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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA IA PA Presidente
LA PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 04/05.08.2025 al n. 2953 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), con l'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Casale, nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Vicinale Terza per Dairago n. 54,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalla ricorrente all'udienza celebra- ta in data 14.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 04/08/2025, per quello che qui rileva, la ricorren- te ha allegato che dalla relazione more uxorio delle parti è nato in [...], il giorno
23.10.2010, il figlio (C.F. ), che vigono tra le par- Persona_1 C.F._3 ti le statuizioni di cui all'accordo perfezionatosi in seno al procedimento iscritto al n.
R.G. 7527/2015 recepito a mezzo del decreto n. cronol. 3109/2016 del 08.04.2016 e che il padre non contribuisce regolarmente al mantenimento del figlio minorenne e ha assun- to condotte verbalmente offensive nei confronti del minore (oltre che della sua persona e dei nonni materni) e, tra l'altro, ha chiesto adeguare il contributo paterno al manteni- mento indiretto di alle sue accresciute esigenze e modificare il regime di frequenta- Per_1
zione padre/figlio in modo da renderlo maggiormente rispondente ai bisogni e agli im- pegni scolastici di . Per_1
In data 03.10.2025 la ricorrente ha documentato il percorso di sostegno psicologico of- ferte al minore con la dott.ssa Persona_2
Alla prima udienza celebrata in data 14.10.2025 il resistente, comparso personalmente senza difensore, ha dichiarato di essere disponibile a versare alla ricorrente per il mante- nimento indiretto di il maggiore importo mensile di € 350,00, a riconoscere alla ri- Per_1
corrente il diritto di chiedere e percepire dall' il 100% dell'AU spettante per e CP_2 Per_1
a partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% chie- Per_1
dendo la fatturazione della quota di sua pertinenza alla sua persona. Non ha dimostrato alcuna disponibilità e apertura rispetto a un percorso di sostegno alla genitorialità fun- zionale al miglioramento della relazione con il figlio e con la ricorrente con la quale ha dichiarato di non volere avere nulla a che fare.
La ricorrente ha accettato le proposte economiche formulate dal resistente e ha riferito l'assenza di qualsivoglia forma di dialogo all'interno della coppia genitoriale e precisato che il calendario di frequentazione padre/figlio minorenne è già stato modificato ante cau- sam per gli impegni scolastici di che, allo stato, frequenta il padre tutti i weekend dal Per_1
sabato sera alla domenica sera con oneri di accompagnamento e recupero assolti in via esclusiva dal nucleo familiare materno allargato.
A seguire, il giudice istruttore ha ascoltato che, tra l'altro, ha riferito del superamen- Per_1
to delle criticità riscontrate nel recente passato nella relazione con il padre (complice an- che un momento di crisi/difficoltà nella relazione sentimentale dallo stesso intrattenuta con l'attuale compagna) e ha manifestato la volontà/il desiderio di continuare a frequen- tare il padre dal sabato sera sino alla domenica sera e non anche durante la settimana nel corso dell'anno scolastico perché bisognevole di tempo da dedicare allo studio con il supporto della madre.
Al termine dell'audizione di il giudice istruttore ha formulato alla ricorrente la pro- Per_1
posta riportata in dispositivo che la ricorrente ha accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto e recepire l'accordo economico perfe- zionatosi tra i genitori di che appare conforme al superiore interesse morale e mate- Per_1
riale del minore e idoneo a garantirgli il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata.
Per quanto riguarda il regime di affidamento di , giova ricordare che detta scelta de- Per_1
ve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e ma- teriale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c. e deve considerarne le ricadute nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita del minore privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarne il migliore sviluppo della personalità. In questa prospettiva,
l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio pro- gnostico che deve necessariamente apprezzare le modalità concrete con cui ciascuno ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché la personalità del genitore, le sue consuetudini di vita, l'ambiente che è in grado di offrire al minore e, infine, in assenza di ragioni ostative, la capacità di preser- vare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordi- nanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa è stato ritualmente acquisito in causa che, allo stato, il padre di , a differenza della madre, ha assunto un atteggiamento di totale chiusura Per_1 nei confronti della ricorrente sebbene quest'ultima costituisca, da sempre, per il minore una risorsa essenziale e irrinunciabile anche per il suo percorso scolastico.
Ne consegue che la regola dell'affido condiviso del minore ai genitori deve essere dero- gato a favore dell'affido super esclusivo di alla madre che potrà essa sola assumere Per_1
tutte le decisioni necessarie per garantirgli il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni (fatto salvo il diritto del padre di esserne informato e il dovere della madre di in- formarlo). Valga evidenziare che all'udienza celebrata dinanzi al giudice istruttore, il resi- stente, reso edotto delle possibili conseguenze delle dichiarazioni (di indisponibilità a qualsivoglia percorso o dialogo) rese dal medesimo, ha affermato: “dia pure” l'affido su- per esclusivo di alla madre. Per_1
Il resistente deve comunque essere invitato a garantire alla ricorrente la reperibilità tele- fonica (anche funzionale all'esercizio del diritto di visita) e ad avviare un percorso indivi- duale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente compe- tente al fine di migliorare la relazione con e di recuperare il dialogo e la capacità di Per_1
relazione con la ricorrente in funzione del ripristino della cogenitorialità.
Durante l'anno scolastico il padre frequenterà 3 weekend al mese dal sabato sera al- Per_1
la domenica sera (per garantire un weekend al mese con il figlio anche alla madre). Le fe- stività e le vacanze scolastiche verranno ripartite equamente secondo la regola dell'alternanza, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di trascorrere 15 giorni anche consecutivi con durante le vacanze estive nel periodo da concordare entro il 30 Per_1
aprile di ogni anno. Saranno in ogni caso fatti salvi i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili nella mi- sura di 1/3 (così come proposto alla e accettato dalla medesima). Secondo la c.d. regola della soccombenza, il resistente deve essere condannato a rifondere alla ricorrente i re- stanti 2/3 liquidati ex D.M. 147/2022 riconoscendo i minimi tabellari previsti per le cau- se di valore indeterminabile di media complessità limitatamente alle fasi 1 e 2 (così come proposto alla e accettato dalla ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DISPONE l'affido super esclusivo del minore alla madre che potrà assumere essa sola le decisioni necessarie per garantirgli il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bi- sogni;
2) DISPONE CHE il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre il maggiore importo mensile di € 350,00, rivalutato come per Per_1
legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, che, ove possibile, per la quota di competenza verranno fatturate direttamente al resi- stente;
3) DÀ ATTO CHE la madre ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole nella qualità di genitore af- fidatario in via super esclusiva (come peraltro riconosciutole anche dal resistente);
4) DISPONE CHE, fatti salvi i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, durante l'anno scolastico la frequentazione padre/figlio abbia luogo del sabato sera alla domenica sera per 3 weekend al mese e un weekend al mese lo trascorra Per_1
con la mamma, che le vacanze scolastiche di qualunque tipo vengano equamente ripartite tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, fatto salvo il diritto di ciascuno a trascor- rere 15 giorni anche consecutivi con il minore nel periodo da comunicare entro il 30.04 di ogni anno e che i genitori o il padre e i nonni materni si salutino cordialmente nei pas- saggi del minore;
5) INVITA il resistente ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare per le finalità di cui in parte motiva e a sbloccare il cellulare alla ricorrente per permettere l'organizzazione del calendario di cui al punto n. 4); 6) INVITA le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudi- ziali;
7) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse di , di mantenere un conte- Per_1
gno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
8) DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella misura di
1/3;
9) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 liquidati in complessivi € 1.772,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 14/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
LA PA IA IA PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA IA PA Presidente
LA PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 04/05.08.2025 al n. 2953 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), con l'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Casale, nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Vicinale Terza per Dairago n. 54,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalla ricorrente all'udienza celebra- ta in data 14.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 04/08/2025, per quello che qui rileva, la ricorren- te ha allegato che dalla relazione more uxorio delle parti è nato in [...], il giorno
23.10.2010, il figlio (C.F. ), che vigono tra le par- Persona_1 C.F._3 ti le statuizioni di cui all'accordo perfezionatosi in seno al procedimento iscritto al n.
R.G. 7527/2015 recepito a mezzo del decreto n. cronol. 3109/2016 del 08.04.2016 e che il padre non contribuisce regolarmente al mantenimento del figlio minorenne e ha assun- to condotte verbalmente offensive nei confronti del minore (oltre che della sua persona e dei nonni materni) e, tra l'altro, ha chiesto adeguare il contributo paterno al manteni- mento indiretto di alle sue accresciute esigenze e modificare il regime di frequenta- Per_1
zione padre/figlio in modo da renderlo maggiormente rispondente ai bisogni e agli im- pegni scolastici di . Per_1
In data 03.10.2025 la ricorrente ha documentato il percorso di sostegno psicologico of- ferte al minore con la dott.ssa Persona_2
Alla prima udienza celebrata in data 14.10.2025 il resistente, comparso personalmente senza difensore, ha dichiarato di essere disponibile a versare alla ricorrente per il mante- nimento indiretto di il maggiore importo mensile di € 350,00, a riconoscere alla ri- Per_1
corrente il diritto di chiedere e percepire dall' il 100% dell'AU spettante per e CP_2 Per_1
a partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% chie- Per_1
dendo la fatturazione della quota di sua pertinenza alla sua persona. Non ha dimostrato alcuna disponibilità e apertura rispetto a un percorso di sostegno alla genitorialità fun- zionale al miglioramento della relazione con il figlio e con la ricorrente con la quale ha dichiarato di non volere avere nulla a che fare.
La ricorrente ha accettato le proposte economiche formulate dal resistente e ha riferito l'assenza di qualsivoglia forma di dialogo all'interno della coppia genitoriale e precisato che il calendario di frequentazione padre/figlio minorenne è già stato modificato ante cau- sam per gli impegni scolastici di che, allo stato, frequenta il padre tutti i weekend dal Per_1
sabato sera alla domenica sera con oneri di accompagnamento e recupero assolti in via esclusiva dal nucleo familiare materno allargato.
A seguire, il giudice istruttore ha ascoltato che, tra l'altro, ha riferito del superamen- Per_1
to delle criticità riscontrate nel recente passato nella relazione con il padre (complice an- che un momento di crisi/difficoltà nella relazione sentimentale dallo stesso intrattenuta con l'attuale compagna) e ha manifestato la volontà/il desiderio di continuare a frequen- tare il padre dal sabato sera sino alla domenica sera e non anche durante la settimana nel corso dell'anno scolastico perché bisognevole di tempo da dedicare allo studio con il supporto della madre.
Al termine dell'audizione di il giudice istruttore ha formulato alla ricorrente la pro- Per_1
posta riportata in dispositivo che la ricorrente ha accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto e recepire l'accordo economico perfe- zionatosi tra i genitori di che appare conforme al superiore interesse morale e mate- Per_1
riale del minore e idoneo a garantirgli il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata.
Per quanto riguarda il regime di affidamento di , giova ricordare che detta scelta de- Per_1
ve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e ma- teriale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c. e deve considerarne le ricadute nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita del minore privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarne il migliore sviluppo della personalità. In questa prospettiva,
l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio pro- gnostico che deve necessariamente apprezzare le modalità concrete con cui ciascuno ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché la personalità del genitore, le sue consuetudini di vita, l'ambiente che è in grado di offrire al minore e, infine, in assenza di ragioni ostative, la capacità di preser- vare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordi- nanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa è stato ritualmente acquisito in causa che, allo stato, il padre di , a differenza della madre, ha assunto un atteggiamento di totale chiusura Per_1 nei confronti della ricorrente sebbene quest'ultima costituisca, da sempre, per il minore una risorsa essenziale e irrinunciabile anche per il suo percorso scolastico.
Ne consegue che la regola dell'affido condiviso del minore ai genitori deve essere dero- gato a favore dell'affido super esclusivo di alla madre che potrà essa sola assumere Per_1
tutte le decisioni necessarie per garantirgli il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni (fatto salvo il diritto del padre di esserne informato e il dovere della madre di in- formarlo). Valga evidenziare che all'udienza celebrata dinanzi al giudice istruttore, il resi- stente, reso edotto delle possibili conseguenze delle dichiarazioni (di indisponibilità a qualsivoglia percorso o dialogo) rese dal medesimo, ha affermato: “dia pure” l'affido su- per esclusivo di alla madre. Per_1
Il resistente deve comunque essere invitato a garantire alla ricorrente la reperibilità tele- fonica (anche funzionale all'esercizio del diritto di visita) e ad avviare un percorso indivi- duale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente compe- tente al fine di migliorare la relazione con e di recuperare il dialogo e la capacità di Per_1
relazione con la ricorrente in funzione del ripristino della cogenitorialità.
Durante l'anno scolastico il padre frequenterà 3 weekend al mese dal sabato sera al- Per_1
la domenica sera (per garantire un weekend al mese con il figlio anche alla madre). Le fe- stività e le vacanze scolastiche verranno ripartite equamente secondo la regola dell'alternanza, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di trascorrere 15 giorni anche consecutivi con durante le vacanze estive nel periodo da concordare entro il 30 Per_1
aprile di ogni anno. Saranno in ogni caso fatti salvi i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili nella mi- sura di 1/3 (così come proposto alla e accettato dalla medesima). Secondo la c.d. regola della soccombenza, il resistente deve essere condannato a rifondere alla ricorrente i re- stanti 2/3 liquidati ex D.M. 147/2022 riconoscendo i minimi tabellari previsti per le cau- se di valore indeterminabile di media complessità limitatamente alle fasi 1 e 2 (così come proposto alla e accettato dalla ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DISPONE l'affido super esclusivo del minore alla madre che potrà assumere essa sola le decisioni necessarie per garantirgli il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bi- sogni;
2) DISPONE CHE il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre il maggiore importo mensile di € 350,00, rivalutato come per Per_1
legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, che, ove possibile, per la quota di competenza verranno fatturate direttamente al resi- stente;
3) DÀ ATTO CHE la madre ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole nella qualità di genitore af- fidatario in via super esclusiva (come peraltro riconosciutole anche dal resistente);
4) DISPONE CHE, fatti salvi i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, durante l'anno scolastico la frequentazione padre/figlio abbia luogo del sabato sera alla domenica sera per 3 weekend al mese e un weekend al mese lo trascorra Per_1
con la mamma, che le vacanze scolastiche di qualunque tipo vengano equamente ripartite tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, fatto salvo il diritto di ciascuno a trascor- rere 15 giorni anche consecutivi con il minore nel periodo da comunicare entro il 30.04 di ogni anno e che i genitori o il padre e i nonni materni si salutino cordialmente nei pas- saggi del minore;
5) INVITA il resistente ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare per le finalità di cui in parte motiva e a sbloccare il cellulare alla ricorrente per permettere l'organizzazione del calendario di cui al punto n. 4); 6) INVITA le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudi- ziali;
7) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse di , di mantenere un conte- Per_1
gno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
8) DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella misura di
1/3;
9) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 liquidati in complessivi € 1.772,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 14/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
LA PA IA IA PA