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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 7289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7289 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Caramella, all'udienza del
4.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 7282/21 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Porcaro e Pasquale Capobianco;
Parte_1
ricorrente
E
, in proprio e n.q. di l.r. della CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Cicerano;
[...]
resistenti
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cicerano;
Controparte_3
resistente
NONCHE'
, in proprio e quale ex Presidente della A.S.D. PLAY OFF, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cicerano;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.5.2021, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato ininterrottamente dal 6.8.1990 al 18.5.2020 alle dipendenze di , il quale l'aveva CP_1 assunta e le impartiva le direttive del lavoro che essa prestava presso la struttura ricreativa denominata ubicata in Pozzuoli alla Via Miliscola n. 506/508 che era sempre stata gestita CP_2 dal che ne aveva l'effettiva disponibilità. CP_1 La ricorrente deduceva che, benchè fosse “il reale titolare di fatto dominus CP_1 dell'attività ricreativa”, tuttavia formalmente l'attività era riconducibile ad altri soggetti e, in particolare, all' A.s.d. Centro Sportivo Play off che risultava averla assunta nei singoli periodi indicati in ricorso ed il cui Presidente era che di fatto era la segretaria del Controparte_5
; quest'ultimo, inoltre, avrebbe costituito “quella che ben può ritenersi una vera e propria CP_1 società di fatto con il figlio sig. ”. Controparte_3
Aggiungeva che essa aveva continuato a svolgere la medesima attività lavorativa di addetta alle pulizie e, nei mesi estivi, anche di addetta al bar della piscina, presso la medesima struttura anche quando il aveva assunto la qualità di l.r. della s.r.l. Pay Off Società Sportiva CP_1
Dilettantistica, continuando ad esercitare i poteri e le prerogative datoriali.
La precisava che l'orario di lavoro si articolava, da Gennaio a Maggio e da Ottobre a Pt_1
Dicembre, dalle 15.00 alle 00,00 dal lunedì alla domenica mentre, nei mesi estivi, lavorava dalle
8.00 alle 00,00 per sette giorni alla settimana e rivendicava l'inquadramento nell'ultimo livello del
CCNL Pubblici Esercizi, cioè nel 7° livello.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata fin dal 1990 e per ottenere il pagamento degli emolumenti dovuti e non versati a titolo di differenze retributive e TFR cui dovevano essere condannati in solido i resistenti “anche ex art.
2112 c.c., stante quanto meno la successione di azienda intervenuta, ovvero ciascuno per quanto di ragione sulla base di quello che sarà accertato in giudizio” (cfr. pg. 5 del ricorso); la lavoratrice precisava ulteriormente che “nel rapporto di lavoro subordinato il dato sostanziale prevale sempre su quello meramente formale, non può non rilevarsi come il rapporto di lavoro direttamente instaurato dal convenuto sig. , che già per questo solo fatto è tenuto a risponderne CP_1 personalmente (unitamente al socio di fatto sig. , tenuto a rispondere di Controparte_3 ogni obbligazione derivante dall'unitario rapporto di lavoro della ricorrente quanto meno ex art.
2112 c.c.) sia stato, fin dall'agosto 1990, … null'altro che un ordinario rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, dovendo, da tale data, pertanto, essere regolarizzato”
(cfr.pgg. 3 e 4 del ricorso).
Si costituivano in giudizio i resistenti eccependo la nullità del ricorso introduttivo in quanto formulato genericamente e la prescrizione dei diritti maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica del ricorso.
I convenuti rilevavano, inoltre, che il preteso accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato avrebbe imposto la tempestiva impugnativa dei contratti a tempo determinato conclusi con l'Associazione Sportiva e della cessione di azienda;
pertanto, essendo mancata tale attività, eccepivano la relativa decadenza della ricorrente.
L'Associazione Sportiva evidenziava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva risultando dalla visura camerale la propria cancellazione dal registro delle imprese dal 5.2.2018. Fallito il tentativo di conciliazione svolto, veniva ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata;
autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna del 4.11.2024, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dai resistenti per violazione dell'art.414 c.p.c.
Il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisisti stabiliti dai n.1,2 e
3 dell'art.414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art.156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.).
Pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn. 3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.165 e
156 c.p.c.
E' noto, poi, il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro, all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
In particolare, la nullità deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione, non avendo la ricorrente compiutamente assolto all'onere gravante sulla medesima di fornire la prova dei fatti costituivi della pretesa azionata.
Essa ha, in primo luogo, dedotto l'esistenza di un unico rapporto di lavoro dal 6.8.1990 al 18.5.2020 alle dipendenze di svoltosi presso la struttura sportivo-ricreativa sita in Pozzuoli alla CP_1
Via Miliscola n.506/508.
E' pacifico tra le parti – oltre che documentalmente provato – che tale struttura è stata gestita, almeno dalla data di inizio attività del 13.5.2011, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro
Sportivo Play Off, con sede alla Via Miniscola 506, di cui era rappresentante e Presidente del
Comitato Direttivo e responsabile tecnico (cr. Controparte_5 Controparte_3
Visura camerale agli atti). Dalle visure camerali depositate emerge che la predetta Associazione è cessata il 5.2.2018 e che in data 3.8.2017 si è costituita la società sportiva dilettantistica, il cui l.r. è Controparte_6 CP_1
, con sede operativa alla Via Miniscola 506/508 ed inizio attività il 4.1.2018.
[...]
Al fine dimostrare l'unitarietà del rapporto di lavoro e di fondare la responsabilità solidale dei resistenti, la ricorrente ha richiamato indifferentemente l'ipotesi della successione di azienda ex art. 2112 c.c. e quella della società occulta tra ed il proprio figlio almeno dal 2005. CP_1
Manca, tuttavia, qualunque allegazione sulla pretesa società di fatto: la ricorrente, infatti, avrebbe dovuto allegare e provare la ricorrenza di una pluralità di fatti e di elementi concreti indicativi dell'accordo raggiunto tra e in ordine, ad esempio, alla CP_1 Controparte_3 ripartizione degli utili ed alla divisione delle spese, o quantomeno in ordine all'opera richiesta al secondo nello svolgimento dell'attività di impresa e qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.
La mancanza di qualunque allegazione sulla qualità di socio occulto (la cui prova necessita, peraltro, di indizi gravi, precisi e concordanti) non può che condurre al rigetto della domanda proposta nei confronti di;
né è stato provato in quale qualità Controparte_3 quest'ultimo avrebbe talvolta retribuito la ricorrente o impartito direttive di lavoro, se quale socio occulto della società di fatto o quale mero nuncius del padre, l.r. della società.
La ricorrente ha, inoltre, richiamato l'art. 2112 c.c. in virtù del quale tutti i rapporti di lavoro afferenti l'azienda ceduta si trasferiscono automaticamente per effetto legale inderogabile in capo la nuova subentrante, di tal che – costituendo il rapporto di lavoro alle dipendenze della società la prosecuzione di quello prestato alle dipendenze dell'associazione - degli obblighi retributivi risponderebbe , quale l.r. della società – e, quindi, in via diretta dalla CP_1 costituzione della società – e quale cessionario dell'azienda per il periodo precedente.
La prospettazione attorea della configurabilità, nel caso in esame, di una vicenda riconducibile all'art. 2112 c.c., discende dalla deduzione secondo cui l'unico effettivo titolare dell'attività di impresa sarebbe stato , il quale avrebbe operato ininterrottamente, dapprima non CP_1 comparendo – ma celandosi dietro la e, quindi, dietro l'Associazione - e poi, invece, CP_5 agendo direttamente quale l.r. della Controparte_6
Tuttavia, sul punto, non può che darsi atto della genericità ed inconsistenza della deduzione in fatto posta a sostegno della vicenda successoria e della unicità del rapporto di lavoro, non essendo state compiutamente allegate le circostanze costitutive del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112
c.c.
Come noto, ai fini della sussistenza di un trasferimento d'azienda, la cui prova incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., è necessario che permanga immutata l'organizzazione del complesso dei beni e che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione “trasferiti” venga mantenuto consentendo al cessionario di utilizzare gli stessi al fine di proseguire in un'attività economica identicamente organizzata e strutturata, ma su tali circostanze manca, come si è detto, qualunque deduzione.
Per contro, la società ha dedotto di aver preso in “locazione in data 8.1.2018 (cfr. copia CP_2 agli atti) gli impianti sportivi consistenti in una piscina, due palestre e due camere per estetica ubicati all'interno di un complesso immobiliare della s.r.l. Atlante e per strategia di marketing conservava il logo facendolo precedere dalla dicitura società dilettantistica e di tempo CP_2 libero a r.l.. Basti pensare che nel complesso contrassegnato con logo “ sono presenti CP_2 numerose attività commerciali, un Supermercato MD, un ristorante-pizzeria, un'agenzia immobiliare, una lavanderia, un residence con cui la ricorrente non ha mai avuto contatti e/o rapporti”.
Ebbene, nonostante il rinvio compiuto da parte resistente alla “copia agli atti” del contratto di locazione, tale documento non è stato depositato, né si rinviene la relativa indicazione nel foliario del fascicolo della società; quest'ultima, comunque, allega una ricostruzione dei fatti incompatibile con la vicenda successoria evocata dalla ricorrente, la quale appare ictu oculi esclusa dal rilievo, da un lato, che l'Associazione non aveva scopo di lucro e, dall'altro, che l'attività esercitata dalla società, oltre a quella “di club sportivi” che era propria anche dell'Associazione, comprende anche quella – diversa- di “servizi degli istituti di bellezza” (cfr. visura della società).
Quanto alla responsabilità della Associazione (e, quindi, della chiamata in Controparte_5 giudizio nella qualità di Presidente l.r. della Associazione medesima) nel periodo antecedente alla costituzione della s.r.l., va osservato che la ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto ininterrottamente con orario full time per sette giorni alla settimana.
Risulta documentalmente che le parti hanno concluso più contratti a tempo determinato da giugno a settembre degli anni dal 2013 fino al 2017; la ricorrente, però, non ha impugnato nei termini di cui all'art. 32 legge 183/2010 tali contratti a termine stipulati con l'Associazione, rimanendo così preclusa, a fronte dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da parte resistente, un'eventuale conversione del rapporto in tempo indeterminato con l'Associazione.
La resistente ha firmato i contratti a tempo determinato nella sua qualità di CP_5 rappresentante dell'Associazione e, in tali limiti, ne risponde;
ove, invece, il rapporto di lavoro si fosse svolto con l'Associazione anche oltre tali periodi circoscritti e, quindi, in modo ininterrotto e con l'esercizio delle prerogative datoriali da parte del , come dedotto in ricorso, la ricorrente CP_1 avrebbe dovuto allegare e provare che il agiva in nome e per conto dell'Associazione. CP_1
Infatti, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.c. per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali. Poiché la responsabilità presuppone un'attività negoziale concretamente esercitata per conto dell'associazione e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Va, quindi, rigettata la domanda proposta nei confronti della quale rappresentante della CP_7
Associazione ed in proprio, tenuto conto dell'avvenuta cessazione della relativa attività.
Residua, quindi, solo l'esame di quella parte della domanda proposta nei confronti della società che necessariamente non potrà decorrere se non dalla data di inizio attività della medesima (il
4.1.2018), rispetto alla quale è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata essendo stato il ricorso depositato il 5.5.2021.
Anche in relazione al periodo in esame (4.1.2018- 18.5.2020), non è contestato – e risulta documentalmente dalle buste paga depositate– che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal 2.6.2018 al 2.9.2018 con inquadramento al 5° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 40% e dall'11.6.2019 all'8.9.2019 con inquadramento al 6° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 45% .
Le parti controvertono sulla sussistenza di un rapporto di lavoro che si sia svolto con il carattere della continuità anche nei periodi in cui manca un inquadramento formale;
in particolare, la ricorrente ha dedotto che le modalità di svolgimento della prestazione sarebbero state le medesime fino alla fine del rapporto di lavoro, salvo che per le mansioni svolte perchè solo in estate, presso la piscina, veniva aperto il bar a cui essa veniva addetta.
La teste , escussa all'udienza del 31.10.2022 ha dichiarato di essere stata essa stessa Testimone_1
“dipendente della che ha cambiato varie denominazioni nel tempo, dal 2008 fino a circa CP_2 tre anni e mezzo fa” e di aver inizialmente lavorato solo il pomeriggio e poi “o al mattino dalle 8.30 alle 14.30 o al pomeriggio dalle 14.30 alle 21,00”, aggiungendo di aver frequentato la struttura anche come cliente.
La ha, inoltre, riferito che “La ricorrente lavorava per sei giorni alla settimana, sia la Tes_1 mattina che il pomeriggio, ma non so dire se avesse una pausa;
nel periodo estivo, da Maggio a
Settembre, lavorava anche la domenica tutto il giorno;
non so dire se avesse dei giorni di riposo per compensare quelli festivi, né se avesse un giorno di riposo alla settimana: Mi ricordo solo di averla sempre vista al lavoro… La ricorrente era il fac-totum della struttura;
si occupava della pulizia della palestra, degli spogliatori, dei bagni e si occupava di coordinare gli ingressi dei bambini e dei loro genitori nella scuola nuoto dalle 15.00 alle 19.00 circa;
dopo le 19.00, la piscina era frequentata dagli adulti e quindi la ricorrente dopo le 19.00 si occupava della pulizia.
Inoltre in estate la piscina veniva scoperta per l'accesso ai bagnanti e la ricorrente veniva addetta al bar dove di solito lavorava da sola nel senso che non vi erano altri addetti fissi al bar: preparava i panini, serviva le bibite ed i caffè ed incassava le somme”. Il teste a sua volta, ha dichiarato testualmente: “ Io lavoravo in pizzeria ma mi recavo ogni Tes_2 giorno presso la struttura della piscina, che si trova all'interno del Play off, per fare la doccia.
Preciso che io iniziavo a lavorare intorno alle 17.00 e dopo un paio di ore di lavoro, intorno alle
19.00 /19.30 mi recavo presso gli spogliatoi per fare la doccia prima di tornare a servire ai tavoli.
Vedevo molto spesso in quelle occasioni la che indossava un camice da lavoro e perciò penso Pt_1 che svolgesse le pulizie;
talvolta l'ho vista lavare per terra nello spogliatoio”.
, escusso all'udienza del 31.10.2022 ha riferito di frequentare la struttura fin dalla sua Tes_3 costituzione, quale allenatore di nuoto e di aver visto la ricorrente occuparsi della pulizia degli spogliatori della piscina e ricevere le direttive di lavoro da;
il teste ha, altresì, CP_1 aggiunto: “Preciso che io lavoro solo durante il periodo invernale quando svolgo i corsi di nuoto, quindi nulla posso riferire in ordine al periodo estivo… il bar della piscina d'inverno è chiuso.
Dalle deposizioni rese emerge un impegno costante della ricorrente, sia al mattino che nel pomeriggio, nello svolgimento dei lavori di pulizia degli spogliatoi della piscina e, in estate, anche come addetta al bancone bar.
Né vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni univoche, concordanti e circostanziate.
Diversamente, non appare credibile la testimonianza resa da fratello del resistente ST
; il teste, infatti, ha così dichiarato: “… quale insegnante di educazione fisica a riposo, CP_1 utilizzo le mie competenze per coordinare l'attività di fitness della struttura che frequento quotidianamente perché ci sono corsi sia alla mattino che alla sera”.
Ebbene, il teste ha confermato che la “si occupava della pulizia degli spogliatoi della piscina” Pt_1
e che “riceveva le direttive di lavoro da e talvolta anche da mio nipote CP_1 CP_3
”; tuttavia, pur recandosi presso la struttura “quotidianamente”, egli ha riferito che “La
[...] non ha mai lavorato al bar della piscina dove si sono succeduti vari ragazzi che lavoravano Pt_1 come stagionali essendo la piscina aperta solo d'estate”, circostanza smentita – oltre che dai testimoni escussi - anche da parte convenuta - che nella memoria difensiva da dedotto che la ricorrente “ha svolto attività di addetta al bar della piscina e talvolta di addetta alle pulizie” contraddetta in modo insuperabile dalle buste paga e dai Modelli Unilav depositati da cui emerge che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal 2.6.2018 al 2.9.2018 con inquadramento al 5° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 40% e dall'11.6.2019 all'8.9.2019 con inquadramento al 6° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 45% .
E' singolare, quindi, che il teste, il quale si recava presso la struttura quotidianamente non si sia mai accorto che da giugno a settembre (non solo negli anni 2018-2019, ma, come si è visto, anche negli anni precedenti, la fosse stata addetta al bancone bar della piscina ove, invece, era stata Pt_1 addetta in estate ed, anzi, secondo la prospettazione di parte resistente - era stata addirittura assunta a tale scopo con contratto di cui non è chiarita la tipologia (cioè come lavoratore stagionale o altro). Alla luce delle emergenze probatorie acquisite può ritenersi raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società sportiva dilettantistica full-time Controparte_2 almeno dal 4.1.2018 (data di inizio attività della società) fino al 18.5.2020 sussistendo una pluralità di indici della subordinazione (continuità della prestazione, svolgimento della prestazione secondo le direttive ricevute) e soprattutto tenuto conto che la prestazione di lavoro non risulta essersi svolta con modalità diverse nei periodi di inquadramento formale rispetto a quella svolta nei periodi “a nero”; cosicchè, essendo pacifica la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta presso la struttura nei mesi estivi (cfr. buste paga e ) non vi è motivo di ritenere che la CP_8 prestazione svolta nei mesi invernali avesse assunto caratteristiche diverse.
Quanto all'inquadramento rivendicato, la ricorrente ha fatto riferimento all'ultimo livello del CCNL di settore.
Vanno, quindi, riconosciute alla ricorrente le differenze retributive dovute per il periodo in esame tenuto conto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla lavoratrice-creditrice incombeva sulla società datrice di lavoro-debitrice la prova dell'esatto adempimento, ma tale prova non è mancata.
Le uniche somme di cui, pertanto, deve ritenersi provato il pagamento sono quelle di cui la stessa lavoratrice abbia ammesso il pagamento;
ai fini della quantificazione può farsi riferimento ai conteggi da ultimo depositati che sono svolti secondo criteri logici e tecnici corretti, in applicazione delle tabelle retributive, e non specificamente contestati.
La società resistente va, quindi, condannata al pagamento di complessivi euro 22.649,34 di cui euro
21.354,14 a titolo di differenze retributive (euro 7.778,51 per l'anno 2018, euro 7.778,51 per l'anno
2019 ed euro 5.797,17 per l'anno 2020) ed euro 1.295,20 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione, mentre vanno compensate nei rapporti tra le altre parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della difesa unitaria di tutte le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti , in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
-Accerta la sussistenza tra la ricorrente e la dal Parte_2
4.1.2018 al 18.5.2020 rapporto di lavoro subordinato full time e con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 7° del CCNL Turismo Confcommercio;
-Condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 22.649,34 di cui 21.354,14 a titolo di differenze retributive ed euro 1.295,20 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
-Rigetta la domanda proposta nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_9
[...]
-Condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
4.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Napoli, 4.11.2024 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Caramella, all'udienza del
4.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 7282/21 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Porcaro e Pasquale Capobianco;
Parte_1
ricorrente
E
, in proprio e n.q. di l.r. della CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Cicerano;
[...]
resistenti
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cicerano;
Controparte_3
resistente
NONCHE'
, in proprio e quale ex Presidente della A.S.D. PLAY OFF, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cicerano;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.5.2021, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato ininterrottamente dal 6.8.1990 al 18.5.2020 alle dipendenze di , il quale l'aveva CP_1 assunta e le impartiva le direttive del lavoro che essa prestava presso la struttura ricreativa denominata ubicata in Pozzuoli alla Via Miliscola n. 506/508 che era sempre stata gestita CP_2 dal che ne aveva l'effettiva disponibilità. CP_1 La ricorrente deduceva che, benchè fosse “il reale titolare di fatto dominus CP_1 dell'attività ricreativa”, tuttavia formalmente l'attività era riconducibile ad altri soggetti e, in particolare, all' A.s.d. Centro Sportivo Play off che risultava averla assunta nei singoli periodi indicati in ricorso ed il cui Presidente era che di fatto era la segretaria del Controparte_5
; quest'ultimo, inoltre, avrebbe costituito “quella che ben può ritenersi una vera e propria CP_1 società di fatto con il figlio sig. ”. Controparte_3
Aggiungeva che essa aveva continuato a svolgere la medesima attività lavorativa di addetta alle pulizie e, nei mesi estivi, anche di addetta al bar della piscina, presso la medesima struttura anche quando il aveva assunto la qualità di l.r. della s.r.l. Pay Off Società Sportiva CP_1
Dilettantistica, continuando ad esercitare i poteri e le prerogative datoriali.
La precisava che l'orario di lavoro si articolava, da Gennaio a Maggio e da Ottobre a Pt_1
Dicembre, dalle 15.00 alle 00,00 dal lunedì alla domenica mentre, nei mesi estivi, lavorava dalle
8.00 alle 00,00 per sette giorni alla settimana e rivendicava l'inquadramento nell'ultimo livello del
CCNL Pubblici Esercizi, cioè nel 7° livello.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata fin dal 1990 e per ottenere il pagamento degli emolumenti dovuti e non versati a titolo di differenze retributive e TFR cui dovevano essere condannati in solido i resistenti “anche ex art.
2112 c.c., stante quanto meno la successione di azienda intervenuta, ovvero ciascuno per quanto di ragione sulla base di quello che sarà accertato in giudizio” (cfr. pg. 5 del ricorso); la lavoratrice precisava ulteriormente che “nel rapporto di lavoro subordinato il dato sostanziale prevale sempre su quello meramente formale, non può non rilevarsi come il rapporto di lavoro direttamente instaurato dal convenuto sig. , che già per questo solo fatto è tenuto a risponderne CP_1 personalmente (unitamente al socio di fatto sig. , tenuto a rispondere di Controparte_3 ogni obbligazione derivante dall'unitario rapporto di lavoro della ricorrente quanto meno ex art.
2112 c.c.) sia stato, fin dall'agosto 1990, … null'altro che un ordinario rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, dovendo, da tale data, pertanto, essere regolarizzato”
(cfr.pgg. 3 e 4 del ricorso).
Si costituivano in giudizio i resistenti eccependo la nullità del ricorso introduttivo in quanto formulato genericamente e la prescrizione dei diritti maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica del ricorso.
I convenuti rilevavano, inoltre, che il preteso accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato avrebbe imposto la tempestiva impugnativa dei contratti a tempo determinato conclusi con l'Associazione Sportiva e della cessione di azienda;
pertanto, essendo mancata tale attività, eccepivano la relativa decadenza della ricorrente.
L'Associazione Sportiva evidenziava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva risultando dalla visura camerale la propria cancellazione dal registro delle imprese dal 5.2.2018. Fallito il tentativo di conciliazione svolto, veniva ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata;
autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna del 4.11.2024, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dai resistenti per violazione dell'art.414 c.p.c.
Il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisisti stabiliti dai n.1,2 e
3 dell'art.414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art.156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.).
Pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn. 3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.165 e
156 c.p.c.
E' noto, poi, il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro, all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
In particolare, la nullità deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione, non avendo la ricorrente compiutamente assolto all'onere gravante sulla medesima di fornire la prova dei fatti costituivi della pretesa azionata.
Essa ha, in primo luogo, dedotto l'esistenza di un unico rapporto di lavoro dal 6.8.1990 al 18.5.2020 alle dipendenze di svoltosi presso la struttura sportivo-ricreativa sita in Pozzuoli alla CP_1
Via Miliscola n.506/508.
E' pacifico tra le parti – oltre che documentalmente provato – che tale struttura è stata gestita, almeno dalla data di inizio attività del 13.5.2011, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro
Sportivo Play Off, con sede alla Via Miniscola 506, di cui era rappresentante e Presidente del
Comitato Direttivo e responsabile tecnico (cr. Controparte_5 Controparte_3
Visura camerale agli atti). Dalle visure camerali depositate emerge che la predetta Associazione è cessata il 5.2.2018 e che in data 3.8.2017 si è costituita la società sportiva dilettantistica, il cui l.r. è Controparte_6 CP_1
, con sede operativa alla Via Miniscola 506/508 ed inizio attività il 4.1.2018.
[...]
Al fine dimostrare l'unitarietà del rapporto di lavoro e di fondare la responsabilità solidale dei resistenti, la ricorrente ha richiamato indifferentemente l'ipotesi della successione di azienda ex art. 2112 c.c. e quella della società occulta tra ed il proprio figlio almeno dal 2005. CP_1
Manca, tuttavia, qualunque allegazione sulla pretesa società di fatto: la ricorrente, infatti, avrebbe dovuto allegare e provare la ricorrenza di una pluralità di fatti e di elementi concreti indicativi dell'accordo raggiunto tra e in ordine, ad esempio, alla CP_1 Controparte_3 ripartizione degli utili ed alla divisione delle spese, o quantomeno in ordine all'opera richiesta al secondo nello svolgimento dell'attività di impresa e qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.
La mancanza di qualunque allegazione sulla qualità di socio occulto (la cui prova necessita, peraltro, di indizi gravi, precisi e concordanti) non può che condurre al rigetto della domanda proposta nei confronti di;
né è stato provato in quale qualità Controparte_3 quest'ultimo avrebbe talvolta retribuito la ricorrente o impartito direttive di lavoro, se quale socio occulto della società di fatto o quale mero nuncius del padre, l.r. della società.
La ricorrente ha, inoltre, richiamato l'art. 2112 c.c. in virtù del quale tutti i rapporti di lavoro afferenti l'azienda ceduta si trasferiscono automaticamente per effetto legale inderogabile in capo la nuova subentrante, di tal che – costituendo il rapporto di lavoro alle dipendenze della società la prosecuzione di quello prestato alle dipendenze dell'associazione - degli obblighi retributivi risponderebbe , quale l.r. della società – e, quindi, in via diretta dalla CP_1 costituzione della società – e quale cessionario dell'azienda per il periodo precedente.
La prospettazione attorea della configurabilità, nel caso in esame, di una vicenda riconducibile all'art. 2112 c.c., discende dalla deduzione secondo cui l'unico effettivo titolare dell'attività di impresa sarebbe stato , il quale avrebbe operato ininterrottamente, dapprima non CP_1 comparendo – ma celandosi dietro la e, quindi, dietro l'Associazione - e poi, invece, CP_5 agendo direttamente quale l.r. della Controparte_6
Tuttavia, sul punto, non può che darsi atto della genericità ed inconsistenza della deduzione in fatto posta a sostegno della vicenda successoria e della unicità del rapporto di lavoro, non essendo state compiutamente allegate le circostanze costitutive del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112
c.c.
Come noto, ai fini della sussistenza di un trasferimento d'azienda, la cui prova incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., è necessario che permanga immutata l'organizzazione del complesso dei beni e che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione “trasferiti” venga mantenuto consentendo al cessionario di utilizzare gli stessi al fine di proseguire in un'attività economica identicamente organizzata e strutturata, ma su tali circostanze manca, come si è detto, qualunque deduzione.
Per contro, la società ha dedotto di aver preso in “locazione in data 8.1.2018 (cfr. copia CP_2 agli atti) gli impianti sportivi consistenti in una piscina, due palestre e due camere per estetica ubicati all'interno di un complesso immobiliare della s.r.l. Atlante e per strategia di marketing conservava il logo facendolo precedere dalla dicitura società dilettantistica e di tempo CP_2 libero a r.l.. Basti pensare che nel complesso contrassegnato con logo “ sono presenti CP_2 numerose attività commerciali, un Supermercato MD, un ristorante-pizzeria, un'agenzia immobiliare, una lavanderia, un residence con cui la ricorrente non ha mai avuto contatti e/o rapporti”.
Ebbene, nonostante il rinvio compiuto da parte resistente alla “copia agli atti” del contratto di locazione, tale documento non è stato depositato, né si rinviene la relativa indicazione nel foliario del fascicolo della società; quest'ultima, comunque, allega una ricostruzione dei fatti incompatibile con la vicenda successoria evocata dalla ricorrente, la quale appare ictu oculi esclusa dal rilievo, da un lato, che l'Associazione non aveva scopo di lucro e, dall'altro, che l'attività esercitata dalla società, oltre a quella “di club sportivi” che era propria anche dell'Associazione, comprende anche quella – diversa- di “servizi degli istituti di bellezza” (cfr. visura della società).
Quanto alla responsabilità della Associazione (e, quindi, della chiamata in Controparte_5 giudizio nella qualità di Presidente l.r. della Associazione medesima) nel periodo antecedente alla costituzione della s.r.l., va osservato che la ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto ininterrottamente con orario full time per sette giorni alla settimana.
Risulta documentalmente che le parti hanno concluso più contratti a tempo determinato da giugno a settembre degli anni dal 2013 fino al 2017; la ricorrente, però, non ha impugnato nei termini di cui all'art. 32 legge 183/2010 tali contratti a termine stipulati con l'Associazione, rimanendo così preclusa, a fronte dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da parte resistente, un'eventuale conversione del rapporto in tempo indeterminato con l'Associazione.
La resistente ha firmato i contratti a tempo determinato nella sua qualità di CP_5 rappresentante dell'Associazione e, in tali limiti, ne risponde;
ove, invece, il rapporto di lavoro si fosse svolto con l'Associazione anche oltre tali periodi circoscritti e, quindi, in modo ininterrotto e con l'esercizio delle prerogative datoriali da parte del , come dedotto in ricorso, la ricorrente CP_1 avrebbe dovuto allegare e provare che il agiva in nome e per conto dell'Associazione. CP_1
Infatti, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.c. per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali. Poiché la responsabilità presuppone un'attività negoziale concretamente esercitata per conto dell'associazione e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Va, quindi, rigettata la domanda proposta nei confronti della quale rappresentante della CP_7
Associazione ed in proprio, tenuto conto dell'avvenuta cessazione della relativa attività.
Residua, quindi, solo l'esame di quella parte della domanda proposta nei confronti della società che necessariamente non potrà decorrere se non dalla data di inizio attività della medesima (il
4.1.2018), rispetto alla quale è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata essendo stato il ricorso depositato il 5.5.2021.
Anche in relazione al periodo in esame (4.1.2018- 18.5.2020), non è contestato – e risulta documentalmente dalle buste paga depositate– che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal 2.6.2018 al 2.9.2018 con inquadramento al 5° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 40% e dall'11.6.2019 all'8.9.2019 con inquadramento al 6° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 45% .
Le parti controvertono sulla sussistenza di un rapporto di lavoro che si sia svolto con il carattere della continuità anche nei periodi in cui manca un inquadramento formale;
in particolare, la ricorrente ha dedotto che le modalità di svolgimento della prestazione sarebbero state le medesime fino alla fine del rapporto di lavoro, salvo che per le mansioni svolte perchè solo in estate, presso la piscina, veniva aperto il bar a cui essa veniva addetta.
La teste , escussa all'udienza del 31.10.2022 ha dichiarato di essere stata essa stessa Testimone_1
“dipendente della che ha cambiato varie denominazioni nel tempo, dal 2008 fino a circa CP_2 tre anni e mezzo fa” e di aver inizialmente lavorato solo il pomeriggio e poi “o al mattino dalle 8.30 alle 14.30 o al pomeriggio dalle 14.30 alle 21,00”, aggiungendo di aver frequentato la struttura anche come cliente.
La ha, inoltre, riferito che “La ricorrente lavorava per sei giorni alla settimana, sia la Tes_1 mattina che il pomeriggio, ma non so dire se avesse una pausa;
nel periodo estivo, da Maggio a
Settembre, lavorava anche la domenica tutto il giorno;
non so dire se avesse dei giorni di riposo per compensare quelli festivi, né se avesse un giorno di riposo alla settimana: Mi ricordo solo di averla sempre vista al lavoro… La ricorrente era il fac-totum della struttura;
si occupava della pulizia della palestra, degli spogliatori, dei bagni e si occupava di coordinare gli ingressi dei bambini e dei loro genitori nella scuola nuoto dalle 15.00 alle 19.00 circa;
dopo le 19.00, la piscina era frequentata dagli adulti e quindi la ricorrente dopo le 19.00 si occupava della pulizia.
Inoltre in estate la piscina veniva scoperta per l'accesso ai bagnanti e la ricorrente veniva addetta al bar dove di solito lavorava da sola nel senso che non vi erano altri addetti fissi al bar: preparava i panini, serviva le bibite ed i caffè ed incassava le somme”. Il teste a sua volta, ha dichiarato testualmente: “ Io lavoravo in pizzeria ma mi recavo ogni Tes_2 giorno presso la struttura della piscina, che si trova all'interno del Play off, per fare la doccia.
Preciso che io iniziavo a lavorare intorno alle 17.00 e dopo un paio di ore di lavoro, intorno alle
19.00 /19.30 mi recavo presso gli spogliatoi per fare la doccia prima di tornare a servire ai tavoli.
Vedevo molto spesso in quelle occasioni la che indossava un camice da lavoro e perciò penso Pt_1 che svolgesse le pulizie;
talvolta l'ho vista lavare per terra nello spogliatoio”.
, escusso all'udienza del 31.10.2022 ha riferito di frequentare la struttura fin dalla sua Tes_3 costituzione, quale allenatore di nuoto e di aver visto la ricorrente occuparsi della pulizia degli spogliatori della piscina e ricevere le direttive di lavoro da;
il teste ha, altresì, CP_1 aggiunto: “Preciso che io lavoro solo durante il periodo invernale quando svolgo i corsi di nuoto, quindi nulla posso riferire in ordine al periodo estivo… il bar della piscina d'inverno è chiuso.
Dalle deposizioni rese emerge un impegno costante della ricorrente, sia al mattino che nel pomeriggio, nello svolgimento dei lavori di pulizia degli spogliatoi della piscina e, in estate, anche come addetta al bancone bar.
Né vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni univoche, concordanti e circostanziate.
Diversamente, non appare credibile la testimonianza resa da fratello del resistente ST
; il teste, infatti, ha così dichiarato: “… quale insegnante di educazione fisica a riposo, CP_1 utilizzo le mie competenze per coordinare l'attività di fitness della struttura che frequento quotidianamente perché ci sono corsi sia alla mattino che alla sera”.
Ebbene, il teste ha confermato che la “si occupava della pulizia degli spogliatoi della piscina” Pt_1
e che “riceveva le direttive di lavoro da e talvolta anche da mio nipote CP_1 CP_3
”; tuttavia, pur recandosi presso la struttura “quotidianamente”, egli ha riferito che “La
[...] non ha mai lavorato al bar della piscina dove si sono succeduti vari ragazzi che lavoravano Pt_1 come stagionali essendo la piscina aperta solo d'estate”, circostanza smentita – oltre che dai testimoni escussi - anche da parte convenuta - che nella memoria difensiva da dedotto che la ricorrente “ha svolto attività di addetta al bar della piscina e talvolta di addetta alle pulizie” contraddetta in modo insuperabile dalle buste paga e dai Modelli Unilav depositati da cui emerge che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal 2.6.2018 al 2.9.2018 con inquadramento al 5° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 40% e dall'11.6.2019 all'8.9.2019 con inquadramento al 6° livello e mansioni di banconista di bar con part-time al 45% .
E' singolare, quindi, che il teste, il quale si recava presso la struttura quotidianamente non si sia mai accorto che da giugno a settembre (non solo negli anni 2018-2019, ma, come si è visto, anche negli anni precedenti, la fosse stata addetta al bancone bar della piscina ove, invece, era stata Pt_1 addetta in estate ed, anzi, secondo la prospettazione di parte resistente - era stata addirittura assunta a tale scopo con contratto di cui non è chiarita la tipologia (cioè come lavoratore stagionale o altro). Alla luce delle emergenze probatorie acquisite può ritenersi raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società sportiva dilettantistica full-time Controparte_2 almeno dal 4.1.2018 (data di inizio attività della società) fino al 18.5.2020 sussistendo una pluralità di indici della subordinazione (continuità della prestazione, svolgimento della prestazione secondo le direttive ricevute) e soprattutto tenuto conto che la prestazione di lavoro non risulta essersi svolta con modalità diverse nei periodi di inquadramento formale rispetto a quella svolta nei periodi “a nero”; cosicchè, essendo pacifica la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta presso la struttura nei mesi estivi (cfr. buste paga e ) non vi è motivo di ritenere che la CP_8 prestazione svolta nei mesi invernali avesse assunto caratteristiche diverse.
Quanto all'inquadramento rivendicato, la ricorrente ha fatto riferimento all'ultimo livello del CCNL di settore.
Vanno, quindi, riconosciute alla ricorrente le differenze retributive dovute per il periodo in esame tenuto conto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla lavoratrice-creditrice incombeva sulla società datrice di lavoro-debitrice la prova dell'esatto adempimento, ma tale prova non è mancata.
Le uniche somme di cui, pertanto, deve ritenersi provato il pagamento sono quelle di cui la stessa lavoratrice abbia ammesso il pagamento;
ai fini della quantificazione può farsi riferimento ai conteggi da ultimo depositati che sono svolti secondo criteri logici e tecnici corretti, in applicazione delle tabelle retributive, e non specificamente contestati.
La società resistente va, quindi, condannata al pagamento di complessivi euro 22.649,34 di cui euro
21.354,14 a titolo di differenze retributive (euro 7.778,51 per l'anno 2018, euro 7.778,51 per l'anno
2019 ed euro 5.797,17 per l'anno 2020) ed euro 1.295,20 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione, mentre vanno compensate nei rapporti tra le altre parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della difesa unitaria di tutte le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti , in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
-Accerta la sussistenza tra la ricorrente e la dal Parte_2
4.1.2018 al 18.5.2020 rapporto di lavoro subordinato full time e con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 7° del CCNL Turismo Confcommercio;
-Condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 22.649,34 di cui 21.354,14 a titolo di differenze retributive ed euro 1.295,20 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
-Rigetta la domanda proposta nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_9
[...]
-Condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
4.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Napoli, 4.11.2024 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)