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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9739/2022 R.G., chiamato all'udienza del 17/2/2025, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. G. Durante Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. M. Gambacciani
Resistente
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/9/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2021 00226609 77/000, notificata in data 13/6/2022, avente per oggetto la richiesta di pagamento di € 4.170,13 a titolo di contributi previdenziale omessi relativi all'annualità 2015, con relative sanzioni ed interessi.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9 l.n.
335/95 e la decadenza, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999; chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, accertarsi l'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto o per intervenuta decadenza, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione a ruolo.
Si è costituita ritualmente in giudizio la parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, in ipotesi di annullamento della cartella di pagamento, ha chiesto esaminarsi nel merito la fondatezza della richiesta di pagamento di , con CP_1 condanna dell'opponente al pagamento degli importi dovuti a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali.
All'udienza dell'1/7/2024, parte resistente ha esibito la sentenza n. 1561/2024, pronunciata da questo Tribunale, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 9655/2022 R.G., instaurato tra le medesime parti dell'odierno giudizio e la causa veniva rinviata per la discussione al fine di verificare il passaggio in giudicato della citata sentenza.
Istruita la causa con la produzione documentale, all'udienza odierna, previa discussione, il contenzioso è stato definito con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1561/2024 pronunciata da questo
Tribunale in data 16/4/2024 in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio relativa alle medesime parti e divenuta irrevocabile.
Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione con riferimento all'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo sollevata dalla parte ricorrente, trattandosi di vizio formale della procedura di riscossione opposto tardivamente, essendo decorso il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 13/6/2022 ed il giudizio è stato introdotto in data 16/9/2022.
Il ricorrente non contesta nel merito la pretesa contributiva, ma si limita ad eccepire la prescrizione della stessa.
A tale riguardo, va osservato che, a mente degli artt. 37 e 38 dello Statuto Previgente di e degli artt. 10 e 11 del Regolamento Generale di Previdenza di e CP_1 CP_1
della delibera del C.d.a. di Inarcassa n. 10499/2004 (cfr. all. memoria), nel regime previdenziale gestito da la prescrizione quinquennale dei contributi CP_1
previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
il termine prescrizionale per l'anno 2015 ha cominciato a decorrere il 31/12/2016.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (cfr. all. n. 23), emerge che ha CP_1 validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale in relazione all'anno 2015 con le lettere di messa in mora, tutte regolarmente notificate al ricorrente, segnatamente quelle del 16/6/2016; 22/3/2017, 11/2/2020; 10/9/2021; 6/7/2021 e 16/6/2022.
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tutte le menzionate comunicazioni sono da ritenere validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale;
giova richiamare, a tale riguardo, il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte in virtù del quale: “ un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi atto scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore”
(cfr. Cass. 3371/2010; Cass. n. 17123/2015; Cass. n. 15714/2018; Cass. 15140/2021).
Sulla scorta del suindicato principio di diritto, non è revocabile in dubbio che , CP_1
mediante le lettere suindicate, abbia inteso richiedere al ricorrente il pagamento dei contributi omessi per l'anno 2015, con annessi accessori, come si evince dall'espressa indicazione del titolo causale preteso nonché del soggetto che sta intimando il pagamento.
Si rileva, peraltro, che le predette lettere risultano tutte regolarmente ricevute dall'opponente che non ne ha neppure contestato la ricezione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va disattesa.
In ordine alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 16/9/2022 da nei confronti di , disattesa Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive € 1.550,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Bari, 17/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9739/2022 R.G., chiamato all'udienza del 17/2/2025, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. G. Durante Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. M. Gambacciani
Resistente
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/9/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2021 00226609 77/000, notificata in data 13/6/2022, avente per oggetto la richiesta di pagamento di € 4.170,13 a titolo di contributi previdenziale omessi relativi all'annualità 2015, con relative sanzioni ed interessi.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9 l.n.
335/95 e la decadenza, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999; chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, accertarsi l'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto o per intervenuta decadenza, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione a ruolo.
Si è costituita ritualmente in giudizio la parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, in ipotesi di annullamento della cartella di pagamento, ha chiesto esaminarsi nel merito la fondatezza della richiesta di pagamento di , con CP_1 condanna dell'opponente al pagamento degli importi dovuti a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali.
All'udienza dell'1/7/2024, parte resistente ha esibito la sentenza n. 1561/2024, pronunciata da questo Tribunale, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 9655/2022 R.G., instaurato tra le medesime parti dell'odierno giudizio e la causa veniva rinviata per la discussione al fine di verificare il passaggio in giudicato della citata sentenza.
Istruita la causa con la produzione documentale, all'udienza odierna, previa discussione, il contenzioso è stato definito con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1561/2024 pronunciata da questo
Tribunale in data 16/4/2024 in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio relativa alle medesime parti e divenuta irrevocabile.
Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione con riferimento all'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo sollevata dalla parte ricorrente, trattandosi di vizio formale della procedura di riscossione opposto tardivamente, essendo decorso il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 13/6/2022 ed il giudizio è stato introdotto in data 16/9/2022.
Il ricorrente non contesta nel merito la pretesa contributiva, ma si limita ad eccepire la prescrizione della stessa.
A tale riguardo, va osservato che, a mente degli artt. 37 e 38 dello Statuto Previgente di e degli artt. 10 e 11 del Regolamento Generale di Previdenza di e CP_1 CP_1
della delibera del C.d.a. di Inarcassa n. 10499/2004 (cfr. all. memoria), nel regime previdenziale gestito da la prescrizione quinquennale dei contributi CP_1
previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
il termine prescrizionale per l'anno 2015 ha cominciato a decorrere il 31/12/2016.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (cfr. all. n. 23), emerge che ha CP_1 validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale in relazione all'anno 2015 con le lettere di messa in mora, tutte regolarmente notificate al ricorrente, segnatamente quelle del 16/6/2016; 22/3/2017, 11/2/2020; 10/9/2021; 6/7/2021 e 16/6/2022.
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tutte le menzionate comunicazioni sono da ritenere validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale;
giova richiamare, a tale riguardo, il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte in virtù del quale: “ un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi atto scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore”
(cfr. Cass. 3371/2010; Cass. n. 17123/2015; Cass. n. 15714/2018; Cass. 15140/2021).
Sulla scorta del suindicato principio di diritto, non è revocabile in dubbio che , CP_1
mediante le lettere suindicate, abbia inteso richiedere al ricorrente il pagamento dei contributi omessi per l'anno 2015, con annessi accessori, come si evince dall'espressa indicazione del titolo causale preteso nonché del soggetto che sta intimando il pagamento.
Si rileva, peraltro, che le predette lettere risultano tutte regolarmente ricevute dall'opponente che non ne ha neppure contestato la ricezione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va disattesa.
In ordine alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 16/9/2022 da nei confronti di , disattesa Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive € 1.550,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Bari, 17/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
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