Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 57/ 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto: In nome del popolo italiano appello avverso L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A la sentenza
- S E Z I O N E L A V O R O - n.66/2024 del composta dai magistrati: Tribunale di
Perugia -giudice Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente del lavoro- risarcimento Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. danni Dr. Consigliere Parte_1
Scaduto in data 8 aprile 2025 il termine di deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.p.C., pubblicando il dispositivo della decisione in data 9 aprile 2025 all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 152 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_2 C.F._1
(Pg), il 05.05.1955, ivi residente in [...]. Morano – Osteria n. 138, rappresentata e difesa giusta delega in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Fattorini (cod. fisc. ; PEC C.F._2
e dall'Avv. Daniele Carmenati Email_1
(cod. fisc. ; PEC C.F._3 Email_2 [...]
, entrambi del Foro di Ancona, elettivamente Email_3 domiciliata in 60044 Fabriano (An), Via Mazzini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Carmenati
- appellante - c o n t r o
(CF ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (CF ), presso la cui sede è ex P.IVA_2 lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 (PEC: Email_4
– FAX 075/5736656) Email_5
Appellato -
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Con ricorso depositato dinanzi al giudice del lavoro di Perugia in data 1 ottobre 2020 allora in servizio, sin dal 1991, presso il Tribunale di Parte_2
Perugia con la qualifica di assistente giudiziario, chiese la condanna del al risarcimento del danno biologico- individuato, Controparte_1 tramite relazioni medico legali allegate, nello sviluppo di una condizione di
“stress lavoro correlata”- che assumeva essere causalmente connesso alle vicende lavorative di costrittività organizzativa cui era stata esposta, con attribuzione di compiti, oltre che gravosi, anche al di sopra delle proprie competenze e della propria qualifica e senza rispetto delle condizioni di salute che, pure acclarate all'esito della visita medica ex l. 626/94, non erano state tenute in conto da parte datoriale. A tale fine ripercorse i passaggi significativi della sua carriera a cominciare dall'aprile 2015, individuando nelle nuove disposizioni organizzative emanate all'epoca dalla nuova dirigente amministrativa, dr.ssa , Parte_3
l'inizio di una sequela di modifiche di mansioni e di assegnazioni, concluse con l'ordine di servizio n. 14/2017 che aveva assegnato definitivamente la lavoratrice all'ufficio GIP, e che a suo dire avevano causato l'insorgere dello stress denunciato, manifestatosi anche con ripetute assenze dal servizio per malattia. Nel contraddittorio con il costituito che resistette alle Controparte_1 pretese avversarie contestando la sussistenza di una condizione di costrittività organizzativa ingenerata da colpevoli mancanze datoriali, il Tribunale definì il giudizio sulla scorta della copiosa documentazione allegata dalle parti respingendo il ricorso senza ricorrere alla pur richiesta CTU medico legale a tal riguardo assumendo inammissibile pretendere di “desumerne non solo la concreta esistenza del pregiudizio all'integrità psicofisica lamentato ma anche il collegamento eziologico con le vicende lavorative narrate”. Avverso la sentenza di rigetto ha interposto appello la soccombente lavoratrice che con unico, articolato motivo denuncia l'erroneità in fatto e diritto della decisione del Tribunale insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria azionata già dinanzi al primo giudice ed, in particolare, in termini istruttori per l'ammissione della CTU medico legale già richiesta in primo grado. Fissata l'udienza di discussione orale dinanzi al collegio il appellato si CP_1
è costituito con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza delle doglianze avversarie di cui ha chiesto la reiezione con la conferma della sentenza impugnata. In udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni ed all'esito della camera di consiglio questo collegio ha ritenuto opportuno un approfondimento dello studio: ha così , ravvisate le condizioni di cui all'art. 127
Pag. 2 di 11 ter C.p.C. disposto che la discussione orale, peraltro già svolta, fosse sostituita con il deposito di note scritte con assegnazione del relativo termine di deposito per il giorno 8 aprile 2025. Scaduto il termine questa Corte ha in data 9 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, pubblicato in PCT il dispositivo che ora è riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1-Le vicende di tramutamento. In data 20 marzo 2015 l'assistente giudiziario inoltrò alla Parte_2 dirigenza amministrativa del Tribunale di Perugia richiesta di essere spostata dalla segreteria amministrativa del Tribunale alla Sezione Penale - Ufficio GIP. Con ordine di servizio n.11/2015 del 28/04/2015 la nuova dirigente amministrativa del Tribunale di Perugia - “rilevata l'esigenza di procedere ad una ricollocazione del personale amministrativo in considerazione dell'introduzione di nuovi software di cui sono dotati alcuni servizi del tribunale, determinando un radicale mutamento delle procedure e dell'organizzazione del lavoro;
tenuto conto delle indicazioni fornite dagli interessati” - dispose, tra i vari tramutamenti, anche l' assegnazione dell'assistente giudiziario Parte_2
sino ad allora in servizio presso la segreteria della presidenza del
[...]
Tribunale, all'ufficio GIP/GUP con il compito di svolgere “i compiti già di competenza del sig. nel rispetto del profilo di appartenenza nonché Tes_1 quelli che verranno definiti dai responsabili del servizio e dell'area penale”. Con il successivo ordine di servizio 26 giugno 2015 n. 17/15 si dispose più precisamente che avrebbe dovuto, nell'ambito dell'ufficio GIP, prestare Pt_2
“attività di sportello”, “rilascio copie”, “archiviazione” nonché compiti di assistenza del giudice, con conseguenti adempimenti preparatori e successivi
“quando le esigenze di servizio lo richiedono”. In data 6.10.2016 con nuovo ordine di servizio prot. n. 24/2016 del 6/10/2016 NI venne assegnata al neo costituito ufficio per la ricezione, la gestione e lo smistamento delle istanze di liquidazione via-web, di cui venne nominata responsabile il cancelliere contabile con funzioni di Persona_1 coadiutore “nei limiti del profilo di appartenenza”. Con successivo ordine di servizio n. 4/2017 del 14/02/2017 a venne Pt_2 estesa “l'attività di ricezione, smistamento, notifica e invio telematico delle liquidazioni cartacee (ex sezioni distaccate e giudice di pace) e dei fascicoli attestanti le spese di viaggio dei testi citati dal P.M.”, sempre in collaborazione con il Cancelliere Contabile Persona_1
Con successivo ordine di servizio del 3/04/2017 il Presidente della Corte di Appello di Perugia dispose l'applicazione dell'assistente per tre mesi Pt_2 all'Ufficio del Giudice di Pace di Perugia, per un pomeriggio a settimana, con attività da svolgersi presso il Tribunale di Perugia e con l'utilizzo del sistema SNT.
Pag. 3 di 11 Da ultimo, in data 10.5.2017 con l' ordine di servizio n.14/2017 si dispose nuovamente l'assegnazione dell'assistente “alla cancelleria GIP/GUP, con Pt_2 compiti da assegnarsi a cura del coordinatore della cancelleria Gip/Gup nel rispetto delle mansioni del profilo di appartenenza e delle prescrizioni del medico competente”.
2- Il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale. Dopo avere ripercorso la narrazione delle vicende lavorative rappresentate dalla ricorrente, il Tribunale ha ricordato le fattispecie risarcitorie elaborate dalla giurisprudenza nell'ambito della tutela datoriale della salute di cui all'art. 2087 C.C., ricostruendo dunque in termini definitori le condizioni di mobbing, di straining ed infine di costrittività organizzativa. Il primo giudice ha ritenuto poi che dalla narrazione non fosse dato evincere alcuno degli elementi integrativi delle dette fattispecie risarcitorie, rilevando in particolare “…lacune assertive e probatorie, in assenza di prova testimoniale in ordine a peculiari condotte persecutorie ovvero stressogene imputabili a contesti specifici e singole volontà datoriali, essendosi la ricorrente limitata a porre a fondamento delle pretese risarcitorie azionate il contenuto degli ordini di sevizio oggetto di censura”. Ha ritenuto che gli ordini di servizio allegati dalla ricorrente dimostrassero come le mansioni di volta in volta assegnatele fossero rispettose del suo inquadramento professionale e non implicassero assolvimento di mansioni superiori.
3. I motivi dell'impugnazione. Denuncia l'appellante la violazione dei principi regolatori dell'onere probatorio di cui agli articoli 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2087 c.c., rivendicando la corretta allegazione di parte ricorrente degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria da c.d. “straining” ed imputando alla controparte per converso l'omessa allegazione e prova della inesistenza o della inefficacia dei fatti costitutivi del diritto allegati dalla ricorrente. Lo stesso vizio addebita l'appellante alla sentenza per avere escluso il ricorso alla pur richiesta CTU medico-legale, nonostante la specifica allegazione e documentazione di parte ricorrente, prova costituenda imprescindibile ai fini dell'accertamento della verità processuale.
4.I motivi proposti, che attengono tutti al medesimo vizio, vanno unitariamente trattati.
4.a)L'appellante si duole, come evidenziato dal tenore dei motivi, che non sia stata riconosciuta dal Tribunale la sussistenza di una condizione di straining lavorativo. Tanto, implicitamente ma inevitabilmente, già induce a ritenere che la stessa appellante escluda ( ora) la sussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi denunciati in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing”.
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4.b) Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" ( appunto, il cosiddetto "straining") ( cfr. Cass. sez lav. n. 3291/2016), potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute ( cfr. Cass. n. 33428/2022). Dunque il giudice del merito è tenuto a valutare se, dagli elementi allegati - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa desumersi l'esistenza di questo danno.
5.Per verificare la fondatezza o meno delle ragioni dell'impugnazione è allora necessario ripercorrere la narrazione dei fatti fornita dalla lavoratrice già dinanzi al Tribunale, alla luce dei mezzi di prova colà offerti.
5.a) Si duole l'appellante che il primo giudice abbia ritenuto non allegata compiutamente e, soprattutto, non dimostrata la condizione denunciata dalla lavoratrice, evidenziando per contro di avere dedotto specificamente le circostanze rilevanti ai fini della decisione e, cioè, di essere affetta da ipoacusia e da stress lavoro-correlato, patologie limitative rispetto all'attività di relazione con il pubblico ed assistenza in udienza che invece era stata costretta a svolgere insieme a mansioni superiori e non compatibili con il proprio profilo di “assistente giudiziario”, come l'autenticazione di atti, l' assistenza e verbalizzazione in udienza, riservate alla categoria professionale più avanzata di cancelliere.
5.b) Quanto affermato nella doglianza è solo parzialmente corretto, ma non utile a ritenere viziato il percorso logico giuridico seguito dal Tribunale. E' opportuno ricordare che la malattia che porta a sostegno della Pt_2 richiesta risarcitoria è esclusivamente di natura psicologica, diagnosticata in uno stato di stress lavoro-correlato nel 2019 - come ben si evince dalla documentazione sanitaria di parte allegata al ricorso- a notevole distanza di tempo dagli episodi denunciati. Non è stata offerta prova dalla lavoratrice che gli episodi di assenza per malattia occorsile dal maggio 2015, cioè in successione con gli ordini di servizio denunciati, ( i precedenti sono certamente irrilevanti) fossero stati mai portati a conoscenza del datore di lavoro, quanto alla diagnosi. Non può dunque sussumersi che la dirigenza amministrativa del Tribunale di Perugia fosse consapevole di condizioni patologiche di stress della dipendente che, anche a prescindere dalla loro origine, avrebbero Pt_2
Pag. 5 di 11 consigliato l'adozione di particolari accortezze sulle condizioni di utilizzabilità della lavoratrice. Ed anche la ipoacusia sofferta da venne certificata dal medico competente Pt_2 solo nell'ottobre 2015, mentre di alcun rilievo possono considerarsi le certificazioni rilasciate dallo specialista di fiducia della lavoratrice in data anteriore e che, pure allegate dall'appellante, non attestavano alcuna incompatibilità con il lavoro.
5.c)Tanto chiarito, resta comunque da verificare se oggettivamente l'utilizzazione della lavoratrice sia stata coerente, per mansioni, durata e modalità, con la professionalità propria della qualifica rivestita dalla medesima ed al contempo con la limitazione dell'idoneità al servizio certificata dal medico competente nell'ottobre 2015. Ed, infatti, nella relazione anamnestica che accompagna il succinto referto dei sanitari dell'unità di medicina del lavoro del Policlinico Tor Vergata di maggio 2019( doc.
1.29 della ricorrente) la paziente aveva riportato che in concomitanza con i mutamenti dell'organizzazione ( in particolare con la presa di servizio della nuova dirigente amministrativa) si sarebbe instaurato un clima lavorativo ostile caratterizzato da alternanza tra attribuzione di compiti percepiti come esorbitanti ed eccessivi e fasi protratte di inattività forzata, atteggiamenti riferiti come persecutori e screditanti, con continui contrasti e divergenze riguardo l'assegnazione di compiti.
6. Con ordine di servizio n. 11 del 28 aprile 2015 che aveva formulato Pt_2 domanda di essere assegnata proprio all'ufficio GIP, venne assegnata all'ufficio GIP/GUP ( doc. n. 7 della ricorrente) per ivi svolgere i compiti già di competenza del cancelliere sig. “ nel rispetto del profilo di Tes_1 appartenenza, nonché quelli che verranno definiti dai responsabili del servizio e dell'area penale”. A distanza di pochi giorni dal disposto tramutamento ( con effetto dal 4 maggio 2015) con nota del 9 maggio 2015 ebbe a manifestare ( doc. n. 8) Pt_2 il proprio disagio per tale assegnazione, denunciando come l'assistenza al magistrato in udienza ed i compiti a ciò correlati, non rientrassero nelle competenze dell'assistente giudiziario e, comunque, fossero attività per le quali la lavoratrice non aveva alcuna preparazione e che avrebbe dovuto svolgere in condizioni ambientali avverse, in considerazione della patologia uditiva di cui era portatrice. La dirigente amministrativa rispose ( all. 10) che tali compiti rientravano nella declaratoria della seconda area professionale e che era stato previsto un apposito affiancamento di ad altro assistente giudiziario, mentre la Pt_2 malattia uditiva avrebbe dovuto essere valutata nella competente sede, ciò che avvenne, come anticipato sopra, nel mese di ottobre 2015.
6.a)Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante l'assistente giudiziario, secondo le declaratorie vigenti all'epoca dei fatti ( CCNL 2010) non
Pag. 6 di 11 era affatto escluso dall'attività di assistenza al magistrato in udienza: “ in relazione all'esperienza maturata in un anno di servizio, gli stessi possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione sottoscrizione dei relativi verbali”. Diversamente l'attività di rilascio copie, nell'interpretazione fornita, su appositi quesiti, dal ( cfr. nota del dipartimento dell'organizzazione CP_1 giudiziaria 11 febbraio 2014- doc. n. 12 della ricorrente), doveva intendersi appartenere in via ordinaria a profili superiori all'assistente giudiziario, restando riservata a tale figura la collaborazione con i profili superiori e, quindi, attività specifica preferibilmente da limitarsi nelle occasioni di assistenza al magistrato in udienza e nei casi di indisponibilità di figure con profilo superiore.
6.b)Ciò detto, deve però escludersi che la astratta possibilità di adibizione al rilascio di copie di conformità anche al di fuori dei compiti di assistenza all'udienza, possa costituire – tenuto anche conto della necessità di risposte ministeriali ad appositi quesiti- un illegittimo comportamento datoriale oggettivamente foriero di verosimili fattori di stress.
6.c)In concreto, poi, non ha allegato in che termini tale compito specifico Pt_2 le sarebbe stato imposto, tanto da ingenerarle una giustificata agitazione psicologica, a causa della connessa responsabilità, esorbitante dalle sue attribuzioni di assistente giudiziario.
7.Con il successivo ordine di servizio n. 17 del 26 giugno 2015 fu specificato il compito di ciascuno dei lavoratori addetti all'ufficio GIP/GUP: con esso si dispose, in particolare, che l'assistente giudiziario insieme ad altre due Pt_2 colleghe di pari qualifica, e si sarebbe dovuta occupare Per_2 Per_3 dell'attività di assistenza al magistrato in udienza solo in via residuale, “ qualora esigenze di servizio lo richiedano”, mentre la relativa competenza nello stesso ordine di servizio fu assegnata ai cancellieri e ed ad CP_2 CP_3 altri tre assistenti giudiziari, Per_4 Per_5 Per_6
L'impegno di assistenza al magistrato in udienza fu dunque previsto come residuale: la ricorrente non ha inteso specificare, tanto meno offrire di provare, se effettivamente e quante volte ella sia stata addetta a tale servizio ed in quali condizioni. Compito principale di e delle due colleghe di pari profilo e Pt_2 Per_2 Per_3 in quell'ordine di servizio era infatti individuato nell'iscrizione ed aggiornamento dei dati negli applicativi SICP e SIRIS, cui seguivano gli adempimenti relativi alle richieste di archiviazione di procedimenti contro noti, ignoti e “atti relativi”. A tanto si aggiungeva la preparazione e la notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare, camerale e di convalida tramite sistemi informatici, con tutti gli adempimenti successivi. Del pari, l'attività di sportello era affidata non solo a ed alle altre due Pt_2 colleghe e bensì anche all'assistente giudiziario e alle Per_2 Per_3 Per_7
Pag. 7 di 11 assistenti giudiziarie Per_4 Per_5 Per_6
Dinanzi a questa organizzazione non ha inteso specificare la ricorrente quanto tempo ella fosse stata occupata in servizi di sportello e per quale durata, soprattutto in epoca successiva alla certificazione di idoneità con prescrizioni di cui si è accennato.
8. Nella certificazione di idoneità con prescrizioni redatta dal medico competente nell'ottobre 2015 si legge: “idonea con limitazione”, con esclusione di “attività che richiedono impegno prolungato, attività uditiva e quindi anche di mansione di assistenza in udienza” . E' circostanza pacifica che a seguito della inidoneità parziale alcun ordine di servizio risulta emesso a modifica di quello n. 17/2015 che assegnava anche a mansioni- si è detto residuali sia rispetto agli altri compiti, sia rispetto ai Pt_2 medesimi compiti assegnati con priorità a colleghi con profilo di cancelliere e di assistente giudiziario- per escludere la lavoratrice dal servizio di assistenza in udienza. Per contro non ha specificamente allegato- già lo si è rilevato – di essere Pt_2 stata, nonostante tale parziale inidoneità, comunque addetta a tale servizio, tanto meno ha inteso allegare, in tal caso, con quale frequenza ed in quali condizioni ambientali. La circostanza, peraltro, non è affatto stata riconosciuta da controparte. Lo stesso è a dirsi per l'attività di sportello. E' poi certo che laddove fossero state disposte tali applicazioni della ricorrente, ella ben avrebbe potuto opporre alla dirigente dell'ufficio la certificazione medica di parziale inidoneità per restare esonerata dal servizio. Deve allora escludersi che la mancata formalizzazione in specifici ordini di servizio dell'esclusione di da attività incompatibili con la parziale idoneità Pt_2 abbia potuto ingenerare nella persona della lavoratrice un giustificato stato di insicurezza e di stress.
9. Si duole, ancora, l'appellante, che il primo giudice avrebbe fatto propria la ricostruzione offerta in termini apodittici da controparte circa le pressanti esigenze riorganizzative poste a fondamento degli ordini di servizio con i quali la lavoratrice era stata spostata a svolgere le contestate mansioni diverse. Si tratta di un argomento difensivo per nulla decisivo, fermo il principio per cui l'organizzazione del lavoro rientra nella esclusiva competenza del datore di lavoro. Del resto la lettura degli ordini di servizio allegati dalla lavoratrice offre chiara conferma di una generale riorganizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale, ufficio che ebbe, nel tempo, a sopperire a sempre nuove e diverse attività da espletarsi con modalità in continuo aggiornamento.
10. Con successivo ordine di servizio emanato dallo stesso Presidente del Tribunale n. 24/2016 del 6 ottobre 2016, venne assegnata al neo Pt_2 costituito ufficio “per la ricezione delle istanze di liquidazione via web” ,
Pag. 8 di 11 composto dal cancelliere contabile cui l'assistente Persona_1 giudiziario avrebbe dovuto prestare servizio di ausilio. All'ufficio Pt_2 vennero assegnati i compiti di ricezione, smistamento ed invio all'ufficio del Tribunale competente per il pagamento, delle istanze di liquidazione obbligatoriamente depositate via web per il settore penale. Si tratta all'evidenza di mansioni che, sebbene diverse da quelle svolte in precedenza, neppure la ricorrente si duole della esorbitanza dal proprio profilo professionale, limitandosi a denunciare al riguardo la sua impreparazione ed al contempo, contraddittoriamente, una sostanziale sottoutilizzazione, essendosi il lavoro di fatto risolto in adempimenti di minima consistenza anche oraria, costringendola ad una concreta inoperosità. Anche tale provvedimento riorganizzativo va letto nell'ambito delle continue esigenze del Tribunale di aggiornamento delle modalità di lavorazione tramite i servizi telematici. L'attività era affidata all'ufficio nella persona della sua responsabile, cancelliera cui, nel perfetto rispetto del mansionario, quale Per_1 Pt_2 assistente giudiziario avrebbe dovuto prestare ausilio senza alcuna responsabilità diretta. Nessuna pretesa può vantare legittimamente il dipendente all'immodificabilità dei propri compiti, la opposta “ impreparazione” negando l' ampliamento della professionalità che non solo il datore di lavoro deve garantire, ma cui lo stesso lavoratore deve aspirare nel rispetto delle declaratorie contrattuali . Anche per tali compiti non ha mai allegato la ricorrente che fosse prevista un'attività di sportello ( invero da escludersi, in ragione delle modalità di trasmissione delle istanze via web) che la esponesse a rischio in ragione della sua minorata capacità uditiva. Del resto ogni rischio sia pur astrattamente configurabile deve intendersi senz'altro escluso in conseguenza della limitazione numerica dei singoli incarichi svolti per come elencati dalla lavoratrice ( doc. n. 25 della ricorrente, peraltro contenente un “ minutaggio” dell'attività del tutto apodittico). A tale riguardo, poi, deve ritenersi irrilevante che l'attività si fosse in concreto limitata a poche pratiche, sia in considerazione della evidente sperimentazione necessaria in conseguenza della novità dei compiti, sia in ragione della successiva assegnazione, con ordine di servizio n. 4 del 14 febbraio 2017, sempre ad opera del presidente del Tribunale, del compito di ricezione, smistamento, invio e notifica delle liquidazioni cartacee già di competenza delle ex sezioni distaccate del Tribunale e del giudice di pace (
Pag. 9 di 11 ivi dichiaratamente affermato come soggetto alla presidenza del Tribunale), nonché dei fascicoli attestanti le spese di viaggio sostenute dai testimoni citati dal P.M., compito sempre da svolgere in collaborazione con il cancelliere contabile Persona_1
Anche tale prospettata aggiuntiva assegnazione ingenerò uno stato di ansia nella lavoratrice che la costrinse ad un periodo di malattia protratto dal febbraio ai primi giorni di maggio 2017. La pur comprensibile reazione soggettiva non può però imputarsi ad un colpevole comportamento datoriale, la scelta organizzativa non apparendo né ingiustificata, né illogica, tanto da trovare conforto nel successivo provvedimento n. 2862/2017 del Presidente della Corte di appello dell'aprile 2017 ( doc. n. 28 della ricorrente): con questo, confermandosi la situazione di particolare arretrato formatosi presso l'ufficio del giudice di pace di Perugia relativamente alle notifiche dei decreti di liquidazione, si dispose l'applicazione temporanea, per tre mesi, di per un pomeriggio la Pt_2 settimana in cui la stessa lavorava in “ rientro”, a tali compiti, da svolgersi presso gli uffici del Tribunale tramite gli applicativi informatici di cui invece gli uffici del giudice di pace non disponevano. L'applicazione temporanea non ebbe mai effettivo seguito, con la sua conseguente irrilevanza ai fini valutativi che interessano: infatti, in coincidenza con il rientro in servizio di al termine della malattia, Pt_2 finalmente fu emanato l' ordine di servizio n. 14 del 10 maggio 2017 che in riorganizzazione degli uffici di cancelleria dell'intero settore penale del Tribunale, assegnò nuovamente all'ufficio GIP/GUP ( dal quale Pt_2 Pt_2 aveva, significativamente, chiesto, nel settembre 2016 di non essere spostata) con compiti “da assegnarsi nel rispetto del profilo di appartenenza e delle prescrizioni del medico competente”. Nulla ha allegato delle mansioni svolte successivamente. Pt_2
11. Conclusioni. Lo snodarsi della vicenda lavorativa, per come allegata e documentata, non offre un sufficiente supporto alla pretesa risarcitoria agìta. I singoli provvedimenti della dirigenza amministrativa risultano infatti sempre mossi nell'ambito di complesse riorganizzazioni di servizi con assegnazione di compiti in sostanza coerenti con la professionalità del profilo di assistente giudiziario rivestito da ( con l'eccezione, sopra Pt_2 rilevata, dei compiti di rilascio copie), mentre non vi è prova che la prevista alternanza con altri nella copertura di servizi di sportello e di (residuale) assistenza alle attività di udienza si sia mai potuta concretizzare ed in quali termini, pur nell'assenza di formalizzate disposizioni di esclusione.
Pag. 10 di 11 Non è, in definitiva, ravvisabile alcuna colpevole negligenza organizzativa datoriale, di fatto irrispettosa dello stato di benessere psicofisico della lavoratrice. Resta allora irrilevante il ricorso alla CTU medico legale insistita dall'appellante. Non si dubita della condizione di stress in cui si è trovata, quale reazione soggettiva, la lavoratrice tanto scrupolosa nel suo Pt_2 lavoro da restare intimorita dalla stessa prospettiva di cambiamento- in conseguenza delle dette modifiche organizzative, piuttosto questo collegio ritenendo da escludersi che detta condizione patologica sia imputabile a scelte datoriali colpevolmente inadeguate alla professionalità della lavoratrice ed alle sue condizioni di limitata idoneità. Ed è questo un giudizio che per certo non compete ad una valutazione medico legale. L'impugnazione va dunque respinta, la rinnovata verifica da parte di questo collegio delle allegazioni e del materiale probatorio offerto non potendo condurre ad un esito diverso da quello del primo grado di giudizio. 12. La regolazione delle spese del grado segue la soccombenza. La liquidazione è stata fatta in dispositivo sulla corta dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della pretesa risarcitoria e dell'effettiva attività defensionale richiesta e svolta dall'appellato. Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio cartolare tra le parti, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 66/2024 del giudice del Parte_2 lavoro di Perugia che, per l'effetto, conferma. Dichiara tenuta e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, liquidate in €. 3.000,00 per compenso professionale. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione. Così deciso il 9 aprile 2025
La consigliera est. Il Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Dr. Vincenzo Pio Baldi
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