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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 805/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Bora Anna Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 805 Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'AVV. CAMICIOLA MASSIMO
APPELLANTE
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante, e per essa, la mandataria,
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI ANDREA
PERTICARARI e RENATO PERTICARARI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1123/2023, pubblicata il 20 settembre 2023, emessa dal Tribunale di Ancona, notificata il 21 settembre
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previa sospensione della sentenza n. 1123/23 Tribunale di Ancona ex art. 283 cpc, sulla scorta
delle argomentazioni in fatto ed in diritto articolate in premessa, accogliere il proposto appello e per l'effetto annullare la sentenza n. 1123/23 del Tribunale di Ancona comunicata in data 20/09/23, notificata in data 21/09/23 e così dichiarare la nullità dell'obbligazione assunta dalla Signora Parte_1
per nullità ex artt. 1175 – 1375 cc per inadempimento, per mancanza di causa, per fatto illecito, disponendo la cancellazione dell'ipoteca iscritta. In via
istruttoria si chiede l'acquisizione agli atti del fascicolo di ufficio relativo al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Ancona, contraddistinto dal
n. 3682/20 R.G.; Con condanna di controparte alle spese, onorari di causa dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'appello in quanto
infondato in fatto e diritto. Con condanna di parte attrice, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 cpc, alla refusione delle spese e competenze della procedura”.
2 FATTI DI CAUSA
ha costituito ipoteca in favore della Banca delle Marche a Parte_1
garanzia delle obbligazioni assunte dalla società CP_3
successivamente fallita) in relazione all'apertura di credito in conto
[...]
corrente (c\c n.8875) fino alla concorrenza di 3.500.000,00 €.
Con decreto ingiuntivo (R.G. 117/15) emesso il 24.1.2015 e notificato alla nella qualità di cui sopra il 6.5.2015 veniva ingiunto alla Parte_1 CP_3
ed ai garanti in solido il pagamento immediato di 1.325.503,04 €.
Con ricorso ex art. 615 cpc del 18.8.2020 la ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il precetto notificatole in forza del suddetto decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito la nullità del titolo portato ad esecuzione, deducendo la violazione del limite di finanziabilità ad un singolo gruppo societario, del principio di affidamento, l'inadempimento per fatto illecito della banca e dunque l'intervenuta liberazione della garante in forza del disposto dell'art.1956 c.c.; la nullità ex art. 1418 c.c. per violazione del principio di affidamento – inadempimento per l'illecito ritiro in blocco delle linee di credito;
la responsabilità precontrattuale della banca;
l'annullamento del contratto per dolo o la risoluzione per inadempimento, allegando la configurabilità di una condotta scorretta e contraria a buona fede dell'istituto di credito e la responsabilità per interruzione abusiva del credito.
3 Si costituiva quale società opposta la quale Controparte_4
mandataria di “ , cessionaria del credito, chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione, deducendo, in particolare, l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dall'opponente, identiche a quelle già svolte dai debitori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e la loro infondatezza nel merito.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione all'esecuzione della , disponendo l'integrale compensazione delle Parte_1
spese di lite tra le parti.
Il primo giudice ha escluso l'applicabilità al terzo datore di ipoteca della disciplina degli artt.1956 e 1957 c.c. ed ha precisato che questi è legittimato a sollevare le sole eccezioni successive alla formazione del titolo, mentre la non finanziabilità del progetto non può essere fatta valere dalla terza datrice di ipoteca, in quanto soggetto estraneo all'obbligazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la insistendo per Parte_1
l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio la attraverso la mandataria CP_1 [...]
ribadendo che le eccezioni sollevate da Controparte_2
erano le stesse già svolte dai debitori nel giudizio di opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, contestando tutte le eccezioni sollevate dalla appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Deve in primo luogo rilevarsi la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 354 cpc.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C., in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore diretto sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis"(Cass.4763 del 2019 e Cass.6546 del 2011).
Il debitore, unitamente al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti: si tratta di un accertamento concernente una situazione
5 giuridica unica per il creditore, il debitore o per il terzo, non potendo sussistere che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono che restare in. piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass.4607 del 1994).
Ed invero il giudice di legittimità ha già statuito che la dichiarazione di fallimento non è di ostacolo alla persistenza della procedura esecutiva promossa contro il terzo acquirente dell'immobile ipotecato, in quanto la presenza in esso del fallito imposta dalla legge è assicurata attraverso la partecipazione del curatore (Cass. 6546 del 2011), mentre nel caso in esame nessuna delle parti ha dedotto nel presente giudizio l'esito della procedura fallimentare, né le vicende del debitore diretto, con la conseguenza che in difetto di prova o di deduzione dell'impossibilità di citare il giudizio il debitore principale, non può che affermarsi il difetto di integrità del contraddittorio.
Premesso dunque che secondo il consolidato indirizzo della S.C. l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto (Cass.
822 del 2024) nel caso di specie deve senz'altro pronunciarsi la nullità della sentenza e del processo di primo grado, per violazione dell'artt. 102 cpc.
Considerate le ragioni della decisione, va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1123/2023 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 20 settembre 2023, proposto da contro e per essa la Parte_1 Controparte_1
mandataria disattesa ogni diversa Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di primo grado.
Spese integralmente compensate.
Dispone la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Ancona entro il termine perentorio di 90 gg dalla comunicazione della presente sentenza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
7
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Bora Anna Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 805 Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'AVV. CAMICIOLA MASSIMO
APPELLANTE
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante, e per essa, la mandataria,
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI ANDREA
PERTICARARI e RENATO PERTICARARI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1123/2023, pubblicata il 20 settembre 2023, emessa dal Tribunale di Ancona, notificata il 21 settembre
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previa sospensione della sentenza n. 1123/23 Tribunale di Ancona ex art. 283 cpc, sulla scorta
delle argomentazioni in fatto ed in diritto articolate in premessa, accogliere il proposto appello e per l'effetto annullare la sentenza n. 1123/23 del Tribunale di Ancona comunicata in data 20/09/23, notificata in data 21/09/23 e così dichiarare la nullità dell'obbligazione assunta dalla Signora Parte_1
per nullità ex artt. 1175 – 1375 cc per inadempimento, per mancanza di causa, per fatto illecito, disponendo la cancellazione dell'ipoteca iscritta. In via
istruttoria si chiede l'acquisizione agli atti del fascicolo di ufficio relativo al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Ancona, contraddistinto dal
n. 3682/20 R.G.; Con condanna di controparte alle spese, onorari di causa dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'appello in quanto
infondato in fatto e diritto. Con condanna di parte attrice, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 cpc, alla refusione delle spese e competenze della procedura”.
2 FATTI DI CAUSA
ha costituito ipoteca in favore della Banca delle Marche a Parte_1
garanzia delle obbligazioni assunte dalla società CP_3
successivamente fallita) in relazione all'apertura di credito in conto
[...]
corrente (c\c n.8875) fino alla concorrenza di 3.500.000,00 €.
Con decreto ingiuntivo (R.G. 117/15) emesso il 24.1.2015 e notificato alla nella qualità di cui sopra il 6.5.2015 veniva ingiunto alla Parte_1 CP_3
ed ai garanti in solido il pagamento immediato di 1.325.503,04 €.
Con ricorso ex art. 615 cpc del 18.8.2020 la ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il precetto notificatole in forza del suddetto decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito la nullità del titolo portato ad esecuzione, deducendo la violazione del limite di finanziabilità ad un singolo gruppo societario, del principio di affidamento, l'inadempimento per fatto illecito della banca e dunque l'intervenuta liberazione della garante in forza del disposto dell'art.1956 c.c.; la nullità ex art. 1418 c.c. per violazione del principio di affidamento – inadempimento per l'illecito ritiro in blocco delle linee di credito;
la responsabilità precontrattuale della banca;
l'annullamento del contratto per dolo o la risoluzione per inadempimento, allegando la configurabilità di una condotta scorretta e contraria a buona fede dell'istituto di credito e la responsabilità per interruzione abusiva del credito.
3 Si costituiva quale società opposta la quale Controparte_4
mandataria di “ , cessionaria del credito, chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione, deducendo, in particolare, l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dall'opponente, identiche a quelle già svolte dai debitori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e la loro infondatezza nel merito.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione all'esecuzione della , disponendo l'integrale compensazione delle Parte_1
spese di lite tra le parti.
Il primo giudice ha escluso l'applicabilità al terzo datore di ipoteca della disciplina degli artt.1956 e 1957 c.c. ed ha precisato che questi è legittimato a sollevare le sole eccezioni successive alla formazione del titolo, mentre la non finanziabilità del progetto non può essere fatta valere dalla terza datrice di ipoteca, in quanto soggetto estraneo all'obbligazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la insistendo per Parte_1
l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio la attraverso la mandataria CP_1 [...]
ribadendo che le eccezioni sollevate da Controparte_2
erano le stesse già svolte dai debitori nel giudizio di opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, contestando tutte le eccezioni sollevate dalla appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Deve in primo luogo rilevarsi la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 354 cpc.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C., in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore diretto sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis"(Cass.4763 del 2019 e Cass.6546 del 2011).
Il debitore, unitamente al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti: si tratta di un accertamento concernente una situazione
5 giuridica unica per il creditore, il debitore o per il terzo, non potendo sussistere che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono che restare in. piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass.4607 del 1994).
Ed invero il giudice di legittimità ha già statuito che la dichiarazione di fallimento non è di ostacolo alla persistenza della procedura esecutiva promossa contro il terzo acquirente dell'immobile ipotecato, in quanto la presenza in esso del fallito imposta dalla legge è assicurata attraverso la partecipazione del curatore (Cass. 6546 del 2011), mentre nel caso in esame nessuna delle parti ha dedotto nel presente giudizio l'esito della procedura fallimentare, né le vicende del debitore diretto, con la conseguenza che in difetto di prova o di deduzione dell'impossibilità di citare il giudizio il debitore principale, non può che affermarsi il difetto di integrità del contraddittorio.
Premesso dunque che secondo il consolidato indirizzo della S.C. l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto (Cass.
822 del 2024) nel caso di specie deve senz'altro pronunciarsi la nullità della sentenza e del processo di primo grado, per violazione dell'artt. 102 cpc.
Considerate le ragioni della decisione, va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1123/2023 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 20 settembre 2023, proposto da contro e per essa la Parte_1 Controparte_1
mandataria disattesa ogni diversa Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di primo grado.
Spese integralmente compensate.
Dispone la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Ancona entro il termine perentorio di 90 gg dalla comunicazione della presente sentenza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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