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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza ,
decorsi i termini ex art 190 cpc nella causa iscritta al n. 2223/2021 avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra rappresentato e difeso dall' Avv. to Ruggiero Iovino , Parte_1
domiciliato come in atti
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., difesa Controparte_1 dall'Avv. Rossella Veber in una con l'Avv .Elisa Santorelli , domiciliata come in atti,
CONVENUTA
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'Avv Antonio Controparte_2
Cimmino , domiciliata come in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
conclusioni : come da verbale d'udienza del 10 12 2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda proposta dalla attrice processuale è rigettata.
Il giudizio, fondato sull'accertamento della responsabilità “ex recepto” dell'Ente giuridico evocato in giudizio, rientra nella ampia fattispecie regolamentata dall'art. 2051 c.c.
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra rilevante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III n 7062 del 5/04/2005).
CP_ Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico dell' giuridico convenuto, il quale deve consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovano ad utilizzare il servizio idrico somministrato.
Tuttavia, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( v. Cass.sez III n.
11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale i rispettivi elementi di prova forniti dalle parti ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Va evidenziato che le difese espresse dalla convenuta principale risultano formulate sul piano della esclusione della responsabilità della stessa, più che tese a confutare il fatto storico, la cui essenza viene messa in discussione anche in virtù della intrinseca pericolosità del gioco svoltosi sul campo adibito allo scopo, mettendo in evidenza il rischio elettivo accettato a seguito della partecipazione dell'attore alla simulazione di una azione bellicosa, per quanto svolta in una sede puramente ludica.
In via preliminare va , in ogni caso, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, non cogliendo nel segno l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta afferente la carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. il quale impone un termine prescrizionale di anni 5 dal dì dell'evento, tanto in virtù del fatto che si rinvengono in produzione di parte attrice atti interruttivi rappresentati dalla lettera raccomandata a/r inoltrata alla convenuta principale il 28 07 2018 seguita dall'invito alla negoziazione assistita ex Dl n. 132 -2014 dell' 08 10 2018 indirizzata al medesimo soggetto , azioni preventive alla introduzione della domanda risarcitoria formulata con atto di citazione del 26 03 2021.
Ciò posto, occorre entrare nel merito decisorio esaminando il compendio istruttorio formatosi in sede di interpello orale del 16 02 2023 nel corso della quale veniva ascoltato teste intimato dall'attore , , dichiaratosi indifferente . Tes_1
Dalla sintesi della deposizione resa si riporta lo stralcio delle dichiarazioni: ..”ADR: ero presente ai fatti di causa in quanto giocatore ad una partita di , il cui campo di gioco era sito in San CP_1
Sebastiano al Vesuvio, nel mese di giugno dell'anno 2015;
ADR. Da quel che ricordo eravamo in dieci a partecipare, per cui furono formate due distinte squadre avversarie formate ciascuna di 5 elementi.
ADR: entrati sul rettangolo di gioco che era delimitato tra una rete metallica perimetrale, ognuno dei partecipanti ha preso posizione sul campo utilizzando anche le sagome protettive ivi collocate;
ADR: ad un certo punto ho notato l'amico ( alzarsi dalla propria posizione Pt_1 Pt_1 assunta sul campo per passare ad altra postazione protetta;
tuttavia, l'ho visto cadere a terra e , resomi conto che si era infortunato, mi sono avvicinato.
ADR: l'infortunato sosteneva di aver ricevuto una frattura alla caviglia, tant'è che non riusciva ad alzarsi da terra.
ADR: siamo riusciti solo in due a portarlo fuori dal rettangolo di gioco.
ADR: la superficie che formava la parte calpestabile del campo non era fatta di terra battuta ma, appariva come un manto erboso irregolare.
Preciso, altresì, che sul punto della caduta ho potuto constatare la presenza di una buca. ADR: tanto accadeva in tarda serata , pertanto, l'illuminazione era artificiale.
ADR: abbiamo deciso, io ed altri amici, che fosse il caso di portalo al vicino PS stesso in serata ( ospedale Villa Betania) .
ADR: era presente anche l'arbitro il quale, invero, non so se abbia stilato un rapporto.
ADR: era la prima volta che giocavo a CP_1
ADR: vi erano due campetti nella struttura sportiva ( se non erro) dedicati alla disciplina in questione.
ADR: ricordo che al momento dell'accesso sottoscrivemmo un documento di cui non ricordo esattamente il contenuto che riguardava il rispetto del regolamento del gioco.
ADR: da quel ricordo eravamo in cinque ad aver provveduto ad accompagnare l'infortunato al PS per cui ritengo che il gioco sia stato interrotto..”
L'udienza istruttoria, poi, veniva aggiornata alla successiva sessione del 25 05 2023, dalla cui sintesi si riporta la deposizione che segue resa dal teste , dichiaratosi dipendente Testimone_2 della associazione dilettantistica convenuta in funzione di arbitro della gioco “paintball :...” ADR: è uno sport che richiede in genere un gruppo giocatori ricompreso tra gli otto ed 12 partecipanti;
ADR: conosco la struttura sportiva di S. Sebastiano al Vesuvio contenente più di un CP_1
campo di gioco di paintball delimitati da una recinzione protettiva di tessuto;
ADR: vi ho lavorato dall'anno 2014 al 2016 se non erro;
ADR: in tale gioco erano presenti due scenari nella struttura con ostacoli fittizi con pannelli ed ostacoli, oltre a quello riguardante una simulazione di guerra.
Ho effettuato molto arbitraggio serale.
ADR: esiste un abbigliamento specifico di tipo protettivo per evitate danni alla persona quanto colpite dai proiettili coloranti.
ADR: mi occupavo personalmente del briefing informativo nel quale si spiegavano le regole , oltre che i comportamenti di sicurezza da intraprendere in campo. ADR: di norma gli arbitri erano almeno tre.
ADR: il regolamento del gioco impone lo stop dell'azione in caso di infortunio o rischio reale ad uno di partecipanti,
ADR: di norma mi occupavo della supervisione dei campetti prima dell'inizio della partita ma non posso ricordare se ciò accadde anche il 01 06 2015;
ADR: non posso ricordare i nomi dei giocatori della singola partita di cui mi si chiede conto;
ADR: non ricordo di aver constato eventi lesivi a giocatori nella occasione riportata al capo “I “ delle memorie ex art. 183 cpc di parte ASD Wargame” anche perché in caso di infortunio ad alcuno dei giocatori avrei immediatamente interrotto il gioco e provveduto a far intervenire il responsabile della struttura.
ADR. In quelle occasione nessuno riportò lesioni personali;
ADR: successivamente , tempo dopo, invero il responsabile della struttura mi riferì di un incidente di gioco accaduto il cotal frangente ed io risposi negativamente.
ADR; il suolo del campetto di San Sebastiano era composto di terreno…”
L'attività istruttoria veniva, all'uopo, fissata ad ulteriore udienza del 26 10 2023, nel corso della quale veniva escusso il teste di parte convenuta, , dichiaratosi indifferente, Testimone_3
dalla cui deposizione si evince la sintesi che segue:…” ADR: sul capo n A e B risponde: è vero, ho qualche volta partecipato anche io a questo gioco;
ADR; capo C : è vero, ci sono andato in qualche occasione per giocare a paint ball;
ADR: capo D : è vero i partecipanti devono indossare, pettorine, guanti di protezione ed un casco protettivo al viso.
ADR: capo E : prima di entrare nel campo viene sempre fatto un briefing per spiegare ai concorrenti le regole del gioco;
ADR: capo F: è vero;
ADR; capo G: è vero, mi è capitato in qualche occasione di verificare la sospensione del gioco da parte degli arbitri in ipotesi di irregolarità o incidente occorso. ADR: letti i capitoli successivi così risponde: a mente di quel ricordo , avendo frequentato assiduamente il campo in questione nell'anno 2015, non rammento di essere stato presente ad incidenti che abbiano coinvolto giocatori di paint ball.
Preciso, altresì, che solo dopo molto tempo ho sentito parlare di un incidente occorso nei campi in questione ma nulla di diretta conoscenza.
ADR: sono giunti ad individuare i miei dati personali per l'intimazione a testi posto che ero iscritto al campetto Paint Ball Wargame San Sebastiano al Vesuvio.
Contestualmente veniva ascoltato anche l'atro teste di parte attrice, dichiaratosi Testimone_4 indifferente, dalla cui deposizione si ricava la seguente sintesi..”
ADR: sul capo a risponde: mi trovavo nel mese di giugno 2015 a giocare nel campo di di CP_1
San Sebastiano al di sera;
ero nella squadra di ( ); Per_1 Pt_1 Parte_1
ADR: sul capo risponde, ho visto mentre giocava e cadere a terra improvvisamente;
erano Pt_1
accesi dei fari simili a quelli esistenti negli stadi;
a terra si presentava un avvallamento ed ho avuto modo di vedere da vicino la scena in quanto mi trovavo ad una distanza di circa tre metri. Nel campo di gioco la superficie risulta pianeggiante mentre nella zona in questione risultava presente l'avvallamento descritto.
ADR: nella struttura erano presenti tre campi distinti.
ADR: posso descrivere la struttura quale un area di gioco a cui si accede tramite un ingresso presso cui vengono consegnate le armi ad aria compressa e poi si accede ai campi.
ADR: ho sentito le urla di e sono stato il primo a soccorrerlo per vedere cosa gli fosse Pt_1
capitato ma non ricordo che l'arbitro abbia provveduto a fermare il gioco.
ADR: ho notato la caviglia sinistra gonfiata di OV…”
L'ultima sessione istruttoria del 22 02 2024 veniva, poi, dedicata alla integrazione afferente la capitolazione pretermessa nella pregressa udienza per interpello orale afferente il teste
[...]
il quale precisava… “ADR: capo B risponde: è vero ho anche io giocato a paintball Testimone_3
essendo tesserato alla Paintball Wargame, posto che partecipavo a dei tornei ivi organizzati , dagli
2015 sino al 2017; ADR: capo C : confermo di aver frequento il campo Paintball Wargame di San Sebastiano al
Vesuvio e che vi fossero più campi di gioco con scenari diversi come descritto nel capo C rilettomi;
Il terreno di gioco e composto in maniera varia, non in terra battuta, ma presenta , in pendenza, anche dei piccoli avvallamenti raffigurante uno scenario di guerra;
il campo di gioco non presenta buche profonde;
ADR capo D: è vero, l'ho constato con i miei occhi;
Testi
capo E : è vero prima di ogni partita mi ricordo che alcune addetti alla sicurezza dei campi effettivamente visionavano l'area prima che iniziasse il gioco, rimuovendo, altresì, residui che eventualmente erano stati lasciati per la precedente sessione di gioco;
ADR: capo G : è vero, prima di ogni incontro vi è un briefing generale sia del gioco e che della sicurezza effettuato, di norma dagli arbitri, ovvero, da un preposto del campo di gioco.
Prima di ogni partita viene, di norma, effettuato un pre- tesseramento del singolo giocatore nel quale viene richiamato l'onere della struttura a verbalizzare l'eventuale problema sorto durante un fase del gioco.
Gli arbitri, nel briefing spiegano che in caso di incidente lieve fermano in ogni caso il gioco , abbassando i mercatori ed inserendo la sicura, utilizzando spray sanitari;
in ipotesi di incidenti gravi fermano il gioco e verbalizzano l'accaduto..”
Orbene, in punto di diritto nella pratica di una disciplina sportiva, in particolare negli sport a contatto necessario, è inevitabile considerare un certo livello di rischio al quale l'atleta acconsente implicitamente;
pertanto, in questi casi bisogna verificare se l'evento lesivo fosse voluto e se il comportamento adottato dall'atleta fosse conforme alle regole di gioco.
All'uopo, orientamenti della Cassazione hanno sostengono che i danni sofferti da chi partecipa ad una attività sportiva, nel rispetto delle regole del gioco, rientrano nell'alea normale di rischio e che, pertanto, non è possibile riconoscere al ricorrente il diritto risarcimento del danno subìto ( ex multis
Cass. 35602-2021 cfr Cass, sez. III, sent. 27/10/2005 n° 20908). Infatti, in tali ipotesi si riconduce la condotta assunta dallo sportivo non alla figura dell'uomo medio, bensì a quella dell'atleta medio, il quale compie una serie di azioni che sarebbero considerate pericolose fuori dalla pratica dell'attività sportiva, accettando le eventuali conseguenze.
La Suprema Corte , poi, si è spinta oltre valutando anche altri aspetti della organizzazione del gioco concludendo che ,qualora l'ente organizzatore della gara abbia omesso talune misure antinfortunistiche e precauzionali, non è comunque responsabile del danno subito dal concorrente nel caso in cui nessuna cautela sarebbe stata idonea ad evitare l'evento, in ragione delle caratteristiche e delle modalità esplicative del gioco, fondato esclusivamente su doti di destrezza e di equilibrio, di per sè non causa di specifici rischi di infortuni salvo quelli riconducibili ad un errore di abilità del gesto agonistico, rientrante nel rischio tipico e confacente all'attività praticata, consapevolmente accettato dal concorrente [Cassazione Civile, sez. III, 14 ottobre 2016 n. 20737, cfr. Cass. 20737-2016 ].
Orbene, non può revocarsi in dubbio che il gioco del paint -ball possa rientrare tra quelle attività sportive che , pur non prevedendo un contatto diretto tra i partecipanti, risulta caratterizzata dal rischio rappresentato dalla simulazione di un combattimento con armi caricate a marcatori , di per sé non potenzialmente lesivi, ma comportanti una serie di azioni finalizzate , da un lato, a schivare i tiri della squadra avversaria, dall'altro a tentare di “centrare “ il bersaglio costituito dai giocatori contrapposti, in tal guisa da porre in essere movimenti tattici simili a quelli che si adottano su di un campo di battaglia.
Tanto presuppone non solo l'accettazione di una alea dovuta all'intrinseca movimentazione compulsiva dei partecipanti, bensì alla accettazione preventiva delle regole del gioco e della precauzioni che, di norna, vanno adottate dai concorrenti a seguito di idonei briefing informativi che, nel caso di specie, risultano essere stati oggetto di istruzioni rese precedentemente agli incontri tenutesi sul campo di gioco, come da testimonianze rese in atti dal teste . Testimone_3
V'è più che nessuno dei testi di parte attrice ha compitamente descritto la ragioni della causa dell'infortunio attribuito, in via presuntiva, ad una irregolarità del terreno di gioco la cui consistenza, all'epoca dei fatti, non è stata accertata né a mezzo prove semplici ( ad ese. rilievi fotografici) né da referti arbitrali.
Si rammenti, infatti, che, seppur è vero che la responsabilità ex art. 2051 cc sia la conseguenza di una pericolosità intrinseca e potenziale della cosa è altrettanto importante che vi sia un rapporto diretto tra la stessa e l'evento dannoso accaduto, dovendosi necessariamente ricomprendere tra i due elementi un chiaro nesso di causalità.
Tanto postula per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Circa il regime delle spese processuali questo giudice, stante la peculiarietà del thema decidendum, sul quale non si è formato un orientamento giurisprudenziale attinente al caso concreto ma unicamente principi tratti da decisioni in parte coevi alla introduzione del giudizio ( anno 2021) come evidenziato in motivazione , ritiene di dover opportunamente compensarle tra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2223/2021 riunito del R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa del tutto tra le parti del processo le spese e competenze di giudizio .
Così deciso in Nola, lì 28 /03/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata