TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1855/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1855/2021 promossa da:
- (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Aguzzi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pompeiana n. 93 Fermo;
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(c.f. e per essa la procuratrice e mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giannola ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, in Via Giordano Bruno n. 21;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per l'opponente come da atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto Controparte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 562/2021 del
Tribunale di Fermo per le ragioni di cui in narrativa con ogni conseguenza di legge;
nel merito: accertata la nullità del contratto, accertato il difetto di prova scritta del credito, accertata la mancanza di presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, accertata la prescrizione del credito dedotto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n.
562/2021 del Tribunale di Fermo per le ragioni di cui in narrativa;
accertata l'usurarietà delle clausole pagina 1 di 10 contrattuali, dichiarare estinto o dichiarare ridotto il debito azionato, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 562/2021 emesso dal Tribunale di Fermo. In ogni caso con rifusione di spese e compensi.”.
Per parte opposta, come da prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa acquisizione del fascicolo relativo alla procedura monitoria, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'opposizione proposta e, con qualsiasi statuizione, le domande tutte formulata dall'opponente, secondo tutto quanto dedotto eccepito e precisato, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 562 del 27.7.2021 emesso dal Tribunale di Fermo e/o, comunque, condannare C.F. nata a [...] il [...], al Parte_1 C.F._1 pagamento, in favore dell'esponente, della somma di Euro 50.832,19, oltre interessi al tasso legale dal
13.7.2021 al saldo effettivo e le spese e competenze della procedura monitoria così come liquidate nel detto decreto ingiuntivo, o di quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese tutte e singole del giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 562/2021 (n. 1376/2021 r.g.) del 27.07.2021 dal Tribunale di Fermo, su istanza di e per essa, quale procuratrice e mandataria Controparte_1 CP_2
veniva ingiunto alla SI.ra di pagare la somma complessiva di €
[...] Parte_1
50.832,19, di cui € 33.320,55 per esposizione relativa al rapporto di conto corrente n. 74503, già
n. 962 acceso presso la filiale di VA AR della , € 17.511,64 per Controparte_3
esposizione relativa al rapporto di finanziamento chirografario n. 3507739 acceso presso la filiale di VA AR dell'AL , oltre interessi come da domanda Controparte_3 sulla somma capitale, nonché spese della procedura di ingiunzione, rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione ex. art. 645 c.p.c., notificato in data 18.10.2021, , Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e a proprio favore l'opponente deduceva:
• la carenza di legittimazione attiva della società e il difetto di Controparte_1 prova della intervenuta cessione del credito;
pagina 2 di 10 • il difetto di prova scritta del credito poiché il decreto ingiuntivo è stato richiesto da soggetto che non svolge attività bancaria avvalendosi della certificazione ex art 50 tub;
• la sig.ra non ha effettivamente ricevuto ed avuto contezza Parte_1 dell'ammontare del debito contratto posto che le raccomandate allegate da controparte
-ad eccezione di quella datata 30.03.2021- sono sempre tornate al mittente per compiuta giacenza: le stesse venivano recapitate preso la sede della ditta, cessata nel marzo 2011;
• la signora non ha mai avuto contezza neanche della diffida legale inoltrata nel 2018, non essendo mai stata da ella ritirata;
• dunque eccepiva l'assenza di un idoneo atto interruttivo del termine della prescrizione, quantomeno in riferimento al rapporto di conto corrente;
• eccepiva l'usurarietà del tasso di interesse.
Si costituiva in giudizio la avversando le opposte pretese Controparte_1
deducendo:
• l'esistenza della prova della inclusione del credito nei confronti della sig.ra Pt_1
nella cessione del credito;
• che i cessionari del credito non svolgenti attività bancaria possono avvalersi dell'art 50
TUB;
• che le lettere raccomandate AR recanti revoca dei rapporti, recesso dal rapporto di conto corrente, risoluzione del contratto di finanziamento e intimazione di pagamento sono state notificate per compiuta giacenza, quindi in maniera del tutto valida ed efficace;
• depositava ulteriore lettera raccomandata AR datata 2.2.2020 inviata da CP_2
CP_ quale mandataria di presso l' indirizzo di residenza della Controparte_1
debitrice (Via Mar Egeo 50 Porto Sant'Elpidio) recante intimazione di pagamento, regolarmente ricevuta in data 20.2.2020 e quindi entro il termine prescrizionale di dieci anni dalla chiusura dei rapporti;
• la genericità e indeterminatezza dell'eccezione di usura dei tassi.
pagina 3 di 10 Esplicate le proprie argomentazioni in fatto e in diritto, l'opposta concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
All'udienza del 07.04.2022 il Giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. e rilevato che la causa rientrava fra quelle di cui all'art 5-1 bis del dl. Dlgs 28/10 disponeva l'espletamento del tentativo di mediazione ed assegnava a parte opposta il termine per l'introduzione del tentativo di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo e all'udienza del 20.10.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art 183 c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta delle parti.
All'esito dell'udienza del 16.02.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza 28.11.2024, parti precisavano le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
1. Sulla legittimazione di Controparte_1
Parte opponente lamenta l'assenza di prova documentale della cessione del credito oggetto di giudizio e dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco di cui alla gazzetta Ufficiale depositata dalla convenuta.
Sul punto vanno preliminarmente esplicati i principi enunciati dalla Suprema Corte di legittimità: "Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si pagina 4 di 10 può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
pagina 5 di 10 cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” . (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, confermata da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n .5478, e successivamente Cassazione civile sez. III,
20/11/2024, (ud. 18/10/2024, dep. 20/11/2024), n.29872).
A ben vedere sotto il profilo probatorio la Corte conferma i precedenti giurisprudenziali che non ritengono necessaria alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem del contratto di cessione, risultando il contratto soggetto alle sole prescrizioni formali dettate dalla legge in materia di cartolarizzazione dei crediti (cfr. tra gli altri Tribunale Civitavecchia,
20/11/2019, n.1640Tribunale Ravenna sez. I, 04/02/2021, n.101), potendosi desumere l'esistenza della cessione in base a indizi gravi precisi e concordanti, tra cui anche -sebbene non solo- l'avviso di cessione.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie va innanzitutto rilevato che l'opponente non ha mai specificamente eccepito l'inesistenza del contratto di cessione essendosi invece genericamente lamentata della mancanza di prova documentale del contratto e della cessione sotto il profilo della inclusione del credito all'interno della stessa.
Così definito l'ambito dell'eccezione, si rileva che nel caso di specie, sussistono elementi gravi precisi e concordanti che possono essere valorizzati ai fini della prova della cessione:
-la dichiarazione della cedente che richiama espressamente il contratto di CP_3
cessione stipulato in data 14 luglio 2017(doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
-l'estratto del contratto di cessione 14.7.2017 concluso tra e Controparte_3 [...] certificato dal Notaio Dott. di Velletri, “conforme Controparte_1 Persona_1 all'originale esibitomi dalla società e che le parti omesse non alterano né Controparte_1 modificano quanto riportato” (cfr. doc 23 parte convenuta allegato alla II memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.);
- il possesso di tutta la documentazione contrattuale (contratti, estratti conto, lettere di diffida..) da parte della Controparte_1
pagina 6 di 10 Quanto all'inclusione dello specifico credito nell'ambito della cessione, si rileva che dalla
Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata la cessione risulta che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione: viene specificato infatti il periodo temporale “erogati… e concessi…nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016” nonchè le tipologie di rapporti da cui scaturiscono i crediti ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_3 da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi
a persone fisiche e persone giuridiche” .
I crediti della sig.ra rientrano in tali categorie poichè si tratta di crediti derivanti da Pt_1
contratto di conto corrente affidato (v. doc. 9 e 10 di parte attrice) stipulati rispettivamente nel
2001 e 2005 e un finanziamento chirografario stipulato nel 2007.
L'inclusione dei crediti nella cessione del 14 luglio 2017 è confermata dalla stessa cedente che nella propria dichiarazione (doc. 20) indica lo specifico numero dei rapporti CP_3
da cui derivano i crediti ceduti (745403 e 3507739).
2. Sui presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo e sulla prova del credito.
Va disattesa l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di prova scritta del credito e mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per inapplicabilità dell'agevolazione di cui all'art 50 tub a soggetti che non svolgono attività bancaria. Ed invero il cessionario di crediti bancari -quale nel caso di specie per effetto Controparte_1 delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti" (sul punto cfr. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 31577 del 03/12/2019)
Va inoltre rammentato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. pagina 7 di 10 Quanto all'onere probatorio spetta alla creditrice convenuta, ma attrice in senso sostanziale, la prova del credito. Ed invero il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n.
4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304), diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. Dunque spetta alla convenuta l'onere di allegare il contratto fonte delle pattuizioni nonché gli estratti conto relativi al rapporto.
Nel caso di specie in sede di costituzione l'opposta ha depositato non solo i contratti fonte dei crediti ma altresì gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, rimasti incontestati da parte opponente.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione risulta infondata per entrambi i rapporti (conto corrente e finanziamento chirografario).
Quanto al conto corrente lo stesso risulta chiuso dal 30.03.2011 come provato dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 30.03.2011; l'avviso di ricevimento risulta firmato dalla destinataria tale firma non è stata disconosciuta e peraltro è Parte_1
coincidente con la firma apposta dalla alla procura alle liti conferita all'Avv. Aguzzi Pt_1
per la presente opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opponente non ha provato che la chiusura del conto sia anteriore a tale data.
Ed a conferma di ciò dagli estratti conto, ed in particolare dall'estratto conto al 30.09.2011, risulta l'annotazione “passaggio a crediti risolti/scaduti trasferimento del saldo a vostro debito a
Crediti risolti/scaduti” in data 28.09.2011.
Dunque la raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta alla sig.ra in data Pt_1
20.02.2020 ha interrotto la prescrizione decennale (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione).
Del tutto ininfluente dunque è il disconoscimento della firma nell'avviso di ricevimento della raccomandata del 2018.
Quanto al finanziamento chirografario, si rileva che anche laddove le raccomandate contenenti la dichiarazione di risoluzione del contratto, l'ultima rata del finanziamento pagina 8 di 10 doveva essere pagata il 30.06.2012 (v. piano di ammortamento allegato al contratto) cosicchè la prescrizione è stata validamente interrotta dalla raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta alla sig.ra in data 20.02.2020 in cui si intima il pagamento anche delle Pt_1 somme relative al finanziamento.
3. Sull'eccezione di usura.
L'opponente deduce altresì la sussistenza di usura del contratto stipulato dalle parti.
L'eccezione tuttavia è stata prospettata in via generica senza alcuno specifico riferimento a dati concreti e riferibili al caso di specie. Non è neppure specificato se si riferisce al tasso pattuito nel conto corrente o quello pattuito nel finanziamento.
Ebbene ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario colui che fa valere tale violazione è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. La Cassazione in tema di usura (Cassazione civile sez.
III, 13/05/2020, n.8883) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. anche Tribunale Napoli di 11.01.2023,
Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597 l'
“'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Dunque non si è dato corso alla richiesta CTU in quanto meramente esplorativa, non essendo consentito al Giudice di ovviare in tal modo alle carenze probatorie e assertive delle parti. pagina 9 di 10 Per tali motivi l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo n.
n. 562/2021 (n. 1376/2021 r.g.) emesso dal Tribunale di Fermo in data 27.07.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano secondo i parametri minimi del
DM 55 del 2014 considerata l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA l'opponente , al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso Controparte_1
forfettario, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1855/2021 promossa da:
- (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Aguzzi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pompeiana n. 93 Fermo;
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(c.f. e per essa la procuratrice e mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giannola ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, in Via Giordano Bruno n. 21;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per l'opponente come da atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto Controparte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 562/2021 del
Tribunale di Fermo per le ragioni di cui in narrativa con ogni conseguenza di legge;
nel merito: accertata la nullità del contratto, accertato il difetto di prova scritta del credito, accertata la mancanza di presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, accertata la prescrizione del credito dedotto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n.
562/2021 del Tribunale di Fermo per le ragioni di cui in narrativa;
accertata l'usurarietà delle clausole pagina 1 di 10 contrattuali, dichiarare estinto o dichiarare ridotto il debito azionato, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 562/2021 emesso dal Tribunale di Fermo. In ogni caso con rifusione di spese e compensi.”.
Per parte opposta, come da prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa acquisizione del fascicolo relativo alla procedura monitoria, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'opposizione proposta e, con qualsiasi statuizione, le domande tutte formulata dall'opponente, secondo tutto quanto dedotto eccepito e precisato, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 562 del 27.7.2021 emesso dal Tribunale di Fermo e/o, comunque, condannare C.F. nata a [...] il [...], al Parte_1 C.F._1 pagamento, in favore dell'esponente, della somma di Euro 50.832,19, oltre interessi al tasso legale dal
13.7.2021 al saldo effettivo e le spese e competenze della procedura monitoria così come liquidate nel detto decreto ingiuntivo, o di quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese tutte e singole del giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 562/2021 (n. 1376/2021 r.g.) del 27.07.2021 dal Tribunale di Fermo, su istanza di e per essa, quale procuratrice e mandataria Controparte_1 CP_2
veniva ingiunto alla SI.ra di pagare la somma complessiva di €
[...] Parte_1
50.832,19, di cui € 33.320,55 per esposizione relativa al rapporto di conto corrente n. 74503, già
n. 962 acceso presso la filiale di VA AR della , € 17.511,64 per Controparte_3
esposizione relativa al rapporto di finanziamento chirografario n. 3507739 acceso presso la filiale di VA AR dell'AL , oltre interessi come da domanda Controparte_3 sulla somma capitale, nonché spese della procedura di ingiunzione, rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione ex. art. 645 c.p.c., notificato in data 18.10.2021, , Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e a proprio favore l'opponente deduceva:
• la carenza di legittimazione attiva della società e il difetto di Controparte_1 prova della intervenuta cessione del credito;
pagina 2 di 10 • il difetto di prova scritta del credito poiché il decreto ingiuntivo è stato richiesto da soggetto che non svolge attività bancaria avvalendosi della certificazione ex art 50 tub;
• la sig.ra non ha effettivamente ricevuto ed avuto contezza Parte_1 dell'ammontare del debito contratto posto che le raccomandate allegate da controparte
-ad eccezione di quella datata 30.03.2021- sono sempre tornate al mittente per compiuta giacenza: le stesse venivano recapitate preso la sede della ditta, cessata nel marzo 2011;
• la signora non ha mai avuto contezza neanche della diffida legale inoltrata nel 2018, non essendo mai stata da ella ritirata;
• dunque eccepiva l'assenza di un idoneo atto interruttivo del termine della prescrizione, quantomeno in riferimento al rapporto di conto corrente;
• eccepiva l'usurarietà del tasso di interesse.
Si costituiva in giudizio la avversando le opposte pretese Controparte_1
deducendo:
• l'esistenza della prova della inclusione del credito nei confronti della sig.ra Pt_1
nella cessione del credito;
• che i cessionari del credito non svolgenti attività bancaria possono avvalersi dell'art 50
TUB;
• che le lettere raccomandate AR recanti revoca dei rapporti, recesso dal rapporto di conto corrente, risoluzione del contratto di finanziamento e intimazione di pagamento sono state notificate per compiuta giacenza, quindi in maniera del tutto valida ed efficace;
• depositava ulteriore lettera raccomandata AR datata 2.2.2020 inviata da CP_2
CP_ quale mandataria di presso l' indirizzo di residenza della Controparte_1
debitrice (Via Mar Egeo 50 Porto Sant'Elpidio) recante intimazione di pagamento, regolarmente ricevuta in data 20.2.2020 e quindi entro il termine prescrizionale di dieci anni dalla chiusura dei rapporti;
• la genericità e indeterminatezza dell'eccezione di usura dei tassi.
pagina 3 di 10 Esplicate le proprie argomentazioni in fatto e in diritto, l'opposta concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
All'udienza del 07.04.2022 il Giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. e rilevato che la causa rientrava fra quelle di cui all'art 5-1 bis del dl. Dlgs 28/10 disponeva l'espletamento del tentativo di mediazione ed assegnava a parte opposta il termine per l'introduzione del tentativo di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo e all'udienza del 20.10.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art 183 c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta delle parti.
All'esito dell'udienza del 16.02.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza 28.11.2024, parti precisavano le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
1. Sulla legittimazione di Controparte_1
Parte opponente lamenta l'assenza di prova documentale della cessione del credito oggetto di giudizio e dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco di cui alla gazzetta Ufficiale depositata dalla convenuta.
Sul punto vanno preliminarmente esplicati i principi enunciati dalla Suprema Corte di legittimità: "Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si pagina 4 di 10 può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
pagina 5 di 10 cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” . (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, confermata da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n .5478, e successivamente Cassazione civile sez. III,
20/11/2024, (ud. 18/10/2024, dep. 20/11/2024), n.29872).
A ben vedere sotto il profilo probatorio la Corte conferma i precedenti giurisprudenziali che non ritengono necessaria alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem del contratto di cessione, risultando il contratto soggetto alle sole prescrizioni formali dettate dalla legge in materia di cartolarizzazione dei crediti (cfr. tra gli altri Tribunale Civitavecchia,
20/11/2019, n.1640Tribunale Ravenna sez. I, 04/02/2021, n.101), potendosi desumere l'esistenza della cessione in base a indizi gravi precisi e concordanti, tra cui anche -sebbene non solo- l'avviso di cessione.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie va innanzitutto rilevato che l'opponente non ha mai specificamente eccepito l'inesistenza del contratto di cessione essendosi invece genericamente lamentata della mancanza di prova documentale del contratto e della cessione sotto il profilo della inclusione del credito all'interno della stessa.
Così definito l'ambito dell'eccezione, si rileva che nel caso di specie, sussistono elementi gravi precisi e concordanti che possono essere valorizzati ai fini della prova della cessione:
-la dichiarazione della cedente che richiama espressamente il contratto di CP_3
cessione stipulato in data 14 luglio 2017(doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
-l'estratto del contratto di cessione 14.7.2017 concluso tra e Controparte_3 [...] certificato dal Notaio Dott. di Velletri, “conforme Controparte_1 Persona_1 all'originale esibitomi dalla società e che le parti omesse non alterano né Controparte_1 modificano quanto riportato” (cfr. doc 23 parte convenuta allegato alla II memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.);
- il possesso di tutta la documentazione contrattuale (contratti, estratti conto, lettere di diffida..) da parte della Controparte_1
pagina 6 di 10 Quanto all'inclusione dello specifico credito nell'ambito della cessione, si rileva che dalla
Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata la cessione risulta che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione: viene specificato infatti il periodo temporale “erogati… e concessi…nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016” nonchè le tipologie di rapporti da cui scaturiscono i crediti ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_3 da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi
a persone fisiche e persone giuridiche” .
I crediti della sig.ra rientrano in tali categorie poichè si tratta di crediti derivanti da Pt_1
contratto di conto corrente affidato (v. doc. 9 e 10 di parte attrice) stipulati rispettivamente nel
2001 e 2005 e un finanziamento chirografario stipulato nel 2007.
L'inclusione dei crediti nella cessione del 14 luglio 2017 è confermata dalla stessa cedente che nella propria dichiarazione (doc. 20) indica lo specifico numero dei rapporti CP_3
da cui derivano i crediti ceduti (745403 e 3507739).
2. Sui presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo e sulla prova del credito.
Va disattesa l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di prova scritta del credito e mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per inapplicabilità dell'agevolazione di cui all'art 50 tub a soggetti che non svolgono attività bancaria. Ed invero il cessionario di crediti bancari -quale nel caso di specie per effetto Controparte_1 delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti" (sul punto cfr. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 31577 del 03/12/2019)
Va inoltre rammentato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. pagina 7 di 10 Quanto all'onere probatorio spetta alla creditrice convenuta, ma attrice in senso sostanziale, la prova del credito. Ed invero il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n.
4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304), diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. Dunque spetta alla convenuta l'onere di allegare il contratto fonte delle pattuizioni nonché gli estratti conto relativi al rapporto.
Nel caso di specie in sede di costituzione l'opposta ha depositato non solo i contratti fonte dei crediti ma altresì gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, rimasti incontestati da parte opponente.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione risulta infondata per entrambi i rapporti (conto corrente e finanziamento chirografario).
Quanto al conto corrente lo stesso risulta chiuso dal 30.03.2011 come provato dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 30.03.2011; l'avviso di ricevimento risulta firmato dalla destinataria tale firma non è stata disconosciuta e peraltro è Parte_1
coincidente con la firma apposta dalla alla procura alle liti conferita all'Avv. Aguzzi Pt_1
per la presente opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opponente non ha provato che la chiusura del conto sia anteriore a tale data.
Ed a conferma di ciò dagli estratti conto, ed in particolare dall'estratto conto al 30.09.2011, risulta l'annotazione “passaggio a crediti risolti/scaduti trasferimento del saldo a vostro debito a
Crediti risolti/scaduti” in data 28.09.2011.
Dunque la raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta alla sig.ra in data Pt_1
20.02.2020 ha interrotto la prescrizione decennale (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione).
Del tutto ininfluente dunque è il disconoscimento della firma nell'avviso di ricevimento della raccomandata del 2018.
Quanto al finanziamento chirografario, si rileva che anche laddove le raccomandate contenenti la dichiarazione di risoluzione del contratto, l'ultima rata del finanziamento pagina 8 di 10 doveva essere pagata il 30.06.2012 (v. piano di ammortamento allegato al contratto) cosicchè la prescrizione è stata validamente interrotta dalla raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta alla sig.ra in data 20.02.2020 in cui si intima il pagamento anche delle Pt_1 somme relative al finanziamento.
3. Sull'eccezione di usura.
L'opponente deduce altresì la sussistenza di usura del contratto stipulato dalle parti.
L'eccezione tuttavia è stata prospettata in via generica senza alcuno specifico riferimento a dati concreti e riferibili al caso di specie. Non è neppure specificato se si riferisce al tasso pattuito nel conto corrente o quello pattuito nel finanziamento.
Ebbene ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario colui che fa valere tale violazione è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. La Cassazione in tema di usura (Cassazione civile sez.
III, 13/05/2020, n.8883) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. anche Tribunale Napoli di 11.01.2023,
Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597 l'
“'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Dunque non si è dato corso alla richiesta CTU in quanto meramente esplorativa, non essendo consentito al Giudice di ovviare in tal modo alle carenze probatorie e assertive delle parti. pagina 9 di 10 Per tali motivi l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo n.
n. 562/2021 (n. 1376/2021 r.g.) emesso dal Tribunale di Fermo in data 27.07.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano secondo i parametri minimi del
DM 55 del 2014 considerata l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA l'opponente , al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso Controparte_1
forfettario, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 10 di 10