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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 4573/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 4.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta delle parti
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 4573/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA , (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata ex lege, in Napoli, alla via Diaz n. 11
appellante
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Marco Andreoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Prenestina n. 390
Appellato
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di , ex Controparte_1 Pt_1
art. 7 D.Lgs. 150/2011, avverso la cartella di pagamento n. 09720200143157014000, notificata dall' in data 17.03.2022, chiedendone l'annullamento Controparte_2
limitatamente al ruolo n. 2020/006034, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 3.772,55.
Tale somma risultava dovuta in forza dei verbali di accertamento della P.S. n.
0005204720 del 24.02.2017 e n. 0005229582 del 23.03.2017, con i quali venivano contestate al ricorrente, quale coobbligato in solido, due violazioni dell'art. 142 co. 9 del C.d.S., commesse in data 11.02.2017 e 28.02.2017, rilevate dall'autovelox tipo SICVE-PM sull'autostrada A 16, nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale.
Il ricorrente, premettendo di essere residente all'estero e regolarmente iscritto all'A.I.R.E., eccepiva: l'omessa e/o l'invalida notifica dei verbali di accertamento, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la residenza in Roma;
- la carenza di legittimazione passiva rispetto alle violazioni contestate, atteso che la notte del 10.02.2017 aveva subito il furto del veicolo. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , chiedendo il rigetto Parte_1
del ricorso.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 589/2022, depositata in data 1.06.2022, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante si duole: 1) dell'erronea valutazione dell'invalidità della notifica dei verbali di accertamento;
-2) della mancata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, proposta oltre il termine di gg. 30 dalla notifica;
-3) della decisione relativa all'inesistenza dei fatti costitutivi dell'illecito.
L'appellato si è costituito in giudizio ritualmente, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
L'appello non è stato notificato all , attesa la posizione Controparte_2
di mero litisconsorte necessario, vista la natura c.d. recuperatoria dell'opposizione proposta.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S. applicabile
ratione temporis, «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà». Poi, la prova della circolazione del veicolo senza consenso del proprietario, richiede la dimostrazione che tale circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, manifestata attraverso comportamenti concreti idonei a vietarla. Spetta al giudice di merito valutare, in base ai fatti concreti, se il proprietario abbia effettivamente opposto resistenza alla circolazione (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 20831/2024; Cass. civ., sez. VI, n. 28466/2020).
Ebbene, in applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene, alla luce delle risultanze processuali in atti, che sia stata fornita la prova della circolazione prohibente domino.
Invero, l'appellato ha dimostrato documentalmente le seguenti circostanze: 1) il furto del veicolo tg. EK901DL si è verificato la notte del 10.02.2017; -2) la mattina seguente, rilevata l'assenza del veicolo, , moglie dell'appellato, sporgeva denuncia orale presso Controparte_4
la stazione dei Carabinieri di Cerchio (AQ) (cfr. verbale di denuncia dell'11.02.2017, ore 11:21);
-3) alle ore 16:57 dello stesso giorno, l'appellato si recava personalmente presso la suddetta stazione per integrare la denuncia, precisando che sull'auto era apposto il dispositivo Telepass
attivo; -4) la perdita di possesso del veicolo a causa del furto subito, veniva sempre l'11.2.17,
annotata al P.R.A. (cfr. estratto cronologico in atti); -5) le violazioni del CdS sottese ai verbali opposti venivano rilevate alle ore 16:28 dell'11.02.2017 ed alle ore 23:53 del 28.02.2017.
Orbene, l'appellato ha posto in essere un comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo, adottando tutte le cautele necessarie. Tale comportamento si è estrinsecato nella tempestiva denuncia della perdita di possesso e nell'immediata annotazione al P.R.A..
Dunque, l'appellato non è il soggetto obbligato al pagamento delle somme oggetto delle sanzioni irrogate.
Parimenti infondate sono le restanti doglianze dell'appellante.
La notificazione dei verbali di accertamento è nulla.
L'appellato, quale soggetto regolarmente iscritto all'A.I.R.E. doveva, infatti, ricevere la notificazione degli avvisi di accertamento presso l'indirizzo della propria residenza all'estero, non potendosi ritenere valide le notificazioni effettuate ex art. 143 c.p.c., se non in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero (cfr. Cass. ord. n. 4898/2023).
Nel caso in esame, l'appellato risultava iscritto all'AIRE a far data dal 9.01.2004 (con residenza in Mosca, Precistenki Pereulok 14, app. 1, CAP 119034).
Deve, infine, rilevarsi che il ricorso in opposizione è stato tempestivamente proposto,
atteso che risulta depositato in data 6.04.2022 e che l'opposta cartella è stata notificata in data
17.03.2022.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori minimi, tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 1.276,00, oltre accessori come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 4573/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 4.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta delle parti
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 4573/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA , (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata ex lege, in Napoli, alla via Diaz n. 11
appellante
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Marco Andreoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Prenestina n. 390
Appellato
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di , ex Controparte_1 Pt_1
art. 7 D.Lgs. 150/2011, avverso la cartella di pagamento n. 09720200143157014000, notificata dall' in data 17.03.2022, chiedendone l'annullamento Controparte_2
limitatamente al ruolo n. 2020/006034, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 3.772,55.
Tale somma risultava dovuta in forza dei verbali di accertamento della P.S. n.
0005204720 del 24.02.2017 e n. 0005229582 del 23.03.2017, con i quali venivano contestate al ricorrente, quale coobbligato in solido, due violazioni dell'art. 142 co. 9 del C.d.S., commesse in data 11.02.2017 e 28.02.2017, rilevate dall'autovelox tipo SICVE-PM sull'autostrada A 16, nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale.
Il ricorrente, premettendo di essere residente all'estero e regolarmente iscritto all'A.I.R.E., eccepiva: l'omessa e/o l'invalida notifica dei verbali di accertamento, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la residenza in Roma;
- la carenza di legittimazione passiva rispetto alle violazioni contestate, atteso che la notte del 10.02.2017 aveva subito il furto del veicolo. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , chiedendo il rigetto Parte_1
del ricorso.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 589/2022, depositata in data 1.06.2022, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante si duole: 1) dell'erronea valutazione dell'invalidità della notifica dei verbali di accertamento;
-2) della mancata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, proposta oltre il termine di gg. 30 dalla notifica;
-3) della decisione relativa all'inesistenza dei fatti costitutivi dell'illecito.
L'appellato si è costituito in giudizio ritualmente, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
L'appello non è stato notificato all , attesa la posizione Controparte_2
di mero litisconsorte necessario, vista la natura c.d. recuperatoria dell'opposizione proposta.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S. applicabile
ratione temporis, «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà». Poi, la prova della circolazione del veicolo senza consenso del proprietario, richiede la dimostrazione che tale circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, manifestata attraverso comportamenti concreti idonei a vietarla. Spetta al giudice di merito valutare, in base ai fatti concreti, se il proprietario abbia effettivamente opposto resistenza alla circolazione (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 20831/2024; Cass. civ., sez. VI, n. 28466/2020).
Ebbene, in applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene, alla luce delle risultanze processuali in atti, che sia stata fornita la prova della circolazione prohibente domino.
Invero, l'appellato ha dimostrato documentalmente le seguenti circostanze: 1) il furto del veicolo tg. EK901DL si è verificato la notte del 10.02.2017; -2) la mattina seguente, rilevata l'assenza del veicolo, , moglie dell'appellato, sporgeva denuncia orale presso Controparte_4
la stazione dei Carabinieri di Cerchio (AQ) (cfr. verbale di denuncia dell'11.02.2017, ore 11:21);
-3) alle ore 16:57 dello stesso giorno, l'appellato si recava personalmente presso la suddetta stazione per integrare la denuncia, precisando che sull'auto era apposto il dispositivo Telepass
attivo; -4) la perdita di possesso del veicolo a causa del furto subito, veniva sempre l'11.2.17,
annotata al P.R.A. (cfr. estratto cronologico in atti); -5) le violazioni del CdS sottese ai verbali opposti venivano rilevate alle ore 16:28 dell'11.02.2017 ed alle ore 23:53 del 28.02.2017.
Orbene, l'appellato ha posto in essere un comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo, adottando tutte le cautele necessarie. Tale comportamento si è estrinsecato nella tempestiva denuncia della perdita di possesso e nell'immediata annotazione al P.R.A..
Dunque, l'appellato non è il soggetto obbligato al pagamento delle somme oggetto delle sanzioni irrogate.
Parimenti infondate sono le restanti doglianze dell'appellante.
La notificazione dei verbali di accertamento è nulla.
L'appellato, quale soggetto regolarmente iscritto all'A.I.R.E. doveva, infatti, ricevere la notificazione degli avvisi di accertamento presso l'indirizzo della propria residenza all'estero, non potendosi ritenere valide le notificazioni effettuate ex art. 143 c.p.c., se non in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero (cfr. Cass. ord. n. 4898/2023).
Nel caso in esame, l'appellato risultava iscritto all'AIRE a far data dal 9.01.2004 (con residenza in Mosca, Precistenki Pereulok 14, app. 1, CAP 119034).
Deve, infine, rilevarsi che il ricorso in opposizione è stato tempestivamente proposto,
atteso che risulta depositato in data 6.04.2022 e che l'opposta cartella è stata notificata in data
17.03.2022.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori minimi, tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 1.276,00, oltre accessori come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli