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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1475/2025 R.G. promosso con ricorso in data 30 giugno 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
( ) C.F._1
e nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_2
C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati a Ferrara, Via Cosmè Tura n. 29 presso lo studio dell'Avv. Renato
Jani del Foro di Ferrara (C.F. ) PEC: 3284328606, C.F._3 Email_1 che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 giugno
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI: a) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla sig.ra b) dichiarare Parte_1 tenuto e per l'effetto convalidare il versamento da parte del sig. del contributo al Parte_2 mantenimento del figlio minore con la corresponsione della somma mensile pari ad euro 200,00 €, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la sig.ra
Spese di lite compensate. Pt_1
Le parti personalmente comparse all'udienza del 22 ottobre 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso, spiegando al giudice relatore che la scelta condivisa del regime di affidamento esclusivo rafforzato alla madre è dipesa dalle circostanze oggettive ampiamente illustrate in ricorso, circostanze che allo stato renderebbero l'affidamento condiviso limitativo a livello formale e sostanziale per gli interessi del minore, considerato che il padre, mentre affronterà il percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti e quello giudiziario per l'esecuzione di sentenze di condanna divenute definitive, sarà assente, perciò la madre sarà impossibilitata a chiederne la firma/sottoscrizione per gli adempimenti necessari nell'interesse del minore.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1475/2025 R.G. promosso con ricorso in data 30 giugno 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
( ) C.F._1
e nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_2
C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati a Ferrara, Via Cosmè Tura n. 29 presso lo studio dell'Avv. Renato
Jani del Foro di Ferrara (C.F. ) PEC: 3284328606, C.F._3 Email_1 che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 giugno
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI: a) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla sig.ra b) dichiarare Parte_1 tenuto e per l'effetto convalidare il versamento da parte del sig. del contributo al Parte_2 mantenimento del figlio minore con la corresponsione della somma mensile pari ad euro 200,00 €, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la sig.ra
Spese di lite compensate. Pt_1
Le parti personalmente comparse all'udienza del 22 ottobre 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso, spiegando al giudice relatore che la scelta condivisa del regime di affidamento esclusivo rafforzato alla madre è dipesa dalle circostanze oggettive ampiamente illustrate in ricorso, circostanze che allo stato renderebbero l'affidamento condiviso limitativo a livello formale e sostanziale per gli interessi del minore, considerato che il padre, mentre affronterà il percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti e quello giudiziario per l'esecuzione di sentenze di condanna divenute definitive, sarà assente, perciò la madre sarà impossibilitata a chiederne la firma/sottoscrizione per gli adempimenti necessari nell'interesse del minore.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri