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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5986/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5986/2023 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
CIANO, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Gioberti, 77, presso il difensore avv. LUIGI CIANO.
- ATTRICE - contro (C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonio Caterino, elettivamente domiciliata presso il difensore
- CONVENUTA -
OGGETTO: rilascio immobile. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 28/05/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia la società esponendo: Controparte_2
- che, con scrittura privata del 29.01.1976, il signor aveva concesso in Persona_1 locazione ai propri figli e in qualità di Persona_2 Controparte_3 componenti della società F.LI De BeLIs snc, il proprio complesso immobiliare sito in Foggia al viale Candelaro nr. 53 per il canone mensile di L. 600 e per la durata di due anni, decorrenti dal 01.02.1976 fino al 31.01.1978, salvo proroga;
- che il signor era deceduto in data 23.03.1979 lasciando ai figli Persona_1 Per_2
, e in comune e pro-indiviso l'immobile sito in
[...] CP_3 Controparte_4
pagina 1 di 5 Foggia al Viale Candelaro n. 53, censito in catasto alla partita 27979, foglio 79 particelle 144- 163-164-165-166-168-108-108/3 e 108/6;
- che, con sentenza n. 2453/2003, passata in giudicato, il Tribunale di Foggia aveva assegnato alla signora il lotto C della superficie di circa mq 1615 riportato in Controparte_4 catasto al foglio 79 particelle 108 sub. 3-9-1553-1557-1560-1568;
- che, in data 26.01.2023, era deceduta lasciando per disposizione Controparte_4 testamentaria l'immobile sito in Foggia al Viale Candelaro n. 53 della superficie di mq 1615 alla ricorrente e agli altri due figli e;
Controparte_5 Persona_3 che, con sentenza n. 348/1989 del 22.11.1988, il Tribunale di Foggia, in accoglimento del ricorso presentato da e , aveva statuito Controparte_4 Persona_2 Controparte_3 che il contratto di locazione stipulato in data 29.01.1976 ed avente ad oggetto anche il pianterreno di proprietà della ricorrente era cessato definitivamente in data 31.01.1987. Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni.
“- accertarsi e darsi atto che il contratto di locazione intervenuto tra il signor ed i Persona_1 sigg.De e nella qualità di componenti della s eLIs Persona_2 CP_3 snc(attua limitatamente al lotto “C” (facente parte del complesso Controparte_2 immobiliare posto in Foggia viale Candelaro n.53) riportato in catasto al foglio 79 particelle 108 sub.3 e 9-1553-1557-1560-1568 (assegnato con sentenza del Tribunale di Foggia n.2405/2003 alla signora
[...]
ed, a seguito della morte di questa ultima, acquisito in proprietà per 1/3 indi Controparte_4 cadauno dalla signora , e Parte_1 Controparte_6 Persona_3
è scaduto in d
[...] narsi la società al rilascio dell'immobile sopra descritto in favore dei succitati Controparte_2 comproprietari fissando la data del rilascio.
-condannarsi la resistente al pagamento delle spese competenze ed onorario del giudizio-da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Con comparsa del 2.05.2024 si costituiva la società resistente, in persona del legale rappresentate pro tempore, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese. La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 28/05/2025 - celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. La domanda è fondata e può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Giova premettere che, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Tanto premesso, la ricorrente ha sicuramente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, depositando il contratto di locazione stipulato in data 29.01.1976 e, soprattutto, la sentenza n. 348/1989 emessa dal Tribunale di Foggia in data 29 marzo 1989, ormai passata in giudicato. pagina 2 di 5 Con tale pronuncia il Tribunale di Foggia, decidendo sulla domanda proposta da CP
, sorella di (quest'ultima dante causa dell'odierna attrice, ha
[...] Controparte_4 definitivamente statuito che il contratto di locazione per cui è causa è definitivamente scaduto in data 31.01.1987, dovendosi escludere che esso possa essersi tacitamente rinnovato per mancanza di disdetta. In punto di diritto, si deve preliminarmente evidenziare che la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere efficacia di giudicato nei confronti delle parti processuali ( art. 2909 c.c.), ha efficacia riflessa, quale affermazione oggettiva di verità, e produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio se titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo:
-“ La sentenza di merito in relazione ai fatti oggetto di accertamento ha efficacia riflessa nei confronti dei soggetti estranei quando c'è un nesso di dipendenza tra situazioni giuridiche e quando contiene una affermazione di verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanta un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto” (cfr. Cass. Civ. 18062/2019);
- “La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il e il vicino, che aveva accertato la non soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si CP_7 estendevano anche ai privati che avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada) (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 21240 del 28 agosto 2018; Corte appello , Firenze , sez. IV , 17/05/2023 , n. 1057);
- “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ”efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cassazione civile, ordinanza n. 32717 del 24/11/23; (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 17931 del 2019);
- “La sentenza passata in giudicato ha efficacia sia nei confronti delle parti processuali, che nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio, se titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, quando c'è un nesso di dipendenza tra situazioni giuridiche e quando contiene un'affermazione di verità che non ammette un diverso accertamento ed qualora il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto” (Tribunale , NO RE , 03/03/2023 , n. 406);
- “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione” (Cassazione civile , sez. II , 17/06/2021 , n. 17387);
pagina 3 di 5 - “Per effetto del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Più in particolare, occorre ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12433). Applicando tali coordinate al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'accertamento contenuto nella sentenza n. 348/1989, con specifico riferimento alla scadenza della locazione del 29.01.1976 alla data del 31/1/1987, spieghi efficacia riflessa nei confronti dell'odierna attrice, nella sua qualità di (com)proprietaria di un bene già ricadente nel più ampio complesso immobiliare oggetto del contratto di locazione de quo. Peraltro, ove pure si volesse ritenere non provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 348/1989 emessa dal Tribunale di Foggia in data 29 marzo 1989, occorre richiamare l'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ ..Inoltre, anche nell'ipotesi in cui la predetta efficacia riflessa sia esclusa, alla sentenza passata in giudicato sarebbe in ogni caso possibile attribuire efficacia di prova o di mezzo di prova documentale liberamente utilizzabile dal giudice, in relazione agli altri elementi rinvenibili negli atti di causa, nella formazione del proprio convincimento” (cfr ex plurimis Corte appello , Milano , sez. II , 16/09/2022 , n. 2915). Orbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'attrice, i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi dedotti dalla resistente non possono trovare accoglimento perché non adeguatamente supportati a livello probatorio. In particolare, non si può sostenere che l'invocata proroga del contratto stipulato il 29.01.1976 risulti dalle sentenze depositate dalla resistente (allegati nn. 3 e 5 del fascicolo di parte convenuta), trattandosi di pronunce che non contengono alcuna statuizione di merito sulla durata del contratto de quo. Alla luce dei principi ivi esposti, pertanto, va dichiarato che, nei confronti degli odierni contraddittori, il contratto di locazione stipulato in data 29.01.1976 fra e la Persona_1 società F.LI De BeLIs s.nc. (ora società è cessato definitivamente alla data Controparte_2 del 31.01.1987. Conseguentemente, la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, va condannata al rilascio dell'immobile sito in Foggia al Viale Candelaro n. 53, riportato in catasto al foglio 79 particelle 108 sub. 3-9-1553-1557-1560-1568, libero e vuoto da cose e persone. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i valori medi introdotti con il DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della causa.
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il rapporto di locazione di cui alla scrittura privata del 29 gennaio 1976 è definitivamente cessato, fra gli odierni contraddittori, a far data dal 31 gennaio 1987;
2) ordina alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_2 rilascio dell'immobile sito in Foggia al viale Candelaro n. 53, riportato in catasto al foglio 79 particelle 108 sub. 3-9-1553-1557-1560-1568, libero e vuoto da persone e cose libero da persone e cose in favore di parte attrice e fissa per l'esecuzione la data del 31/7/2025;
3) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed in €
4.237,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c. p.a. da distrarsi in favore dell'avv.to Luigi Ciano dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ex artt. 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 28/05/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. Foggia, 12 giugno 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5986/2023 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
CIANO, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Gioberti, 77, presso il difensore avv. LUIGI CIANO.
- ATTRICE - contro (C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonio Caterino, elettivamente domiciliata presso il difensore
- CONVENUTA -
OGGETTO: rilascio immobile. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 28/05/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia la società esponendo: Controparte_2
- che, con scrittura privata del 29.01.1976, il signor aveva concesso in Persona_1 locazione ai propri figli e in qualità di Persona_2 Controparte_3 componenti della società F.LI De BeLIs snc, il proprio complesso immobiliare sito in Foggia al viale Candelaro nr. 53 per il canone mensile di L. 600 e per la durata di due anni, decorrenti dal 01.02.1976 fino al 31.01.1978, salvo proroga;
- che il signor era deceduto in data 23.03.1979 lasciando ai figli Persona_1 Per_2
, e in comune e pro-indiviso l'immobile sito in
[...] CP_3 Controparte_4
pagina 1 di 5 Foggia al Viale Candelaro n. 53, censito in catasto alla partita 27979, foglio 79 particelle 144- 163-164-165-166-168-108-108/3 e 108/6;
- che, con sentenza n. 2453/2003, passata in giudicato, il Tribunale di Foggia aveva assegnato alla signora il lotto C della superficie di circa mq 1615 riportato in Controparte_4 catasto al foglio 79 particelle 108 sub. 3-9-1553-1557-1560-1568;
- che, in data 26.01.2023, era deceduta lasciando per disposizione Controparte_4 testamentaria l'immobile sito in Foggia al Viale Candelaro n. 53 della superficie di mq 1615 alla ricorrente e agli altri due figli e;
Controparte_5 Persona_3 che, con sentenza n. 348/1989 del 22.11.1988, il Tribunale di Foggia, in accoglimento del ricorso presentato da e , aveva statuito Controparte_4 Persona_2 Controparte_3 che il contratto di locazione stipulato in data 29.01.1976 ed avente ad oggetto anche il pianterreno di proprietà della ricorrente era cessato definitivamente in data 31.01.1987. Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni.
“- accertarsi e darsi atto che il contratto di locazione intervenuto tra il signor ed i Persona_1 sigg.De e nella qualità di componenti della s eLIs Persona_2 CP_3 snc(attua limitatamente al lotto “C” (facente parte del complesso Controparte_2 immobiliare posto in Foggia viale Candelaro n.53) riportato in catasto al foglio 79 particelle 108 sub.3 e 9-1553-1557-1560-1568 (assegnato con sentenza del Tribunale di Foggia n.2405/2003 alla signora
[...]
ed, a seguito della morte di questa ultima, acquisito in proprietà per 1/3 indi Controparte_4 cadauno dalla signora , e Parte_1 Controparte_6 Persona_3
è scaduto in d
[...] narsi la società al rilascio dell'immobile sopra descritto in favore dei succitati Controparte_2 comproprietari fissando la data del rilascio.
-condannarsi la resistente al pagamento delle spese competenze ed onorario del giudizio-da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Con comparsa del 2.05.2024 si costituiva la società resistente, in persona del legale rappresentate pro tempore, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese. La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 28/05/2025 - celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. La domanda è fondata e può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Giova premettere che, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Tanto premesso, la ricorrente ha sicuramente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, depositando il contratto di locazione stipulato in data 29.01.1976 e, soprattutto, la sentenza n. 348/1989 emessa dal Tribunale di Foggia in data 29 marzo 1989, ormai passata in giudicato. pagina 2 di 5 Con tale pronuncia il Tribunale di Foggia, decidendo sulla domanda proposta da CP
, sorella di (quest'ultima dante causa dell'odierna attrice, ha
[...] Controparte_4 definitivamente statuito che il contratto di locazione per cui è causa è definitivamente scaduto in data 31.01.1987, dovendosi escludere che esso possa essersi tacitamente rinnovato per mancanza di disdetta. In punto di diritto, si deve preliminarmente evidenziare che la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere efficacia di giudicato nei confronti delle parti processuali ( art. 2909 c.c.), ha efficacia riflessa, quale affermazione oggettiva di verità, e produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio se titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo:
-“ La sentenza di merito in relazione ai fatti oggetto di accertamento ha efficacia riflessa nei confronti dei soggetti estranei quando c'è un nesso di dipendenza tra situazioni giuridiche e quando contiene una affermazione di verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanta un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto” (cfr. Cass. Civ. 18062/2019);
- “La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il e il vicino, che aveva accertato la non soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si CP_7 estendevano anche ai privati che avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada) (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 21240 del 28 agosto 2018; Corte appello , Firenze , sez. IV , 17/05/2023 , n. 1057);
- “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ”efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cassazione civile, ordinanza n. 32717 del 24/11/23; (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 17931 del 2019);
- “La sentenza passata in giudicato ha efficacia sia nei confronti delle parti processuali, che nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio, se titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, quando c'è un nesso di dipendenza tra situazioni giuridiche e quando contiene un'affermazione di verità che non ammette un diverso accertamento ed qualora il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto” (Tribunale , NO RE , 03/03/2023 , n. 406);
- “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione” (Cassazione civile , sez. II , 17/06/2021 , n. 17387);
pagina 3 di 5 - “Per effetto del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Più in particolare, occorre ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12433). Applicando tali coordinate al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'accertamento contenuto nella sentenza n. 348/1989, con specifico riferimento alla scadenza della locazione del 29.01.1976 alla data del 31/1/1987, spieghi efficacia riflessa nei confronti dell'odierna attrice, nella sua qualità di (com)proprietaria di un bene già ricadente nel più ampio complesso immobiliare oggetto del contratto di locazione de quo. Peraltro, ove pure si volesse ritenere non provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 348/1989 emessa dal Tribunale di Foggia in data 29 marzo 1989, occorre richiamare l'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ ..Inoltre, anche nell'ipotesi in cui la predetta efficacia riflessa sia esclusa, alla sentenza passata in giudicato sarebbe in ogni caso possibile attribuire efficacia di prova o di mezzo di prova documentale liberamente utilizzabile dal giudice, in relazione agli altri elementi rinvenibili negli atti di causa, nella formazione del proprio convincimento” (cfr ex plurimis Corte appello , Milano , sez. II , 16/09/2022 , n. 2915). Orbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'attrice, i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi dedotti dalla resistente non possono trovare accoglimento perché non adeguatamente supportati a livello probatorio. In particolare, non si può sostenere che l'invocata proroga del contratto stipulato il 29.01.1976 risulti dalle sentenze depositate dalla resistente (allegati nn. 3 e 5 del fascicolo di parte convenuta), trattandosi di pronunce che non contengono alcuna statuizione di merito sulla durata del contratto de quo. Alla luce dei principi ivi esposti, pertanto, va dichiarato che, nei confronti degli odierni contraddittori, il contratto di locazione stipulato in data 29.01.1976 fra e la Persona_1 società F.LI De BeLIs s.nc. (ora società è cessato definitivamente alla data Controparte_2 del 31.01.1987. Conseguentemente, la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, va condannata al rilascio dell'immobile sito in Foggia al Viale Candelaro n. 53, riportato in catasto al foglio 79 particelle 108 sub. 3-9-1553-1557-1560-1568, libero e vuoto da cose e persone. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i valori medi introdotti con il DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della causa.
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il rapporto di locazione di cui alla scrittura privata del 29 gennaio 1976 è definitivamente cessato, fra gli odierni contraddittori, a far data dal 31 gennaio 1987;
2) ordina alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_2 rilascio dell'immobile sito in Foggia al viale Candelaro n. 53, riportato in catasto al foglio 79 particelle 108 sub. 3-9-1553-1557-1560-1568, libero e vuoto da persone e cose libero da persone e cose in favore di parte attrice e fissa per l'esecuzione la data del 31/7/2025;
3) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed in €
4.237,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c. p.a. da distrarsi in favore dell'avv.to Luigi Ciano dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ex artt. 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 28/05/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. Foggia, 12 giugno 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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