Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5292/2024 promosso da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI LAURA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 CP_1
[...]
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/12/2024;
RS
- rilevato che è nata in [...] in data [...] la figlia
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 31 marzo 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
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- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
RS
“1) affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno entrambi congiuntamente la responsabilità genitoriale e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
RS 2) La figlia minore avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Carpi (MO) in via
RS Alcide De Gasperi n. 28, che viene assegnata alla Sig.ra e dove continuerà a vivere Parte_1
con la sig.ra e, quindi, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
3) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
RS la somma di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili a decorrere dal 01.08.2024, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra sulle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...]; le parti danno atto e convengono che il Sig. nel Controparte_1
mese di agosto 2024 ha già provveduto nei confronti della Sig.ra al versamento Parte_1 anticipato a tale titolo dell'importo di €. 2.500,00, da valersi quale adempimento dell'obbligo al RS mantenimento ordinario di sino al mese di Maggio 2025 compreso.
4) L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. che si dichiara sin da Pt_1 Controparte_1
ora disponibile a rilasciarlo, ove richiesto;
5) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia
RS
nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Modena che qui di seguito si riportano integralmente:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse pagina 2 di 4 scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro giorni 10 dall'esibizione. RS 7) I genitori comunemente concordano che il padre potrà incontrare la figlia presso l'abitazione in Carpi (MO) Via De Gasperi n. 28 o in altro luogo concordato con la madre, ogni qual volta lo vorrà
e comunque almeno tre giorni alla settimana, indicativamente nelle giornate di martedi, giovedì e domenica ed anche nei week-end, (durante i quali i genitori si sono accordati per pranzare insieme la domenica), con orari e previe modalità da concordarsi di volta in volta con la madre in ragione delle peculiari esigenze di vita della figlia in tenera età e dei reciproci impegni lavorativi dei genitori;
8) Durante le festività natalizie, pasquali e compleanno della minore, data la tenera età della piccola
RS
i genitori si sono accordati per trascorrerle insieme.
RS 9) Solo tra qualche anno, quando avrà acquisito un minimo di autonomia e sussistendone le
RS condizioni, i genitori ri-negozieranno in buona fede tutti i tempi di frequentazione di con il padre che potranno prevedere anche il pernottamento e le vacanze con lo stesso.
10) Le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per RS l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per la figlia minore senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e della figlia;
Si impegnano altresì reciprocamente a darsi preventiva comunicazione di eventuali
RS viaggi e/o spostamenti, anche temporanei con la figlia minore
RS 11) La figlia minore manterrà rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi;
pagina 3 di 4 12) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
13) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
31/05/1968 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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