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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1107/2022
PROMOSSA DA
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita Parte_1
IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusta atto a rogito P.IVA_1 notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 [...]
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima Controparte_1 P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio Controparte_2 Per_2
rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr.
[...] Pt_1
rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Leonardo Parte_2
Blandino, codice fiscale elettivamente domiciliato in Via C.F._1 dell'Unione Europea 6A/6B in San Donato Milanese APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_3 C.F._2 in Torino (TO), Strada Lanzo 151, elettivamente domiciliato in Torino, Via Roasio n. 16 , presso lo studio dell'Avv. Gianni Puddu, , che lo rappresenta CodiceFiscale_3
e difende in forza di procura in atti APPELLATO
Udienza collegiale del 11.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- nel merito accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato con carente e/o omessa motivazione le eccezioni ritualmente sollevate dalla odierna deducente;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2604/2020 emesso dal Tribunale di
Torino, ovvero condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della
Pag. n. 1 di 8 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio“.
Per l'appellato
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
-Respingere le domande tutte formulate da parte appellante per i motivi di cui in narrativa
e per l'effetto confermare la Sentenza n. 2857/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino, nel giudizio Rg. 22087/2020, pubblicata in data 6/7/2022.
Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 2604/2020 - pubblicato in data 22.4.2020 - il Tribunale di Torino ingiungeva al sig. di pagare l'importo di € 30.862,58 oltre interessi e spese a favore CP_3 di a titolo di insoluto derivante dal contratto di finanziamento n. Pt_1 Parte_1
971469.
Con atto di citazione, notificato in data 30.11.2020 il proponeva opposizione ex CP_3 art. 645 cpc, eccependo l'inefficacia del decreto opposto ex art. 644 del c.p.c. per omessa notifica nel termine ivi previsto di 60 giorni, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente la mancata prova dell'erogazione dell'importo Parte_1 asseritamente mutuato e della conclusione del contratto e l'infondatezza nel merito dell'avversaria pretesa creditoria.
Costituitasi chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Parte_1 fatto e diritto.
Con ordinanza pubblicata in data 4.5.2022 il Tribunale, rilevato che la causa era pronta per la decisione, ritenuto opportuno procedere nelle forme dell'art. 281 sexies cpc, ordinava la discussione orale della causa e rinviava all' udienza del 6.7.2022 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
2. Con sentenza n. 2857/2022, resa ex art. 281 sexies cpc e pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale in data 6.7.2022, il Tribunale di Torino:
- accoglieva l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 2604/2020;
- rigettava la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta Parte_1 nei confronti dell'opponente
[...] CP_3
- condannava la società opposta alla rifusione delle spese di giudizio. Parte_1
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere
Pag. n. 2 di 8 l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto che il decreto opposto fosse inefficace;
b) laddove ha ritenuto che non fosse stata fornita prova dell'effettiva erogazione delle somme;
c) laddove ha statuito sulle spese legali.
4. Con comparsa depositata in data 26.1.2023 si costituiva in giudizio CP_3 chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della impugnata
[...] sentenza.
Con successiva comparsa depositata in data 15.6.2023 si costituiva per parte appellante l'avv. Leonardo Blandino in sostituzione del precedente difensore avv. Stefania
Lacitignola che aveva rinunciato al mandato.
5. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 13.6.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 10.9.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il decreto opposto fosse inefficace.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“Risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo opposto è stato pubblicato in data 22.4.2020 ed è stato poi notificato all'odierna opponente solamente in data 23.10.2020, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 644 del c.p.c.
Conseguentemente il decreto opposto è inefficace e, pertanto, deve essere revocato.
Sul punto è sufficiente osservare che, in presenza di difficoltà nel reperimento dell'esatto indirizzo di notifica al destinatario, sarebbe stato onere della parte ricorrente richiedere al giudice monitorio la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 del c.p.c. al fine di rendere valido e conforme a legge il procedimento notificatorio così avviato.”
6.1.1 Parte appellante oppone alla sentenza impugnata la censura sub 3.a, in particolare precisando che il Tribunale non avrebbe considerato quanto dedotto nella comparsa di costituzione in primo grado.
Deduce Rubicon che il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 22.4.2020 veniva notificato una prima volta in data 5.6.2020, dunque entro il termine di legge, presso l'ultimo indirizzo conosciuto del debitore in Via Cardinale Guglielmo Massaia, in Torino, dove era stata inviata una precedente diffida, ricevuta in data 1.11.2016.
Una volta appreso l'esito negativo della notifica del decreto per irreperibilità del destinatario ed effettuate le opportune ricerche, in data 23.10.2020 si provvedeva alla
Pag. n. 3 di 8 notifica dell'atto, direttamente nelle mani del destinatario, presso la nuova residenza del
[...] in Torino, alla Strada Lanzo n. 151. CP_3
Pertanto, essendosi il mittente attivato entro un termine ragionevole per ripristinare il procedimento notificatorio – anche in ragione delle ricerche necessarie alla individuazione del nuovo indirizzo del destinatario – non può dirsi ricorrente una ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo.
6.1.2 La censura è priva di pregio.
Dopo il primo tentativo di notificazione (decreto ingiuntivo emesso in data 22.4.2020, plico consegnato alla posta in data 5.6.2020) non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, la notificazione si è perfezionata in data 23.10.2020 (atto consegnato in posta in data 14/10/2020).
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, si tratta di un lasso di tempo (oltre quattro mesi dopo il primo tentativo di notificazione) che non può certo definirsi
“ragionevole”, e quindi tale da consentire la riattivazione del procedimento notificatorio così che l'odierna appellante potesse giovarsi, ai fini della tempestività della notifica ex art. 644 c.p.c., della data in cui era stato effettuato il primo tentativo, secondo i principi di
Cass. Civ. n. 5663/2018 richiamata da parte appellante (cfr. pag 6 atto di appello).
Nemmeno può dirsi che la si sia attivata con immediatezza e tempestività per Pt_1 conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, secondo quanto previsto da Cass.
Civ. n. 14954/2016, pure richiamata da parte appellante.
Rileva la Corte che dopo il tentativo di notificazione con esito negativo, recuperare il certificato di residenza del avrebbe richiesto un tempo molto breve (pochi minuti CP_3 se richiesto online, qualche giorno se richiesto in Comune, considerato che il Comune dell'ultima residenza conosciuta, Torino, è lo stesso della residenza in cui si è perfezionato il secondo tentativo di notifica).
Correttamente il Tribunale ha evidenziato che in presenza di difficoltà nel reperimento dell'esatto indirizzo di notifica al destinatario, sarebbe stato onere della parte ricorrente richiedere al giudice del monitorio la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 del c.p.c., adempimento del tutto omesso dall'odierna appellante, che peraltro non ha nemmeno specificato in cosa consistesse la difficoltà inerente alla individuazione dell'indirizzo del e quindi, in ultima analisi, la giustificazione (rectius, la non imputabilità della CP_3 causa) del lasso temporale di oltre quattro mesi decorso dal primo tentativo di notifica sino al 14.10.2020.
6.2. Con il secondo motivo di gravame si censura l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'effettivo incasso dell'assegno: parte appellante si duole altresì che il Tribunale abbia ritenuto l'inidoneità
Pag. n. 4 di 8 dell'estratto autenticato delle scritture contabili a provare l'erogazione delle somme.
deduce che già in primo grado aveva prodotto la scansione del documento di Pt_1 approvazione, che riportava in calce l'assegno e, sulla facciata, il timbro del terzo convenzionato.
Tale documento fugherebbe qualsiasi dubbio in ordine alla consegna dell'assegno in quanto l'assegno è sovrapposto al documento, che a sua volta è corredato del timbro del convenzionato.
Dunque il convenzionato è entrato in possesso dell'assegno: l'erogazione in favore del convenzionato sarebbe stata autorizzata dal che ha sottoscritto le clausole CP_3 contrattuali che prevedevano, appunto, la delega all'erogazione.
Quanto, poi, alla valenza dell'estratto autenticato delle scritture contabili, parte appellante richiama l'art. 634 cpc.
Pertanto, la documentazione in atti sarebbe pienamente idonea a provare la validità dell'ammontare della pretesa creditoria, oltre alla regolarità del rapporto contrattuale sotteso alla stessa.
6.2.1 La censura non coglie nel segno.
Il Tribunale ha rilevato (cfr. punto 4.3 della sentenza impugnata, pagg. 7 e segg.) che, a fronte dell'eccezione di parte opponente circa la mancanza di prova dell'avvenuto versamento delle somme asseritamente mutuate, si è limitata ad Parte_1 affermare di avere prodotto l'assegno, che comprova l'erogazione, la lettera di accettazione del finanziamento e l'estratto autenticato delle scritture contabili.
A fronte di ciò, il Giudice di prime cure ha osservato:
- che la copia dell'assegno (prodotta sub doc. n. 11 del fascicolo di parte opposta) dimostra al più che la ha sottoscritto l'assegno, mentre non vi è invece alcuna Parte_3 prova dell'avvenuta consegna dell'assegno all'opponente e dell'effettivo incasso della somma indicata nell'assegno e, quindi, in definitiva, dell'avvenuta erogazione della somma oggetto del prestito;
- che la “lettera di accettazione” prodotta sub doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta non era sottoscritta dall'odierno opponente, e, pertanto risulta essere un documento di mera provenienza unilaterale, per ciò solo privo di valenza probatoria;
- che l'estratto autenticato delle scritture contabili della (v. il doc. n. 13 Parte_3 del fascicolo di parte opposta) nulla dimostra, trattandosi di documento di formazione e provenienza unilaterale;
- che in atti non vi è alcuna dichiarazione di quietanza sottoscritta dall'opponente né tale dichiarazione di quietanza può altresì trarsi dal contratto di finanziamento prodotto in atti dalla parte opposta;
- che dunque non vi era in atti alcun documento sottoscritto dall'opponente che recasse
Pag. n. 5 di 8 quietanza in ordine all'avvenuta consegna del denaro e provasse l'avvenuta effettiva erogazione del credito, né altro documento che provasse con certezza la sussistenza della circostanza fattuale in parola.
Ha quindi concluso il primo Giudice precisando che la consegna del denaro (sia che essa si configuri come momento perfezionativo del contratto piuttosto che come adempimento dell'obbligazione di erogazione del credito gravante sul concedente il finanziamento quale presupposto indefettibile per l'esigibilità del diritto alla restituzione del denaro) costituisce fatto costitutivo della domanda ex art. 2697 del codice civile la cui prova doveva essere fornita dall'odierna parte opposta.
In assenza di prova sul punto, la domanda di pagamento non poteva pertanto trovare accoglimento.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Parte appellante ha riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado, senza censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero la mancanza di prova della effettiva erogazione della somma, e limitandosi a ribadire di avere prodotto sin dalla comparsa di costituzione in primo grado l'assegno, la lettera di accettazione e l'estratto autenticato delle scritture contabili.
L'irrilevanza di tali documenti ai fini della prova della erogazione è già stata evidenziata dal Tribunale, che ha precisato che la lettera di accettazione non è sottoscritta e la copia dell'assegno non prova l'avvenuta consegna del titolo e l'effettivo incasso della somma ivi recata e quindi l'effettiva erogazione della somma oggetto del prestito.
Tali statuizioni non risultano specificamente censurate da parte appellante, né risulta censurata la sentenza impugnata laddove rileva la mancanza in atti di una dichiarazione di quietanza sottoscritta dal tale dichiarazione, secondo il Tribunale, nemmeno CP_3 poteva trarsi dal contratto di finanziamento, così che non risultava in atti alcun documento sottoscritto dall'odierno appellato recante quietanza della avvenuta consegna del denaro e quindi che provasse l'effettiva erogazione delle somme.
Quanto all'estratto autentico delle scritture contabili, parte appellante richiama sul punto l'art. 634 cpc: detta norma, dettata per il procedimento monitorio, attribuisce rilevanza probatoria a documenti che in un normale processo a cognizione piena non hanno alcun valore dimostrativo dei fatti dedotti.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'estratto autentico delle scritture contabili
è un documento di formazione e provenienza unilaterale.
In effetti, in relazione al valore probatorio, le scritture contabili autenticate possono costituire prova limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., ma non nel giudizio di opposizione che è un ordinario giudizio di cognizione, a cui si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova,
Pag. n. 6 di 8 ed a cui non può estendersi l'art. 634 c.p.c.: nel caso di specie, peraltro, manca la prova del fatto costitutivo della domanda, ovvero della effettiva erogazione della somma, che non consente di ritenere dimostrato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
In effetti, come ha spiegato il Tribunale, la consegna del denaro costituisce fatto costitutivo della domanda sia che il rapporto tra le parti si configuri come mutuo oppure come mutuo di scopo.
6.3 Con il terzo motivo di gravame si chiede che, in caso di vittoria della parte appellante, venga disposta la condanna dell'odierna appellata alla rifusione delle spese ingiustamente sostenute dalla nel primo grado di giudizio, precisando Parte_1 che in caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, occorre provvedere ad un nuovo regolamento delle spese, alla stregua dell'esito finale della lite.
Parte appellante deduce altresì che, in caso di sua soccombenza, vi sarebbero giusti motivi per una pronuncia volta alla compensazione delle spese processuali.
6.3.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.
La doglianza secondo cui, in caso di vittoria dell'appellante, debba disporsi un nuovo regolamento delle spese di lite è inammissibile, poiché non è diretta a censurare la sentenza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
La doglianza secondo cui ci sarebbero giusti motivi per compensare le spese di lite è invece infondata poiché nel caso di specie non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, cpc (assoluta novità della questione o mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti) per dare luogo alla compensazione delle spese.
Tanto meno sussistono le gravi ed eccezionali ragioni che consentirebbero (cfr. Corte
Costituzionale sentenza n. 77 del 19 aprile 2018) tale compensazione.
****
7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a delle spese di CP_3 lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 26.000,00 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.058,00#, per fase introduttiva € 1.418,00#, per fase decisoria € 3.470,00# e così in complessivi € 6.946,00# per compensi, oltre al
Pag. n. 7 di 8 rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di rappresentata in giudizio da Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da rappresentata in giudizio da Parte_1 [...]
e per l'effetto conferma la sentenza n. 2857/2022 del Tribunale di Controparte_1
Torino, pronunciata nella causa iscritta al n. 22087/2020 RG, pubblicata in data 6.07.2022; dichiara tenuta e condanna rappresentata in giudizio da Parte_1 [...]
u.s. a rimborsare all'appellato le spese del giudizio Controparte_1 CP_3 di secondo grado liquidate in € 6.946,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, CPA e IVA;
dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento da parte di rappresentata in giudizio Parte_1 da di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
Pag. n. 8 di 8