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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/06/2024, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 603 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2021 TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Vittorio Visone ed elettivamente Parte_1
(RICORRENTE) E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Adele Carlino, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 (RESISTENTE)
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(CONVENUTO CONTUMACE) Motivi della decisione
Con ricorso depositato, in data 02.02.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della , società cooperativa dal 21.08.2017 al 11.09.2019 sebbene CP_2 regolarmente inquadrata solo dal 23.03.2018 con contratto part-time; che il rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL cooperative sociali, e di essere stato inquadrato al livello C1 con le mansioni di operatore socio assistenziale, provvedendo alla pulizie, cura, igiene personale, e somministrazione del cibo, in favore del disabile minore e/o anziano affidato;
di aver osservato un orario di lavoro articolato su due turni, compresi tra le 8,00 e le 14,00 ovvero dalle 14,00 alle 18,00, dal lunedì al sabato svolgendo mediamente 18 ore settimanali. Lamentava l'omesso pagamento, da parte della , degli importi dovuti a titolo di Controparte_2
13^ mensilità 2018, nonché a titolo di retribuzione relativa alle mensilità di febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, maggio 2019, luglio 2019 e agosto 2019. Deduceva che il Tribunale di Napoli aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio 2019, febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, maggio 2019 e luglio 2019 (decreto ingiuntivo n. 290/2020). Assumeva il ricorrente che le attività lavorative sopra descritte erano state rese nell'ambito di un appalto di servizi plurimi per le categorie svantaggiate (diversamente abili, minori ed anziani) e di assistenza alla refezione scolastica, affidati dal Comune di alla , con la Controparte_1 CP_2 determina dirigenziale n. 32 del 17/10/2013, a cui seguiva la stipula del contratto di appalto del 13/03/2014, stipulato formalmente dalla stazione appaltante con la , con Parte_2 capogruppo mandataria la . CP_2
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro sin dal 21.08.2017, nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto 2019 e della tredicesima mensilità per l'anno 2018 per un importo di euro 1.179, 62, tenuto conto del decreto ingiuntivo, ed altresì la condanna in solido del convenuto al pagamento CP_1 delle retribuzioni maturate per il periodo febbraio 2019 – maggio 2019, per il periodo luglio 2019 -
1 agosto 2019 ed a titolo di 13^ 2018 (come da decreto ingiuntivo), pari ad euro 4.207, 07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. Costituitosi in giudizio, il eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda nei propri confronti. Pur ritualmente citata la società cooperativa Teseo non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un teste di parte ricorrente, la causa veniva decisa, all'esito della lettura delle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si precisa che in questa sede si acquisiscono, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., tutti i documenti depositati dalle parti e di formazione successiva al deposito del ricorso e della memoria difensiva.
****** La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Va innanzitutto precisato che oggetto del presente giudizio è il riconoscimento della mensilità di agosto 2019 oltre alla tredicesima mensilità con riferimento all'anno 2018, essendo quelle di gennaio 2019, febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, maggio 2019 e luglio 2019, già state oggetto di decreto ingiuntivo n. 290/2020 del Tribunale di Napoli, nonché l'accertamento della responsabilità solidale del committente anche con riguardo alle somme già oggetto di detto decreto ingiuntivo. CP_1
Ebbene, deve ritenersi che sia documentata nonché provata dalla prova testimoniale la durata del rapporto, l'orario e lo svolgimento delle mansioni: la documentazione in atti (buste paga ed estratto contributivo) comprova la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la per il periodo indicato in ricorso, l'orario ivi riportato e lo svolgimento delle Controparte_2 mentre i fogli presenza suffragati dalla prova testimoniale provano la sussistenza del rapporto di lavoro sin dall'agosto 2017, atteso che i testi escussi per la medesima parte – colleghi di lavoro della ricorrente e dipendenti della medesima dal settembre 2017 e Parte_3
sin dal 2013 - hanno riferito che la stessa ha prestato la propria attività lavorativa sin Parte_4 dall'agosto 2017. Per contro, la convenuta rimanendo contumace, non ha dato la prova del pagamento in favore CP_2 della lavoratrice delle retribuzioni rivendicate, relative alla mensilità di agosto 2019, come da buste paga in atti e alla tredicesima mensilità relativa all'anno 2018 calcolata nei conteggi da parte ricorrente sulla base delle tabelle parametriche versate in atti. Invero, deve precisarsi che dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente con riferimento al ricorso monitorio, il ricorrente richiedeva e otteneva con decreto ingiuntivo le sole spettanze relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile maggio e luglio del 2019 per una somma pari ad euro 3.027, 45, (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo n. 210/2020 in prod. ricorrente). La giurisprudenza di legittimità ha avuto ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Nel caso di specie la parte resistente non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento, rimanendo contumace, per cui la domanda proposta deve essere accolta nella sua interezza e la
2 condannata al pagamento dell'importo di euro 524,79 a titolo di Controparte_3 retribuzione relativa alla mensilità di agosto 2019, e della tredicesima mensilità per l'anno 2018 pari ad euro 645, 83 calcolata da parte ricorrente sulla base delle tabelle parametriche allegate al ricorso, oltre accessori come per legge. Resta, a questo punto, valutare se residui o meno una responsabilità solidale in capo alle resistenti e, quindi, debba respingersi la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente . Controparte_1
Quanto a dover mutare il proprio orientamento alla luce delle condivisibili argomentazioni espresse dalla Corte d'Appello di Napoli in riforma di sentenze relative a fattispecie analoghe alla presente e utilizzate anche da altri magistrati della Sezione che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 2786/2022 del 28.11.2022 – dott.ssa Francesca Stefanelli;
cfr. sentenze nn. 357/2023 e 358/2023 del 21.02.2023 – dott.ssa Valentina Ricchezza;
cfr. sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1851/2022; sentenza del Tribunale di Napoli n. 596/2022 – dott. ancora, in senso conforme, cfr. sent. CdA Per_1
Napoli n. 1900/2023). È opportuno, preliminarmente, chiarire cosa sia un'ATI e, soprattutto quale natura giuridica essa abbia nei rapporti con l'esterno ovvero se sia o meno dotata di soggettività giuridica. In tema di ATI, la Corte di Cassazione, in un contenzioso tributario, ha osservato che sul piano generale, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come ATI, ha stabilito (art. 3, 20 0 co., del D.Lgs. n. 163/06, poi abrogato dal d.Igs. n. 50/16, ma applicabile all'epoca dei fatti di causa) che “Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta” (Cass. n. 3808/16). Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica (cfr. Trib. Napoli n. 8594/2019 – est. ; e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale Tes_1 gratuito, a norma dell'art. 37, comma 140, del d. lgs. n. 163/06 (secondo cui “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario”). Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un 'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, da ultimo, Cass. n. 3808/16). Il proprium dell'istituto sta quindi nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare (cfr. Trib. Napoli n. 8594/2019 – est.
. Tes_1
La costituzione dell'ATI è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129/15) volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (Cass. n. 24883/15). Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale ecc...), di modo che le imprese
3 associate conservano la propria individualità, come confermato prima dall'art. 22 della .L n. 584177, il quale espressamente statuiva che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e, poi dall'art. 37, 170 comma, del d.lgs. n. 163/2006, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione. In questo contesto, nelle ATI orizzontali il rapporto di collaborazione è istituito tra imprese che svolgono attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori (art. 37, 10 co., del d. lgs. n. 163106, applicabile ratione temporis); in quelle verticali, invece, non v'è omogeneità tra le attività delle associate, di modo che l'impresa che svolge l'attività principale assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese che svolgono attività corrispondenti a parti dell'opera scorporabili (art. 37, 21 comma, del dJgs. n. 163106) (cfr. Cass. n. 30354/2018). Dalla pronuncia dei giudici di legittimità, dalla normativa richiamata e dalla regolamentazione del contratto di appalto intercorso tra il di e l'ATI è possibile ricavare la CP_1 CP_1 conseguenza che l' (costituita per atto di notar in data 21.01.2014) è di Parte_2 Per_2 tipo orizzontale giacché i servizi sono stati ripartiti all'interno delle società facenti parte del raggruppamento secondo un criterio quantitativo e non qualitativo (alla Controparte_4
nella misura del l'86.96 % e ad nella misura del
[...] Controparte_5
13.04%). La partecipazione della società cooperativa sociale al contratto di appalto è avvenuta nella CP_2 veste di mandataria del raggruppamento in base al quarto comma dell'articolo 11 D . Lgs. 157/95 che prevede “Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui 11 relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo”. Questa ricostruzione implica, quindi, in ordine alla natura giuridica dell'ATI che essa non è un autonomo soggetto di diritto ed un centro autonomo di imputazione e non può essere considerata, quindi, quale contraente di un appalto pubblico. Invero, partendo dalla premessa di cui innanzi secondo cui l'ATI è un “un fenomeno associativo in senso atecnico poiché risolto in un rapporto di mandato con rappresentanza, senza che sia possibile configurare una soggettività giuridica separata, neppure attenuata, in capo all'associazione d'imprese (Cass. n. 596/22) occorre concludere, così come sostenuto nei precedenti di merito innanzi indicati, necessariamente nel senso che l'
[...] non costituisca un soggetto giuridico diverso dalle imprese partecipanti, tra cui la , e che le Parte_2 Controparte_2 medesime imprese abbiano conservato la loro autonomia e debbano, pertanto, essere considerate come imprese appaltatrici, con conseguente estensione, in capo alla stazione appaltante, della corresponsabilità solidale ex art. 1676 c.c. nei confronti dei lavoratori di tutte le imprese partecipanti all'ATI, inclusa la mandataria (cfr. Controparte_2
Trib. Napoli n. 596/2022 – est. . Per_1
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ammette il ricorso alla previsione di cui all'art. 1676 c.c. nell'ambito degli appalti pubblici (in via residuale rispetto ai rimedi speciali di cui al D.p.r. n. 207/2010); sicché adottare la tesi invocata dal significherebbe, di fatto, disporre l'esclusione CP_1 dell'applicazione della norma nell'ipotesi in cui le imprese appaltatrici risultino raggruppate in ATI;
il che realizzerebbe un trattamento irragionevolmente differenziato per i lavoratori di queste ultime, che resterebbero privati del sistema di garanzie dei crediti retributivi tracciato dalla legge in assenza di una oggettiva causa giustificatrice (cfr. Trib. Napoli n. 596/2022 - dott. . Per_1
Anzi si arriverebbe al paradosso che tale trattamento irragionevolmente differenziato, sarebbe riservato proprio ai lavoratori delle imprese raggruppate in ATI, come tali di dimensioni più ridotte
4 rispetto a quelle che possono partecipare in via autonoma alla gara e, dunque, si tradurrebbe in un immotivato e paradossale trattamento deteriore proprio i lavoratori maggiormente bisognosi della tutela introdotta dal Legislatore. In senso conforme si richiama in questa sede anche la sentenza della C.d.A. di Napoli n. 1851/22 secondo cui “Nel caso che qui ne occupa, per contro, l' che, secondo la ricostruzione del primo Giudice è il Pt_2 soggetto creditore della stazione appaltante, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica. (…) Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che "Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degni adempimenti fiscali e degli oneri sociali" e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione. Di per sè, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo (…) Parte Se, dunque, la non costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi è evidente come ben possa configurarsi quel rto diretto tra datore di lavoro e stazione appaltante che legittima il ricorso alla garanzia prevista dal codice civile (…) In altri termini, anche in presenza di un A.T.I. possono identificarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia del committente ed in particolare la esistenza di un credito che, divenuto indisponibile per l'appaltatore - datore di lavoro, segna il limite della responsabilità solidale della stazione appaltante”. Dalle considerazioni svolte consegue, dunque, in via astratta, l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa dell'art. 1676 c.c. A mente di tale ultima disposizione, infatti, “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore), hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. È necessario, allora, verificare che sussistano i presupposti di operatività per l'azione diretta della stazione appaltante. È incontestato che la ricorrente abbia prestato la propria opera nell'appalto in parola. Il contesta l'esistenza di un debito residuo nei confronti dell'appaltatore, in Controparte_1 ragione dei numerosi pignoramenti presso terzi in atto ad opera dei dipendenti di , nonché di CP_2 un atto di cessione del credito operato dalla società; così come peraltro ribadito anche all'odierna udienza. Le argomentazioni del tuttavia, non convincono. CP_1
Invero, è versato in atti accordo transattivo del 16.12.2019 sottoscritto in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., del Tribunale delle Imprese nel corso del giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'appalto. Tale transazione, secondo quanto emerge dal suo tenore letterale, è stata espressamente qualificata dalle parti come non novativa (art. 6): da ciò consegue che le somme che il si è impegnato a CP_1 pagare alla (euro 1.050.000,00) riguardano, per la maggior parte, crediti costituenti Controparte_2 il prezzo d i ancora sussistenti. Va, inoltre, rilevato che le somme indicate nella transazione sono espressamente qualificate dalle parti ricorrenti come prezzo dell'appalto, giacché solo l'importo di euro 350.000,00 è stabilito a titolo risarcitorio. Per di più, in base a quanto previsto nell'art. 2 della transazione, il residuo importo di euro 700.000,00 è stato in gran parte trattenuto dall'amministrazione resistente (segnatamente per euro 550.000,00) proprio per garantire l'attuazione dell'intervento sostitutivo ex art. 5 D.P.R. 207/2010 in
5 favore dei lavoratori per le retribuzioni non pagate, sebbene ciò, allo stato, non risulti avvenuto o provato nel presente giudizio (Trib. Napoli n. 596/22 citata). Con ciò, è provata la sussistenza del diritto di credito della nei confronti del Controparte_2 resistente, di consistenza più che sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla ricorrente, il CP_1 che rende fondata l'azione ex art. 1676 c.c. La società e il Comune di vanno condannate, pertanto, in solido al CP_2 Controparte_1 pagamento nei confronti della ricorrente al pagamento della somma di euro di euro 524,79 a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di agosto 2019 e della tredicesima mensilità per l'anno 2018 pari ad euro 645, 83 calcolata da parte ricorrente sulla base delle tabelle parametriche allegate al ricorso (cfr. busta paga e tabelle retributive in atti) per un totale di euro 1.179, 62 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Va, altresì, dichiarata la responsabilità solidale del , nei confronti Controparte_1 della ricorrente per le retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo n. 290/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, pari a complessivi euro 3.027,45, oltre interessi e rivalutazione come per legge e, per l'effetto, il va condannato al pagamento della predetta somma. CP_1
L lite sono integralmente compensate tra il e il ricorrente, tenuto Controparte_1 conto della particolare complessità della vicenda trattata e della sussistenza di un mutamento giurisprudenziale. Le spese tra la ricorrente e seguono le regole della soccombenza e si liquidano nella misura di CP_2 cui al dispositivo considerata la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della dal 21.08.2017 al 11.09.2019; Controparte_3
2) condanna la e il in solido Controparte_4 Controparte_1 tra loro al pagamento nei confronti della ricorrente della somma complessiva di euro 1.179, 62 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
3) accerta la responsabilità solidale del , nei confronti della Controparte_1 ricorrente per le retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo n. 290/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, pari a complessivi euro 3.027,45, oltre interessi e rivalutazione come per legge e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della predetta somma;
3) compensa le spese tra il ricorrente e il;
Controparte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_6 euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza. Santa Maria Capua Vetere, 20.06.2024
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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