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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/11/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3213/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3213/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Margherita Accardo e Francesca
Accardo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrente
E (C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Locri (RC), via Matteotti 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi giusta procura generale alle liti del 22.3.2023, rep. 37875, a rogito Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato in agricoltura – ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.11.2021, deduceva: - di essere lavoratrice Parte_1 agricola iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
- di aver ricevuto, da CP_ parte dell'Agenzia di Locri, 12 missive del 9 febbraio 2021 con le quali le veniva comunicato, in virtù delle verifiche effettuate, il disconoscimento dei rapporti lavorativi intrattenuti negli anni
2010, 2011, 2012 e 2016 con conseguente restituzione della indennità di malattia ricevuta negli anni
2011, 2012, 2013 e 2017 per un totale di € 10.047,69; - che tale operazione doveva considerarsi illegittima per violazione delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla
L.241/90 ed alla stregua della legislazione vigente;
- che l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo che abbia attribuito vantaggi economici deve intervenire entro un termine non superiore a 18 mesi dal momento della sua emanazione, salvo il caso di ipotesi delittuose accertate;
- che il ricorso al Comitato Provinciale restava senza riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale adito, preso atto della illegittimità (sotto tutti gli aspetti elencati nella narrativa che precede) dell'operato dell' di Locri, dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all' CP_2 [...]
ad alcun titolo, sia perché non vi è prova della solo sostenuta erogazione Controparte_1 dell'importo richiesto, sia per la definitività dell'eventuale provvedimento di concessione della prestazione, sia perché, infine, va ritenuto definitivo il provvedimento di iscrizione negli elenchi effettuato dall' medesimo, per i motivi sopra specificati. Con riserva, comunque, di articolare CP_1 eventualmente adeguati capitoli di prova una volta che saranno precisate dall' le ragioni della CP_1 cancellazione (mai comunicata, peraltro, all'odierna ricorrente) nonché le ragioni che tutto questo avrebbero determinato. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al CP_1 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri». In data 10.08.2025 si costituiva parte resistente eccependo: - che i contestati provvedimenti scaturiscono dal disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, quindi dalla variazione degli elenchi dei lavoratori OTD con conseguente cancellazione delle giornate denunciate e revisione e reiezione delle prestazioni ad esse collegate;
- la decadenza avversaria dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70 stante la non tempestiva proposizione del ricorso;
- che il verbale ispettivo, posto alla base del disconoscimento, è dotato di una speciale efficacia probatoria facente prova fino a querela di falso;
- che controparte non fornisce riscontri circa l'affermato rapporto di lavoro agricolo. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 09.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie la ricorrente agisce in giudizio per sentir dichiarare che nulla deve restituire all' ad alcun titolo, producendo le comunicazioni ricevute dall' resistente con riferimento CP_1 CP_1 alle annualità 2010 – 2011 – 2012 e 2016 con le quali è richiesta la restituzione delle somme corrisposte dall'Ente a titolo di indennità di malattia.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La documentazione allegata al ricorso evidenzia che l'attività di recupero intrapresa dall' è CP_1 scaturita dal venir meno dei requisiti contribuitivi della ricorrente che sono presupposto stesso di accesso all'indennità di malattia.
La ricorrente nei propri atti di causa ha solo genericamente dedotto in ordine all'attività di lavoratrice agricola stagionale svolta nelle annualità in questione e non ha avanzato alcuna richiesta di prova al fine di dar conto del lavoro concretamente svolto.
Occorre quindi evidenziare che la ricorrente non ha soddisfatto né l'onere di puntale allegazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda né l'onere probatorio posto a suo carico.
Dalla stessa documentazione prodotta in allegato al ricorso, si evince che l' resistente ha agito CP_1 per il recupero delle somme versate a titolo di indennità di malattia in quanto è messo in discussione il fondamento stesso della pretesa, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, per il numero di giornate minimo stabilito dalla legge ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nessun riscontro è stato offerto da in ordine a tali circostanze e quindi circa la Parte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola PE
CO prima e dell'azienda poi. Controparte_3
Sul punto occorre infatti tener presente che l'iscrizione del soggetto negli elenchi dei lavoratori agricoli dei Comuni di residenza è un mezzo di agevolazione probatoria circa il possesso dei requisiti contributivi in capo allo stesso e circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato stagionale, ma è solo l'effettiva sussistenza dello stesso a consentire l'accesso alle prestazioni previdenziali.
Detto rilievo è da solo sufficiente a determinare il rigetto della domanda, cui si perviene anche alla luce della documentazione trasmessa dall' in data 23.07.2023, in ottemperanza a quanto disposto CP_1 ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Sul punto occorre precisare che non può trovare accoglimento l'eccezione di inutilizzabilità avanzata per parte ricorrente, in quanto l , quale pubblica amministrazione, può ben essere destinatario CP_1 di richieste di esibizione /produzioni documentali la cui rilevanza emerga dalle stesse deduzioni difensive del ricorrente.
La documentazione acquisita, infatti, documenta l'avvenuta cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010 – 2011 – 2012 e 2016, a seguito di attività ispettiva condotta dall' nei confronti dell'Azienda agricola PE CO e CP_1 di quella cancellazione che non risulta essere stata oggetto di tempestiva Controparte_3 impugnazione da parte della ricorrente in quanto a fronte di pubblicazione dal 17/12/2019 al
31/12/2019, il ricorso amministrativo è stato presentato solo avverso la richiesta di ripetizione delle somme liquidate a titolo di indennità di malattia, in data 09.02.2021 (v. allegati ricorso).
A fronte delle risultanze dei verbali ispettivi, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro per le annualità di interesse.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Anche con riferimento alla dedotta mancanza di certezza circa la ricezione delle somme liquidate dall' resistente, deve evidenziarsi che non integra puntuale contestazione del fatto la mera CP_1 generica affermazione di non ricordare la ricezione o meno degli importi, in quanto del tutto priva di riscontro in atti. Non è infatti documentata alcuna domanda di sollecito per il mancato versamento delle indennità in questione né è stata prodotta documentazione contabile dalla quale desumere il mancato versamento degli importi in questione.
Sul punto occorre anche in questo caso evidenziare che quanto riportato nel Cassetto del cittadino fornisce un principio di prova circa l'avvenuta corresponsione di tali somme, rispetto alle quali parte ricorrente ben avrebbe potuto articolare anche nuove richieste istruttorie.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante il concreto dispiegarsi del giudizio e la rispettiva posizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , r. g. n. 3213/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Locri, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3213/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3213/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Margherita Accardo e Francesca
Accardo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrente
E (C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Locri (RC), via Matteotti 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi giusta procura generale alle liti del 22.3.2023, rep. 37875, a rogito Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato in agricoltura – ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.11.2021, deduceva: - di essere lavoratrice Parte_1 agricola iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
- di aver ricevuto, da CP_ parte dell'Agenzia di Locri, 12 missive del 9 febbraio 2021 con le quali le veniva comunicato, in virtù delle verifiche effettuate, il disconoscimento dei rapporti lavorativi intrattenuti negli anni
2010, 2011, 2012 e 2016 con conseguente restituzione della indennità di malattia ricevuta negli anni
2011, 2012, 2013 e 2017 per un totale di € 10.047,69; - che tale operazione doveva considerarsi illegittima per violazione delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla
L.241/90 ed alla stregua della legislazione vigente;
- che l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo che abbia attribuito vantaggi economici deve intervenire entro un termine non superiore a 18 mesi dal momento della sua emanazione, salvo il caso di ipotesi delittuose accertate;
- che il ricorso al Comitato Provinciale restava senza riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale adito, preso atto della illegittimità (sotto tutti gli aspetti elencati nella narrativa che precede) dell'operato dell' di Locri, dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all' CP_2 [...]
ad alcun titolo, sia perché non vi è prova della solo sostenuta erogazione Controparte_1 dell'importo richiesto, sia per la definitività dell'eventuale provvedimento di concessione della prestazione, sia perché, infine, va ritenuto definitivo il provvedimento di iscrizione negli elenchi effettuato dall' medesimo, per i motivi sopra specificati. Con riserva, comunque, di articolare CP_1 eventualmente adeguati capitoli di prova una volta che saranno precisate dall' le ragioni della CP_1 cancellazione (mai comunicata, peraltro, all'odierna ricorrente) nonché le ragioni che tutto questo avrebbero determinato. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al CP_1 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri». In data 10.08.2025 si costituiva parte resistente eccependo: - che i contestati provvedimenti scaturiscono dal disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, quindi dalla variazione degli elenchi dei lavoratori OTD con conseguente cancellazione delle giornate denunciate e revisione e reiezione delle prestazioni ad esse collegate;
- la decadenza avversaria dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70 stante la non tempestiva proposizione del ricorso;
- che il verbale ispettivo, posto alla base del disconoscimento, è dotato di una speciale efficacia probatoria facente prova fino a querela di falso;
- che controparte non fornisce riscontri circa l'affermato rapporto di lavoro agricolo. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 09.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie la ricorrente agisce in giudizio per sentir dichiarare che nulla deve restituire all' ad alcun titolo, producendo le comunicazioni ricevute dall' resistente con riferimento CP_1 CP_1 alle annualità 2010 – 2011 – 2012 e 2016 con le quali è richiesta la restituzione delle somme corrisposte dall'Ente a titolo di indennità di malattia.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La documentazione allegata al ricorso evidenzia che l'attività di recupero intrapresa dall' è CP_1 scaturita dal venir meno dei requisiti contribuitivi della ricorrente che sono presupposto stesso di accesso all'indennità di malattia.
La ricorrente nei propri atti di causa ha solo genericamente dedotto in ordine all'attività di lavoratrice agricola stagionale svolta nelle annualità in questione e non ha avanzato alcuna richiesta di prova al fine di dar conto del lavoro concretamente svolto.
Occorre quindi evidenziare che la ricorrente non ha soddisfatto né l'onere di puntale allegazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda né l'onere probatorio posto a suo carico.
Dalla stessa documentazione prodotta in allegato al ricorso, si evince che l' resistente ha agito CP_1 per il recupero delle somme versate a titolo di indennità di malattia in quanto è messo in discussione il fondamento stesso della pretesa, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, per il numero di giornate minimo stabilito dalla legge ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nessun riscontro è stato offerto da in ordine a tali circostanze e quindi circa la Parte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola PE
CO prima e dell'azienda poi. Controparte_3
Sul punto occorre infatti tener presente che l'iscrizione del soggetto negli elenchi dei lavoratori agricoli dei Comuni di residenza è un mezzo di agevolazione probatoria circa il possesso dei requisiti contributivi in capo allo stesso e circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato stagionale, ma è solo l'effettiva sussistenza dello stesso a consentire l'accesso alle prestazioni previdenziali.
Detto rilievo è da solo sufficiente a determinare il rigetto della domanda, cui si perviene anche alla luce della documentazione trasmessa dall' in data 23.07.2023, in ottemperanza a quanto disposto CP_1 ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Sul punto occorre precisare che non può trovare accoglimento l'eccezione di inutilizzabilità avanzata per parte ricorrente, in quanto l , quale pubblica amministrazione, può ben essere destinatario CP_1 di richieste di esibizione /produzioni documentali la cui rilevanza emerga dalle stesse deduzioni difensive del ricorrente.
La documentazione acquisita, infatti, documenta l'avvenuta cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010 – 2011 – 2012 e 2016, a seguito di attività ispettiva condotta dall' nei confronti dell'Azienda agricola PE CO e CP_1 di quella cancellazione che non risulta essere stata oggetto di tempestiva Controparte_3 impugnazione da parte della ricorrente in quanto a fronte di pubblicazione dal 17/12/2019 al
31/12/2019, il ricorso amministrativo è stato presentato solo avverso la richiesta di ripetizione delle somme liquidate a titolo di indennità di malattia, in data 09.02.2021 (v. allegati ricorso).
A fronte delle risultanze dei verbali ispettivi, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro per le annualità di interesse.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Anche con riferimento alla dedotta mancanza di certezza circa la ricezione delle somme liquidate dall' resistente, deve evidenziarsi che non integra puntuale contestazione del fatto la mera CP_1 generica affermazione di non ricordare la ricezione o meno degli importi, in quanto del tutto priva di riscontro in atti. Non è infatti documentata alcuna domanda di sollecito per il mancato versamento delle indennità in questione né è stata prodotta documentazione contabile dalla quale desumere il mancato versamento degli importi in questione.
Sul punto occorre anche in questo caso evidenziare che quanto riportato nel Cassetto del cittadino fornisce un principio di prova circa l'avvenuta corresponsione di tali somme, rispetto alle quali parte ricorrente ben avrebbe potuto articolare anche nuove richieste istruttorie.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante il concreto dispiegarsi del giudizio e la rispettiva posizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , r. g. n. 3213/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Locri, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli