TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2022 promossa da: con avv. Antonella Callegaro Parte_1
Ricorrente contro con avv. Martina Boato Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 04/10/2024):
“1. Dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne o, in subordine, disporsi a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne ma
[...]
economicamente non autosufficiente, con il versamento di €.50,00 mensili o diversa somma, anche inferiore, che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie.
2. Dichiararsi che nulla è dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento reciproco essendo i medesimi economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 10
3.Con vittoria di competenze e spese di causa ex D. n.55/2014
S'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla II^ memoria ex art.183, comma 6 c.p.c. datata 01.06.2023 e ci si oppone alle istanze avverse.
Per parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato il 07/10/2024):
“In via principale:
- Assegnare la casa coniugale alla moglie che vi abiterà insieme alla figlia ER
, maggiorenne ma da equiparare un minore per effetto delle disabilità che la
[...]
affliggono;
- Onerare il padre della corresponsione a titolo di concorso al mantenimento della figlia
della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo ER
quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di DO.
- Confermare l'obbligo del datore di lavoro del sig. in persona Parte_1 CP_2
del legale rappresentante pro tempore con sede in Saonara (Pd), via Irpinia 1/3 codice fiscale di corrispondere direttamente alla signora le P.IVA_1 Controparte_1
somme stabilite dal Tribunale a titolo di concorso al mantenimento della figlia , ER
detraendole dagli emolumenti dovuti al lavoratore.
- Con rifusione delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.04.2022 il ricorrente , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con la resistente in Noventa DOna il Controparte_1
08.03.1997 e che dall'unione coniugale era nata la figlia (in data 05.06.2002), ER
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e dichiararsi che nulla era dovuto dal ricorrente in favore della moglie e della figlia maggiorenne.
Allegava a sostegno che:
-Beatrice era iscritta agli elenchi della legge 68/99 (persone protette che possono avvalersi del Servizio di integrazione lavorativa - SIL dell' per l'inserimento nel ciclo Pt_2
lavorativo) e, grazie a tale supporto, aveva conseguito l'attestato di competenza presso l'Istituto superiore da Vinci di Adria a giugno 2021 e, subito dopo, avrebbe dovuto iniziare un percorso individuale personalizzato con strumenti di supporto nell'avviamento al lavoro, consistente in un anno di lavoro presso una cooperativa senza compenso con possibilità di successiva assunzione, progetto che, a causa dell'inerzia della stessa , non era ER
ancora partito;
pagina 2 di 10 -Beatrice, anzi, a marzo 2022, avrebbe lasciato l'Italia per recarsi in Marocco con il fidanzato marocchino al verosimile scopo di ivi contrarre matrimonio, posto che in Italia le pubblicazioni erano state bloccate dai servizi sociali;
- la casa coniugale è in proprietà di entrambi i coniugi nella misura di 50% ed è gravata da mutuo ipotecario alle cui rate i coniugi non sono più in grado di far fronte;
- egli aveva lasciato la casa coniugale in data 10.04.2021 e attualmente viveva in locazione con canone mensile pari a euro 650 e conviveva con la nuova compagna, disoccupata;
- il ricorrente lavorava come dipendente presso la con uno stipendio mensile Controparte_2
di circa 1.300 euro, ma era gravato da vari debiti;
-la resistente aveva un lavoro come dipendente con uno stipendio di circa 1.300 € mensili.
Si costituiva regolarmente in giudizio in data 03.10.2022 la resistente Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione ma a condizioni diverse.
Allegava che:
- il marito si era volontariamente allontanato dall'abitazione familiare nel mese di luglio
2021 abbandonando moglie e figlia per andare a vivere insieme alla nuova compagna;
- la figlia era affetta da disabilità in quanto l'INPS l'aveva riconosciuta invalida al ER
50% con riduzione permanente della capacità lavorativa e portatrice di handicap per
“disturbo del linguaggio con immaturità affettiva, difficoltà relazionale e deficit cognitivo”. Già durante gli anni della frequenza scolastica la figlia era risultata affetta da
«disturbo misto delle capacità scolastiche, funzione cognitiva limitata, disturbi emozionali contratti ansiosi». Negli ultimi anni ella aveva intrapreso numerose relazioni sentimentali con altrettanti ragazzi delle più svariate nazionalità straniere, i quali avevano approfittato della sua vulnerabilità e della sua facile influenzabilità per trarre vantaggi economici e sociali. Il ricorrente era a conoscenza di ciò perché la stessa figlia qualche anno addietro, indotta da un ragazzo albanese, l'aveva accusato per presunti abusi sessuali, poi ritrattati tanto che il procedimento penale era stato archiviato. La situazione di era talmente ER
grave che il PM aveva provveduto a depositare un ricorso d'urgenza per chiedere una pronuncia di interdizione con contestuale sospensione della celebrazione del matrimonio che ella aveva in animo di contrarre con un ragazzo . Il Tribunale di DO aveva Per_2
poi rigettato la richiesta di interdizione, evidenziando tuttavia come avesse ER
manifestato delle evidenti fragilità e una certa immaturità e ritenendo in qualche modo sussistenti i presupposti per la nomina di un ADS. Tali circostanze dimostravano come non fosse in grado di gestire appieno la sua vita né di valutare le conseguenze ER
pagina 3 di 10 delle sue scelte, sicché appariva evidente come ella, seppure maggiorenne, dovesse essere a tutti gli effetti parificata a una figlia minore, necessitando di particolari cure e attenzioni.
Allo stato attuale, non lavora e non gode di alcuna fonte di reddito e non è ER
neppure in grado di svolgere una qualunque proficua attività lavorativa per rendersi economicamente indipendente;
-il ricorrente, dal momento dell'allontanamento dall'abitazione familiare, si era del tutto disinteressato del nucleo familiare, cambiando il numero di cellulare senza mai comunicarlo né alla moglie né alla figlia ed essendo intenzionato a troncare in via definitiva ogni rapporto con loro. Egli inoltre aveva cessato ogni contribuzione anche al pagamento della rata del mutuo comune;
-quanto alle condizioni economiche allegava che lo stipendio del era di circa 1.850 Pt_1
euro mensili;
quanto a sé, precisava di lavorare come operaia alle dipendenze di CP_3
con stipendio pari a circa 1300/1.400 euro mensili;
ella provvedeva in via esclusiva
[...]
al pagamento delle rate di mutuo sulla casa coniugale pari a euro 520 mensili e continuava altresì a pagare la rata di euro 214 relativa a un finanziamento contratto per le esigenze della famiglia, sostenendo dunque da sola un esborso mensile di circa euro 750 per debiti contratti nell'interesse della famiglia;
-ella, inoltre, era affetta da sclerosi multipla recidivante remittente con esordio nel 1990 ed da allora si sottoponeva a costanti controlli clinico -neuroradiologici per monitorare il decorso della malattia.
Concludeva chiedendo, pertanto, un contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 500 a titolo di concorso al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese ER
straordinarie e assegnazione a sé della casa coniugale.
Le parti comparivano personalmente all'udienza presidenziale del 13.10.2022.
Il ricorrente riferiva di lavorare presso la società con uno stipendio di euro 1.400, CP_2
che poteva arrivare a 1500/1600 euro con gli straordinari;
di essere comproprietario con la moglie dell'abitazione di Noventa DOna;
di pagare un canone di locazione pari a euro
695; di vivere unitamente con la compagna, impiegata come badante;
di avere un debito per circa 300 €. al mese (che onorava) e poi altri 200 euro (che non riusciva a pagare); di avere smesso di pagare la propria quota del canone del mutuo comune.
La resistente riferiva di lavorare presso con uno stipendio mensile pari a euro CP_3
1400/1500; di essere comproprietaria con il marito della casa coniugale;
di pagare in via esclusiva la rata del mutuo pari a euro 530 e euro 215 per un finanziamento addebitato sul pagina 4 di 10 suo conto;
quando alla figlia riferiva che ella al momento non percepiva alcuna ER
indennità e che il lavoro che le era stato offerto era senza previsione di stipendio.
Con ordinanza 17.10.2022 il Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. assegna la casa coniugale alla moglie affinché ci abiti con la figlia maggiorenne non autosufficiente;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Parte_1
autosufficiente con un importo mensile pari ad euro 150 oltre il 50% delle spese ER
straordinarie” e fissava udienza per il prosieguo al 09.02.2023.
In data 25.10.2022 parte resistente formulava istanza ex art. 156 co. 6 c.c. e in data
09.03.2023 parte resistente formulava istanza di revoca del contributo disposto in favore della figlia per sopravvenute circostanze peggiorative delle proprie condizioni economiche.
Il Giudice con ordinanza 29.03.2023 ordinava al datore di lavoro del ricorrente CP_2
di provvedere al pagamento in via diretta a della somma di euro 150
[...] Controparte_1
mensili. Quanto alla formulata richiesta di modifica delle condizioni di separazione rigettava l'istanza. All'esito concedeva i termini quell'articolo 183 co. 6 c.p.c..
Con ordinanza del 12.12.2023 il Giudice disponeva la acquisizione di documentazione relativa al percorso formativo e lavorativo di presso il SIL e, rilevato che le parti ER
chiedevano, altresì, la pronuncia in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza 21.12.2023 pubblicata il 04.01.2024 il Tribunale di DO pronunciava la separazione tra i coniugi e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria per esame della documentazione e per il prosieguo.
All'esito dell'udienza 20.02.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 08.10.2024.
Le parti, comparse tramite deposito di note scritte, concludevano come in epigrafe e il
Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
***
Essendo già stata pronunciata sentenza di separazione, il thema decidendum verte esclusivamente sul contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne e sulla ER
assegnazione della casa coniugale.
Parte resistente chiede la corresponsione di un contributo per il mantenimento di ER
pari a euro 150 oltre 50% delle spese straordinarie. Parte resistente chiede il rigetto e, in pagina 5 di 10 subordine, di stabilire a suo carico un contributo pari a euro 50 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sul punto occorre premettere che, in tema di figli maggiorenni, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che quest'obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo o di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass 17183/2020).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass 21819/2021).
Questi principi non soffrono eccezioni ove il figlio maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap di cui all'art. 337 septies comma 2 c.c., che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento in una simile fattispecie.
Facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, occorre valutare le seguenti circostanze.
Va innanzitutto escluso che le disabilità da cui risulta affetta possano Persona_1
comportare l'applicazione della speciale disciplina di cui all'art. 337 septies comma 2 c.c., in quanto ella non è portatrice di un handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Dal documento prodotto dalla stessa parte resistente sub.2 risulta, infatti, che la
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e pagina 6 di 10 della sordità ha accertato che è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 ER
della legge 104/1992.
Ciò posto, è da escludere che vi sia un automatico diritto di al mantenimento da ER
parte del padre e, dunque, la sua situazione deve essere valutata alla stregua dei principi di cui all'articolo 337 septies co. 1 c.c., tenendo particolare conto (anche) della condizione di disabilità.
Tanto premesso occorre valutare in concreto la situazione in cui versa , la Persona_1
sua età e il percorso attualmente in atto.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che le è stata riconosciuta l'invalidità civile in una percentuale pari al 50% con decorrenza dal 24.11.2020 per disturbo del linguaggio con immaturità affettiva, difficoltà relazionale, deficit cognitivo
(doc. 1 della resistente). Tale sua condizione svantaggiata è stata confermata anche alla visita del 14 luglio 2021 (doc. 3 della resistente), in occasione della quale è stato stabilito che lo stato invalidante da cui ella è affetta è utile ai fini del collocamento mirato.
Dal documento prodotto sub. 6 (relazione ULSS 6 di data 28/06/2021) risulta che: 1.
è sempre stata seguita, nel percorso scolastico, dall'insegnante di sostegno e ha ER
concluso tale percorso a giugno del 2021, conseguendo l'attestato delle competenze;
2. La certificazione scolastica è stata redatta dal Centro medico di foniatria con diagnosi clinica di “disturbo emozionale dell'infanzia, disturbo del linguaggio espressivo, disturbo misto delle capacità scolastiche, funzione cognitiva limite”. Dal medesimo documento risulta che
“è una ragazzina molto introversa, presenta stati ansiosi, bassa autostima, fatica ER
a socializzare soprattutto con i pari, tende a ricercare la vita sociale sui social. E' di carattere molto fragile, si affeziona a ragazzi della sua età (di nazionalità diverse), con i quali si fidanza, tende a farsi condizionare dai vari stili di vita e sembra non essere in grado di far prevalere le proprie idee e interessi ma di essere prevaricata. Le competenze linguistiche sono limitate;
la comunicazione è presente solo se sollecitata e risponde alle domande in modo sintetico e con un tono di voce molto basso. E' autonoma negli spostamenti con l'utilizzo dell'autobus in posti conosciuti;
nei percorsi nuovi necessita di un aiuto iniziale. Non ha acquisito completamente il valore dei soldi e l'uso in modo corretto, fatica a gestirli anche se riesce a fare degli acquisti che interessano a lei. A casa tende ad essere passiva, non vuole aiutare la madre e a causa delle sue insistenze arriva a essere parecchio aggressiva verbalmente nei confronti del genitore. Ha svolto un'alternanza scuola lavoro presso l'inail di DO per circa un mese (a fine maggio
pagina 7 di 10 giugno 2019) con mansioni di inserimento dati al pc, l'esperienza è stata positiva (dice
) ed è stata vissuta con una sua compagna di classe”. ER
In ragione di quanto sopra esposto, appare evidente che l'inserimento di nel ER
mondo del lavoro non possa avvenire con le tempistiche e le modalità ordinarie, ma che debba necessariamente avvenire con tempi più lunghi e con forme di accompagnamento, tanto che dalla documentazione dimessa risulta che ella sia seguita dal servizio SIL dell' Pt_3
Nel corso del giudizio il padre ha eccepito che la figlia, pur essendo seguita dal servizio, ha rifiutato l'adesione ai progetti proposti e che dunque per tale motivo ella non è meritevole di ulteriore sostegno economico.
Il dato appare smentito dalla documentazione acquisita presso il Servizio e prodotta in data
19.01.2024. Dalla relazione degli educatori e risulta che dal Per_3 Parte_4 Per_4
01/11/2022 è stato attivato in favore di un tirocinio formativo di ER
inserimento/reinserimento presso la scuola dell'infanzia ausiliatrice” di Saonara che Per_5
ha lo scopo di promuovere gradualmente l'acquisizione delle competenze necessarie per avvicinarsi al mondo del lavoro con mansioni di aiuto nelle attività di pulizia all'interno dell'istituto scolastico;
l'indennità di partecipazione percepita è pari a euro 315 mensili ed è riconosciuta solo per le giornate di effettiva presenza o in caso di assenza per malattia con certificato medico (non per assenze legate a ferie, motivi familiari, chiusure aziendali). A gennaio 2024 il tirocinio era in essere, con verifiche periodiche per monitorarne l'andamento e allo scopo di verificare in futuro la possibilità di un percorso finalizzato all'assunzione.
Da tale documentazione risulta dunque che il percorso per l'inserimento di nel ER
mondo del lavoro sia in corso;
dalla documentazione medica acquisita risulta, inoltre, che in ragione della disabilità da cui è affetta , tale percorso è particolarmente lungo e ER
necessita di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche;
in ragione di ciò, considerando che all'attualità ha 22 anni e ha concluso il percorso di formazione scolastica nel ER
2021, appaiono soddisfatti i requisiti che la giurisprudenza impone circa l'onere del richiedente di provare di avere curato e perseguito la propria preparazione professionale e/o tecnica al fine di uno stabile inserimento nel mondo lavorativo. Tanto premesso, considerata l'età di , l'importo attualmente percepito per il tirocinio (pari a euro ER
315 mensili), i tempi particolarmente lunghi di inserimento della stessa nel mondo lavorativo, considerato che il padre dispone di redditi adeguati (mediamente € 1.500
pagina 8 di 10 mensili) e che non ha tempi di frequentazione con la figlia (il cui mantenimento diretto grava dunque integralmente sulla madre), appare congruo confermare l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Parte_1
economicamente autosufficiente mediante il versamento alla madre di una somma mensile pari a euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve di conseguenza essere confermata anche la assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, affinchè continui a viverci unitamente alla figlia sino al raggiungimento della indipendenza economica.
Deve, inoltre, essere confermato anche l'ordine ex art. 156 c.c. a suo tempo impartito al datore di lavoro di versamento diretto all'avente diritto . CP_2 Controparte_1
In ragione della natura neutra della pronuncia sullo status e della soccombenza del ricorrente sulla domanda di contributo di mantenimento, le spese di giudizio vengono compensate per la metà e il ricorrente va condannato a rifondere alla resistente la restante metà.
Secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, le spese di lite ammonterebbero a complessivi euro 5.261,00 (applicando i valori minimi per le fasi istruttorie e decisionale, tenendo conto della esigua attività probatoria e delle questioni giuridiche effettivamente affrontate in fase decisionale) per compenso professionale;
la quota della metà che il ricorrente deve rimborsare alla resistente ammonta pertanto a €. 2.630,50, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15% come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.conferma l'onere a carico di di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente mediante la Persona_1
corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese di una somma Controparte_1
mensile pari a euro 150, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle straordinarie;
conferma l'ordine a di versare direttamente a Controparte_4 CP_1
la somma di euro 150 mensili dovuti da per il mantenimento della
[...] Parte_1
figlia ; ER
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Noventa DOna via Roma 60 a pagina 9 di 10 Controparte_1
3. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente la metà delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in €. 2.630,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice rel.
Barbara De Munari
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2022 promossa da: con avv. Antonella Callegaro Parte_1
Ricorrente contro con avv. Martina Boato Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 04/10/2024):
“1. Dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne o, in subordine, disporsi a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne ma
[...]
economicamente non autosufficiente, con il versamento di €.50,00 mensili o diversa somma, anche inferiore, che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie.
2. Dichiararsi che nulla è dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento reciproco essendo i medesimi economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 10
3.Con vittoria di competenze e spese di causa ex D. n.55/2014
S'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla II^ memoria ex art.183, comma 6 c.p.c. datata 01.06.2023 e ci si oppone alle istanze avverse.
Per parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato il 07/10/2024):
“In via principale:
- Assegnare la casa coniugale alla moglie che vi abiterà insieme alla figlia ER
, maggiorenne ma da equiparare un minore per effetto delle disabilità che la
[...]
affliggono;
- Onerare il padre della corresponsione a titolo di concorso al mantenimento della figlia
della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo ER
quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di DO.
- Confermare l'obbligo del datore di lavoro del sig. in persona Parte_1 CP_2
del legale rappresentante pro tempore con sede in Saonara (Pd), via Irpinia 1/3 codice fiscale di corrispondere direttamente alla signora le P.IVA_1 Controparte_1
somme stabilite dal Tribunale a titolo di concorso al mantenimento della figlia , ER
detraendole dagli emolumenti dovuti al lavoratore.
- Con rifusione delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.04.2022 il ricorrente , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con la resistente in Noventa DOna il Controparte_1
08.03.1997 e che dall'unione coniugale era nata la figlia (in data 05.06.2002), ER
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e dichiararsi che nulla era dovuto dal ricorrente in favore della moglie e della figlia maggiorenne.
Allegava a sostegno che:
-Beatrice era iscritta agli elenchi della legge 68/99 (persone protette che possono avvalersi del Servizio di integrazione lavorativa - SIL dell' per l'inserimento nel ciclo Pt_2
lavorativo) e, grazie a tale supporto, aveva conseguito l'attestato di competenza presso l'Istituto superiore da Vinci di Adria a giugno 2021 e, subito dopo, avrebbe dovuto iniziare un percorso individuale personalizzato con strumenti di supporto nell'avviamento al lavoro, consistente in un anno di lavoro presso una cooperativa senza compenso con possibilità di successiva assunzione, progetto che, a causa dell'inerzia della stessa , non era ER
ancora partito;
pagina 2 di 10 -Beatrice, anzi, a marzo 2022, avrebbe lasciato l'Italia per recarsi in Marocco con il fidanzato marocchino al verosimile scopo di ivi contrarre matrimonio, posto che in Italia le pubblicazioni erano state bloccate dai servizi sociali;
- la casa coniugale è in proprietà di entrambi i coniugi nella misura di 50% ed è gravata da mutuo ipotecario alle cui rate i coniugi non sono più in grado di far fronte;
- egli aveva lasciato la casa coniugale in data 10.04.2021 e attualmente viveva in locazione con canone mensile pari a euro 650 e conviveva con la nuova compagna, disoccupata;
- il ricorrente lavorava come dipendente presso la con uno stipendio mensile Controparte_2
di circa 1.300 euro, ma era gravato da vari debiti;
-la resistente aveva un lavoro come dipendente con uno stipendio di circa 1.300 € mensili.
Si costituiva regolarmente in giudizio in data 03.10.2022 la resistente Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione ma a condizioni diverse.
Allegava che:
- il marito si era volontariamente allontanato dall'abitazione familiare nel mese di luglio
2021 abbandonando moglie e figlia per andare a vivere insieme alla nuova compagna;
- la figlia era affetta da disabilità in quanto l'INPS l'aveva riconosciuta invalida al ER
50% con riduzione permanente della capacità lavorativa e portatrice di handicap per
“disturbo del linguaggio con immaturità affettiva, difficoltà relazionale e deficit cognitivo”. Già durante gli anni della frequenza scolastica la figlia era risultata affetta da
«disturbo misto delle capacità scolastiche, funzione cognitiva limitata, disturbi emozionali contratti ansiosi». Negli ultimi anni ella aveva intrapreso numerose relazioni sentimentali con altrettanti ragazzi delle più svariate nazionalità straniere, i quali avevano approfittato della sua vulnerabilità e della sua facile influenzabilità per trarre vantaggi economici e sociali. Il ricorrente era a conoscenza di ciò perché la stessa figlia qualche anno addietro, indotta da un ragazzo albanese, l'aveva accusato per presunti abusi sessuali, poi ritrattati tanto che il procedimento penale era stato archiviato. La situazione di era talmente ER
grave che il PM aveva provveduto a depositare un ricorso d'urgenza per chiedere una pronuncia di interdizione con contestuale sospensione della celebrazione del matrimonio che ella aveva in animo di contrarre con un ragazzo . Il Tribunale di DO aveva Per_2
poi rigettato la richiesta di interdizione, evidenziando tuttavia come avesse ER
manifestato delle evidenti fragilità e una certa immaturità e ritenendo in qualche modo sussistenti i presupposti per la nomina di un ADS. Tali circostanze dimostravano come non fosse in grado di gestire appieno la sua vita né di valutare le conseguenze ER
pagina 3 di 10 delle sue scelte, sicché appariva evidente come ella, seppure maggiorenne, dovesse essere a tutti gli effetti parificata a una figlia minore, necessitando di particolari cure e attenzioni.
Allo stato attuale, non lavora e non gode di alcuna fonte di reddito e non è ER
neppure in grado di svolgere una qualunque proficua attività lavorativa per rendersi economicamente indipendente;
-il ricorrente, dal momento dell'allontanamento dall'abitazione familiare, si era del tutto disinteressato del nucleo familiare, cambiando il numero di cellulare senza mai comunicarlo né alla moglie né alla figlia ed essendo intenzionato a troncare in via definitiva ogni rapporto con loro. Egli inoltre aveva cessato ogni contribuzione anche al pagamento della rata del mutuo comune;
-quanto alle condizioni economiche allegava che lo stipendio del era di circa 1.850 Pt_1
euro mensili;
quanto a sé, precisava di lavorare come operaia alle dipendenze di CP_3
con stipendio pari a circa 1300/1.400 euro mensili;
ella provvedeva in via esclusiva
[...]
al pagamento delle rate di mutuo sulla casa coniugale pari a euro 520 mensili e continuava altresì a pagare la rata di euro 214 relativa a un finanziamento contratto per le esigenze della famiglia, sostenendo dunque da sola un esborso mensile di circa euro 750 per debiti contratti nell'interesse della famiglia;
-ella, inoltre, era affetta da sclerosi multipla recidivante remittente con esordio nel 1990 ed da allora si sottoponeva a costanti controlli clinico -neuroradiologici per monitorare il decorso della malattia.
Concludeva chiedendo, pertanto, un contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 500 a titolo di concorso al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese ER
straordinarie e assegnazione a sé della casa coniugale.
Le parti comparivano personalmente all'udienza presidenziale del 13.10.2022.
Il ricorrente riferiva di lavorare presso la società con uno stipendio di euro 1.400, CP_2
che poteva arrivare a 1500/1600 euro con gli straordinari;
di essere comproprietario con la moglie dell'abitazione di Noventa DOna;
di pagare un canone di locazione pari a euro
695; di vivere unitamente con la compagna, impiegata come badante;
di avere un debito per circa 300 €. al mese (che onorava) e poi altri 200 euro (che non riusciva a pagare); di avere smesso di pagare la propria quota del canone del mutuo comune.
La resistente riferiva di lavorare presso con uno stipendio mensile pari a euro CP_3
1400/1500; di essere comproprietaria con il marito della casa coniugale;
di pagare in via esclusiva la rata del mutuo pari a euro 530 e euro 215 per un finanziamento addebitato sul pagina 4 di 10 suo conto;
quando alla figlia riferiva che ella al momento non percepiva alcuna ER
indennità e che il lavoro che le era stato offerto era senza previsione di stipendio.
Con ordinanza 17.10.2022 il Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. assegna la casa coniugale alla moglie affinché ci abiti con la figlia maggiorenne non autosufficiente;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Parte_1
autosufficiente con un importo mensile pari ad euro 150 oltre il 50% delle spese ER
straordinarie” e fissava udienza per il prosieguo al 09.02.2023.
In data 25.10.2022 parte resistente formulava istanza ex art. 156 co. 6 c.c. e in data
09.03.2023 parte resistente formulava istanza di revoca del contributo disposto in favore della figlia per sopravvenute circostanze peggiorative delle proprie condizioni economiche.
Il Giudice con ordinanza 29.03.2023 ordinava al datore di lavoro del ricorrente CP_2
di provvedere al pagamento in via diretta a della somma di euro 150
[...] Controparte_1
mensili. Quanto alla formulata richiesta di modifica delle condizioni di separazione rigettava l'istanza. All'esito concedeva i termini quell'articolo 183 co. 6 c.p.c..
Con ordinanza del 12.12.2023 il Giudice disponeva la acquisizione di documentazione relativa al percorso formativo e lavorativo di presso il SIL e, rilevato che le parti ER
chiedevano, altresì, la pronuncia in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza 21.12.2023 pubblicata il 04.01.2024 il Tribunale di DO pronunciava la separazione tra i coniugi e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria per esame della documentazione e per il prosieguo.
All'esito dell'udienza 20.02.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 08.10.2024.
Le parti, comparse tramite deposito di note scritte, concludevano come in epigrafe e il
Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
***
Essendo già stata pronunciata sentenza di separazione, il thema decidendum verte esclusivamente sul contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne e sulla ER
assegnazione della casa coniugale.
Parte resistente chiede la corresponsione di un contributo per il mantenimento di ER
pari a euro 150 oltre 50% delle spese straordinarie. Parte resistente chiede il rigetto e, in pagina 5 di 10 subordine, di stabilire a suo carico un contributo pari a euro 50 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sul punto occorre premettere che, in tema di figli maggiorenni, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che quest'obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo o di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass 17183/2020).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass 21819/2021).
Questi principi non soffrono eccezioni ove il figlio maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap di cui all'art. 337 septies comma 2 c.c., che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento in una simile fattispecie.
Facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, occorre valutare le seguenti circostanze.
Va innanzitutto escluso che le disabilità da cui risulta affetta possano Persona_1
comportare l'applicazione della speciale disciplina di cui all'art. 337 septies comma 2 c.c., in quanto ella non è portatrice di un handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Dal documento prodotto dalla stessa parte resistente sub.2 risulta, infatti, che la
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e pagina 6 di 10 della sordità ha accertato che è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 ER
della legge 104/1992.
Ciò posto, è da escludere che vi sia un automatico diritto di al mantenimento da ER
parte del padre e, dunque, la sua situazione deve essere valutata alla stregua dei principi di cui all'articolo 337 septies co. 1 c.c., tenendo particolare conto (anche) della condizione di disabilità.
Tanto premesso occorre valutare in concreto la situazione in cui versa , la Persona_1
sua età e il percorso attualmente in atto.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che le è stata riconosciuta l'invalidità civile in una percentuale pari al 50% con decorrenza dal 24.11.2020 per disturbo del linguaggio con immaturità affettiva, difficoltà relazionale, deficit cognitivo
(doc. 1 della resistente). Tale sua condizione svantaggiata è stata confermata anche alla visita del 14 luglio 2021 (doc. 3 della resistente), in occasione della quale è stato stabilito che lo stato invalidante da cui ella è affetta è utile ai fini del collocamento mirato.
Dal documento prodotto sub. 6 (relazione ULSS 6 di data 28/06/2021) risulta che: 1.
è sempre stata seguita, nel percorso scolastico, dall'insegnante di sostegno e ha ER
concluso tale percorso a giugno del 2021, conseguendo l'attestato delle competenze;
2. La certificazione scolastica è stata redatta dal Centro medico di foniatria con diagnosi clinica di “disturbo emozionale dell'infanzia, disturbo del linguaggio espressivo, disturbo misto delle capacità scolastiche, funzione cognitiva limite”. Dal medesimo documento risulta che
“è una ragazzina molto introversa, presenta stati ansiosi, bassa autostima, fatica ER
a socializzare soprattutto con i pari, tende a ricercare la vita sociale sui social. E' di carattere molto fragile, si affeziona a ragazzi della sua età (di nazionalità diverse), con i quali si fidanza, tende a farsi condizionare dai vari stili di vita e sembra non essere in grado di far prevalere le proprie idee e interessi ma di essere prevaricata. Le competenze linguistiche sono limitate;
la comunicazione è presente solo se sollecitata e risponde alle domande in modo sintetico e con un tono di voce molto basso. E' autonoma negli spostamenti con l'utilizzo dell'autobus in posti conosciuti;
nei percorsi nuovi necessita di un aiuto iniziale. Non ha acquisito completamente il valore dei soldi e l'uso in modo corretto, fatica a gestirli anche se riesce a fare degli acquisti che interessano a lei. A casa tende ad essere passiva, non vuole aiutare la madre e a causa delle sue insistenze arriva a essere parecchio aggressiva verbalmente nei confronti del genitore. Ha svolto un'alternanza scuola lavoro presso l'inail di DO per circa un mese (a fine maggio
pagina 7 di 10 giugno 2019) con mansioni di inserimento dati al pc, l'esperienza è stata positiva (dice
) ed è stata vissuta con una sua compagna di classe”. ER
In ragione di quanto sopra esposto, appare evidente che l'inserimento di nel ER
mondo del lavoro non possa avvenire con le tempistiche e le modalità ordinarie, ma che debba necessariamente avvenire con tempi più lunghi e con forme di accompagnamento, tanto che dalla documentazione dimessa risulta che ella sia seguita dal servizio SIL dell' Pt_3
Nel corso del giudizio il padre ha eccepito che la figlia, pur essendo seguita dal servizio, ha rifiutato l'adesione ai progetti proposti e che dunque per tale motivo ella non è meritevole di ulteriore sostegno economico.
Il dato appare smentito dalla documentazione acquisita presso il Servizio e prodotta in data
19.01.2024. Dalla relazione degli educatori e risulta che dal Per_3 Parte_4 Per_4
01/11/2022 è stato attivato in favore di un tirocinio formativo di ER
inserimento/reinserimento presso la scuola dell'infanzia ausiliatrice” di Saonara che Per_5
ha lo scopo di promuovere gradualmente l'acquisizione delle competenze necessarie per avvicinarsi al mondo del lavoro con mansioni di aiuto nelle attività di pulizia all'interno dell'istituto scolastico;
l'indennità di partecipazione percepita è pari a euro 315 mensili ed è riconosciuta solo per le giornate di effettiva presenza o in caso di assenza per malattia con certificato medico (non per assenze legate a ferie, motivi familiari, chiusure aziendali). A gennaio 2024 il tirocinio era in essere, con verifiche periodiche per monitorarne l'andamento e allo scopo di verificare in futuro la possibilità di un percorso finalizzato all'assunzione.
Da tale documentazione risulta dunque che il percorso per l'inserimento di nel ER
mondo del lavoro sia in corso;
dalla documentazione medica acquisita risulta, inoltre, che in ragione della disabilità da cui è affetta , tale percorso è particolarmente lungo e ER
necessita di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche;
in ragione di ciò, considerando che all'attualità ha 22 anni e ha concluso il percorso di formazione scolastica nel ER
2021, appaiono soddisfatti i requisiti che la giurisprudenza impone circa l'onere del richiedente di provare di avere curato e perseguito la propria preparazione professionale e/o tecnica al fine di uno stabile inserimento nel mondo lavorativo. Tanto premesso, considerata l'età di , l'importo attualmente percepito per il tirocinio (pari a euro ER
315 mensili), i tempi particolarmente lunghi di inserimento della stessa nel mondo lavorativo, considerato che il padre dispone di redditi adeguati (mediamente € 1.500
pagina 8 di 10 mensili) e che non ha tempi di frequentazione con la figlia (il cui mantenimento diretto grava dunque integralmente sulla madre), appare congruo confermare l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Parte_1
economicamente autosufficiente mediante il versamento alla madre di una somma mensile pari a euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve di conseguenza essere confermata anche la assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, affinchè continui a viverci unitamente alla figlia sino al raggiungimento della indipendenza economica.
Deve, inoltre, essere confermato anche l'ordine ex art. 156 c.c. a suo tempo impartito al datore di lavoro di versamento diretto all'avente diritto . CP_2 Controparte_1
In ragione della natura neutra della pronuncia sullo status e della soccombenza del ricorrente sulla domanda di contributo di mantenimento, le spese di giudizio vengono compensate per la metà e il ricorrente va condannato a rifondere alla resistente la restante metà.
Secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, le spese di lite ammonterebbero a complessivi euro 5.261,00 (applicando i valori minimi per le fasi istruttorie e decisionale, tenendo conto della esigua attività probatoria e delle questioni giuridiche effettivamente affrontate in fase decisionale) per compenso professionale;
la quota della metà che il ricorrente deve rimborsare alla resistente ammonta pertanto a €. 2.630,50, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15% come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.conferma l'onere a carico di di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente mediante la Persona_1
corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese di una somma Controparte_1
mensile pari a euro 150, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle straordinarie;
conferma l'ordine a di versare direttamente a Controparte_4 CP_1
la somma di euro 150 mensili dovuti da per il mantenimento della
[...] Parte_1
figlia ; ER
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Noventa DOna via Roma 60 a pagina 9 di 10 Controparte_1
3. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente la metà delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in €. 2.630,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice rel.
Barbara De Munari
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 10 di 10