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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 316/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 316/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Fiocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Alessandro Porrazzini e dall'avv. Michela Colasanti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.07.1992, in Terni (TR), precisando che dall'unione era nata a [...] la figlia in data 3 gennaio 1993, e che a far data Per_1 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 28/05/2025 il difensore del ricorrente Controparte_1 dava atto di aver depositato certificato di morte del sig. deceduto in Controparte_1
Terni il 26/03/2025.
Tanto premesso, occorre valutare gli effetti del decesso sull'odierno giudizio.
Sul punto, va richiamato il disposto di cui all'art. 149 c.c. a mente del quale gli effetti civili del matrimonio cessano, automaticamente, alla morte di uno dei coniugi.
In particolare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio per altra causa (i.e. la morte) preclude il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale, di talché deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Infine, il decesso del coniuge nella misura in cui esclude la pronuncia di divorzio impedisce, al contempo, l'adozione delle pronunce ad esso conseguenti, quali l'assegno divorzile e gli altri profili economici, ad eccezione dei rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale (Cass., n. 18130/2013, in motivazione).
Nel caso di specie, in cui non è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio – che notoriamente costituisce capo autonomo della sentenza suscettibile di passaggio in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni di carattere economico (Cass., n. 8874/2013) - deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli