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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/09/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 7 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante ( P.I. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Palermo, via Sferracavallo 89/A presso lo studio dell'avv. Daniela Salerno e rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Danile , per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
di RI (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 luglio 2021, il Tribunale di RI rigettava l'opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
e compensava le spese del giudizio.
[...]
Esponeva il primo giudice che la fattispecie per cui è causa concerneva l'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa dalla società nei confronti della quale era stata contestata la Parte_1
violazione dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 66/2003, modificato dal Lgs. 19 luglio 2004, n. 213
e dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, per non avere rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7, da usufruire in coincidenza con la domenica, salve deroghe;
motivo per il quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, concernente l' errata interpretazione ed applicazione dell'art. 39 del DL n. 122 del 2008 ne affermava la ininfluenza nel presente giudizio, in quanto, come eccepito dalla difesa dell'opposta, senza che tale fatto fosse stato contestato dalla ricorrente, si trattava di doglianza formulata in ordine ad ordinanza ingiunzione di pagamento differente (n.
18/0522 prot. 18205 del 12/1212018) rispetto a quella impugnata nel giudizio de quo e con autonomo giudizio di impugnazione pendente sub altro Giudice, concernente diversa violazione, seppur nell'ambito del medesimo accertamento.
Pertanto, alla luce della evidente inconducenza del predetto motivo con riguardo all'illecito contestato e alla sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata non entrava nel merito dello stesso.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, trovava applicazione, in materia di sanzioni amministrative contenuta nella legge 689/1981, l'art. 18 del predetto testo normativo che disciplinava l'iter procedimentale che conduceva alla emanazione di un'ordinanza ingiunzione, nonché la tempistica, disponendo inoltre la motivazione del provvedimento finale. In subiecta materia era intervenuta la Corte di Cassazione statuendo che il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, andava individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che era quello di consentire all'infranto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione e. pertanto, il suddetto obbligo doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto poteva far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo 4
giurisdizionale, con la conseguenza che era ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estendeva, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, era espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge".
Nel caso in oggetto l'ordinanza ingiunzione, richiamando la trasgressione contesta all'opposta, rinviava agli atti prodromici rispetto a quello impugnato e notificati all'opponente, come risultava dalla documentazione versata in atti dall' . In particolar modo il verbale unico Controparte_2
di accertamento e notificazione n. 9 del 20/12/2013 era stato notificato a e a Parte_2
in tal modo non solo era stato rispettato l'obbligo di motivazione ma, altresì, era stato Parte_1
garantito e tutelato il diritto alla difesa di quest'ultimo.
Pertanto non poteva trovare accoglimento la doglianza formulata dalla società con riguardo Parte_1
al difetto di motivazione che si rivelava pertanto priva di fondamento.
Per quanto concerneva la doglianza relativa al merito dell'illecito contestato con l'ordinanza impugnata, concernente l'erronea applicazione della disciplina prevista dal d.lgs, n. 66/2003 e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate, osservava che i riposi previsti dalle legge per il personale dipendente erano quello giornaliero e quello settimanale. Il riposo giornaliero era stabilito ex art 7 dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 in 11 ore consecutive, salvo deroghe. L'art. 9 del Decreto Legislativo 66/2003 che, invece, disciplinava il riposo settimanale, stabiliva che il lavoratore aveva diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive e che, di regola, il riposo settimanale doveva coincidere con la domenica e che il riposo settimanale era da cumulare con le 11ore di riposo giornaliero. Infine, il periodo di riposo consecutivo andava calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Dalle dichiarazioni a verbale prodotte dall' emergeva che ai lavoratori dipendenti non CP_2
era stato garantito il riposo settimanale da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero come per legge.
, peraltro,responsabile del punto vendita dal 16/06/2010, aveva dichiarato che, Persona_1
salvo alcuni casi, tutto il personale è “ full time" e che "a tutto il personale i riposi settimanali erano fruiti con due mezze giornate"; " chi lavora la domenica ....fruisce di una terza mezza giornata di riposo retribuito". Una dichiarazione del medesimo tenore era stata resa da , Persona_2 5
, , confermando il contenuto di quanto detto dal Persona_3 Persona_4 Persona_5
responsabile punto vendite.
Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in punto di prova degli illeciti contestati, osservava che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, pubblico ufficiale, essendo un atto pubblico, era dotato della fede privilegiata dì cui all'art. 2700 c.c, e, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, faceva piena prova circa la effettiva provenienza delle predette dichiarazioni da parte di coloro che le avevano sottoscritte. Inoltre con l'ordinanza n. 24208 del novembre del 2020 la Corte di Cassazione aveva ribadito che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari -considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga> con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (c r. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass, n. 9384/95)".
Dall'esame delle dichiarazioni raccolte in sede di ispezione, come risultava dai verbali versati agli atti dall' , emergeva che i lavoratori sentiti in sede di ispezione avevano Controparte_2
dichiarato di usufruire di un riposo per due mezze giornate a settimana, oltre a un'altra mezza giornata per le ore lavorate la domenica. Le dichiarazioni rese dal personale erano state confermate inoltre dalle ulteriori dichiarazioni rese dal responsabile del punto vendita;
pertanto quanto contestato dall' risultava provato per tabulas. Né il contenuto delle predette dichiarazioni era stato CP_2
confutato dall'opponente che non aveva a sviluppato alcuna dettagliata prova contraria.
Nella specie l'opponente, avendo sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, aveva l'onere della prova dell'inesistenza di tali fatti costitutivi che non aveva fornito con la conseguenza che la doglianza dallo stesso formulata non poteva trovare accoglimento per mancanza di sufficiente supporto probatorio contrario a quello invece fornito dall' . CP_2 6
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello esponendo che l'omessa Parte_1
considerazione, nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, delle deduzioni difensive, dalla stessa presentate a norma dell'art. 18,comma 1, rendeva illegittimo l'atto impugnato.
Nel caso in esame, l' , adottando una motivazione “per relationem”, si era Controparte_2
limitato a dare contezza, nel testo dell'ordinanza, della valutazione dei documenti ricevuti,mediante una formula stereotipata del tipo: “sono pervenuti scritti difensivi in data 14.2.2014”,laddove, invece, avrebbe dovuto, più correttamente, illustrare, dettagliatamente, le ragioni per le quali si era determinata a disattendere le difese proposte dalla . Parte_1
Di recente era stato affermato con specifico riguardo al caso in cui erano stati fatti pervenire, all'Ufficio accertatore, scritti ed argomentazioni difensive, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 citato, la sussistenza della piena autonomia del giudice, che poteva valutare dette deduzioni difensive, proposte dalla parte, in sede amministrativa, e non esaminate o non, adeguatamente, motivatamente respinte dalla Pubblica Amministrazione, decidendo su di esse con pienezza di poteri.
Per le suesposte considerazioni, affermava che l'omessa considerazione, nell'ordinanza ingiunzione impugnata, delle deduzioni difensive, presentate a norma dell'art. 18, comma 1, dal ricorrente, rendeva illegittimo l'atto, per violazione delle norme citate ( primo motivo ).
La sentenza era nulla ed erronea nella parte nella quale si esponeva:
Il riposo giornaliero è stabilito ex art 7 dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 in 11 ore consecutive, salvo deroghe.
L'art. 9 del Decreto Legislativo 66/2003, che invece disciplinava il riposo settimanale, stabiliva che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive che di regola deve coincidere con la domenica e che il riposo settimanale era da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Infine,che il periodo di riposo consecutivo va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Dalle dichiarazioni a verbale prodotte dall' emergeva che ai lavoratori dipendenti non era CP_2
stato garantito il riposo settimanale da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero come per legge.
Ad es. , peraltro, responsabile del punto vendita dal 16/06/2010,aveva dichiarato Persona_1
che, salvo alcuni casi, "tutto il personale è full time"; e "a tutto il personale i riposi settimanali sono fruiti con due mezze giornate"; e " chi lavora la domenica...fruisce di una terza mezza giornata di riposo retribuito". Una dichiarazione del medesimo tenore era stata resa da , Persona_2 Per_3 7
, ,confermando il contenuto di quanto detto dal responsabile Per_3 Persona_4 Persona_5
punto vendite.
Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in punto di prova degli illeciti contestati, osservava che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, pubblico ufficiale, essendo un atto pubblico, era dotato della fede privilegiata di cui all'ari 2700 c.c. e, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, faceva piena prova circa la effettiva provenienza delle predette dichiarazioni da parte di coloro che le avevano sottoscritte.
La Corte di Cassazione aveva ribadito che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti,nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari
- considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati ” .
Ne discendeva dunque che dall'esame delle dichiarazioni raccolte in sede di ispezione, come risultava dai verbali versati agli atti dall' , emergeva che i lavoratori sentiti in sede di Controparte_2
ispezione avevano dichiarato di usufruire di un riposo per due mezze giornate a settimana, oltre a un'altra mezza giornata per le ore lavorate la domenica. Le dichiarazioni rese dal personale erano state confermate inoltre dalle ulteriori dichiarazioni rese dal responsabile del punto vendita;
pertanto quanto contestato dall' risultava provato per tabulas. Né il contenuto delle predette CP_2
dichiarazioni era stato confutato dall'opponente che non aveva sviluppato alcuna dettagliata prova contraria.
Nella specie la doglianza dall'opponente non poteva trovare accoglimento per mancanza di sufficiente supporto probatorio contrario a quello invece fornito dall' . CP_2
L'art. 7 del d.lgs. 66/03 prevedeva che il riposo giornaliero era stabilito in 11 ore consecutive, nell'arco di 24 ore. Il requisito della consecutività veniva meno, tuttavia, nel caso di attività lavorative caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata o da regimi di reperibilità. 8
Con specifico riguardo al periodo di riposo settimanale, l'art. 9, co. 1, del medesimo decreto legislativo prevedeva che il riposo settimanale, solitamente coincidente con la domenica, doveva essere riconosciuto al lavoratore, per un periodo pari ad almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni di lavoro, da cumulare con il riposo giornaliero.
Dal combinato disposto di queste disposizioni e dalla concreta applicazione fattane, si evinceva come la società , aveva rispettato i periodi di riposo giornalieri e settimanali stabiliti dalla Parte_1
vigente normativa.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai dipendenti presi a campione (12 lavoratori, su un totale di 30 dipendenti), si ricavava, invero, come i periodi di riposo giornalieri e settimanali venivano non solo, puntualmente, previsti ma, sempre, goduti da parte di tutti i dipendenti assunti, e, che, quindi ne usufruivano con regolarità.
Secondo le risultanze ispettive, il dipendente avrebbe prestato la propria attività Parte_3
lavorativa in 8 ore giornaliere, usufruendo di due intere giornate di riposo settimanale,conformemente, ed anzi con una maggior tutela rispetto a quanto previsto dall'art. 9, co,
1, del d.lgs. 66/2003, che prevedeva almeno 24 ore di riposo ogni sette giorni lavorativi.
Il dipendente , aveva fruito del mercoledì, quale giorno di riposo settimanale oltre ad Parte_4
un'altra mezza giornata a settimana, che sarebbe stata concessa, per compensare il lavoro domenicale prestato a settimane alterne.
Il dipendente aveva dichiarato che aveva prestato servizio dal lunedì al venerdì Controparte_3
dalle 8,30 alle 12,30 e riposato interamente il sabato e la domenica.
Tale ripartizione dell'attività lavorativa era conforme a quanto previsto dalla legge, ed infatti, il periodo di riposo settimanale solitamente coincidente con la Domenica, poteva essere goduto anche in un giorno diverso della settimana.
La presunta violazione della disciplina relativa al riposo settimanale era stata dedotta da taluni elementi formali, del tutto inidonei a dar prova della reale situazione fattuale.
L'amministrazione aveva dato rilievo alla presenza di errori materiali nella redazione dei cedolini paga, quali l'irrilevante errore descrittivo, meramente formale, della omessa rappresentazione della esatta rendicontazione dei riposi, ovvero della circostanza, anch'essa meramente formale, della mancata indicazione degli stessi riposi nei LUL dei singoli lavoratori.
Ebbene, non v'è dubbio che la mancata menzione di tali dati nel LUL doveva ritenersi, un mero errore materiale redazionale. 9
Diversamente argomentando si dovrebbe concludere che, qualora il dato formale riportasse una verità diversa da quella sostanziale ed effettiva, questa non potrebbe prevalere, poiché non coincidente con il dato formale, magari errato o falso, privilegiandosi la rappresentazione di una realtà totalmente difforme da quella effettiva.
Proprio in riferimento alla illegittima elaborazione deduttiva operata dall'amministrazione sulla scorta delle emergenze del LUL si era svolta la prospettazione difensiva articolata in relazione alla errata interpretazione dell'art. 39 D.L. 112/2008, erroneamente valutata dal giudicante quale motivo impugnatorio impertinente ed inappropriato.
Censurando la interpretazione del citato art. 39 l'opponente aveva inteso evidenziare la conformità della propria condotta alla disciplina legislativa e la impossibilità di dedurre elementi indiziari valutativi da una supposta violazione della stessa.
Doveva rilevarsi come per una corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai dipendenti del supermercato " " occorreva far riferimento al Contratto Collettivo Nazionale previsto per i Parte_5
dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (chiamato anche T.U. del 18 luglio
2008), che costituiva la normativa di riferimento per i dipendenti del settore terziario e, dunque, del caso in esame.
Il d.lgs. 66/2003, infatti, stabiliva espressamente che la disposizione di cui all'art. 9 del medesimo decreto, poteva prevedere delle eccezioni in diverse ipotesi tassative, tra le quali rientravano i contratti collettivi nazionali di settore, dando piena efficacia integrativa alla regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato (ivi compresa la fruizione dei periodi di riposo) apprestata dal T.U. del 18 luglio
2008, sopra citato.
Sulla base di tali assunti, e tenuto conto delle dichiarazioni rese da ciascun lavoratore, gli stessi avevano usufruito dei periodi di riposo settimanale, in conformità delle disposizioni vigenti.
Tra le deroghe tassative stabilite dal citato art. 9 co. 1 erano comprese, infatti, espressamente, le disposizioni previste dai diversi contratti collettivi vigenti.
Ebbene, il menzionato Contratto Collettivo per il settore terziario (T.U. del 18 luglio 2008),adottato dalla ditta come accordo di riferimento, prevedeva all'art. 121 che “ in relazione alle Parte_1
particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio ai consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità
l'azienda potrà ricorrere [..,] alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro": 10
40 ore di lavoro settimanale, che si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Alla luce delle dichiarazioni rese, dunque, si riscontrava in maniera incontrovertibile che i lavoratori fruivano stabilmente delle 24 ore di riposo settimanale consecutive, che si cumulavano con le normali ore di riposo giornaliero e, inoltre, tutti i lavoratori usufruivano ulteriormente di una o più mezze giornate, per ogni settimana di lavoro (in misura diversa in ragione della tipologia di contratto stipulato, delle mansioni svolte, degli orari di lavoro stabiliti), oltre alla domenica.
Anche nelle ipotesi in cui il giorno di riposo non coincidesse con la domenica, ma fosse goduto in un diverso giorno della settimana, non poteva contestarsi alcuna violazione di legge atteso che è pacifico l'orientamento per cui si poteva sempre derogare al principio di coincidenza del riposo settimanale con la domenica, (sul punto interpello n. 60/2009 e n. 26/2011 del Ministero del Lavoro nonché Corte di Giustizia UE sent. n. 84/1996).
Pertanto, non vi era dubbio sul puntuale rispetto, da parte della della normativa Parte_6
di cui all'art. 9 co. 1, del D. Lgs. 66/2003 che stabiliva in via generale che "il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero".
Invero per quei pochissimi lavoratori che non avevano fruito dell'intero giorno di riposo settimanale, non poteva contestarsi alla ricorrente alcuna violazione della disciplina vigente,attesa la conformità tra gli orari descritti e le disposizioni previste dal Contratto Collettivo per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Pertanto gli orari di lavoro seguiti dai dipendenti della ditta presso il supermercato "Paghi Parte_1
Poco", rispettavano appieno la normativa nazionale generale, di cui all'art. 9 del d.lgs. 66/2003, mediante la concessione delle giornate di riposo settimanale (oltre all'aggiuntiva mezza giornata per ogni singolo lavoratore), come previsto e stabilito dal contratto collettivo del settore di riferimento,richiamato dal comma 2 dello stesso art. 9.
Nessuna prova della incompatibilità degli orari effettuati dai lavoratori con le previsioni di cui al
Contratto Collettivo Nazionale previsto per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (cd testo unico del 18 luglio 2008) era stata fornita dall'amministrazione,di ciò onerata.
La verifica della conformità tra gli orari descritti da alcuni dipendenti con l'art. 121 e le successive disposizioni previste dal Contratto Collettivo per i dipendenti da aziende del terziario, della 11
distribuzione e dei servizi, non era, pertanto, avvenuta in maniera corretta, evidenziandosi, peraltro, il riferimento ad una normativa non correlata con la particolare disciplina dettata per il settore di attività esercitata dalla , con conseguente illegittimità del verbale di accertamento Parte_6
e della conseguente ordinanza ingiuntiva.
Ulteriore vizio, sotto il profilo probatorio, doveva rinvenirsi nella circostanza che solo attraverso l'utilizzo di una mera presunzione era stato ritenuto che anche per i lavoratori "non escussi" nel corso dell'attività di accesso potesse ritenersi sussistente la circostanza della mancata fruizione dei periodi di riposo settimanale, risultando tale ipotesi induttiva davvero improbabile oltreché manifestamente sfornita di adeguato supporto indiziario.
Nelle stesse motivazioni dell'atto di accertamento si leggeva, con riferimento a nove dipendenti,che
"non avrebbero fruito"dei riposi settimanali e che "i soggetti indicati, non sono stati escussi nel corso del primo accesso poiché assenti e per gli stessi l'orario di lavoro era da ritenersi comune a quello sopra descritto".
L'utilizzo di un metodo induttivo di tal specie ledeva in maniera evidente i principi di legalità e trasparenza nell'azione della Pubblica Amministrazione, in particolar modo quando, come nel caso di specie, si sarebbe potuto procedere allo stesso modo per tutti i dipendenti.
Su tredici dipendenti escussi, soltanto per sei di questi emergerebbe una attività lavorativa prestata in misura superiore rispetto a quanto risultante dal LUL, con evidente infondatezza di estensione dell'efficacia accertativa alla totalità delle risorse umane impiegate.
Nel caso di specie, la maggior parte dei dipendenti sentiti aveva sottolineato spontaneamente di fruire dei permessi e dei riposi settimanali e giornalieri, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo specifico contratto firmato.
Dal mancato accoglimento del motivo di impugnazione era dipesa la violazione dell'art. 9 del Decreto
Legislativo 66/2003.
Tale circostanza aveva rilevanza ai fini del decidere in quanto l'accoglimento del motivo proposto avrebbe portato ad escludere la validità del provvedimento di irrogazione della sanzione ed alla dichiarazione di illegittimità dello stesso.
La sentenza avrebbe dovuto dichiarare, contrariamente a quanto fatto, la carenza probatoria e,conseguentemente, la nullità del provvedimento sanzionatorio.
La sentenza deve ritenersi nulla ed erronea nella parte in cui si sosteneva: 12
“Per quanto concerne l'unica doglianza relativa al merito dell'illecito contestato con l'ordinanza impugnata, concernente l'erronea applicazione della disciplina prevista dal d.lgs.n. 66/2003 e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate, si osserva che i riposi previsti dalle legge per il personale dipendente sono quello giornaliero e quello settimanale”.
Con la propria azione oppositiva aveva evidenziava come l'art. 8 della legge n.689 del 1981, espressamente, statuiva che: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace, anche, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative,commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La predetta disposizione normativa disciplinava la condotta di un soggetto che, con una stessa azione o omissione, violava una pluralità di disposizioni, nonché, la condotta di un soggetto che con una sola azione o omissione violava una pluralità di volte la stessa disposizione.
In entrambe le fattispecie il legislatore prevedeva che operi il c.d. cumulo giuridico, e cioè
l'applicazione della sanzione più grave, aumentata fino al triplo.
In materia di lavoro, l'applicabilità del cumulo giuridico era stata riconosciuta dal Ministero del
Lavoro in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro (vedi in proposito la circolare n.8/05).
Tuttavia, in presenza di unicità della condotta violativa (come può essere, ad esempio, il caso di un unico ordine di servizio impartito dal datore di lavoro, con il quale sono stati disciplinati i turni di lavoro di un lungo periodo, mese, semestre, anno), poteva essere valutata la possibilità di sanzionare, applicando il più volte citato art. 8, comma 1, della l. n. 689/1981, non già ogni singolo evento (riposo non goduto) riferito ad ogni lavoratore, bensì la sola condotta posta in essere con il predetto ordine di servizio.
Per quanto riguardava i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative doveva rilevarsi come essi erano fissati dall'art. 11, L. n. 689/81. 13
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge, tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si doveva aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La valutazione di gravità del fatto illecito giustificava l'aumento o la diminuzione della sanzione,in base a un principio “retributivo” della pena.
La gravità andava misurata in ragione della dannosità, pericolosità, e del disvalore sociale del fatto illecito.
Anche il comportamento di chi si adoperava per ridurre o eliminare le conseguenze dannose dell'illecito influiva sulla quantificazione della sanzione.
Nella quantificazione della sanzione doveva, inoltre, tenersi conto della personalità del trasgressore, non soltanto in relazione alla precedente commissione di violazioni della stessa indole, ma in senso più ampio.
I precedenti soggettivi, riguardanti la commissione di violazioni delle medesime norme,contribuivano, infatti, a definire la personalità dell'agente ed erano , senza dubbio, utili per il proporzionamento della sanzione.
Rilevavano, anche, ulteriori elementi, quali il comportamento anteriore, contemporaneo o successivo del trasgressore alla commissione della violazione, le qualità morali e sociali.
La disposizione aveva, dunque, l'evidente finalità di ricondurre a sostanziale parità di trattamento i cittadini, rispetto all'applicazione di una sanzione amministrativa.
Operava nel settore da moltissimi anni ed era esempio di organizzazione datoriale, rispettosa dei termini e delle norme poste a tutela del lavoratore.
Pertanto, anche, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello formulato da , CP_4
aveva chiarito che la pluralità di violazioni per i riposi giornalieri o settimanali poteva essere sanzionata come un'unica condotta illecita dell' con l'applicazione della disciplina del Pt_7
cumulo giuridico, e che tale applicazione era rimessa al provvedimento di ordinanza ingiunzione, il quale poteva riconsiderare la sanzione quantificata in sede di contestazione dell'illecito, laddove, dagli atti istruttori, emergevano elementi atti a configurare l'unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. 14
Con nota del 19 ottobre 2009, n. 76, il Ministero del Lavoro aveva accolto i rilievi di , CP_4
con alcune precisazioni concernenti la fase applicativa del principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative.
Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, infatti, la determinazione della sanzione comminabile, alla stregua del criterio del cumulo giuridico, non poteva essere effettuata in sede di contestazione dell'illecito da parte degli organi ispettivi, in quanto richiedeva ampie e delicate potestà discrezionali, che potevano essere esercitate, solo, dall'Autorità competente all'emanazione della successiva ordinanza-ingiunzione, e cioè, dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Ne conseguiva che, nella fase di accertamento e contestazione degli illeciti in materia di riposi giornalieri e settimanali, agli organi ispettivi era consentito, solamente, quantificare la sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, e ciò in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione, prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora era stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
Pertanto, in sede di successiva emanazione del provvedimento di ordinanza ingiunzione, era ammessa la riconsiderazione dell'importo sanzionatorio - già determinato in misura ridotta ai sensi dell'art. 16
- alla luce della previsione dell'art. 8, quantificando la sanzione nella misura pari a quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
La sentenza avrebbe dovuto dichiarare, contrariamente a quanto fatto, la erroneità della determinazione della misura della sanzione e, conseguentemente, la nullità del provvedimento sanzionatorio.
L' si costituiva in giudizio ed esponeva che la sentenza di prime Controparte_2
cure non era affetta da alcun vizio logico o giuridico che ne imponeva la riforma, avendo il Giudice di primo grado correttamente rilevato l'infondatezza delle censure avversarie e confermato,per l'effetto, la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Rilevava che:
- Con il primo motivo di appello, controparte deduceva la violazione dell'art. 18 l. 689/81, reiterando quanto già dedotto in primo grado. Era evidente come la censura avversaria era priva di pregio, in quanto il provvedimento sanzionatorio dava pienamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne aveva determinato l'adozione.
Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, andava individuato in 15
funzione dello scopo della motivazione stessa, che era quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto poteva far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che erano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato.
Dalla lettura del ricorso avversario, non era dato comprendere in cosa si estrinsecava la violazione lamentata, essendo stato pienamente garantito il diritto di difesa di parte appellante. Pertanto, quanto ex adverso dedotto a fondamento dell'asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione assurgeva, tutt'al più, a mera asserzione di principio priva di riscontro concreto, avendo l'Amministrazione appellata compiutamente esaminato gli scritti difensivi prodotti da controparte, dovendosi rilevare come il responsabile aziendale era stato altresì convocato per essere sentito in data 12 marzo 2018.
Controparte si limitava a riportare una serie di massime giurisprudenziali senza che si comprendesse il collegamento tra queste e la fattispecie concreta, non essendo sussistente, come è evidente, alcuna violazione dell'art. 18 l. 689/81.
Parte appellante sosteneva che avrebbe rispettato la normativa afferente i periodi di riposo giornaliero e settimanali. Occorre ribadire che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, dal controllo incrociato delle dichiarazioni a verbale acquisite nel corso della verifica ispettiva, gli accertamenti avevano evidenziato che ai lavoratori dipendenti non era stato garantito la fruizione del riposo settimanale nella misura di 24 ore consecutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, coincidenti con la giornata di domenica.
Da un punto di vista probatorio, rilevava che l'acquisizione di notizie dal lavoratore, in ossequio all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 463/1983, era un tipico atto di accertamento in materia del lavoro, idoneo a suffragare e dimostrare la violazione contestata, ove non opportunamente e rigorosamente smentita con prova contraria a carico dell'opponente.
Dunque, al netto delle risultanze ispettive versate in atti, l'Amministrazione opposta aveva ampiamente dimostratola sussistenza dei presupposti della fattispecie sanzionatoria in oggetto, assolvendo il proprio onere probatorio.
Le dichiarazioni dei lavoratori, quindi, in quanto verificabili anche nella loro provenienza, non tanto invertivano l'onore della prova in giudizio, imponendo alla parte opponente–datore di lavoro di 16
fornire dimostrazione contraria al loro contenuto, quanto più erano l'oggetto mediante cui tale onere, pur sempre gravante sull'attore sostanziale, era compiutamente assolto.
Pertanto, andava confermata la correttezza della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure correttamente applicato la disciplina di riferimento, nonché le norme processuali civilistiche in materia di onere della prova.
Nella complessiva disamina del materiale probatorio, non poteva prescindersi dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.
Invero, tale assunto era suffragato dalla giurisprudenza di legittimità la quale aveva evidenziato che
“i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori ”.
In altre parole, la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consentiva al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure aveva vagliato accuratamente l'intero corredo probatorio acquisito, non sussistendo, pertanto,alcuna “carenza probatoria” così come lamentato da controparte.
A mente dell'art 116 c.p.c, spettava al Giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la valutazione dell'attendibilità degli elementi e delle circostanze dedotte in giudizio: alla luce di tali circostanze, la motivazione della sentenza di primo grado era evidentemente corretta e priva di vizi logico-giuridici.
In merito alla pretesa violazione dell'art. 8 della l. 689/1981, che prevedeva il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, rilevava come nel primo grado di giudizio, parte appellante aveva dedotto sul punto in relazione al motivo attinente alla violazione dell'art. 39 d.l.n. 122 del 2008. La violazione dell'art. 39 d.l. n. 122 del 2008 era stata contestata con altra ordinanza ingiunzione n. 18/0522 prot.
18205 del 12 dicembre 2018, oggetto di altro giudizio. Pertanto, non poteva non rilevarsi come controparte, con tale motivo di violazione,incorreva in una chiara violazione dell'art. 345, comma 1,
c.p.c.. In ogni caso, nel merito,anche in tal caso, non era dato comprendere in cosa si estrinsecava l'asserita illegittimità dell'ordinanza opposta, in quanto controparte si limitava a richiamare la 17
disciplina in modo astratto, senza che fosse riscontrabile un collegamento tra questa e il provvedimento sanzionatorio oggetto di contestazione.
Non poteva non ribadirsi, in definitiva, la piena correttezza della sentenza impugnata, esaurientemente motivata rispetto a tutti gli elementi che integravano l'illecito contestato.
All'odierna udienza del 14 maggio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
L' Art. 9 comma 1 del Decreto legislativo 08/04/2003, n. 66 in materia di riposi settimanali prevede che: il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Dall'ordinanza ingiunzione impugnata si rileva che la violazione è stata riferita a più di cinque lavoratori e a più di 5 periodi di riferimento.
Dalle informazioni rese dai lavoratori agli Ispettori del lavoro si rileva quanto segue in ordine al riposo settimanale dagli stessi riferito:
1) Imbrò due mezze giornate;
2) Gramaglia tre mezze giornate, Quando lavora la domenica tre mezze giornate;
3) Paci conforme a Per_6
4) conforme a Persona_7 Per_6
5) riposo sabato e domenica;
CP_3
6) conforme a CP_5 Per_6
7) 2 mezze giornate di riposo: Per_3
8) un giorno di riposo alla settimana non sempre la domenica;
Per_8
9) Alongi conforme a Gramaglia:
10) due mezze giornate, quando lavora la domenica un'altra mezza giornata Per_9
L'Art. 141 del Contratto collettivo di lavoro del 18 luglio 2008 (Lavoro domenicale) prevede che
“Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs.
n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a 18
garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal C.C.N.L. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento. In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L., fermo restando le eventuali intese che saranno realizzate durante tale periodo al livello aziendale o territoriale, le parti convengono, in via transitoria, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale, oltre a quelle previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
E' evidente che la disciplina giuridica del rapporto, pure con riferimento alla suesposta contrattazione collettiva, prevede, entro certi limiti la possibilità che il riposo settimanale venga svolto in giorni diversi dalla domenica, ma non prevede affatto alcuna deroga al diritto del lavoratore di avere un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ( sebbene calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni ) 19
Nella specie l'azienda non ha ottemperato a tale disposizione per i lavoratori in precedenza indicati, con eccezione dei lavoratori indicati ai nn.5 e 8, sebbene compensando ( illegittimamente ) la mancata concessione del riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive con tre mezze giornate di riposo.
A fronte di quanto si ricava dal libro lavoro ( dove non vengono indicati i periodi di riposo ) che fornisce un valido supporto di prova documentale, l'appellante non ha in alcun modo provato – come era suo onere - che la violazione ( provata per 8 lavoratori ) non si riferiva a più di cinque periodi di riferimento.
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare il primo motivo di appello.
La censura relativa alla misura della sanzione irrogata nella misura di euro 5.000,00, sollevata con il secondo motivo di appello è in parte inammissibile e, in parte, infondata.
Invero l'accertata violazione è prevista dall'art. 18-bis comma 3 del Decreto legislativo 08/04/2003,
n. 66 che prevede che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 240 a 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 960 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 2.400 a 12.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta…omissis ”.
Invero trattandosi di violazione che si riferiva – come in precedenza esposto – ad almeno cinque periodi di riferimento la sanzione è stata applicata in misura corretta tra il minimo (euro 2.400 ) e il massimo edittale ( euro 12.000,00 ) .
Il ricorso introduttivo non contiene alcuna censura dell'ordinanza impugnata relativa all'irrogazione della sanzione in misura maggiore del minimo, con conseguente inammissibilità della censura dedotta in proposito in questo grado del giudizio.
Per quanto riguarda il richiamo, ai fini della determinazione della sanzione, al c.d. cumulo giuridico, se ne rileva l'infondatezza in quanto nella specie non può farsi ricorso a tale criterio in quanto per la violazione in oggetto la norma prevede, anche con riferimento a più lavoratori e ad almeno a cinque periodi di riferimento, la sanzione in misura fissa da 2.400 a 12.000 euro.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
20
La Corte, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti dell Parte_1 [...]
di RI, Controparte_1
avverso la sentenza resa in data 9 luglio 2021 dal Tribunale di RI.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 7 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante ( P.I. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Palermo, via Sferracavallo 89/A presso lo studio dell'avv. Daniela Salerno e rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Danile , per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
di RI (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 luglio 2021, il Tribunale di RI rigettava l'opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
e compensava le spese del giudizio.
[...]
Esponeva il primo giudice che la fattispecie per cui è causa concerneva l'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa dalla società nei confronti della quale era stata contestata la Parte_1
violazione dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 66/2003, modificato dal Lgs. 19 luglio 2004, n. 213
e dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, per non avere rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7, da usufruire in coincidenza con la domenica, salve deroghe;
motivo per il quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, concernente l' errata interpretazione ed applicazione dell'art. 39 del DL n. 122 del 2008 ne affermava la ininfluenza nel presente giudizio, in quanto, come eccepito dalla difesa dell'opposta, senza che tale fatto fosse stato contestato dalla ricorrente, si trattava di doglianza formulata in ordine ad ordinanza ingiunzione di pagamento differente (n.
18/0522 prot. 18205 del 12/1212018) rispetto a quella impugnata nel giudizio de quo e con autonomo giudizio di impugnazione pendente sub altro Giudice, concernente diversa violazione, seppur nell'ambito del medesimo accertamento.
Pertanto, alla luce della evidente inconducenza del predetto motivo con riguardo all'illecito contestato e alla sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata non entrava nel merito dello stesso.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, trovava applicazione, in materia di sanzioni amministrative contenuta nella legge 689/1981, l'art. 18 del predetto testo normativo che disciplinava l'iter procedimentale che conduceva alla emanazione di un'ordinanza ingiunzione, nonché la tempistica, disponendo inoltre la motivazione del provvedimento finale. In subiecta materia era intervenuta la Corte di Cassazione statuendo che il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, andava individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che era quello di consentire all'infranto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione e. pertanto, il suddetto obbligo doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto poteva far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo 4
giurisdizionale, con la conseguenza che era ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estendeva, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, era espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge".
Nel caso in oggetto l'ordinanza ingiunzione, richiamando la trasgressione contesta all'opposta, rinviava agli atti prodromici rispetto a quello impugnato e notificati all'opponente, come risultava dalla documentazione versata in atti dall' . In particolar modo il verbale unico Controparte_2
di accertamento e notificazione n. 9 del 20/12/2013 era stato notificato a e a Parte_2
in tal modo non solo era stato rispettato l'obbligo di motivazione ma, altresì, era stato Parte_1
garantito e tutelato il diritto alla difesa di quest'ultimo.
Pertanto non poteva trovare accoglimento la doglianza formulata dalla società con riguardo Parte_1
al difetto di motivazione che si rivelava pertanto priva di fondamento.
Per quanto concerneva la doglianza relativa al merito dell'illecito contestato con l'ordinanza impugnata, concernente l'erronea applicazione della disciplina prevista dal d.lgs, n. 66/2003 e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate, osservava che i riposi previsti dalle legge per il personale dipendente erano quello giornaliero e quello settimanale. Il riposo giornaliero era stabilito ex art 7 dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 in 11 ore consecutive, salvo deroghe. L'art. 9 del Decreto Legislativo 66/2003 che, invece, disciplinava il riposo settimanale, stabiliva che il lavoratore aveva diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive e che, di regola, il riposo settimanale doveva coincidere con la domenica e che il riposo settimanale era da cumulare con le 11ore di riposo giornaliero. Infine, il periodo di riposo consecutivo andava calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Dalle dichiarazioni a verbale prodotte dall' emergeva che ai lavoratori dipendenti non CP_2
era stato garantito il riposo settimanale da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero come per legge.
, peraltro,responsabile del punto vendita dal 16/06/2010, aveva dichiarato che, Persona_1
salvo alcuni casi, tutto il personale è “ full time" e che "a tutto il personale i riposi settimanali erano fruiti con due mezze giornate"; " chi lavora la domenica ....fruisce di una terza mezza giornata di riposo retribuito". Una dichiarazione del medesimo tenore era stata resa da , Persona_2 5
, , confermando il contenuto di quanto detto dal Persona_3 Persona_4 Persona_5
responsabile punto vendite.
Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in punto di prova degli illeciti contestati, osservava che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, pubblico ufficiale, essendo un atto pubblico, era dotato della fede privilegiata dì cui all'art. 2700 c.c, e, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, faceva piena prova circa la effettiva provenienza delle predette dichiarazioni da parte di coloro che le avevano sottoscritte. Inoltre con l'ordinanza n. 24208 del novembre del 2020 la Corte di Cassazione aveva ribadito che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari -considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga> con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (c r. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass, n. 9384/95)".
Dall'esame delle dichiarazioni raccolte in sede di ispezione, come risultava dai verbali versati agli atti dall' , emergeva che i lavoratori sentiti in sede di ispezione avevano Controparte_2
dichiarato di usufruire di un riposo per due mezze giornate a settimana, oltre a un'altra mezza giornata per le ore lavorate la domenica. Le dichiarazioni rese dal personale erano state confermate inoltre dalle ulteriori dichiarazioni rese dal responsabile del punto vendita;
pertanto quanto contestato dall' risultava provato per tabulas. Né il contenuto delle predette dichiarazioni era stato CP_2
confutato dall'opponente che non aveva a sviluppato alcuna dettagliata prova contraria.
Nella specie l'opponente, avendo sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, aveva l'onere della prova dell'inesistenza di tali fatti costitutivi che non aveva fornito con la conseguenza che la doglianza dallo stesso formulata non poteva trovare accoglimento per mancanza di sufficiente supporto probatorio contrario a quello invece fornito dall' . CP_2 6
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello esponendo che l'omessa Parte_1
considerazione, nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, delle deduzioni difensive, dalla stessa presentate a norma dell'art. 18,comma 1, rendeva illegittimo l'atto impugnato.
Nel caso in esame, l' , adottando una motivazione “per relationem”, si era Controparte_2
limitato a dare contezza, nel testo dell'ordinanza, della valutazione dei documenti ricevuti,mediante una formula stereotipata del tipo: “sono pervenuti scritti difensivi in data 14.2.2014”,laddove, invece, avrebbe dovuto, più correttamente, illustrare, dettagliatamente, le ragioni per le quali si era determinata a disattendere le difese proposte dalla . Parte_1
Di recente era stato affermato con specifico riguardo al caso in cui erano stati fatti pervenire, all'Ufficio accertatore, scritti ed argomentazioni difensive, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 citato, la sussistenza della piena autonomia del giudice, che poteva valutare dette deduzioni difensive, proposte dalla parte, in sede amministrativa, e non esaminate o non, adeguatamente, motivatamente respinte dalla Pubblica Amministrazione, decidendo su di esse con pienezza di poteri.
Per le suesposte considerazioni, affermava che l'omessa considerazione, nell'ordinanza ingiunzione impugnata, delle deduzioni difensive, presentate a norma dell'art. 18, comma 1, dal ricorrente, rendeva illegittimo l'atto, per violazione delle norme citate ( primo motivo ).
La sentenza era nulla ed erronea nella parte nella quale si esponeva:
Il riposo giornaliero è stabilito ex art 7 dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 in 11 ore consecutive, salvo deroghe.
L'art. 9 del Decreto Legislativo 66/2003, che invece disciplinava il riposo settimanale, stabiliva che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive che di regola deve coincidere con la domenica e che il riposo settimanale era da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Infine,che il periodo di riposo consecutivo va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Dalle dichiarazioni a verbale prodotte dall' emergeva che ai lavoratori dipendenti non era CP_2
stato garantito il riposo settimanale da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero come per legge.
Ad es. , peraltro, responsabile del punto vendita dal 16/06/2010,aveva dichiarato Persona_1
che, salvo alcuni casi, "tutto il personale è full time"; e "a tutto il personale i riposi settimanali sono fruiti con due mezze giornate"; e " chi lavora la domenica...fruisce di una terza mezza giornata di riposo retribuito". Una dichiarazione del medesimo tenore era stata resa da , Persona_2 Per_3 7
, ,confermando il contenuto di quanto detto dal responsabile Per_3 Persona_4 Persona_5
punto vendite.
Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in punto di prova degli illeciti contestati, osservava che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, pubblico ufficiale, essendo un atto pubblico, era dotato della fede privilegiata di cui all'ari 2700 c.c. e, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, faceva piena prova circa la effettiva provenienza delle predette dichiarazioni da parte di coloro che le avevano sottoscritte.
La Corte di Cassazione aveva ribadito che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti,nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari
- considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati ” .
Ne discendeva dunque che dall'esame delle dichiarazioni raccolte in sede di ispezione, come risultava dai verbali versati agli atti dall' , emergeva che i lavoratori sentiti in sede di Controparte_2
ispezione avevano dichiarato di usufruire di un riposo per due mezze giornate a settimana, oltre a un'altra mezza giornata per le ore lavorate la domenica. Le dichiarazioni rese dal personale erano state confermate inoltre dalle ulteriori dichiarazioni rese dal responsabile del punto vendita;
pertanto quanto contestato dall' risultava provato per tabulas. Né il contenuto delle predette CP_2
dichiarazioni era stato confutato dall'opponente che non aveva sviluppato alcuna dettagliata prova contraria.
Nella specie la doglianza dall'opponente non poteva trovare accoglimento per mancanza di sufficiente supporto probatorio contrario a quello invece fornito dall' . CP_2
L'art. 7 del d.lgs. 66/03 prevedeva che il riposo giornaliero era stabilito in 11 ore consecutive, nell'arco di 24 ore. Il requisito della consecutività veniva meno, tuttavia, nel caso di attività lavorative caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata o da regimi di reperibilità. 8
Con specifico riguardo al periodo di riposo settimanale, l'art. 9, co. 1, del medesimo decreto legislativo prevedeva che il riposo settimanale, solitamente coincidente con la domenica, doveva essere riconosciuto al lavoratore, per un periodo pari ad almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni di lavoro, da cumulare con il riposo giornaliero.
Dal combinato disposto di queste disposizioni e dalla concreta applicazione fattane, si evinceva come la società , aveva rispettato i periodi di riposo giornalieri e settimanali stabiliti dalla Parte_1
vigente normativa.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai dipendenti presi a campione (12 lavoratori, su un totale di 30 dipendenti), si ricavava, invero, come i periodi di riposo giornalieri e settimanali venivano non solo, puntualmente, previsti ma, sempre, goduti da parte di tutti i dipendenti assunti, e, che, quindi ne usufruivano con regolarità.
Secondo le risultanze ispettive, il dipendente avrebbe prestato la propria attività Parte_3
lavorativa in 8 ore giornaliere, usufruendo di due intere giornate di riposo settimanale,conformemente, ed anzi con una maggior tutela rispetto a quanto previsto dall'art. 9, co,
1, del d.lgs. 66/2003, che prevedeva almeno 24 ore di riposo ogni sette giorni lavorativi.
Il dipendente , aveva fruito del mercoledì, quale giorno di riposo settimanale oltre ad Parte_4
un'altra mezza giornata a settimana, che sarebbe stata concessa, per compensare il lavoro domenicale prestato a settimane alterne.
Il dipendente aveva dichiarato che aveva prestato servizio dal lunedì al venerdì Controparte_3
dalle 8,30 alle 12,30 e riposato interamente il sabato e la domenica.
Tale ripartizione dell'attività lavorativa era conforme a quanto previsto dalla legge, ed infatti, il periodo di riposo settimanale solitamente coincidente con la Domenica, poteva essere goduto anche in un giorno diverso della settimana.
La presunta violazione della disciplina relativa al riposo settimanale era stata dedotta da taluni elementi formali, del tutto inidonei a dar prova della reale situazione fattuale.
L'amministrazione aveva dato rilievo alla presenza di errori materiali nella redazione dei cedolini paga, quali l'irrilevante errore descrittivo, meramente formale, della omessa rappresentazione della esatta rendicontazione dei riposi, ovvero della circostanza, anch'essa meramente formale, della mancata indicazione degli stessi riposi nei LUL dei singoli lavoratori.
Ebbene, non v'è dubbio che la mancata menzione di tali dati nel LUL doveva ritenersi, un mero errore materiale redazionale. 9
Diversamente argomentando si dovrebbe concludere che, qualora il dato formale riportasse una verità diversa da quella sostanziale ed effettiva, questa non potrebbe prevalere, poiché non coincidente con il dato formale, magari errato o falso, privilegiandosi la rappresentazione di una realtà totalmente difforme da quella effettiva.
Proprio in riferimento alla illegittima elaborazione deduttiva operata dall'amministrazione sulla scorta delle emergenze del LUL si era svolta la prospettazione difensiva articolata in relazione alla errata interpretazione dell'art. 39 D.L. 112/2008, erroneamente valutata dal giudicante quale motivo impugnatorio impertinente ed inappropriato.
Censurando la interpretazione del citato art. 39 l'opponente aveva inteso evidenziare la conformità della propria condotta alla disciplina legislativa e la impossibilità di dedurre elementi indiziari valutativi da una supposta violazione della stessa.
Doveva rilevarsi come per una corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai dipendenti del supermercato " " occorreva far riferimento al Contratto Collettivo Nazionale previsto per i Parte_5
dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (chiamato anche T.U. del 18 luglio
2008), che costituiva la normativa di riferimento per i dipendenti del settore terziario e, dunque, del caso in esame.
Il d.lgs. 66/2003, infatti, stabiliva espressamente che la disposizione di cui all'art. 9 del medesimo decreto, poteva prevedere delle eccezioni in diverse ipotesi tassative, tra le quali rientravano i contratti collettivi nazionali di settore, dando piena efficacia integrativa alla regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato (ivi compresa la fruizione dei periodi di riposo) apprestata dal T.U. del 18 luglio
2008, sopra citato.
Sulla base di tali assunti, e tenuto conto delle dichiarazioni rese da ciascun lavoratore, gli stessi avevano usufruito dei periodi di riposo settimanale, in conformità delle disposizioni vigenti.
Tra le deroghe tassative stabilite dal citato art. 9 co. 1 erano comprese, infatti, espressamente, le disposizioni previste dai diversi contratti collettivi vigenti.
Ebbene, il menzionato Contratto Collettivo per il settore terziario (T.U. del 18 luglio 2008),adottato dalla ditta come accordo di riferimento, prevedeva all'art. 121 che “ in relazione alle Parte_1
particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio ai consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità
l'azienda potrà ricorrere [..,] alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro": 10
40 ore di lavoro settimanale, che si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Alla luce delle dichiarazioni rese, dunque, si riscontrava in maniera incontrovertibile che i lavoratori fruivano stabilmente delle 24 ore di riposo settimanale consecutive, che si cumulavano con le normali ore di riposo giornaliero e, inoltre, tutti i lavoratori usufruivano ulteriormente di una o più mezze giornate, per ogni settimana di lavoro (in misura diversa in ragione della tipologia di contratto stipulato, delle mansioni svolte, degli orari di lavoro stabiliti), oltre alla domenica.
Anche nelle ipotesi in cui il giorno di riposo non coincidesse con la domenica, ma fosse goduto in un diverso giorno della settimana, non poteva contestarsi alcuna violazione di legge atteso che è pacifico l'orientamento per cui si poteva sempre derogare al principio di coincidenza del riposo settimanale con la domenica, (sul punto interpello n. 60/2009 e n. 26/2011 del Ministero del Lavoro nonché Corte di Giustizia UE sent. n. 84/1996).
Pertanto, non vi era dubbio sul puntuale rispetto, da parte della della normativa Parte_6
di cui all'art. 9 co. 1, del D. Lgs. 66/2003 che stabiliva in via generale che "il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero".
Invero per quei pochissimi lavoratori che non avevano fruito dell'intero giorno di riposo settimanale, non poteva contestarsi alla ricorrente alcuna violazione della disciplina vigente,attesa la conformità tra gli orari descritti e le disposizioni previste dal Contratto Collettivo per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Pertanto gli orari di lavoro seguiti dai dipendenti della ditta presso il supermercato "Paghi Parte_1
Poco", rispettavano appieno la normativa nazionale generale, di cui all'art. 9 del d.lgs. 66/2003, mediante la concessione delle giornate di riposo settimanale (oltre all'aggiuntiva mezza giornata per ogni singolo lavoratore), come previsto e stabilito dal contratto collettivo del settore di riferimento,richiamato dal comma 2 dello stesso art. 9.
Nessuna prova della incompatibilità degli orari effettuati dai lavoratori con le previsioni di cui al
Contratto Collettivo Nazionale previsto per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (cd testo unico del 18 luglio 2008) era stata fornita dall'amministrazione,di ciò onerata.
La verifica della conformità tra gli orari descritti da alcuni dipendenti con l'art. 121 e le successive disposizioni previste dal Contratto Collettivo per i dipendenti da aziende del terziario, della 11
distribuzione e dei servizi, non era, pertanto, avvenuta in maniera corretta, evidenziandosi, peraltro, il riferimento ad una normativa non correlata con la particolare disciplina dettata per il settore di attività esercitata dalla , con conseguente illegittimità del verbale di accertamento Parte_6
e della conseguente ordinanza ingiuntiva.
Ulteriore vizio, sotto il profilo probatorio, doveva rinvenirsi nella circostanza che solo attraverso l'utilizzo di una mera presunzione era stato ritenuto che anche per i lavoratori "non escussi" nel corso dell'attività di accesso potesse ritenersi sussistente la circostanza della mancata fruizione dei periodi di riposo settimanale, risultando tale ipotesi induttiva davvero improbabile oltreché manifestamente sfornita di adeguato supporto indiziario.
Nelle stesse motivazioni dell'atto di accertamento si leggeva, con riferimento a nove dipendenti,che
"non avrebbero fruito"dei riposi settimanali e che "i soggetti indicati, non sono stati escussi nel corso del primo accesso poiché assenti e per gli stessi l'orario di lavoro era da ritenersi comune a quello sopra descritto".
L'utilizzo di un metodo induttivo di tal specie ledeva in maniera evidente i principi di legalità e trasparenza nell'azione della Pubblica Amministrazione, in particolar modo quando, come nel caso di specie, si sarebbe potuto procedere allo stesso modo per tutti i dipendenti.
Su tredici dipendenti escussi, soltanto per sei di questi emergerebbe una attività lavorativa prestata in misura superiore rispetto a quanto risultante dal LUL, con evidente infondatezza di estensione dell'efficacia accertativa alla totalità delle risorse umane impiegate.
Nel caso di specie, la maggior parte dei dipendenti sentiti aveva sottolineato spontaneamente di fruire dei permessi e dei riposi settimanali e giornalieri, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo specifico contratto firmato.
Dal mancato accoglimento del motivo di impugnazione era dipesa la violazione dell'art. 9 del Decreto
Legislativo 66/2003.
Tale circostanza aveva rilevanza ai fini del decidere in quanto l'accoglimento del motivo proposto avrebbe portato ad escludere la validità del provvedimento di irrogazione della sanzione ed alla dichiarazione di illegittimità dello stesso.
La sentenza avrebbe dovuto dichiarare, contrariamente a quanto fatto, la carenza probatoria e,conseguentemente, la nullità del provvedimento sanzionatorio.
La sentenza deve ritenersi nulla ed erronea nella parte in cui si sosteneva: 12
“Per quanto concerne l'unica doglianza relativa al merito dell'illecito contestato con l'ordinanza impugnata, concernente l'erronea applicazione della disciplina prevista dal d.lgs.n. 66/2003 e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate, si osserva che i riposi previsti dalle legge per il personale dipendente sono quello giornaliero e quello settimanale”.
Con la propria azione oppositiva aveva evidenziava come l'art. 8 della legge n.689 del 1981, espressamente, statuiva che: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace, anche, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative,commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La predetta disposizione normativa disciplinava la condotta di un soggetto che, con una stessa azione o omissione, violava una pluralità di disposizioni, nonché, la condotta di un soggetto che con una sola azione o omissione violava una pluralità di volte la stessa disposizione.
In entrambe le fattispecie il legislatore prevedeva che operi il c.d. cumulo giuridico, e cioè
l'applicazione della sanzione più grave, aumentata fino al triplo.
In materia di lavoro, l'applicabilità del cumulo giuridico era stata riconosciuta dal Ministero del
Lavoro in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro (vedi in proposito la circolare n.8/05).
Tuttavia, in presenza di unicità della condotta violativa (come può essere, ad esempio, il caso di un unico ordine di servizio impartito dal datore di lavoro, con il quale sono stati disciplinati i turni di lavoro di un lungo periodo, mese, semestre, anno), poteva essere valutata la possibilità di sanzionare, applicando il più volte citato art. 8, comma 1, della l. n. 689/1981, non già ogni singolo evento (riposo non goduto) riferito ad ogni lavoratore, bensì la sola condotta posta in essere con il predetto ordine di servizio.
Per quanto riguardava i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative doveva rilevarsi come essi erano fissati dall'art. 11, L. n. 689/81. 13
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge, tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si doveva aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La valutazione di gravità del fatto illecito giustificava l'aumento o la diminuzione della sanzione,in base a un principio “retributivo” della pena.
La gravità andava misurata in ragione della dannosità, pericolosità, e del disvalore sociale del fatto illecito.
Anche il comportamento di chi si adoperava per ridurre o eliminare le conseguenze dannose dell'illecito influiva sulla quantificazione della sanzione.
Nella quantificazione della sanzione doveva, inoltre, tenersi conto della personalità del trasgressore, non soltanto in relazione alla precedente commissione di violazioni della stessa indole, ma in senso più ampio.
I precedenti soggettivi, riguardanti la commissione di violazioni delle medesime norme,contribuivano, infatti, a definire la personalità dell'agente ed erano , senza dubbio, utili per il proporzionamento della sanzione.
Rilevavano, anche, ulteriori elementi, quali il comportamento anteriore, contemporaneo o successivo del trasgressore alla commissione della violazione, le qualità morali e sociali.
La disposizione aveva, dunque, l'evidente finalità di ricondurre a sostanziale parità di trattamento i cittadini, rispetto all'applicazione di una sanzione amministrativa.
Operava nel settore da moltissimi anni ed era esempio di organizzazione datoriale, rispettosa dei termini e delle norme poste a tutela del lavoratore.
Pertanto, anche, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello formulato da , CP_4
aveva chiarito che la pluralità di violazioni per i riposi giornalieri o settimanali poteva essere sanzionata come un'unica condotta illecita dell' con l'applicazione della disciplina del Pt_7
cumulo giuridico, e che tale applicazione era rimessa al provvedimento di ordinanza ingiunzione, il quale poteva riconsiderare la sanzione quantificata in sede di contestazione dell'illecito, laddove, dagli atti istruttori, emergevano elementi atti a configurare l'unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. 14
Con nota del 19 ottobre 2009, n. 76, il Ministero del Lavoro aveva accolto i rilievi di , CP_4
con alcune precisazioni concernenti la fase applicativa del principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative.
Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, infatti, la determinazione della sanzione comminabile, alla stregua del criterio del cumulo giuridico, non poteva essere effettuata in sede di contestazione dell'illecito da parte degli organi ispettivi, in quanto richiedeva ampie e delicate potestà discrezionali, che potevano essere esercitate, solo, dall'Autorità competente all'emanazione della successiva ordinanza-ingiunzione, e cioè, dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Ne conseguiva che, nella fase di accertamento e contestazione degli illeciti in materia di riposi giornalieri e settimanali, agli organi ispettivi era consentito, solamente, quantificare la sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, e ciò in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione, prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora era stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
Pertanto, in sede di successiva emanazione del provvedimento di ordinanza ingiunzione, era ammessa la riconsiderazione dell'importo sanzionatorio - già determinato in misura ridotta ai sensi dell'art. 16
- alla luce della previsione dell'art. 8, quantificando la sanzione nella misura pari a quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
La sentenza avrebbe dovuto dichiarare, contrariamente a quanto fatto, la erroneità della determinazione della misura della sanzione e, conseguentemente, la nullità del provvedimento sanzionatorio.
L' si costituiva in giudizio ed esponeva che la sentenza di prime Controparte_2
cure non era affetta da alcun vizio logico o giuridico che ne imponeva la riforma, avendo il Giudice di primo grado correttamente rilevato l'infondatezza delle censure avversarie e confermato,per l'effetto, la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Rilevava che:
- Con il primo motivo di appello, controparte deduceva la violazione dell'art. 18 l. 689/81, reiterando quanto già dedotto in primo grado. Era evidente come la censura avversaria era priva di pregio, in quanto il provvedimento sanzionatorio dava pienamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne aveva determinato l'adozione.
Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, andava individuato in 15
funzione dello scopo della motivazione stessa, che era quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto poteva far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che erano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato.
Dalla lettura del ricorso avversario, non era dato comprendere in cosa si estrinsecava la violazione lamentata, essendo stato pienamente garantito il diritto di difesa di parte appellante. Pertanto, quanto ex adverso dedotto a fondamento dell'asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione assurgeva, tutt'al più, a mera asserzione di principio priva di riscontro concreto, avendo l'Amministrazione appellata compiutamente esaminato gli scritti difensivi prodotti da controparte, dovendosi rilevare come il responsabile aziendale era stato altresì convocato per essere sentito in data 12 marzo 2018.
Controparte si limitava a riportare una serie di massime giurisprudenziali senza che si comprendesse il collegamento tra queste e la fattispecie concreta, non essendo sussistente, come è evidente, alcuna violazione dell'art. 18 l. 689/81.
Parte appellante sosteneva che avrebbe rispettato la normativa afferente i periodi di riposo giornaliero e settimanali. Occorre ribadire che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, dal controllo incrociato delle dichiarazioni a verbale acquisite nel corso della verifica ispettiva, gli accertamenti avevano evidenziato che ai lavoratori dipendenti non era stato garantito la fruizione del riposo settimanale nella misura di 24 ore consecutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, coincidenti con la giornata di domenica.
Da un punto di vista probatorio, rilevava che l'acquisizione di notizie dal lavoratore, in ossequio all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 463/1983, era un tipico atto di accertamento in materia del lavoro, idoneo a suffragare e dimostrare la violazione contestata, ove non opportunamente e rigorosamente smentita con prova contraria a carico dell'opponente.
Dunque, al netto delle risultanze ispettive versate in atti, l'Amministrazione opposta aveva ampiamente dimostratola sussistenza dei presupposti della fattispecie sanzionatoria in oggetto, assolvendo il proprio onere probatorio.
Le dichiarazioni dei lavoratori, quindi, in quanto verificabili anche nella loro provenienza, non tanto invertivano l'onore della prova in giudizio, imponendo alla parte opponente–datore di lavoro di 16
fornire dimostrazione contraria al loro contenuto, quanto più erano l'oggetto mediante cui tale onere, pur sempre gravante sull'attore sostanziale, era compiutamente assolto.
Pertanto, andava confermata la correttezza della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure correttamente applicato la disciplina di riferimento, nonché le norme processuali civilistiche in materia di onere della prova.
Nella complessiva disamina del materiale probatorio, non poteva prescindersi dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.
Invero, tale assunto era suffragato dalla giurisprudenza di legittimità la quale aveva evidenziato che
“i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori ”.
In altre parole, la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consentiva al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure aveva vagliato accuratamente l'intero corredo probatorio acquisito, non sussistendo, pertanto,alcuna “carenza probatoria” così come lamentato da controparte.
A mente dell'art 116 c.p.c, spettava al Giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la valutazione dell'attendibilità degli elementi e delle circostanze dedotte in giudizio: alla luce di tali circostanze, la motivazione della sentenza di primo grado era evidentemente corretta e priva di vizi logico-giuridici.
In merito alla pretesa violazione dell'art. 8 della l. 689/1981, che prevedeva il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, rilevava come nel primo grado di giudizio, parte appellante aveva dedotto sul punto in relazione al motivo attinente alla violazione dell'art. 39 d.l.n. 122 del 2008. La violazione dell'art. 39 d.l. n. 122 del 2008 era stata contestata con altra ordinanza ingiunzione n. 18/0522 prot.
18205 del 12 dicembre 2018, oggetto di altro giudizio. Pertanto, non poteva non rilevarsi come controparte, con tale motivo di violazione,incorreva in una chiara violazione dell'art. 345, comma 1,
c.p.c.. In ogni caso, nel merito,anche in tal caso, non era dato comprendere in cosa si estrinsecava l'asserita illegittimità dell'ordinanza opposta, in quanto controparte si limitava a richiamare la 17
disciplina in modo astratto, senza che fosse riscontrabile un collegamento tra questa e il provvedimento sanzionatorio oggetto di contestazione.
Non poteva non ribadirsi, in definitiva, la piena correttezza della sentenza impugnata, esaurientemente motivata rispetto a tutti gli elementi che integravano l'illecito contestato.
All'odierna udienza del 14 maggio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
L' Art. 9 comma 1 del Decreto legislativo 08/04/2003, n. 66 in materia di riposi settimanali prevede che: il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Dall'ordinanza ingiunzione impugnata si rileva che la violazione è stata riferita a più di cinque lavoratori e a più di 5 periodi di riferimento.
Dalle informazioni rese dai lavoratori agli Ispettori del lavoro si rileva quanto segue in ordine al riposo settimanale dagli stessi riferito:
1) Imbrò due mezze giornate;
2) Gramaglia tre mezze giornate, Quando lavora la domenica tre mezze giornate;
3) Paci conforme a Per_6
4) conforme a Persona_7 Per_6
5) riposo sabato e domenica;
CP_3
6) conforme a CP_5 Per_6
7) 2 mezze giornate di riposo: Per_3
8) un giorno di riposo alla settimana non sempre la domenica;
Per_8
9) Alongi conforme a Gramaglia:
10) due mezze giornate, quando lavora la domenica un'altra mezza giornata Per_9
L'Art. 141 del Contratto collettivo di lavoro del 18 luglio 2008 (Lavoro domenicale) prevede che
“Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs.
n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a 18
garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal C.C.N.L. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento. In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L., fermo restando le eventuali intese che saranno realizzate durante tale periodo al livello aziendale o territoriale, le parti convengono, in via transitoria, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale, oltre a quelle previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
E' evidente che la disciplina giuridica del rapporto, pure con riferimento alla suesposta contrattazione collettiva, prevede, entro certi limiti la possibilità che il riposo settimanale venga svolto in giorni diversi dalla domenica, ma non prevede affatto alcuna deroga al diritto del lavoratore di avere un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ( sebbene calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni ) 19
Nella specie l'azienda non ha ottemperato a tale disposizione per i lavoratori in precedenza indicati, con eccezione dei lavoratori indicati ai nn.5 e 8, sebbene compensando ( illegittimamente ) la mancata concessione del riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive con tre mezze giornate di riposo.
A fronte di quanto si ricava dal libro lavoro ( dove non vengono indicati i periodi di riposo ) che fornisce un valido supporto di prova documentale, l'appellante non ha in alcun modo provato – come era suo onere - che la violazione ( provata per 8 lavoratori ) non si riferiva a più di cinque periodi di riferimento.
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare il primo motivo di appello.
La censura relativa alla misura della sanzione irrogata nella misura di euro 5.000,00, sollevata con il secondo motivo di appello è in parte inammissibile e, in parte, infondata.
Invero l'accertata violazione è prevista dall'art. 18-bis comma 3 del Decreto legislativo 08/04/2003,
n. 66 che prevede che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 240 a 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 960 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 2.400 a 12.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta…omissis ”.
Invero trattandosi di violazione che si riferiva – come in precedenza esposto – ad almeno cinque periodi di riferimento la sanzione è stata applicata in misura corretta tra il minimo (euro 2.400 ) e il massimo edittale ( euro 12.000,00 ) .
Il ricorso introduttivo non contiene alcuna censura dell'ordinanza impugnata relativa all'irrogazione della sanzione in misura maggiore del minimo, con conseguente inammissibilità della censura dedotta in proposito in questo grado del giudizio.
Per quanto riguarda il richiamo, ai fini della determinazione della sanzione, al c.d. cumulo giuridico, se ne rileva l'infondatezza in quanto nella specie non può farsi ricorso a tale criterio in quanto per la violazione in oggetto la norma prevede, anche con riferimento a più lavoratori e ad almeno a cinque periodi di riferimento, la sanzione in misura fissa da 2.400 a 12.000 euro.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
20
La Corte, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti dell Parte_1 [...]
di RI, Controparte_1
avverso la sentenza resa in data 9 luglio 2021 dal Tribunale di RI.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE