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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3430 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall' avv. Piccirillo Alessio, giusta delega in atti
Attori
, rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Alberici, giusta Controparte_1
delega in atti;
Convenuta
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Come da verbale del 14.01.2025 ed atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei seguenti limiti.
Occorre premettere in fatto che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento dell' indennizzo assicurativo derivante dal sinistro occorso alla sig. ra avvenuto in data 8.10.2015 alle ore 22.00 circa, quando, Persona_1
secondo la prospettazione attore, era impegnata in una serata danzante presso il centro sociale anziani A.N.Ce.S.C.A.O. di Norma in Via dei Colli, n. 6 di cui era socia con n. di tessera ed iscritta al registro soci con il n. 475 (doc. n. 1 fascicolo di parte Num_1 attrice); mentre percorreva all'interno della struttura lo spazio tra la pista da ballo ed i tavoli ivi presenti, improvvisamente scivolava a terra riportando gravi lesioni;
in particolare, la sig.ra scivolava a causa della presenza di liquido trasparente Per_1
e viscoso indebitamente presente sul pavimento e non segnalato e da lei inconsapevolmente calpestato, come da denuncia di infortunio (doc. n. 2 fascicolo di parte attrice).
A causa della rovinosa caduta a terra, la IG.ra riportava gravi danni alla Per_1 persona come risulta dalla scheda di accesso al Pronto soccorso dell'Icot di Latina;
i sanitari del predetto presidio ospedaliero diagnosticavano alla danneggiata “frattura chiusa del collo anatomico dell'omero”; “frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero” (doc. n. 3).
Gli attori e , rispettivamente marito e figlio della Parte_1 Parte_2
sig.ra , deceduta in data 24/10/2019, per cause indipendenti dal sinistro, Per_1
agivano con azione diretta verso la CO, n.q. di eredi della loro dante causa, deducendo la copertura assicurativa dell' infortunio, atteso che la loro congiunta al momento dei fatti era socia NC, Associazione contraente con la la CP_1
polizza infortuni n. 000440.31.301308. che copriva anche i soci aderenti.
Gli attori rappresentavano che a causa del sinistro la de cuius aveva subito un danno da IP nella misura del 20% oltre ITA gg 60 ed ITP al 75% gg 30 ed al 50% ulteriori gg 30 oltre spese mediche, con un danno non patrimoniale subito, comprensivo del danno morale, quantificato in € 86.207,74 che, ridotto in ragione del sopravvenuto decesso dell' infortunata, era quantificato nella misura di € 40.000,00, di cui chiedevano ristoro.
Si costituiva la eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1
attiva degli attori che non avrebbero dimostrato la loro qualità di eredi della Per_1
nonchè la propria carenza di legittimazione passiva qualora l' azione fosse qualificata ai sensi dell' art 2051 c.c. come proposta nei confronti del Centro Anziani, non avendo gli attori azione diretta verso la CO;
in caso di qualificazione dell' azione come contrattuale in forza della citata polizza, eccepiva l' infondatezza della domanda nel quantum, in ragione sia delle condizioni di polizza sia delle reali conseguenze lesive dell' infortunio oggetto di un' unilaterale ed eccessiva valutazione da parte degli attori che non avevano tenuto conto delle gravi patologie preesistenti cui era affetta la
; la compagnia rilevava quindi la congruità dell' offerta della somma di € Per_1
3200,00, incamerata dall' attrice nella fase stragiudiziale e trattenuta a titolo di acconto.
La causa veniva istruita mediante l' acquisizione della documentazione allegata dalla parti, escussione di due testi sulla dinamica dell' infortunio e CTU medico legale, finalizzata ad accertare l' entità del danno biologico subito in seguito al sinistro sulla base della documentazione medica allegata.
All' udienza del 14.01.2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Preliminarmente, con riferimento all' eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, rispettivamente marito e figlio della , va osservato che in tema Per_1
di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
( Cass. Civ n.10519/2024).
Nella fattispecie, gli attori hanno allegato Certificato Storico di Famiglia, l' anagrafico relativo alla sig.ra , dimostrando la loro qualità di congiunti nonchè il Per_1 decesso dell' infortunata, ottemperando pertanto al suddetto onere probatorio. Con riferimento all' eccezione di carenza di legittimazione passiva della CO, la stessa è parimenti infondata, atteso che gli attori hanno agito facendo valere, in qualità di eredi della vittima del sinistro, l' azione contrattuale della loro congiunta verso la , in forza di un contratto assicurativo di cui era beneficiaria diretta CP_1
in qualità di associata NC ( circostanza dimostrata mediante allegazione della tessera di iscrizione).
Con riferimento all' accadimento del fatto storico, lo stesso non è contestato dalla
CO e comunque dimostrato dalle deposizioni testimoniali rese all' udienza del
17.01.2023 ( deposizione e ) presenti al Testimone_1 Testimone_2
momento della caduta e che ne hanno confermato la dinamica descritta nelle citazione.
Con riferimento alla quantificazione del danno, va osservato che la CTU medica espletata, logica, coerente nella motivazione, esaustiva dei quesiti proposti ed effettuata in base ad una accurato esame della documentazione medica allegata, ha accertato che la in seguito alla caduta accidentale dell' 8.10.2015 subiva Per_1
“Frattura del collo anatomico e del collo chirurgico dell'omero destro. Lesione della
IV, V e VI costa di destra”. 2) Il suddetto infortunio è indennizzabile ai sensi di polizza in quanto dovuto a causa fortuita, la presenza del materiale scivoloso presente su pavimento, con componente violenta ed esterna configurata dal trauma conseguente alla improvvisa caduta a terra, comunque non derivato da condizioni patologiche pregresse e/o da complicanze scaturite da precedenti preesistenti. 3) Le suddette lesioni hanno determinato una inabilità temporanea assoluta (al 100%) per gg 60
(sessanta), ed una inabilità temporanea relativa (al 50%) per gg 60 (sessanta). 3) Tali lesioni hanno causato postumi permanenti consistenti in: “Postumi di frattura del collo anatomico e del collo chirurgico dell'omero destro con limitazione funzionale della articolazione scapolo-omerale destra. Postumi di lesione della IV, V e VI costa di destra”, che determinarono una invalidità permanente nella misura del 12 ( dodici
) %. 4) Le spese mediche documentate in atti ammontano ad euro 912,82. In atti è inoltre documentata spesa per sostegno medico-legale per euro 200,08.”
In termini di liquidazione monetaria dell' indennizzo dovuto, deve prima determinarsi l' equivalente economico del danno secondo i parametri di cui alla Tabelle del
Tribunale di Milano in uso presso questo Tribunale in materia extracontrattuale, per poi applicare le condizioni di polizza allegate ( franchigia, massimale mancata copertura assicurativa dell' invalidità temporanea, franchigia spese mediche, massimale spese mediche).Sul punto pertanto tenuto conto dei seguenti parametri: Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni;
Percentuale di invalidità permanente
12%; Punto danno biologico € 2.851,87; Danno biologico risarcibile €
22.587,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 28.911,0; Spese mediche €
1.000,00; si perviene ad una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale di
€ 29.911,00
Non si è tenuto conto ai fine della determinazione del quantum, del danno morale e della personalizzazione del danno (danno dinamico-relazionale) in assenza di allegazioni sul punto, non trattandosi di voci di danni liquidabili “in re ipsa” e/o da presumersi, in assenza di dimostrazione di un concreto pregiudizio sotto il profilo morale ed esistenziale.
Ciò premesso, va tenuto conto che la è deceduta circa 4 anni dopo l' Per_1 infortunio all' età di anni 73 anni, quindi il danno deve essere rideterminato (ridotto proporzionalmente) sulla base della vita effettiva.
Sul punto infatti, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante,
a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti ( Cass. Civ.n. 10519/2024).
Al momento dell' infortunio la de cuius, di anni 69, avrebbe avuto un' aspettativa di vita media di circa 15 anni ( aspettativa sulla quale si fonda la quantificazione del danno secondo i parametri Tabellari) pertanto, avendo vissuto solo 4 anni e tenuto conto che l' incidenza del sinistro ed i postumi hanno un impatto sulla qualità della vita, via via decrescenti nel corso del tempo, circostanza che consente di non applicare una rigida proporzionalità nella riduzione delle somme dovute, è equo ridurre il danno del 70% in relazione all' importo sopra liquidato. Dunque, quanto dovuto all' attrice è la somma complessiva di € 8.973,30, a tale importo va detratto il 3% di franchigia sulla IP per un totale di € 8.704,10.
A tale importo va detratto l' acconto ricevuto ante causam pari ad € 3200,00 ( non potendosi scomputare l' ulteriore somma offerta in corso di giudizio di ulteriori €
3200,00 in quanto non incassata perché l' assegno non era intestato agli attori) per un totale di € 5504,00.
Trattandosi di debito di valore sulle somme così derivanti andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod. civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.
Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento prescelto ovvero, nella fattispecie, in assenza di diverse allegazioni da parte del creditore, nell' interesse legale;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
La domanda appare pertanto fondata e la CO convenuta sarà tenuta a corrispondere agli attori nella rispettiva misura del 50% ex art 581 c.c. la citata somma a titolo di indennizzo assicurativo per il sinistro di cui è causa.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenze e, liquidate come da dispositivo, sono a carico di parte convenuta nella misura del 50%, stante l' accoglimento parziale della domanda
Le spese di CTU liquidate con separato decreto graveranno su parte convenuta atteso che l' accertamento medico legale ha acclarato un danno sensibilmente superiore rispetto a quello dedotto dalla CO .
PQM
Il Tribunale di Latina ex sezione distacca di Terracina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2
n.q. di eredi di e per l' effetto condanna la Persona_1 [...]
al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 5504,00 oltre rivalutazione come da parte motiva ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo da suddividersi in pari quota tra gli attori;
2) Condanna parte convenuta al pagamento della metà delle spese processuali in favore del procuratore antistatario di parte attrice, quota che liquida in complessivi €
1800,00 per competenze, oltre € 275,00 per esborsi documentati ed accessori di legge;
3) Pone le spese di CTU medico legale interamente a carico di parte convenuta
Così deciso, Latina , 10.04.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli