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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 9 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4010/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano
De Salvo e Nicola Amato, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Valeri, giusta procura in calce alla memoria.
RESISTENTE
OGGETTO: tempo determinato e differenze retributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.7.2023 , premettendo di aver lavorato Parte_1
ininterrottamente dal 24.10.2021 al 31.12.2022 alle dipendenze della Controparte_2
presso la sede dei Cantieri Palumbo con mansioni di “Saldatore e tagliatore a fiamma 2° livello
1 del CCNL 7540 dipendenti dalle imprese artigiane”, deduceva che il rapporto di lavoro, sorto mediante contratto scritto a tempo determinato dal 24.10.2021 al 31.12.2021 per complessive
40 ore settimanali, era proseguito alla scadenza del termine, stante la stipulazione orale di quattro contratti a tempo determinato: il primo per il periodo compreso dal 1.1.2022 al
31.3.2022, il secondo dal 1.4.2022 al 30.6.2022, il terzo dal 1.7.2022 al 30.9.2022 ed il quarto dal 1.10.2022 al 31.12.2022.
Assumeva di aver impugnato tutti i contratti a termine successivi al primo, carenti di forma scritta, a mezzo di comunicazione del 10.2.2023 inoltrata via pec nonché con raccomandata a/r notificata il 14.2.2023, senza ricevere alcun riscontro dalla società datrice di lavoro.
Deduceva di aver diritto alla trasformazione/conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data 1.1.2022 ed altresì che i contratti stipulati successivamente al 24.10.2022, stante il decorso del termine massimo (di 12 mesi) di durata del contratto a termine senza “causale”, avrebbero dovuto contenere delle ragioni giustificative del termine, insussistenti nella fattispecie.
Assumeva altresì che il rapporto di lavoro a tempo determinato era illegittimo per mancata redazione ed aggiornamento del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi da parte del datore di lavoro nel periodo oggetto di causa.
Da ultimo, deduceva di aver lavorato ben oltre le 40 ore settimanali pattuite contrattualmente, svolgendo numerose ore di straordinario giornaliere non retribuite senza ricevere, inoltre, parte dell'ultima tredicesima mensilità, nonché la quota di infortunio a carico del datore di lavoro, il
T.F.R. e gli assegni familiari spettanti per legge.
Chiedeva, preliminarmente, di accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto a tempo determinato del 1.1.2022 per carenza di forma scritta e, comunque, dei contratti a tempo determinato stipulati successivamente, sino al 31.12.2022 e, per l'effetto, dichiarare la conversione/trasformazione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time sin dall'origine; in subordine, accertare e dichiarare il superamento della soglia massima di 12 mesi per i contratti di lavoro “acausali” in virtù della successione dei contratti a termine dedotti e, per l'effetto, dichiarare la conversione/trasformazione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 24.10.2022; chiedeva altresì la propria immediata reintegra/immissione in servizio alle dipendenze della società resistente, condannandola al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità onnicomprensiva ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 nella misura pari a 12 mensilità
2 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo compreso dalla data di licenziamento alla reintegra;
chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alle differenze retributive calcolate sulla base dell'effettivo orario di lavoro straordinario svolto oltre le 40 ore contrattuali, con condanna della società resistente al pagamento delle stesse, compreso il saldo dell'ultima tredicesima mensilità, la quota di infortunio, il T.F.R. e gli assegni familiari spettanti per legge. Spese vinte.
2.- Con memoria depositata in data 3.11.2023 si costituiva in giudizio la CP_1
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
Preliminarmente, eccepiva il maturarsi della decadenza prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 per l'impugnazione del contratto a termine.
Nel merito, assumeva che, a differenza di quanto dedotto ex adverso, il primo contratto stipulato per iscritto era stato successivamente prorogato e non succeduto da altri 4 nuovi contratti stipulati oralmente e sosteneva che per il concretizzarsi della proroga era sufficiente la mera trasmissione della comunicazione all' , non essendo necessaria la forma scritta Pt_2 CP_3 ad substantiam, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 368/01.
Deduceva altresì di aver reso note al ricorrente le ragioni giustificative del termine apposto al contratto, posto che nel periodo compreso dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022 egli era stato collocato in cassa integrazione a causa di situazioni temporanee di mercato.
Asseriva di aver sempre ottemperato agli adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, contrariamente a quanto dedotto ex adverso.
Contestava, pertanto, la sussistenza del diritto rivendicato da controparte alla conversione/trasformazione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Deduceva, infine, di aver sempre ritualmente corrisposto al ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, gli emolumenti dovuti in virtù del rapporto di lavoro espletato e che, in merito all'asserito infortunio sul lavoro nonché agli assegni familiari, alcuna somma risultava dovuta.
Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e prova testimoniale.
L'udienza del 9.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
3 4.- Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza formulata dalla società resistente.
Essa è destituita di fondamento. Ed invero, il rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato in data 24.10.2021 e cessato definitivamente il 31.12.2022, a seguito di quattro proroghe documentate dalle Comunicazioni Obbligatorie UniLav in atti, è stato impugnato con pec del
10.2.2023 nonché con raccomandata a/r notificata il 14.2.2023 alla società datrice di lavoro, e dunque entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto;
in data 19.7.2023, e dunque nei successivi 180 giorni, ha fatto seguito il ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. – Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, giova rilevare che l'azienda che assume un lavoratore con contratto a termine – onde evitare che questo venga trasformato ab origine in un contratto a tempo indeterminato – dovrà essere in grado di fornire prova dell'esistenza delle condizioni legittimanti l'instaurazione del rapporto a termine “sin dall'origine”. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera
a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2” (cfr., ex multis, già Cass. n. 21683/2019).
Avuto riguardo al caso di specie, il documento prodotto dalla datrice di lavoro risulta privo di data certa e delle sottoscrizioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 28, comma 2,
D.Lgs.n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente). E' stato, infatti, versato in atti un file .pdf, privo di firme autografe e digitali e che non presenta i requisiti di certezza temporale normativamente richiesti.
Ne consegue che, in accoglimento della relativa domanda ed assorbita la doglianza relativa alla illegittimità delle proroghe, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'assunzione, con inquadramento di “Saldatore e livello del CCNL 7540 dipendenti dalle imprese artigiane”, con condanna della società resistente, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, al pagamento in suo favore di un'indennità onnicomprensiva, a titolo risarcitorio, che si determina in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione del numero complessivo delle proroghe (4), della durata complessiva del rapporto di lavoro (14 mesi), della gravità delle violazioni commesse e della consistenza occupazionale del datore di lavoro.
4 6. - Quanto alle rivendicate differenze retributive, premesso che il ricorrente ha dedotto di aver svolto numerose ore di straordinario giornaliere, lavorando oltre le 40 ore settimanali pattuite contrattualmente, ai fini della decisione della controversia, giova tener conto dell'espletata attività istruttoria.
I testi e , dipendenti della hanno Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
confermato l'orario di lavoro dalla stessa dedotto, dichiarando di lavorare nel periodo compreso dal 24 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa.
Il teste ha precisato: “Confermo, l'ora di pausa era ed è da 12,00 alle 13,00”. Ha poi Tes_2 aggiunto: “Ricordo che il ricorrente andava via dal lavoro, che si svolgeva ai Cantieri Navali
Palumbo, intorno alle ore 10,00- 11,00 circa e mancava anche due tre giorni;
lui diceva che andava a lavorare presso altro datore di lavoro, vicino casa sua”.
Il teste sul punto: “Confermo, erano quelli gli orari anche i miei, anche i giorni Tes_1 indicati”.
In merito, contraddittoria appare la deposizione del teste , il quale dapprima Testimone_3
ha dichiarato di aver lavorato presso i cantieri Palumbo con il ricorrente dal 2022 al 2023, per poi affermare di non essere a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente e di non ricordare il periodo in cui questi avesse lavorato alle dipendenze della Controparte_4
e imprecisa la deposizione del teste , il quale si è limitato a
[...] Testimone_4 dichiarare: “Facevamo lavoro straordinario;
c'erano settimane che svolgevamo lavoro straordinario per diverse ore… nell'arco di un mese l'orario che andava dalle 8,00/19,00 veniva svolto quasi giornalmente dal lunedì al venerdì; quindi due ore di straordinario;
il sabato l'orario era sempre 8,00/17,00; non posso essere più preciso;
c'erano settimane in cui svolgevamo sempre straordinario, sino alle 19,00, lavoravamo il sabato e anche la domenica la mattina;
i saldatori lavoravano la domenica;
io la domenica solo due/tre volte ho lavorato”.
Tra l'altro, alcuna dichiarazione confessoria è stata resa dalla sig.ra legale Tes_5
rappresentante della società resistente, la quale ha negato che il ricorrente abbia lavorato oltre le 40 ore settimanali contrattualmente pattuite.
Non può dunque ritenersi provato lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto il compenso per le ore di lavoro straordinario.
È stato in particolare precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di
5 lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 1389/2003), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/1999;
v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014). L'onere probatorio così rigido gravante sul lavoratore è voluto dall'art. 2697 c.c. in quanto lo svolgimento del lavoro in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata;
sono proprio gli sconfinamenti in eccesso dell'orario di lavoro previsto da contratto a costituire l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro. Non può non rilevarsi che già le allegazioni del ricorrente sono generiche in relazione all'asserito svolgimento di lavoro straordinario, avendo omesso in ricorso di quantificare le ore di straordinario (fatta eccezione per i mesi di aprile e maggio 2022 rispetto ai quali ha dedotto di aver svolto, rispettivamente,
29 e 55 ore di straordinario).
In mancanza di puntuali e concordanti indicazioni, sicuramente esplorativo, e come tale inammissibile, sarebbe un accertamento contabile sugli orari di lavoro risultanti dal badge aziendale. Peraltro il ricorrente si è limitato ad allegare al ricorso il barcode ma non anche le informazioni decodificate in esso contenute, che ben avrebbe potuto attivarsi per acquisirle in data antecedente al deposito del ricorso, così assolvendo all'onere probatorio che processualmente gli compete.
7.- Parimenti non dovuti risultano la quota di infortunio e gli assegni familiari rivendicati, stante la genericità delle allegazioni del ricorrente, in contrasto con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. che impone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
8.- Quanto alla reclamata tredicesima mensilità relativa all'anno 2022, premesso che dalla busta paga di dicembre 2022 si evince che la retribuzione netta (comprensiva delle spettanze a titolo di tredicesima) maturata dal ricorrente ammontava ad € 1.337,00 e che dai bonifici in atti emerge che la società resistente ha omesso di corrispondergli lo stipendio di dicembre 2022, in quanto in relazione a tale mensilità risulta effettuato solo un bonifico di € 500,00 avente causale:
“acconto su tredicesima 2022”, va riconosciuto il diritto del a conseguire il saldo della Pt_1
retribuzione maturata nel mese di dicembre 2022 pari ad € 837,00, sicché la CP_1 va condannata al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi con
[...]
6 rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
9. - Sulla base delle considerazioni che precedono, ha diritto alla Parte_1
conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione con inquadramento di “Saldatore e livello del CCNL 7540 dipendenti dalle imprese artigiane” e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, la società resistente va condannata al pagamento in suo favore di un'indennità onnicomprensiva, a titolo risarcitorio, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
La società resistente va altresì condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 837,00 a titolo di saldo tredicesima mensilità 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
10.- Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota si pone a carico di e si liquida in favore del Controparte_1
ricorrente, come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19.7.2023 nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che tra e la si è instaurato un Parte_1 Controparte_1
rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 24.10.2021;
- condanna la alla riammissione in servizio del ricorrente con Controparte_1
mansioni, qualifica ed orario già contrattualmente previsti, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità onnicomprensiva, a titolo risarcitorio, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 837,00 a titolo di saldo tredicesima mensilità 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
7 - condanna lla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 3.085,66 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 10 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 9 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4010/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano
De Salvo e Nicola Amato, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Valeri, giusta procura in calce alla memoria.
RESISTENTE
OGGETTO: tempo determinato e differenze retributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.7.2023 , premettendo di aver lavorato Parte_1
ininterrottamente dal 24.10.2021 al 31.12.2022 alle dipendenze della Controparte_2
presso la sede dei Cantieri Palumbo con mansioni di “Saldatore e tagliatore a fiamma 2° livello
1 del CCNL 7540 dipendenti dalle imprese artigiane”, deduceva che il rapporto di lavoro, sorto mediante contratto scritto a tempo determinato dal 24.10.2021 al 31.12.2021 per complessive
40 ore settimanali, era proseguito alla scadenza del termine, stante la stipulazione orale di quattro contratti a tempo determinato: il primo per il periodo compreso dal 1.1.2022 al
31.3.2022, il secondo dal 1.4.2022 al 30.6.2022, il terzo dal 1.7.2022 al 30.9.2022 ed il quarto dal 1.10.2022 al 31.12.2022.
Assumeva di aver impugnato tutti i contratti a termine successivi al primo, carenti di forma scritta, a mezzo di comunicazione del 10.2.2023 inoltrata via pec nonché con raccomandata a/r notificata il 14.2.2023, senza ricevere alcun riscontro dalla società datrice di lavoro.
Deduceva di aver diritto alla trasformazione/conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data 1.1.2022 ed altresì che i contratti stipulati successivamente al 24.10.2022, stante il decorso del termine massimo (di 12 mesi) di durata del contratto a termine senza “causale”, avrebbero dovuto contenere delle ragioni giustificative del termine, insussistenti nella fattispecie.
Assumeva altresì che il rapporto di lavoro a tempo determinato era illegittimo per mancata redazione ed aggiornamento del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi da parte del datore di lavoro nel periodo oggetto di causa.
Da ultimo, deduceva di aver lavorato ben oltre le 40 ore settimanali pattuite contrattualmente, svolgendo numerose ore di straordinario giornaliere non retribuite senza ricevere, inoltre, parte dell'ultima tredicesima mensilità, nonché la quota di infortunio a carico del datore di lavoro, il
T.F.R. e gli assegni familiari spettanti per legge.
Chiedeva, preliminarmente, di accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto a tempo determinato del 1.1.2022 per carenza di forma scritta e, comunque, dei contratti a tempo determinato stipulati successivamente, sino al 31.12.2022 e, per l'effetto, dichiarare la conversione/trasformazione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time sin dall'origine; in subordine, accertare e dichiarare il superamento della soglia massima di 12 mesi per i contratti di lavoro “acausali” in virtù della successione dei contratti a termine dedotti e, per l'effetto, dichiarare la conversione/trasformazione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 24.10.2022; chiedeva altresì la propria immediata reintegra/immissione in servizio alle dipendenze della società resistente, condannandola al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità onnicomprensiva ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 nella misura pari a 12 mensilità
2 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo compreso dalla data di licenziamento alla reintegra;
chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alle differenze retributive calcolate sulla base dell'effettivo orario di lavoro straordinario svolto oltre le 40 ore contrattuali, con condanna della società resistente al pagamento delle stesse, compreso il saldo dell'ultima tredicesima mensilità, la quota di infortunio, il T.F.R. e gli assegni familiari spettanti per legge. Spese vinte.
2.- Con memoria depositata in data 3.11.2023 si costituiva in giudizio la CP_1
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
Preliminarmente, eccepiva il maturarsi della decadenza prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 per l'impugnazione del contratto a termine.
Nel merito, assumeva che, a differenza di quanto dedotto ex adverso, il primo contratto stipulato per iscritto era stato successivamente prorogato e non succeduto da altri 4 nuovi contratti stipulati oralmente e sosteneva che per il concretizzarsi della proroga era sufficiente la mera trasmissione della comunicazione all' , non essendo necessaria la forma scritta Pt_2 CP_3 ad substantiam, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 368/01.
Deduceva altresì di aver reso note al ricorrente le ragioni giustificative del termine apposto al contratto, posto che nel periodo compreso dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022 egli era stato collocato in cassa integrazione a causa di situazioni temporanee di mercato.
Asseriva di aver sempre ottemperato agli adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, contrariamente a quanto dedotto ex adverso.
Contestava, pertanto, la sussistenza del diritto rivendicato da controparte alla conversione/trasformazione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Deduceva, infine, di aver sempre ritualmente corrisposto al ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, gli emolumenti dovuti in virtù del rapporto di lavoro espletato e che, in merito all'asserito infortunio sul lavoro nonché agli assegni familiari, alcuna somma risultava dovuta.
Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e prova testimoniale.
L'udienza del 9.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
3 4.- Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza formulata dalla società resistente.
Essa è destituita di fondamento. Ed invero, il rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato in data 24.10.2021 e cessato definitivamente il 31.12.2022, a seguito di quattro proroghe documentate dalle Comunicazioni Obbligatorie UniLav in atti, è stato impugnato con pec del
10.2.2023 nonché con raccomandata a/r notificata il 14.2.2023 alla società datrice di lavoro, e dunque entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto;
in data 19.7.2023, e dunque nei successivi 180 giorni, ha fatto seguito il ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. – Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, giova rilevare che l'azienda che assume un lavoratore con contratto a termine – onde evitare che questo venga trasformato ab origine in un contratto a tempo indeterminato – dovrà essere in grado di fornire prova dell'esistenza delle condizioni legittimanti l'instaurazione del rapporto a termine “sin dall'origine”. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera
a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2” (cfr., ex multis, già Cass. n. 21683/2019).
Avuto riguardo al caso di specie, il documento prodotto dalla datrice di lavoro risulta privo di data certa e delle sottoscrizioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 28, comma 2,
D.Lgs.n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente). E' stato, infatti, versato in atti un file .pdf, privo di firme autografe e digitali e che non presenta i requisiti di certezza temporale normativamente richiesti.
Ne consegue che, in accoglimento della relativa domanda ed assorbita la doglianza relativa alla illegittimità delle proroghe, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'assunzione, con inquadramento di “Saldatore e livello del CCNL 7540 dipendenti dalle imprese artigiane”, con condanna della società resistente, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, al pagamento in suo favore di un'indennità onnicomprensiva, a titolo risarcitorio, che si determina in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione del numero complessivo delle proroghe (4), della durata complessiva del rapporto di lavoro (14 mesi), della gravità delle violazioni commesse e della consistenza occupazionale del datore di lavoro.
4 6. - Quanto alle rivendicate differenze retributive, premesso che il ricorrente ha dedotto di aver svolto numerose ore di straordinario giornaliere, lavorando oltre le 40 ore settimanali pattuite contrattualmente, ai fini della decisione della controversia, giova tener conto dell'espletata attività istruttoria.
I testi e , dipendenti della hanno Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
confermato l'orario di lavoro dalla stessa dedotto, dichiarando di lavorare nel periodo compreso dal 24 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa.
Il teste ha precisato: “Confermo, l'ora di pausa era ed è da 12,00 alle 13,00”. Ha poi Tes_2 aggiunto: “Ricordo che il ricorrente andava via dal lavoro, che si svolgeva ai Cantieri Navali
Palumbo, intorno alle ore 10,00- 11,00 circa e mancava anche due tre giorni;
lui diceva che andava a lavorare presso altro datore di lavoro, vicino casa sua”.
Il teste sul punto: “Confermo, erano quelli gli orari anche i miei, anche i giorni Tes_1 indicati”.
In merito, contraddittoria appare la deposizione del teste , il quale dapprima Testimone_3
ha dichiarato di aver lavorato presso i cantieri Palumbo con il ricorrente dal 2022 al 2023, per poi affermare di non essere a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente e di non ricordare il periodo in cui questi avesse lavorato alle dipendenze della Controparte_4
e imprecisa la deposizione del teste , il quale si è limitato a
[...] Testimone_4 dichiarare: “Facevamo lavoro straordinario;
c'erano settimane che svolgevamo lavoro straordinario per diverse ore… nell'arco di un mese l'orario che andava dalle 8,00/19,00 veniva svolto quasi giornalmente dal lunedì al venerdì; quindi due ore di straordinario;
il sabato l'orario era sempre 8,00/17,00; non posso essere più preciso;
c'erano settimane in cui svolgevamo sempre straordinario, sino alle 19,00, lavoravamo il sabato e anche la domenica la mattina;
i saldatori lavoravano la domenica;
io la domenica solo due/tre volte ho lavorato”.
Tra l'altro, alcuna dichiarazione confessoria è stata resa dalla sig.ra legale Tes_5
rappresentante della società resistente, la quale ha negato che il ricorrente abbia lavorato oltre le 40 ore settimanali contrattualmente pattuite.
Non può dunque ritenersi provato lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto il compenso per le ore di lavoro straordinario.
È stato in particolare precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di
5 lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 1389/2003), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/1999;
v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014). L'onere probatorio così rigido gravante sul lavoratore è voluto dall'art. 2697 c.c. in quanto lo svolgimento del lavoro in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata;
sono proprio gli sconfinamenti in eccesso dell'orario di lavoro previsto da contratto a costituire l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro. Non può non rilevarsi che già le allegazioni del ricorrente sono generiche in relazione all'asserito svolgimento di lavoro straordinario, avendo omesso in ricorso di quantificare le ore di straordinario (fatta eccezione per i mesi di aprile e maggio 2022 rispetto ai quali ha dedotto di aver svolto, rispettivamente,
29 e 55 ore di straordinario).
In mancanza di puntuali e concordanti indicazioni, sicuramente esplorativo, e come tale inammissibile, sarebbe un accertamento contabile sugli orari di lavoro risultanti dal badge aziendale. Peraltro il ricorrente si è limitato ad allegare al ricorso il barcode ma non anche le informazioni decodificate in esso contenute, che ben avrebbe potuto attivarsi per acquisirle in data antecedente al deposito del ricorso, così assolvendo all'onere probatorio che processualmente gli compete.
7.- Parimenti non dovuti risultano la quota di infortunio e gli assegni familiari rivendicati, stante la genericità delle allegazioni del ricorrente, in contrasto con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. che impone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
8.- Quanto alla reclamata tredicesima mensilità relativa all'anno 2022, premesso che dalla busta paga di dicembre 2022 si evince che la retribuzione netta (comprensiva delle spettanze a titolo di tredicesima) maturata dal ricorrente ammontava ad € 1.337,00 e che dai bonifici in atti emerge che la società resistente ha omesso di corrispondergli lo stipendio di dicembre 2022, in quanto in relazione a tale mensilità risulta effettuato solo un bonifico di € 500,00 avente causale:
“acconto su tredicesima 2022”, va riconosciuto il diritto del a conseguire il saldo della Pt_1
retribuzione maturata nel mese di dicembre 2022 pari ad € 837,00, sicché la CP_1 va condannata al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi con
[...]
6 rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
9. - Sulla base delle considerazioni che precedono, ha diritto alla Parte_1
conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione con inquadramento di “Saldatore e livello del CCNL 7540 dipendenti dalle imprese artigiane” e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, la società resistente va condannata al pagamento in suo favore di un'indennità onnicomprensiva, a titolo risarcitorio, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
La società resistente va altresì condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 837,00 a titolo di saldo tredicesima mensilità 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
10.- Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota si pone a carico di e si liquida in favore del Controparte_1
ricorrente, come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19.7.2023 nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che tra e la si è instaurato un Parte_1 Controparte_1
rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 24.10.2021;
- condanna la alla riammissione in servizio del ricorrente con Controparte_1
mansioni, qualifica ed orario già contrattualmente previsti, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità onnicomprensiva, a titolo risarcitorio, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 837,00 a titolo di saldo tredicesima mensilità 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
7 - condanna lla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 3.085,66 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 10 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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