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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Stefania Lombardi e dall'avv. Parte_1 Parte_2
Raffaele Lamparelli, ed elettivamente domiciliate unitamente agli stessi in Benevento (BN) alla via Nicola Calandra n. 5, giusta mandato in atti;
OPPONENTI
E rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Napoli alla via M. Cervantes 55/5, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 30/2023 intrapresa nei loro confronti dalla a mezzo della mandataria nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di cessionaria della posizione creditoria dalla CP_3
Allegavano, a sostegno della domanda, l'assenza di prova della titolarità in capo alla e per essa in capo alla del credito vantato nei CP_1 Controparte_2
confronti delle opponenti e la conseguente legittimazione attiva, nonché, l'inefficacia della cessione in quanto relativa non ad un rapporto di fideiussione ma ad un contratto autonomo di garanzia, infine eccepivano la nullità degli impegni di garanzia sottoscritti.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
rappresentata dalla la quale insisteva nel rigetto della proposta Controparte_2
opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza fissata per la comparizione le parti si riportavano ai loro scritti difensivi.
All'udienza del 11.06.2025, senza necessità di attività istruttoria, la causa era assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare le parti opponenti contestano la titolarità del credito azionato in capo alla e per essa quale mandataria la nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
cessionaria della in quanto la stessa non avrebbe fornito prova della avvenuta CP_3
cessione.
Il motivo non appare fondato. Ed invero, dalla documentazione allegata in atti risulta che il credito de quo è pervenuto alla a seguito di cessione di crediti in blocco da Controparte_1
parte della Unione di Banche Italiane – UBI S.p.A. giusta pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 26.07.2018, Foglio delle inserzioni n. 86. nel documento allegato sono individuati con chiarezza senza contraddizioni i criteri di inclusione nella cessione di una certa tipologia di crediti (crediti derivanti da contratti di finanziamento ipotecario o chirografari, saldi debitori di conto corrente insoluti di portafoglio, e conti anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e segnalati alla “centrale rischi”) e il credito azionato in via esecutiva nella presente procedura nasce da contratto di c/c n. 10325 revocato e passato a sofferenza, tant'è vero che era stata richiesta ed ottenuta ingiunzione di pagamento prima della operazione di cessione.
Parte opponente ha, inoltre, prodotto una dichiarazione del creditore cedente in cui viene dato atto che tra i crediti oggetto di cessione vi è incluso quello vantato da Unione di Banche
Italiane S.p.a. nei confronti di NDG 4536164, relativo al Controparte_4
rapporto di c/c n. 10325, La certificazione di cui all'art. 50 T.U. bancario allegata dalla resistente dimostra che il rapporto di c/c intercorso tra le parti di cui alla esposizione debitoria per la quale è stata intrapresa la opposta procedura esecutiva è identificato con il n. 10325 e
NDG 4536164, ossia quello incluso nella dichiarazione di intervenuta cessione, anche se nella certificazione viene riportata una cifra diversa da quella poi richiesta dall'istituto di credito nel giudizio da cui è scaturito il titolo esecutivo azionato e ciò in quanto l'importo è stato ridotto dallo stesso giudice in altra precedente sentenza intervenuta tra le parti avente ad oggetto il mero accertamento del credito, riduzione dovuta alla circostanza che la condanna al pagamento doveva essere limitata per i garanti all'importo garantito, (€ 195000,00) dunque non vi è alcun contrasto tra i due documenti ad ulteriore conferma della legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
E' stato, inoltre, allegato il contratto di cessione omissato contenente “la lista dei codici identificativi dei debitori ceduti che include, per ciascun debitore, indicazione del codice identificativo della linea ceduta (e, in relazione a ciascuna linea, la categoria e il numero del rapporto ceduto e la filiale) nell'ambito di una operazione di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, conclusa in data 20 luglio 2018, tra
[...]
e in qualità di banche cedenti e Controparte_5 CP_6 [...]
in qualità di cessionaria.” CP_1
Alla riga 50 del documento allegato risulta incluso, nel blocco dei crediti ceduti, quello oggetto della presente procedura con l'identificativo n. 3111-4536164. Relativo proprio al rapporto di c/c n, 10325
Tutti gli elementi sopra richiamati consentono di affermare che è stata fornita idonea prova della titolarità del credito azionato in capo alla e della sua conseguente Controparte_1
legittimazione attiva.
Con il secondo motivo, parte opponente, assume che, qualificata la garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione omnibus, come indicato nella sentenza di rigetto della opposizione a DI., la stessa non potrebbe essere ricompresa all'interno dei rapporti accessori ceduti unitamente al rapporto principale ex art. 58 co. 3 t.u.b..
Anche tale motivo appare infondato, in quanto, quandanche la garanzia azionata fosse da qualificare come contratto autonomo di garanzia, non rileverebbe ai fini del trasferimento dello stesso, poiché è principio condiviso, quello in forza del quale, ai sensi dell'art. 58 TUB
e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di ogni tipo e da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, in quanto “il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile”, (cfr. Cassazione 16962/2024) difatti l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale avrebbe carattere elastico, come semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare e questo sarebbe confermato oltre che dal meccanismo del riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali anche attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto base sottostante. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010 e
Cass. Sez. Un. n. 371/2018)
Con il terzo e ultimo motivo, parte opponente, contesta la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti con le esecutate. Trattasi di questione già risolta con sentenza n. 2026/2022
Tribunale di Benevento di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e titolo esecutivo nella procedura opposta ove il Giudice si è già espresso nel senso dell'insussistenza della nullità. A nulla rileverebbe la circostanza che avverso tale sentenza sia stato proposto appello, non essendo stata sospesa l'efficacia esecutiva della stessa, potendo solo il giudice in sede d'appello pronunciarsi sulla sospensiva del titolo. Si impone per quanto detto il rigetto della proposta opposizione.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese tra le parti;
così deciso in Benevento, il 07.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola