TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 245 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato REATTI DOLORES
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 14/05/2025.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia in data 24/09/2014. Persona_1
2. Con ricorso depositato in data 21/01/2025, parte ricorrente ha chiesto di: affidare la figlia minorenne in via esclusiva alla madre, anche per le questioni Persona_1
di maggiore interesse (cd. affido super esclusivo), con collocazione prevalente presso la madre con la quale manterrà la residenza anche ai fini anagrafici;
disporre che possa incontrare il padre, qualora ne faccia richiesta, previo Persona_1
accordo con la madre e con le modalità ritenute opportune nell'interesse della minore;
prevedere e disporre che eroghi a Controparte_1 Parte_1
a far tempo dalla domanda, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di
[...]
contributo nel mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come previste nel protocollo adottato presso il Tribunale di Modena;
disporre che l'assegno unico per la figlia sia versato dall'Ente erogante Persona_1
integralmente a favore della madre affidataria.
3. Nel giudizio così radicato il resistente è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'udienza del 14/05/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Mia figlia non vede il padre dal 2017. Ci sono stati incontri protetti ma sono subito cessati. Io non contatti con il padre della bambina. Non ho contatti con lui e non sta dando niente per mia figlia. Io lavoro e sono impiegata in un'agenzia di assicurazioni con entrate mensili di 1300,00- 1400 euro. Vivo in una casa in proprietà di mia mamma. Prendo l'assegno unico di 57 euro mensili. Mi andrebbero bene 300 euro mensili. Non so se il padre della bambina lavora”. Il procuratore ha sottolineato l'importanza dell'affido super esclusivo, non essendoci rapporti con il sig. ed ha chiesto che l'assegno unico sia percepito CP_1
integralmente dalla ricorrente.
Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
pagina 2 di 6 , cui il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati CP_1
debitamente notificati.
Venendo al merito, si rileva che la ricorrente lamenta un completo disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, il che ne rende difficoltosa la gestione, soprattutto per ciò che concerne scelte che richiedono pronta soluzione;
difatti, all'udienza del 14/05/2025 la sig.ra ha dichiarato che la figlia non vede Parte_1
il padre dal 2017, che non vi è alcun contatto tra di loro e che ci sono stati incontri protetti, ma sono subito cessati;
inoltre il padre non contribuisce in alcun modo al mantenimento della figlia. Ad oggi, pertanto, la madre risulta essere l'unico punto di riferimento per la figlia, facendosi carico integralmente delle relative necessità morali e materiali, in quanto il padre è totalmente assente.
Ciò premesso, la disaffezione ed il persistente disinteresse del padre, dimostrati altresì dalla mancata costituzione in giudizio, rendono contrario all'interesse della minore l'affidamento condiviso ed impongono, di conseguenza, l'affidamento esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., presso la quale Persona_1
viene collocata, disponendo, pertanto, che le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con , dovrà farlo Persona_1
tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre - figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore.
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per la figlia minore fino al raggiungimento dell'autosufficienza Persona_1
economica, in assenza di informazioni concernenti la sua situazione economica e reddituale, si ritiene equo prevedere che Controparte_1
corrisponda alla sig.ra euro 300,00 mensili, in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese pagina 3 di 6 straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il
Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
In ragione della collocazione prevalente della minore presso la madre, si statuisce che l'assegno unico universale per i figli sia percepito integralmente dalla sig.ra
Parte_1
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. affida la figlia minore della coppia nata in Persona_1
Modena (MO) in data 24/09/2014 in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. colloca la figlia minore presso l'abitazione materna;
Persona_1
4. dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la figlia minore lo faccia tramite il Servizio Sociale territorialmente Persona_1
competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente, organizzando incontri protetti padre-figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore;
5. obbliga a versare a Controparte_1 Parte_1
euro 300,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di
[...]
pagina 4 di 6 contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10
pagina 5 di 6 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
7. condanna alla refusione in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6