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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1339/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BARBAZENI DONATELLA come da C.F._1
mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente;
2) Affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori , con diritto di visita del padre di almeno
2 pomeriggi alla settimana.
Il padre avrà diritto .- dovere di tenere i figli una settimana durante le vacanze di natale
con alternanza di natale e Capodanno, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua con
alternanza del giorno di Pasqua e successivo lunedì e 2 settimane , anche non
consecutive , durante le vacanze estive;
3) Disporsi a carico del sig. di Controparte_1
versare entro il 5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno
mensile di euro 300,00 per ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona e ciò a far data dal deposito del ricorso e da
rivalutarsi annualmente;
4) Disporsi a carico del sig. di Controparte_1
versare entro il 5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie , un
assegno mensile di euro 200,00 a far data dal deposito del ricorso e da rivalutarsi
annualmente;
5) Disporsi che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig.ra
; Parte_2
5) Spese di giudizio interamente rifuse”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso depositato il 22.2.2025 la sig.ra
[...]
deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 09/03/2006 in Sri Lanka , CP_1 Controparte_1
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comunedi Verona), ha chiesto la separazione personale con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali;
in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli
[...]
nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...] ha concluso per l'affido condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso di sè, diritto di visita del padre e la richiesta di assegno di mantenimento per si filgi e per sè.
La parte resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11.7.2025 è stata sentita la parte ricorrente e, all'esito, sono stati depositati i provvedimenti provvisorio ed urgenti. All'udienza del 26.11.2025 la causa è
stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa.
* * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza srilankese delle parti,
matrimonio celebrato in Sri Lanka) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale
adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2019/1111 che prevede al par. 1,
lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In Italia era infatti la residenza
3 abituale dei coniugi e entrambe le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità
sono residenti in Italia.
La residenza abituale dei figlii in Italia determina la competenza giurisdizionale italiana anche per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 8 del regolamento UE n.
2019/1111 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 .
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso concreto, essendo i minori residenti in modo stabile in
Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento
(CE) n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del
4 Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in easme, è quella dei figli e della moglie.
Nel merito osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Ed invero il contenuto del ricorso in ordine alla condizione di reciproca disaffezione fra le parti, l'insistenza della ricorrente per l'accoglimento delle proprie domande e la stessa contumacia del convenuto dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le ragioni del fallimento dell'unione coniugale sono dalla ricorrente attribuite alla condotta del marito che è sempre stato pochissimi a casa e non ha mai collaborato con la moglie nemmeno nella gestione dei figli. L'iniziale domanda di addebito per violazione dei doveri coniugali deve tuttavia ritenersi rinunciata atteso che non è stata formalmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né la parte ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori in merito al comportamento del marito.
Dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
nato il [...] e nato il [...]. Persona_2
Reputa il Collegio di poter accogliere la domanda di affidamento condiviso dei figli minore ad entrambi i genitori, in quanto si tratta del regime che il nostro ordinamento,
con la legge la legge n. 54 del 2006, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto quale ordinario regime per la miglior la
5 tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità e non sono stati segnalati elementi valutativi che inducano a ritenere detto assetto pregiudizievole per i figli minori e quindi preferibile, per una migliore tutela del loro interessi, un affidamento esclusivo.
Deve pure disporsi il collocamento prevalente presso la madre dei figli minori che hanno sempre vissuto con la madre, sono rimasti a vivere con lei anche dopo la separazione di fatto dei genitori, dalla separazione di fatto non hanno mai dormito dal padre. Secondo quanto allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo e confermato in sede di audizione, la madre è il genitore che si è occupata in modo pressoché esclusivo del loro accudimento.
Per quanto concerne le visite, tenuto conto della dell'età del figlio Per_1
di quasi 17 anni e delle modalità degli attuali contatti tra padre e figli, ritiene il
[...]
Collegio confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti disposti dal giudice relatore e confermare quindi che il padre avrà il diritto dovere di tenere i figli due pomeriggi alla settimana, una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza di Natale e
Capodanno, tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza di Pasqua e successivo Lunedì e due settimane anche non consecutive anche durante le vacanze estive.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la notifica sia stata ricevuta personalmente, e non è nemmeno comparso in udienza non offrendo quindi una diversa rappresentazione dei fatti né avanzando richieste in merito alla regolamentazione geittoriale dei propri figli. In merito ai figli si dè atto di non aver proceduto alla loro audizione in quanto, alla luce di quanto emerso in giudizio, superfluo.
Le questioni economiche o patrimoniali non sono state oggetto di discussione tra le parti, attesa la contumacia. Dagli atti risultano unicamente due buste paga del resistente di
€ 1.450 e due buste paga della ricorrente di € 1.000; da gennaio 2025 la ricorrente si trova
6 in disoccupazione e in udienza ha dichiarato di percepire un'indennità di € 560. La
ricorrente conduce in locazione l'abitazione in cui vive con spese abitative, divise a metà
con il nipote, di € 600 per canone e € 150 per spese condominiali.
Tenuto conto della capacità lavorativa della ricorrente, attualmente in disoccupazione, delle capacità economiche del resistente che lavora come cuoco, in assenza di più precisi ed aggiornati elementi sulle sue attuali condizioni reddituali ed abitative;
apprezzate le verosimili esigenze di ragazzi dell'età dei figli delle parti di 17 e
13 anni e mezzo, della sostanziale assenza di mantenimento diretto da parte del padre e dei conseguenti elevati costi in capo alla resistente per il loro mantenimento ordinario, il
Collegio ritiene congruo confermare i provvedimenti già emessi con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di euro € 600 mensili (€ 300 mensili per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal deposito della domanda oltre al 70 per cento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona. I tempi di permanenza presso la madre inducono poi il Collegio a disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente.
Reputa infine il Collegio di poter accogliere la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente nell'importo riconosciuto con i provvedimenti provvisori ed urgenti, alla luce della sperequazione economica fra i coniugi comunque emergente dalla (pur scarna)
documentazione dimessa e tenuto conto della mancanza di informazioni aggiornate sulle attuali condizioni del convenuto, anche in punto di sistemazione abitativa, stante la mancata costituzione in giudizio, che ha precluso la possibilità di valutare eventuali osservazioni della parte sul punto.
7 Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, con compensazione in misura di 2/3 stante la neutralità della pronuncia di separazione e di affido condiviso in punto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) affida i figli minori nato il Persona_1
20.12.2008 e nato il [...] in [...] Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre avrà il diritto – dovere di tenere i figli due pomeriggi alla settimana, una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza di Natale e
Capodanno, tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza di Pasqua e successivo lunedì e due settimane anche non consecutive anche durante le vacanze estive.
5) pone a carico del sig. un Controparte_1
contributo di mantenimento per i figli di euro 300 ciascuno oltre al 70 per cento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona, da versare entro il 5 del mese con decorrenza dal deposito del ricorso;
8 6) pone a carico del sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200 entro il 5 del mese con decorrenza dal deposito del ricorso per entrambi con rivalutazione annuale;
7) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente;
8) condanna al pagamento Controparte_1
delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida – già operata la compensazione per i 2/3, in
[...]
euro 2.050,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
La Presidente est.
dott. Silvia Rizzuto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1339/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BARBAZENI DONATELLA come da C.F._1
mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente;
2) Affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori , con diritto di visita del padre di almeno
2 pomeriggi alla settimana.
Il padre avrà diritto .- dovere di tenere i figli una settimana durante le vacanze di natale
con alternanza di natale e Capodanno, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua con
alternanza del giorno di Pasqua e successivo lunedì e 2 settimane , anche non
consecutive , durante le vacanze estive;
3) Disporsi a carico del sig. di Controparte_1
versare entro il 5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno
mensile di euro 300,00 per ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona e ciò a far data dal deposito del ricorso e da
rivalutarsi annualmente;
4) Disporsi a carico del sig. di Controparte_1
versare entro il 5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie , un
assegno mensile di euro 200,00 a far data dal deposito del ricorso e da rivalutarsi
annualmente;
5) Disporsi che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig.ra
; Parte_2
5) Spese di giudizio interamente rifuse”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso depositato il 22.2.2025 la sig.ra
[...]
deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 09/03/2006 in Sri Lanka , CP_1 Controparte_1
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comunedi Verona), ha chiesto la separazione personale con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali;
in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli
[...]
nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...] ha concluso per l'affido condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso di sè, diritto di visita del padre e la richiesta di assegno di mantenimento per si filgi e per sè.
La parte resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11.7.2025 è stata sentita la parte ricorrente e, all'esito, sono stati depositati i provvedimenti provvisorio ed urgenti. All'udienza del 26.11.2025 la causa è
stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa.
* * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza srilankese delle parti,
matrimonio celebrato in Sri Lanka) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale
adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2019/1111 che prevede al par. 1,
lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In Italia era infatti la residenza
3 abituale dei coniugi e entrambe le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità
sono residenti in Italia.
La residenza abituale dei figlii in Italia determina la competenza giurisdizionale italiana anche per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 8 del regolamento UE n.
2019/1111 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 .
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso concreto, essendo i minori residenti in modo stabile in
Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento
(CE) n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del
4 Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in easme, è quella dei figli e della moglie.
Nel merito osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Ed invero il contenuto del ricorso in ordine alla condizione di reciproca disaffezione fra le parti, l'insistenza della ricorrente per l'accoglimento delle proprie domande e la stessa contumacia del convenuto dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le ragioni del fallimento dell'unione coniugale sono dalla ricorrente attribuite alla condotta del marito che è sempre stato pochissimi a casa e non ha mai collaborato con la moglie nemmeno nella gestione dei figli. L'iniziale domanda di addebito per violazione dei doveri coniugali deve tuttavia ritenersi rinunciata atteso che non è stata formalmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né la parte ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori in merito al comportamento del marito.
Dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
nato il [...] e nato il [...]. Persona_2
Reputa il Collegio di poter accogliere la domanda di affidamento condiviso dei figli minore ad entrambi i genitori, in quanto si tratta del regime che il nostro ordinamento,
con la legge la legge n. 54 del 2006, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto quale ordinario regime per la miglior la
5 tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità e non sono stati segnalati elementi valutativi che inducano a ritenere detto assetto pregiudizievole per i figli minori e quindi preferibile, per una migliore tutela del loro interessi, un affidamento esclusivo.
Deve pure disporsi il collocamento prevalente presso la madre dei figli minori che hanno sempre vissuto con la madre, sono rimasti a vivere con lei anche dopo la separazione di fatto dei genitori, dalla separazione di fatto non hanno mai dormito dal padre. Secondo quanto allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo e confermato in sede di audizione, la madre è il genitore che si è occupata in modo pressoché esclusivo del loro accudimento.
Per quanto concerne le visite, tenuto conto della dell'età del figlio Per_1
di quasi 17 anni e delle modalità degli attuali contatti tra padre e figli, ritiene il
[...]
Collegio confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti disposti dal giudice relatore e confermare quindi che il padre avrà il diritto dovere di tenere i figli due pomeriggi alla settimana, una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza di Natale e
Capodanno, tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza di Pasqua e successivo Lunedì e due settimane anche non consecutive anche durante le vacanze estive.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la notifica sia stata ricevuta personalmente, e non è nemmeno comparso in udienza non offrendo quindi una diversa rappresentazione dei fatti né avanzando richieste in merito alla regolamentazione geittoriale dei propri figli. In merito ai figli si dè atto di non aver proceduto alla loro audizione in quanto, alla luce di quanto emerso in giudizio, superfluo.
Le questioni economiche o patrimoniali non sono state oggetto di discussione tra le parti, attesa la contumacia. Dagli atti risultano unicamente due buste paga del resistente di
€ 1.450 e due buste paga della ricorrente di € 1.000; da gennaio 2025 la ricorrente si trova
6 in disoccupazione e in udienza ha dichiarato di percepire un'indennità di € 560. La
ricorrente conduce in locazione l'abitazione in cui vive con spese abitative, divise a metà
con il nipote, di € 600 per canone e € 150 per spese condominiali.
Tenuto conto della capacità lavorativa della ricorrente, attualmente in disoccupazione, delle capacità economiche del resistente che lavora come cuoco, in assenza di più precisi ed aggiornati elementi sulle sue attuali condizioni reddituali ed abitative;
apprezzate le verosimili esigenze di ragazzi dell'età dei figli delle parti di 17 e
13 anni e mezzo, della sostanziale assenza di mantenimento diretto da parte del padre e dei conseguenti elevati costi in capo alla resistente per il loro mantenimento ordinario, il
Collegio ritiene congruo confermare i provvedimenti già emessi con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di euro € 600 mensili (€ 300 mensili per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal deposito della domanda oltre al 70 per cento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona. I tempi di permanenza presso la madre inducono poi il Collegio a disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente.
Reputa infine il Collegio di poter accogliere la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente nell'importo riconosciuto con i provvedimenti provvisori ed urgenti, alla luce della sperequazione economica fra i coniugi comunque emergente dalla (pur scarna)
documentazione dimessa e tenuto conto della mancanza di informazioni aggiornate sulle attuali condizioni del convenuto, anche in punto di sistemazione abitativa, stante la mancata costituzione in giudizio, che ha precluso la possibilità di valutare eventuali osservazioni della parte sul punto.
7 Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, con compensazione in misura di 2/3 stante la neutralità della pronuncia di separazione e di affido condiviso in punto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) affida i figli minori nato il Persona_1
20.12.2008 e nato il [...] in [...] Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre avrà il diritto – dovere di tenere i figli due pomeriggi alla settimana, una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza di Natale e
Capodanno, tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza di Pasqua e successivo lunedì e due settimane anche non consecutive anche durante le vacanze estive.
5) pone a carico del sig. un Controparte_1
contributo di mantenimento per i figli di euro 300 ciascuno oltre al 70 per cento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona, da versare entro il 5 del mese con decorrenza dal deposito del ricorso;
8 6) pone a carico del sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200 entro il 5 del mese con decorrenza dal deposito del ricorso per entrambi con rivalutazione annuale;
7) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente;
8) condanna al pagamento Controparte_1
delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida – già operata la compensazione per i 2/3, in
[...]
euro 2.050,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
La Presidente est.
dott. Silvia Rizzuto
9