al ponte radio, seguiva in proprio tutte le fasi Pt_1 ed esprimeva valutazioni diverse caso per caso, ed era direttamente impegnato nel risolvere le relative problematiche.
Si trattava appunto dei tratti caratteristici del superiore livello VI, sotto forma di funzioni direttive inerenti attività complesse autonomia ed iniziativa nell'ambito di direttive generali contributo professionale autonomo ed innovativo.
Motivo 2) Errato confronto fra le declaratorie contrattuali e le mansioni così come emergenti dalla istruttoria orale e dai documenti prodotti
Secondo il lavoratore appellante, ulteriore errore commesso dal Tribunale consisteva nell'avere escluso che l'istruttoria avesse dimostrato i tratti qualificanti del superiore livello VI, riferiti alle funzioni direttive su attività complesse, alla facoltà di decisione e di autonomia nei limiti di direttive generali, ed al contributo professionale autonomo e innovativo.
Erroneamente, il parziale esame dell'istruttoria aveva portato a concludere che l'autonomia operativa di fosse Pt_1 limitata dal rispetto di norme tecniche e dei criteri di progettazione e realizzazione, nonché di protocolli qualitativi e di cataloghi di apparecchiature utilizzabili, nell'ambito della generale necessità di coordinarsi in modo puntuale con il team leader (in particolare per problemi quali ritardi ed extra budget, nei quali doveva ottenere la sua autorizzazione), ed ancora che l'esistenza di software aziendali, con i quali elaborare i calcoli per verificare la fattibilità del ponte radio e pagina 4 di 9 redigere il progetto esecutivo, avrebbe rappresentato un ulteriore limite all'autonomia di riducendola alla fase Pt_1 esclusivamente operativa, escludendo quindi un contributo professionale autonomo e innovativo.
Ciò premesso, l'appello procedeva ad una analitica disamina comparativa fra i tratti qualificanti del livello V, già attribuito al lavoratore, e del superiore livello VI, qui rivendicato, con riferimento ai seguenti profili distintivi di quest'ultimo in tema di: A] autonomia nei limiti di direttive generali B] funzioni direttive riferite ad attività complesse
C] contributo professionale autonomo e innovativo.
Secondo il Collegio, i motivi 1) e 2) sono fondati.
Di conseguenza, la domanda va accolta dichiarando il diritto all'inquadramento superiore del lavoratore e condannando in via generica la società al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione, con le decorrenze rivendicate.
Prima di tutto, è vero che – pur premesso un richiamo complessivo all'istruttoria orale e documentale, ritenuta insufficiente ai fini della domanda di inquadramento superiore – la sentenza aveva poi motivato in relazione alla sola Tes_ Tes_ prova orale, riportando le dichiarazioni virgolettate dei testi e nell'ambito delle quali erano Tes_2 sottolineate alcune espressioni, indicate come qualificanti dell'intera deposizione, in relazione alle quali era argomentato il rigetto della domanda.
Per contro, il Collegio concorda con l'appellante a proposito del significato probatorio dei documenti prodotti fin dal primo grado, dimostrativi della portata del suo ruolo professionale.
Le comunicazioni e-mail (docc. 3, 5, 7 / 11 bis ric. 1°) dimostrano infatti che dava disposizioni, esprimeva Pt_1 valutazioni e risolveva problematiche, confrontandosi direttamente con i diversi interlocutori, interni ed esterni alla società, mentre il team leader compariva nei medesimi messaggi solo “per conoscenza”, a conferma del suo ruolo di generale sovrintendenza, e non di partecipazione alle singole fasi di attività e di puntuale verifica come preteso invece dalla società appellata.
In particolare:
- il doc. 3 è relativo ad e-mail nelle quali l'appellante forniva i propri studi di fattibilità, con i quali offriva più soluzioni possibili, effettuando in proposito valutazioni sia tecniche che economiche, ed indicando anche la possibilità di utilizzare manodopera aziendale invece che imprese esterne
- il doc. 5 è relativo ad e-mail nelle quali l'appellante si rivolgeva ad altri settori della società che gli comunicavano la approvazione dello studio di fattibilità, ed indicava correzioni da fare al budget, senza che in proposito il team leader intervenisse
- il doc. 7 è relativo ad e-mail con le quali l'appellante interloquiva con le imprese fornitrici di materiali indicando la tipologia e la quantità degli stessi materiali, nonché prendendo posizione quanto ad una direzione complessiva nelle attività di realizzazione dell'impianto ed ai tempi di tale realizzazione
- il doc. 9 è relativo ad e-mail con le quali l'appellante prendeva posizione sul consuntivo nella fase finale del pagamento, rispondendo alla comunicazione con la quale le imprese esterne si rivolgevano direttamente nei suoi confronti per presentare le proprie richieste economiche, egli replicando anche con l'indicazione di come risolvere alcuni problemi relativi all'aumento del budget, di nuovo senza che il team leader intervenisse in proposito.
In conclusione, tale documentazione dimostrava già come l'appellante seguisse in modo diretto e personale ogni fase pagina 5 di 9 inerente i ponti radio di TIM, dalla progettazione alla realizzazione, operando quale referente dell'intero progetto e quindi risolvendo in proprio le relative problematiche.
Risultano così confermati i profili distintivi del superiore livello VI, qui rivendicato, in tema di A] autonomia nei limiti di direttive generali, B] funzioni direttive riferite ad attività complesse, C] contributo professionale autonomo e innovativo.
Le medesime conclusioni sono ulteriormente avvalorate dall'analitica ricostruzione dell'istruttoria orale effettuata dall'appellante, evidenziando che la lettura complessiva delle dichiarazioni dei tre testimoni, colleghi di lavoro, si poneva in linea con le indicazioni fondamentali che già si ricavano dalla documentazione ora detta, contribuendo ad integrare i medesimi profili distintivi del superiore livello VI. Tes_ Tes_ Il quadro derivante dalle testimonianze e dimostrava infatti che, ricevute le richieste di realizzare Tes_2 ponti radio, operava quale referente dell'intero progetto, eseguendo i relativi studi di fattibilità, sviluppando le Pt_1 possibili soluzioni tecniche, economiche e gestionali, per poi sceglierne una nell'ambito di direttive aziendali di carattere generale (nel senso che la normativa tecnica adottata in azienda rappresentava direttiva di carattere generale, e non istruzione puntuale). Egli, quindi, elaborava in proprio il progetto esecutivo del ponte radio, sceglieva le apparecchiature e gli strumenti necessari, definiva le relative caratteristiche tecniche, stabiliva tempi di esecuzione dei lavori e li monitorava, verificando il rispetto dei requisiti del progetto, fino al collaudo finale, al quale partecipa personalmente.
Il tutto, nelle diverse fasi, senza essere vincolato da autorizzazioni sul relativo costo ed attivandosi personalmente per chiedere informazioni ad altre strutture aziendali, consultare banche dati o perfino studi esterni di progettazione, decidendo altresì se effettuare sopralluoghi.
Rispetto a tale ruolo professionale, il team leader non partecipava alle singole fasi dell'attività né tantomeno le controllava, bensì svolgeva una generale sovrintendenza, nel senso che mentre ogni passaggio e le relative problematiche riguardavano direttamente l'appellante, quale referente del progetto, il team leader era coinvolto per conoscenza ricevendo le informazioni fondamentali, non in funzione di una puntuale verifica bensì di un complessivo
“visto”.
L'appello va condiviso anche quanto al confronto fra le declaratorie contrattuali del V e del VI livello, ed alla loro applicazione al caso in esame. con riferimento ai profili qualificanti l'inquadramento superiore in tema di:
A] autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nei limiti di direttive generali (in proposito, l'istruttoria aveva infatti dimostrato che individuava apparecchiature e strumenti necessari, nel rispetto dei protocolli qualitativi della Pt_1 società, e definiva personalmente le modalità tecniche più opportune a realizzare il ponte radio nella situazione concreta, senza vincoli sui relativi costi;
stabiliva i tempi di esecuzione dei lavori e li monitorava, fino al collaudo conclusivo;
in tutti tali compiti si avvaleva dei software aziendali, che rappresentavano uno strumento di supporto alle sue attività e non un limite alla sua autonomia;
il team leader svolgeva una generale supervisione, senza intervenire nelle singole fasi ora descritte, bensì venendo eventualmente interpellato dallo stesso in caso di problematiche specifiche che Pt_1 richiedevano il suo intervento;
l'autonomia fin qui descritta non era limitata dal fatto che il reparto esercizio di TIM operasse il collaudo finale del progetto di cui era stato referente, partecipando quindi personalmente alle Pt_1 medesime operazioni di collaudo).
pagina 6 di 9 B] funzioni direttive riferite ad attività complesse (in proposito, l'istruttoria aveva dimostrato che si confrontava Pt_1 direttamente con le imprese fornitrici dei materiali impiegati nella realizzazione del ponte radio, secondo il progetto esecutivo da lui elaborato, e ciò non soltanto effettuando l'ordine del materiale necessario ma interloquendo sul rispetto del budget e dei tempi di realizzazione;
inoltre, egli seguiva tutte le fasi fra progettazione e realizzazione del ponte radio, monitorando l'avanzamento dei lavori ed attivandosi in proprio per risolvere eventuali criticità, eventualmente fornendo indicazioni anche alle imprese esterne;
tali funzioni direttive non erano smentite dall'esistenza di norme tecniche aziendali, di criteri di progettazione e realizzazione, protocolli qualitativi e di cataloghi di apparecchiature utilizzabili, trattandosi non di un limite alla funzione di referente attivo e propositivo dell'intero progetto, bensì di strumenti conoscitivi da applicare secondo le circostanze del singolo caso)
C] contributo professionale autonomo e innovativo (in proposito, l'istruttoria aveva dimostrato che il ruolo di Pt_1 aveva un contenuto progettuale, dallo studio iniziale di fattibilità, al progetto esecutivo, fino alla sua relazione ed al collaudo finale, il tutto attingendo alle proprie competenze ed esperienze ed operando nell'ambito delle direttive generali fornite dalla normativa tecnica adottata dalla società).
Prescrizione
Infine, va affrontata l'eccezione di prescrizione che in sentenza era stata assorbita nel rigetto di merito della domanda.
La società appellata l'aveva riproposta in secondo grado contestando il recente orientamento di legittimità per il quale - in seguito all'entrata in vigore della legge Fornero nel luglio 2012 - la prescrizione dei crediti retributivi non decorre più in costanza del rapporto, bensì dalla sua cessazione.
Il lavoratore nel proprio appello aveva già preso posizione in proposito, aderendo invece al medesimo orientamento di legittimità. E, quindi, considerata la diversa durata del termine di prescrizione fra inquadramento superiore e differenze di retribuzione, aveva concluso che nel caso in esame la stessa entrata in vigore della legge Fornero nel 2012 aveva impedito la prescrizione del diritto all'inquadramento superiore maturato nel decennio precedente (2002), e la prescrizione del diritto alle differenze di retribuzione maturate nel quinquennio precedente (2007).
Secondo il Collegio l'eccezione di prescrizione va respinta, aderendo in modo convinto all'orientamento giurisprudenziale enunciato da Cass. n. 26246/2002, e da ultimo ribadito in motivazione da Cass. n. 13932/2024, secondo la quale Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D. Lgs
pagina 7 di 9 n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con
l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D. Lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso >.
Spese di lite e rimborso C.U.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza della società appellata, liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile, corrispondente alla domanda di inquadramento superiore e di condanna generica al pagamento delle relative differenze di retribuzione (con esclusione della fase istruttoria quanto al solo secondo grado, che si è risolto in un'unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti).
La condanna include altresì la restituzione del contributo unificato, pagato dal lavoratore per introdurre entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e dichiara che il lavoratore appellante ha diritto all'inquadramento superiore al livello VI CCNL Telecomunicazioni con decorrenza dal 1° ottobre 2002 e condanna la società appellata al pagamento delle relative differenze di retribuzione con il livello V a decorrere dal luglio 2007, oltre accessori ai sensi dell'art. 429 cpc.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in €. 4.618,00 per il primo ed in €.
3.473,00 per il secondo, oltre spese generali Iva e Cpa, nonché al rimborso del contributo unificato sostenuto per €. 259 per il primo grado ed €. 388,50 per il secondo.
Firenze, 21 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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