Sentenza 2 ottobre 2015
Massime • 1
L'amministratore di una società di capitali che non abbia proposto, quale "interessato" ai sensi dell'art. 18 l.fall. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza che abbia deciso sull'opposizione proposta dalla società fallita, atteso che, ove fosse intervenuto nel giudizio, avrebbe assunto la veste di interventore meramente adesivo, ex art. 105, comma 2, c.p.c., come tale legittimato solo all'impugnazione adesiva, mentre, qualora non vi avesse partecipato, non sarebbe legittimato per assenza della qualità di parte nel precedente grado di giudizio, né potrebbe invocare la disciplina degli artt. 110 e 111 c.p.c., non essendo nemmeno successore, a titolo universale o particolare, della società fallita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2015, n. 19727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19727 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2015 |
Testo completo
R.G.N. 8089/2008 CONTRIBUTO UNIFICATO Cron. 19727 Rep. 1301 Ud. 27/5/2015 19727/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Aldo CECCHERINI Presidente dott. Aniello NAPPI Consigliere dott. Antonio DIDONE Consigliere dott. Rosa Maria DI VIRGILIO Consigliere dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere ha pronunciato la seguente OGGETTO: oppos SENTENZA zione a dichiarazio sul ricorso proposto da ne di fallimento SFRISO IVANO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Gramsci n. 28, presso l'avv. MANILIO FRANCHI, dal quale, unitamente all'avv. MICHELE MASSELLA del foro di Verona, è rappresentato e difeso in virtù di procura spe- ciale a margine del ricorso C.F. [...]- RICORRENTE
contro
FALLIMENTO DELLA MARKITALIA COMPUTER S.R.L. e FACTORIT S.P.A. Ө INTIMATI avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 226/07, pubblicata il 16 febbraio 2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 1004 2015 NRG 8089-08 RI-Fall Markitalia Computer Srl e Factorit Spa - Pag. 1 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Massella per il ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice PRATIS, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibili- tà del ricorso, ed in subordine per l'integrazione del contraddittorio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 29 luglio 2004, il Tribunale di Torino rigettò l'opposi- zione proposta dalla Markitalia Computer S.r.l. avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2000, con cui era stato dichiarato il fallimento dell'opponente. 2. - L'impugnazione proposta dalla Markitalia è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 16 febbraio 2007. Premesso che la società appellante non aveva contestato l'entità del passivo accertato e dell'attivo acquisito, risultanti dalla relazione predisposta dal curatore ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e contenuta nel fasci- colo del fallimento, la Corte ha affermato che lo stato d'insolvenza è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti o azioni di recupero di crediti, doven- dosi avere riguardo all'incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, quali che siano i fatti esteriori nei quali si manifesta. Ha confermato poi l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dall'opponente, ribadendo in particolare che i capi concernenti lo svolgimento di trattative finaliz- zate alla stipulazione di una transazione mai conclusa miravano ad eludere le limi- tazioni probatorie poste dall'art. 1967 cod. civ. 3. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affida- to ad un solo motivo, IV RI, già presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della Markitalia. Gli intimati non hanno svolto attività NRG 8089-08 RI-Fall Markitalia Computer Srl e Factorit Spa - Pag. 2 difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che, nel proporre il ricorso per cassazione, il ricorrente ha precisato di agire non già in qualità di legale rappresentante della so- cietà fallita, nei confronti della quale sono state pronunciate sia la sentenza di primo grado che quella d'appello, bensì in proprio, a tutela dell'interesse personale da lui vantato all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento, essendo imputato del reato di bancarotta in un proce- dimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino, per aver ricoperto la cari- ca dapprima di consigliere e in seguito di presidente del consiglio di amministra- zione ed amministratore delegato della società fallita, nonché per aver agito in qualità di amministratore di fatto della stessa, in epoca ancora successiva e fino alla dichiarazione di fallimento. La predetta dichiarazione, pur evidenziando un indubbio interesse all'accer- tamento negativo dello stato d'insolvenza, non può ritenersi peraltro sufficiente a giustificare il riconoscimento della legittimazione ad impugnare la sentenza di ap- pello emessa nei confronti della società. E' pur vero, infatti, che, come ripetuta- mente affermato da questa Corte, la formulazione letterale dell'art. 18 della legge fall., attribuendo a qualunque interessato la facoltà di proporre opposizione avver- so la sentenza dichiarativa di fallimento, consente di riconoscere la relativa legit- timazione, jure proprio, anche all'amministratore di una società di capitali, il qua- le, pur non essendo direttamente assoggettato al fallimento, in virtù dell'autonoma soggettività giuridica di cui è dotata la società, è portatore di un interesse concreto ed attuale alla rimozione della relativa pronuncia, per gli effetti che possono deri- varne a suo carico sia sul piano morale che su quello patrimoniale, in relazione al- NRG 8089-08 RI-Fall Markitalia Computer Srl e Factorit Spa - Pag. 3 l'eventuale contestazione di reati o alla proposizione di azioni di responsabilità, per i quali sia tenuto a rispondere personalmente, nonché alle particolari restrizio- ! ni previste nei suoi confronti dal combinato disposto degli artt. 49 e 146 della leg- ge fall. (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2006, n. 3368; Cass., Sez. I, 28 giugno 2002, n. 9491). Tale interesse, pur consentendogli non solo di proporre opposizio- ne alla dichiarazione di fallimento emessa nei confronti della società, ma anche di spiegare intervento nel giudizio di opposizione promosso da quest'ultima, per so- stenere le ragioni da essa fatte valere (cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2008, n. 971; 27 maggio 1997, n. 4698), non gli attribuisce tuttavia, nel caso in cui non sia stato egli stesso a promuovere il giudizio, la posizione di soggetto legittimato ad impu- gnare la relativa sentenza: qualora vi abbia partecipato, il suo intervento è infatti riconducibile non già al primo, ma al secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ., e gli consente pertanto di aderire all'impugnazione proposta dalla società fallita, ma non d'impugnare autonomamente la sentenza emessa nei confronti di quest'ul- tima, ove essa non abbia esercitato la relativa facoltà o abbia prestato acquiescen- za alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 25 agosto 1995, n. 8996; 12 agosto 1992, n. 9549); nel caso in cui, come nella specie, non abbia partecipato al giudi- zio, la sua legittimazione all'impugnazione non è invece ricollegabile agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., non rivestendo egli la qualità di successore a titolo universa- le o particolare della società fallita, con la conseguenza che trova applicazione la regola generale secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello o ri- corso per cassazione, come a resistervi, spetta esclusivamente ai soggetti che ab- biano formalmente assunto la veste di parte nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 14036; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., Sez. I, 16 giugno 2006, n. 13954). NRG 8089-08 RI-Fall Markitalia Computer Srl e Factorit Spa - Pag. 4 Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, restando in tal modo superata, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo,la ne- 7 cessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della G.E. Capital S.F. S.p.a. (già Filea Leasing S.p.a.), alla quale non risulta notificato il ri- corso, nonostante la posizione di litisconsorte necessaria da essa rivestita in quali- tà di creditrice che ha promosso, unitamente alla Factorit, la dichiarazione di fal- limento (cfr. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15106; 24 maggio 2013, n. 12995). 2. - Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degl'intimati esclu- de la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015, nella camera di consiglio della Pri- N O I Z ma Sezione Civile A S S 'Estensore Il Presidente A гл C I O R T C D Tran A M E Depositato in Cancelleria -2 OTT 2015 Il Funzionario Gludiziario Arnaldo CASANO Gray NRG 8089-08 RI-Fall Markitalia Computer Srl e Factorit Spa - Pag. 5