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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 832/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 18.2.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n . 879/2022 pubblicata il 17.5.2022 dal Tribunale di Palmi e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Francesca Sprizzi con Parte_1
indirizzo pec: fax n. 0966 22194; presso cui chiede che Email_1
siano inviate le comunicazioni di cancelleria
appellante e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Manuela Nucera, che indica il n.
0965/363206 di fax e la casella PEC quali recapiti cui Email_2
potranno essere inviate le comunicazioni appellato
CONCLUSIONI
RU : - in integrale riforma della sentenza appellata, e previa consulenza tecnica medica sulla persona dell'appellante accertare e Parte_1
dichiarare la sussistenza della malattia professionale riconoscendo una percentuale pari al 6% o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1
capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica nella predetta percentuale del
6% o nella diversa misura ritenuta di giustizia, maggiorato di interessi rivalutazione come per legge dalla maturazione al soddisfo;
- condannare l' alla rifusione delle spese legali del doppio grado di CP_1
giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
: respingere l'appello proposto dal sig. perché infondato CP_1 Parte_1
in fatto e in diritto e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27/10/2021 adiva il Tribunale di Palmi Sezione Pt_1
Lavoro per il riconoscimento della natura professionale delle patologie dalle quali
è affetto, deducendo :
a) di lavorare come operatore portuale con mansioni di scarico merci nei termini ivi meglio specificati;
b) di aver riscontrato l'insorgenza, a causa di tale attività lavorativa e del correlato sovraccarico biomeccanico polso-mano, di patologie quali parestesie persistenti alle dita delle mani, accertate a seguito di approfonditi esami clinici come conseguenza di una severa sindrome da tunnel carpale;
c) che la denuncia di malattia professionale all' era stata definita CP_1
negativamente per ritenuta assenza di nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
Resistendo il primo giudice ha rigettato il ricorso, sia pure compensando le CP_1
spese di difesa, così motivando:
“ Va rigettata la domanda che ha proposto per conseguire Parte_1 dall' l'erogazione delle prestazioni di legge per la patologia della sindrome CP_1
del tunnel carpale che assume di aver contratto a causa delle lavorazioni alle quali
è stato addetto, come operatore portuale addetto allo scarico di merci.
Invero, il ricorrente non ha chiesto di dare prova della sua adibizione a quelle lavorazioni, né ha allegato tempi e modalità delle stesse.
Il collegamento causale della patologia denunciata con l'attività lavorativa svolta
è solo riferito dal medesimo ricorrente e non riscontrato altrimenti.
Né, ancora, potrebbe supplirsi a tale lacuna istruttorio mediante l'espletamento della postulata c.t.u., essendo la consulenza uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati e non può dunque diventare un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti (così in motivazione Cass. S.U. Sez. U,
Sentenza n. 11353 del 17/06/2004).
La conclusione è dunque necessitata dal deficit di richieste istruttorie ...”
Avverso la sentenza ha proposto appello , per i motivi di seguito trattati;
Pt_1 ha resistito anche in questo grado l' chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1
sentenza.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato del 18.2.2025
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'appellante deduce che:
nel caso di specie dovrebbe operare - il principio della non espressa contestazione dei fatti costitutivi di causa da parte dell' ; CP_1
la contestazione avrebbe dovuto essere specifica, non limitata a una mera formula di stile, come avvenuto nel costituirsi in giudizio , affermando di contestare
“espressamente” l'assunto del , ossia che , impiegato come operaio Pt_1
portuale addetto al carico e scarico di merci, utilizzava continuativamente per svolgere la propria prestazione gli arti superiori con movimenti di prensione di oggetti pesanti, sollevamento e trasporto.
Con il secondo motivo si contesta la valutazione del giudicante di primo grado di deficit di prova da parte dell'appellante , deducendo che , premessa l'attività lavorativa di operatore portuale addetto allo scarico di merci, dovrebbe ritenersi che la patologia lamentata dal ricorrente sia cd. Tabellata, in quanto: il D.M. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008 recante
“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, nell'aggiornare la vecchia Tabella delle malattie professionali in vigore dal 1994, ha indicato tra le Malattie professionali nell'Industria, e più specificamente tra quelle che comportano un sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, la sindrome del tunnel carpale di cui soffre il , in quanto correlata a Pt_1
lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Pertanto sarebbe operante una vera e propria presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con onere trasferito all' di offrire CP_1
prova di una diversa causa scatenante della stessa.
L'appello è infondato per entrambi i profili.
Va richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp.att. c.p.c. la motivazione resa da questa
Corte nella sentenza n. 589/2024 pubblicata l'11 ottobre 2024 nel giudizio iscritto al numero 17/ 2022 RG , nella parte in cui si statuisce:
<< Anzitutto, non è possibile addebitare all' l'omesso assolvimento CP_1 dell'onere di contestazione su circostanze che all' sono ignote, in quanto CP_1 rientranti nell'ambito del rapporto tra lavoratore e il proprio datore di lavoro.
In tal senso è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l' avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della CP_1
domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).
Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021
Secondariamente, non è ammissibile neppure trarre la prova delle specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (tipologia di movimenti, frequenza degli stessi e orario di lavoro, peso dei carichi sollevati), dal mero, generico riferimento alla qualifica del lavoratore >>.
E' quest'ultima la carenza decisiva di allegazione, prima che di prova, che resta insuperata dai motivi di gravame.
E' arbitrario - come invece preteso nel gravame, al fine di inquadrare il caso di specie nelle patologie c.d. tabellate – ritenere che qualsiasi lavoratore avente la generica qualifica di operaio portuale debba sempre e comunque compiere movimenti “ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano” e
“mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo” , essendo comunque decisivo che non si possa prescindere nell'indagine sulla natura tecnopatica delle patologie denunciate dalla conoscenza delle concrete modalità delle prestazioni lavorative rese , anche in termini temporali, di frequenza e di intensità.
Solo una compiuta allegazione avrebbe potuto chiarire se e come abbia Pt_1
in modo prolungato, quotidiano, continuativo e sistematico eseguito i movimenti o assunto le posture o subito la compressione prolungata e così via, secondo l'elencazione del DM 9 aprile 2008 invocato dal ricorrente.
Tali circostanze avrebbero dovuto essere articolate nel ricorso e costituire conseguentemente oggetto di prova testimoniale.
In ogni caso è assorbente rilevare , come affermato pacificamente dalla Corte di
Cassazione , <<… che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass.
n. 8773 del 10/04/2018,Cass.n. 13814 del 31/05/2017,Cass. n. 23653 del
21/11/2016 Cass. n. 17438 del 12/10/2012).
8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima.
Le tabelle richiamate all'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita
Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per l' di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che CP_1
la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore
è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla
(Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)>>.
Lo stesso richiamo in materia all'art.41 c.p. è fuorviante se inteso a bypassare totalmente la necessaria dimostrazione di una “causalità qualificata” almeno in termini di "alta probabilità logica" , la cui affermazione è preclusa ogni qualvolta vi sia carenza degli elementi descrittivi della prestazioni, essenziali e da introdurre da parte del lavoratore nel processo attraverso l'allegazione e la prova.
In altra pronuncia ( n. 6954/2020) il Supremo Collegio, esaminando il principio di equivalenza causale, ha evidenziato che :
<< ...trattandosi di malattie non tabellate e multifattoriali, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità — anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.
Ed è pure esatta l'affermazione che ai medesimi fini è sempre il lavoratore (o il suo familiare superstite) a dover provare l'esposizione al rischio ed il nesso di causa
(ex art. 2697 c.c.). 9.- Tuttavia non è vero che in materia di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa non possa essere lo stesso identificato, dovendo soltanto il giudice procedere agli accertamenti del caso concreto rispettando i criteri sopraindicati, ricavati in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. S.U. penali 30328/2002 e Cass. S.U. civili n.581/2008). I quali confermano che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, il giudice (nel rispetto delle diverse regole probatorie vigenti nei vari settori dell'ordinamento) possa pervenire lo stesso all'identificazione del nesso causale.
La nostra giurisprudenza (Sezioni Un. sopra cit.), infatti, ha rifiutato un approccio rigidamente deterministico al tema causale ed ha ribadito che non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini del nesso causale;
essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico;
purché la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, non già ad una qualificata probabilità di tipo quantitativo o statistico, bensì ad un livello di "alta probabilità logica" (tipica dell'accertamento dei fatti all'interno del processo), essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia. Allo scopo, perché
l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una indagine epidemiologica
o da una legge statistica (anche con una frequenza medio-bassa) è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato (attraverso l'impiego del c.d. giudizio controfattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la
c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. >>.
Tale tipo di valutazione, con applicazione del ragionamento controfattuale, avrebbe richiesto l'indicazione del tempo giornaliero e settimanale in cui le attività sono state svolte e la descrizione degli specifici compiti che, nell'ambito della squadra di appartenenza, sono stati affidati al . Pt_1
Siffatti elementi descrittivi sono logicamente imprescindibili ai fini della ricostruzione del nesso eziologico anche come semplice causa indiretta o remota, per avere una ricostruzione in termini affidabili ( e che non si trasformi in una mera ipotesi teorica) ; si ripete, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio ( Cass.
n. 21825/14)
A tali carenze di allegazione e prova non può sopperire il solo contenuto del doc.
4 (valutazione di idoneità alla mansione specifica) per il solo fatto che individua tra gli agenti di potenziale rischio per la salute “vibrazioni mano-braccio/corpo intero” e prescrive una limitazione nello svolgimento della prestazione. L'appello è pertanto infondato;
le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc resa ai fini dell'esenzione e allegata al gravame.
Devesi dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.);
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 879/2022 pubblicata il 17.5.2022 dal Tribunale di Palmi , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello; spese irripetibili.
2) dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del _19.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 18.2.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n . 879/2022 pubblicata il 17.5.2022 dal Tribunale di Palmi e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Francesca Sprizzi con Parte_1
indirizzo pec: fax n. 0966 22194; presso cui chiede che Email_1
siano inviate le comunicazioni di cancelleria
appellante e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Manuela Nucera, che indica il n.
0965/363206 di fax e la casella PEC quali recapiti cui Email_2
potranno essere inviate le comunicazioni appellato
CONCLUSIONI
RU : - in integrale riforma della sentenza appellata, e previa consulenza tecnica medica sulla persona dell'appellante accertare e Parte_1
dichiarare la sussistenza della malattia professionale riconoscendo una percentuale pari al 6% o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1
capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica nella predetta percentuale del
6% o nella diversa misura ritenuta di giustizia, maggiorato di interessi rivalutazione come per legge dalla maturazione al soddisfo;
- condannare l' alla rifusione delle spese legali del doppio grado di CP_1
giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
: respingere l'appello proposto dal sig. perché infondato CP_1 Parte_1
in fatto e in diritto e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27/10/2021 adiva il Tribunale di Palmi Sezione Pt_1
Lavoro per il riconoscimento della natura professionale delle patologie dalle quali
è affetto, deducendo :
a) di lavorare come operatore portuale con mansioni di scarico merci nei termini ivi meglio specificati;
b) di aver riscontrato l'insorgenza, a causa di tale attività lavorativa e del correlato sovraccarico biomeccanico polso-mano, di patologie quali parestesie persistenti alle dita delle mani, accertate a seguito di approfonditi esami clinici come conseguenza di una severa sindrome da tunnel carpale;
c) che la denuncia di malattia professionale all' era stata definita CP_1
negativamente per ritenuta assenza di nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
Resistendo il primo giudice ha rigettato il ricorso, sia pure compensando le CP_1
spese di difesa, così motivando:
“ Va rigettata la domanda che ha proposto per conseguire Parte_1 dall' l'erogazione delle prestazioni di legge per la patologia della sindrome CP_1
del tunnel carpale che assume di aver contratto a causa delle lavorazioni alle quali
è stato addetto, come operatore portuale addetto allo scarico di merci.
Invero, il ricorrente non ha chiesto di dare prova della sua adibizione a quelle lavorazioni, né ha allegato tempi e modalità delle stesse.
Il collegamento causale della patologia denunciata con l'attività lavorativa svolta
è solo riferito dal medesimo ricorrente e non riscontrato altrimenti.
Né, ancora, potrebbe supplirsi a tale lacuna istruttorio mediante l'espletamento della postulata c.t.u., essendo la consulenza uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati e non può dunque diventare un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti (così in motivazione Cass. S.U. Sez. U,
Sentenza n. 11353 del 17/06/2004).
La conclusione è dunque necessitata dal deficit di richieste istruttorie ...”
Avverso la sentenza ha proposto appello , per i motivi di seguito trattati;
Pt_1 ha resistito anche in questo grado l' chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1
sentenza.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato del 18.2.2025
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'appellante deduce che:
nel caso di specie dovrebbe operare - il principio della non espressa contestazione dei fatti costitutivi di causa da parte dell' ; CP_1
la contestazione avrebbe dovuto essere specifica, non limitata a una mera formula di stile, come avvenuto nel costituirsi in giudizio , affermando di contestare
“espressamente” l'assunto del , ossia che , impiegato come operaio Pt_1
portuale addetto al carico e scarico di merci, utilizzava continuativamente per svolgere la propria prestazione gli arti superiori con movimenti di prensione di oggetti pesanti, sollevamento e trasporto.
Con il secondo motivo si contesta la valutazione del giudicante di primo grado di deficit di prova da parte dell'appellante , deducendo che , premessa l'attività lavorativa di operatore portuale addetto allo scarico di merci, dovrebbe ritenersi che la patologia lamentata dal ricorrente sia cd. Tabellata, in quanto: il D.M. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008 recante
“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, nell'aggiornare la vecchia Tabella delle malattie professionali in vigore dal 1994, ha indicato tra le Malattie professionali nell'Industria, e più specificamente tra quelle che comportano un sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, la sindrome del tunnel carpale di cui soffre il , in quanto correlata a Pt_1
lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Pertanto sarebbe operante una vera e propria presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con onere trasferito all' di offrire CP_1
prova di una diversa causa scatenante della stessa.
L'appello è infondato per entrambi i profili.
Va richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp.att. c.p.c. la motivazione resa da questa
Corte nella sentenza n. 589/2024 pubblicata l'11 ottobre 2024 nel giudizio iscritto al numero 17/ 2022 RG , nella parte in cui si statuisce:
<< Anzitutto, non è possibile addebitare all' l'omesso assolvimento CP_1 dell'onere di contestazione su circostanze che all' sono ignote, in quanto CP_1 rientranti nell'ambito del rapporto tra lavoratore e il proprio datore di lavoro.
In tal senso è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l' avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della CP_1
domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).
Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021
Secondariamente, non è ammissibile neppure trarre la prova delle specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (tipologia di movimenti, frequenza degli stessi e orario di lavoro, peso dei carichi sollevati), dal mero, generico riferimento alla qualifica del lavoratore >>.
E' quest'ultima la carenza decisiva di allegazione, prima che di prova, che resta insuperata dai motivi di gravame.
E' arbitrario - come invece preteso nel gravame, al fine di inquadrare il caso di specie nelle patologie c.d. tabellate – ritenere che qualsiasi lavoratore avente la generica qualifica di operaio portuale debba sempre e comunque compiere movimenti “ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano” e
“mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo” , essendo comunque decisivo che non si possa prescindere nell'indagine sulla natura tecnopatica delle patologie denunciate dalla conoscenza delle concrete modalità delle prestazioni lavorative rese , anche in termini temporali, di frequenza e di intensità.
Solo una compiuta allegazione avrebbe potuto chiarire se e come abbia Pt_1
in modo prolungato, quotidiano, continuativo e sistematico eseguito i movimenti o assunto le posture o subito la compressione prolungata e così via, secondo l'elencazione del DM 9 aprile 2008 invocato dal ricorrente.
Tali circostanze avrebbero dovuto essere articolate nel ricorso e costituire conseguentemente oggetto di prova testimoniale.
In ogni caso è assorbente rilevare , come affermato pacificamente dalla Corte di
Cassazione , <<… che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass.
n. 8773 del 10/04/2018,Cass.n. 13814 del 31/05/2017,Cass. n. 23653 del
21/11/2016 Cass. n. 17438 del 12/10/2012).
8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima.
Le tabelle richiamate all'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita
Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per l' di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che CP_1
la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore
è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla
(Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)>>.
Lo stesso richiamo in materia all'art.41 c.p. è fuorviante se inteso a bypassare totalmente la necessaria dimostrazione di una “causalità qualificata” almeno in termini di "alta probabilità logica" , la cui affermazione è preclusa ogni qualvolta vi sia carenza degli elementi descrittivi della prestazioni, essenziali e da introdurre da parte del lavoratore nel processo attraverso l'allegazione e la prova.
In altra pronuncia ( n. 6954/2020) il Supremo Collegio, esaminando il principio di equivalenza causale, ha evidenziato che :
<< ...trattandosi di malattie non tabellate e multifattoriali, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità — anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.
Ed è pure esatta l'affermazione che ai medesimi fini è sempre il lavoratore (o il suo familiare superstite) a dover provare l'esposizione al rischio ed il nesso di causa
(ex art. 2697 c.c.). 9.- Tuttavia non è vero che in materia di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa non possa essere lo stesso identificato, dovendo soltanto il giudice procedere agli accertamenti del caso concreto rispettando i criteri sopraindicati, ricavati in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. S.U. penali 30328/2002 e Cass. S.U. civili n.581/2008). I quali confermano che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, il giudice (nel rispetto delle diverse regole probatorie vigenti nei vari settori dell'ordinamento) possa pervenire lo stesso all'identificazione del nesso causale.
La nostra giurisprudenza (Sezioni Un. sopra cit.), infatti, ha rifiutato un approccio rigidamente deterministico al tema causale ed ha ribadito che non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini del nesso causale;
essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico;
purché la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, non già ad una qualificata probabilità di tipo quantitativo o statistico, bensì ad un livello di "alta probabilità logica" (tipica dell'accertamento dei fatti all'interno del processo), essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia. Allo scopo, perché
l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una indagine epidemiologica
o da una legge statistica (anche con una frequenza medio-bassa) è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato (attraverso l'impiego del c.d. giudizio controfattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la
c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. >>.
Tale tipo di valutazione, con applicazione del ragionamento controfattuale, avrebbe richiesto l'indicazione del tempo giornaliero e settimanale in cui le attività sono state svolte e la descrizione degli specifici compiti che, nell'ambito della squadra di appartenenza, sono stati affidati al . Pt_1
Siffatti elementi descrittivi sono logicamente imprescindibili ai fini della ricostruzione del nesso eziologico anche come semplice causa indiretta o remota, per avere una ricostruzione in termini affidabili ( e che non si trasformi in una mera ipotesi teorica) ; si ripete, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio ( Cass.
n. 21825/14)
A tali carenze di allegazione e prova non può sopperire il solo contenuto del doc.
4 (valutazione di idoneità alla mansione specifica) per il solo fatto che individua tra gli agenti di potenziale rischio per la salute “vibrazioni mano-braccio/corpo intero” e prescrive una limitazione nello svolgimento della prestazione. L'appello è pertanto infondato;
le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc resa ai fini dell'esenzione e allegata al gravame.
Devesi dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.);
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 879/2022 pubblicata il 17.5.2022 dal Tribunale di Palmi , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello; spese irripetibili.
2) dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del _19.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )